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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 170 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Raffaella Di Castro
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dalle avv. Patrizia Bontempo e Sandra Colombino
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Frosinone, depositato in data 25 gennaio 2023, esponeva: Parte_1
che dal 1990 aveva esercitato l'attività di operaio edile, prestando la propria attività lavorativa in diverse ditte;
che era affetto da:
a) progressiva insorgenza di lombalgie diffuse con contrattura muscolare ed interessamento radicolare a riverbero funzionale e risentimento radicolare;
b) artropatia di polso bilaterale a riflesso funzionale. Rilievo strumentale di sindrome del tunnel carpale bilaterale;
che le predette patologie erano riconducibili alla postura, ai movimenti e ai pesi cui egli era stato costretto durante lo svolgimento dell'attività di operaio edile;
che l' non aveva accolto, illegittimamente, in via amministrativa la domanda di riconoscimento della CP_1
natura professionale delle predette malattie e di corresponsione della relativa prestazione;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
sussistenza della malattia professionale legittimante il riconoscimento del diritto alla costituzione e alla corresponsione della rendita qualora sia riconosciuto ed accertato un grado di invalidità uguale o superiore al 16% e/o alla corresponsione dell'indennizzo/risarcimento in forma capitale qualora sia riconosciuto un grado di invalidità inferiore al 16%; 2) accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie lamentate dal ricorrente e dunque la sussistenza della malattia professionale legittimante il riconoscimento del diritto alla costituzione e alla corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea al lavoro e per l'effetto condannare l' , in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Frosinone, alla via G. Marconi n. 31, all'erogazione e al pagamento in favore del Sig. della rendita e/o dell'indennità spettantegli, ai sensi di legge sin Parte_1
dalla data della domanda amministrativa>. Resisteva l' CP_1
3. Escussi alcuni testi ed espletata CTU medico – legale, l'adito Tribunale, con sentenza n. 1528/2024
pubblicata il 12/09/2024, rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese del giudizio ex art. 152 disp.
att. c.p.c.
4. Rilevava il primo giudice:
<
con le caratteristiche dedotte nel ricorso>>;
<
del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta>>.
5. Con ricorso del 26 gennaio 2025 il nterponeva appello. Pt_1
L' resisteva. CP_1
6. Con un unico motivo, l'appellante censura le conclusioni rassegnate dal CTU e poste dal Tribunale a sostegno del decisum.
Deduce la parte:
che entrambe le malattie denunciate (sindrome del tunnel carpale e la spondilo-disco-artrosi del rachide lombare) sono presenti nella nuova tabella delle malattie professionali di cui all'art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 4 al d.p.r. 1124/65);
che la tabella non prevede, come tra l'altro riconosciuto dallo stesso CTU, l'utilizzo di mezzi vibranti nell'eziologia del tunnel carpale, sicché non si comprende perché il perito abbia escluso il nesso causale sulla base della seguente considerazione: <
soggetto destrimane appare già da solo elemento escludente il nesso causale. Ma ancor più la pressoché
totale assenza di utilizzo di mezzi vibranti>>; che, in merito alla patologia a livello del rachide lombare, <
avanzata come fattore di rischio coinvolto nella patogenesi dell'ernia del disco. Tuttavia tale patologia ha eziologia multifattoriale: come riconosciuto anche dalle voci tabellari, il sollevamento e lo spostamento di carichi pesanti è correlato allo sviluppo della patologia spondilo- disco-artrosica del rachide lombare, e come già detto, è alla base dell'attività del carpentiere, svolta dallo stesso in modo abituale e non solo saltuariamente>>.
Ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, la Corte ha disposto un rinnovo della CTU.
Il perito, dott.ssa , ha accertato quanto segue: Persona_1
< rientrano tra quelle indicate nella Tabella delle Pt_1
malattie professionali di cui all'articolo 3 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (DM
del 9.04.2008 - G.U. 169 del 21.07.2008; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
giugno 2014, in GU n. 212 del 12.09.2014; decreto interministeriale 10.10.23). Il decreto tutela i rischi connessi alle attività che richiedano movimentazione manuale dei carichi, in modo non occasionale, in assenza di ausili efficaci e/o con macchine che espongano a trasmissione di vibrazioni, attività che possono essere causa di alterazioni discali della colonna. Per “movimentazione manuale” si fa riferimento a tutte le attività che comportino lo spostamento di un peso, (sollevamento, trascinamento, spinta): sono attività che possono causare un sovraccarico a livello della colonna vertebrale, delle articolazioni e dei muscoli. Sono
considerati anche i rischi derivanti da movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch'essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari.
Si devono considerare vari elementi per valutare completamente il rischio:
- le caratteristiche del carico: peso (maggiore di 30 Kg per gli uomini, 20 per le donne), volume, stabilità;
- la posizione assunta al momento dello spostamento: flessione – torsione del tronco, distanza dall'oggetto,
ecc;
- Entità dello sforzo: frequenza e/o tempi di sollevamento;
- Fattori legati all'ambiente di lavoro: pavimentazione irregolare o scoscesa, presenza di dislivelli (scale,
gradini isolati, ecc.), ecc;
Le lavorazioni manuali e con movimentazione di carichi sono oggetto di sorveglianza sanitaria da parte del
Medico competente Aziendale. Allo stesso modo, è previsto una adeguata formazione del lavoratore al fine di adottare le corrette procedure e limitare il sovraccarico articolare (art. 169, comma 2).
