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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 603/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Cadili Domizia, come da procura Parte_1
come in atti;
Ricorrente
e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
[...] Controparte_4
Resistente
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 19.01.2024 la ricorrente in epigrafe indicata premesso di essere una docente abilitata nelle classi di scuola secondaria di primo grado, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Martoglio di (cfr. pagina 8 dello stato matricolare), CP_4
esponeva di essere stata utilizzata dal in attività di docenza negli anni scolastici 2018/19, CP_5
1 2019/2020 e 2021/2022, mediante la stipula di contratti d'insegnamento a tempo determinato senza aver percepito la retribuzione professionale docenti, pari ad euro 164,00 lordi mensili, prevista dall'articolo 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001.
Lamentava, in particolare, che la stessa veniva corrisposta dal soltanto ai docenti di CP_5
ruolo ed ai docenti precari che avessero stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza 31 agosto o al 30 giugno.
Esponeva in diritto che la detta retribuzione era stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001, articolo 7, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico e che la stessa era corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del
CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessori.
Precisava che, allo stesso modo del compenso individuale accessorio, l'amministrazione scolastica, non considerando che il richiamo dell'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15 marzo 2001 all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti, costituente un compenso fisso e continuativo corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, negava ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie la retribuzione professionale docenti, riconoscendola, tra i docenti non di ruolo, a quelli di essi che avessero svolto attività di insegnamento con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
La ricorrente, evidenziando come, in virtù del principio di non discriminazione, non potesse farsi distinzione in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze invocava, dunque, non solo le disposizioni interne di cui agli articoli 6 del D. lgs. n. 368/2001 e 45 comma 2 del D. lgs. n. 165/2001, ma altresì la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Ciò posto, dopo aver diffidato il con lettera del 14.07.2023, rassegnava le seguenti CP_1 conclusioni chiedendo al Tribunale adito: “- dichiarare che la prof.ssa non Parte_1
ha percepito la retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2018/2019 –
2019/2020 – 2021/2022, per i periodi meglio specificati in premessa;
- conseguentemente, condannare il , in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore, con sede in viale Trastevere n. 76/A, Roma, al pagamento della somma di euro
2 2.665,56 a titolo di retribuzione professionale docenti;
- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il convenuto con memoria del CP_1
26.07.2024, spiegando difese volte al rigetto del ricorso. In particolare, eccepita la prescrizione contestava la fondatezza della pretesa oggetto del ricorso sul presupposto che unici destinatari del compenso individuale accessorio in questione fossero i docenti assunti a tempo indeterminato, i docenti assunti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e il personale a tempo determinato fino alla conclusione delle attività didattiche e che non discriminatoria fosse l'esclusione dei supplenti brevi e saltuari. Contestava, altresì, in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni,
l'ammontare di quanto, in ipotesi, dovuto, allegando a pagina 2 della memoria una tabella, avente ad oggetto i conteggi elaborati per un ammontare pari euro 2282,41.
Sul quantum, in seno a note scritte depositate in data 12/09/2024 parte ricorrente affermava:
“ Nel caso di erroneità del calcolo effettuato da questa difesa, fermo il diritto della ricorrente di ottenere il pagamento della RPD non percepita, ci si riporta al calcolo effettuato dal Ministero per un importo di euro 2.282,41, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 7 gennaio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, seppure con le precisazioni di seguito esposte .
Nel merito, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. sentenza n. 3777/2022, emessa in data 8.11.2022 nel proc. n.
7479/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
sentenza n. 3775/2022 pubbl. in data 08/11/2022 est. dott.ssa P.Mirenda; sentenza n. 2927/2022 pubbl. il 13/09/2022, est. dott.ssa F. Porcelli).
Nel caso a mani la ricorrente, docente abilitata nella classe della scuola secondaria di primo grado, lamenta il mancato riconoscimento in suo favore da parte del convenuto CP_1
della Retribuzione Professionale docenti istituita dal CCNL per il comporto scuola del
15.3.2001, articolo 7, in relazione al servizio svolto negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2021/2022 in virtù dei contratti di insegnamento a tempo determinato – come
3 indicati in ricorso – fondando la propria pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione e quella dei docenti assunti a tempo interminato, nonché, dei docenti assunti a tempo determinato ma con scadenza contrattuale prevista per il 31 agosto o il 30 giugno ai quali l'Amministrazione scolastica riconosce la retribuzione professionale docenti.
Tanto premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3777/2022: “...La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del
CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio. Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti. La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare, nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c. “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e
4 contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha
5 affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme
Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016
n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
6 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio". L'orientamento sopra riportato è stato richiamato anche da Cass. sez. lav. ord. 5 marzo 2020, n. 6293 che ha avuto modo di evidenziare che risulta
“…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole
7 ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” […]” (cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 3777/2022, cit.).
Discende da quanto sopra, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti.
La stessa è stata calcolata in ricorso dalla ricorrente applicando i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dal 1° marzo 2018, di € 10,50, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'articolo 87 del
CCNL del 29 novembre 2007, in relazione ai giorni di servizio espletati sulla base dei contratti in atti.
Sotto il profilo della corretta determinazione del quantum trovano riscontro i rilievi sollevati dal quanto alla erroneità dei conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio CP_1
(doc. 7).
La ricorrente, infatti, pur avendo applicato correttamente gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva suddetta, non ha tenuto in considerazione il monte ore settimanale effettivamente osservato nello svolgimento delle supplenze conferite, che non sempre è stato completo errando, altresì, nella corretta individuazione del numero di giorni di supplenza svolti per ciascun anno.
8 Dall'esame incrociato dello stato matricolare allegato dalla resistente e dai conteggi elaborati dalle parti, si evince nel dettaglio : che la supplenza del mese di novembre 2018 ha avuto inizio dal 27 (e non dal 8) fino a giorno 30 per complessivi 4 giorni (non 27 come indicato dalla ricorrente); nel mese di gennaio 2018, la supplenza è stata conferita a partire da giorno
7 (non il 2); nel mese di ottobre 2019 la supplenza è stata conferita a partire da 17 (e non da giorno 7).
Si evince, altresì, che la ricorrente, errando, ha conteggiato l'impegno orario settimanale completo nello svolgimento di tutte le supplenze.
Come osservato dalla resistente, dalla disamina della documentazione in atti si evince che da ottobre 2018 a giugno 2019 l'orario settimanale era di 15 ore (e non completo), da ottobre
2019 a giugno 2020 l'orario settimanale era completo, infine nei mesi di settembre e ottobre
2021 l'orario settimanale era di 10 ore (cfr. lo stato matricolare).
Ne discende, muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero, in proposito tenendo correttamente conto dell'impegno orario settimanale negli anni scolastici dedotti e dalla corretta ricostruzione del numero di giorni di servizio svolti per ciascun anno come riportati nello stato matricolare allegato dalla resistente (cfr. pagina 2 della memoria di costituzione), che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la somma di € 2282,41.
Va poi disattesa, poiché infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'amministrazione resistente discutendosi di pretese retributive relative agli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2021/22 ricomprese nel quinquennio anteriore alla diffida notificata dalla ricorrente in data 14.07.2023 mediante PEC. (cfr. All. 6 ricorso).
Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma di € 2282,41 CP_1
oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario avvocato Cadili Domizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara il diritto di a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui Parte_1 all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e per l'effetto condanna il
[...]
[...] in persona del Ministro pro tempore, a pagare in favore dello Controparte_6 stesso la somma di € 2282,41 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l'amministrazione scolastica resistente a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 1029,5 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Catania 7/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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