Relativamente alla sindrome del tunnel carpale,
lavorazioni che comportino movimenti ripetuti o prolungati del polso e sforzi di prensione della mano, come l'utilizzo di arnesi per la carpenteria (martelli, tenaglie, morsetti, ecc) o strumenti vibranti (martello pneumatico, frollino, trapano): da considerare anche la compressione prolungata e gli impatti ripetuti sulla regione del AR.
Le patologie citate rientrano nella lista 1, ovvero malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (v.
Decreto del Ministero del Lavoro dell'11.12.2009)>>.
Il CTU ha, quindi, così concluso:
< discoartrosi del rachide lombare, con protrusioni Pt_1
discali L3-L4 ed L4-L5, e sindrome del tunnel carpale bilaterale (di grado severo a destra e moderato – severo a sinistra), rientrano tra quelle di cui al Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Pubblicato nella Gazz. Uff.
13 ottobre 1965, n. 257; e successivi aggiornamenti).
Come specificato dal Decreto, le suddette patologie sono congrue con l'attività svolta dal periziando
(carpentiere) e con i rischi ad essa connessi: sia la movimentazione dei carichi, sia l'utilizzo di strumenti vibranti (martello pneumatico, frollino, sega elettrica), nonché gli sforzi di prensione rientrano nell'attività di carpentiere svolta dal periziando. relativamente al tipo di patologia, si ritiene che l'attività lavorativa sia causa necessaria, per quanto non esclusiva (anche in considerazione dell'età relativamente giovane del periziando, in relazione alle patologie riscontrate).
Il danno biologico complessivo, considerato l'interessamento neuropatico bilaterale del nervo mediano del
AR (non di interesse chirurgico), maggiore a destra, e la presenza di protrusioni discali lombari, è stimabile complessivamente nella misura dell'undici per cento (11%).
Si considera la decorrenza della patologia dal 24.11.21, data della domanda presentata dal periziando all' di Frosinone. CP_1
Sono pervenute in data 4 agosto 2025 le osservazioni del CTP per conto dell' (in allegato) alle quali si CP_1
risponde.
1) Relativamente alla diagnosi per analogia (“Si fa presente che la tabella riporti l' “ernia” e non la
“protrusione” come malattia tabellata e di certo non può operare in questa sede l'analogia”), non si concorda con l'osservazione del CTP, in quanto si tratta, in entrambi i casi, di patologia del disco intervertebrale
(deformazione, disidratazione): la protrusione può evolvere in ernia (fuoriuscita del disco dall'anello fibroso)
con conseguente compromissione radicolare, in caso di persistenza del sovraccarico funzionale. I sintomi neurologici possono verificarsi in entrambi i casi e la noxa patogena è sovrapponibile. Si riporta una delle classificazioni in uso.
2) Per quanto riguarda l'eziopatogenesi, viene documentato che il Sig. ha svolto attività di Pt_1
carpentiere dall'età di 16 anni (dapprima come apprendista), con sollevamento e spostamento di materiali pesanti (sacchi di cemento, travi, pannelli, attrezzature, tubi e altri materiali ingombranti abituale e non saltuaria, è eziopatogeneticamente correlata, anche a titolo concausale1, con lo sviluppo di patologia discale;
sul sovraccarico funzionale possono influire anche le torsioni del busto, la postura, la distanza del carico dal corpo.
Anche l'azione di presa e di forza con le mani correla con lo sviluppo della sindrome del tunnel carpale, come già illustrato. Quindi le attività abituali di sollevamento e spostamento carichi, nonché le prese di forza sono tutte cause o concause acclarate delle patologie presentate deal periziando, come esplicitato nelle stesse Linee Guida
CP_1
Per quanto attiene alla nozione di permanenza, si conferma che la protrusione discale trae origine da una alterazione strutturale disco, con disidratazione e appiattimento del nucleo polposo (fibrocartilagine interposta tra i metameri vertebrali con funzione di ammortizzare e distribuire il carico); la protrusione del disco causa riduzione del diametro interno del Canale vertebrale, spostamento delle faccette articolari ed instabilità.
5) Si ribadisce la rilevanza di ogni concausa che contribuisca alla genesi del danno, ancorché la sua efficienza lesiva non sia stata preponderante (Cass. 27952/18, Cass.6105/15). Ciò vale sicuramente per l'attività
lavorativa svolta dal periziando in modo continuativo e non occasionale a far data dal 1988>>.
Sulla scorta delle conclusioni del C.T.U. (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico – legali), l'appello va accolto per quanto di ragione e,
per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato al pagamento, in favore del CP_1 Pt_1
dell'indennizzo in capitale a titolo di danno biologico pari all'11%, oltre agli accessori come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 26 gennaio 2025, da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone in data 12 settembre
[...] CP_1 2024 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, condanna l' a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'indennizzo in capitale a titolo di danno biologico pari all'11%, oltre agli accessori come per legge.
Condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese del doppio CP_1
grado del giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.2.000,00 e, quelle del presente grado,
in complessivi €.2.300,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pone a totale carico dell' le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 170 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Raffaella Di Castro
- appellante -
E
CP_1
assistito e difeso dalle avv. Patrizia Bontempo e Sandra Colombino
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale di Frosinone, depositato in data 25 gennaio 2023, esponeva: Parte_1
che dal 1990 aveva esercitato l'attività di operaio edile, prestando la propria attività lavorativa in diverse ditte;
che era affetto da:
a) progressiva insorgenza di lombalgie diffuse con contrattura muscolare ed interessamento radicolare a riverbero funzionale e risentimento radicolare;
b) artropatia di polso bilaterale a riflesso funzionale. Rilievo strumentale di sindrome del tunnel carpale bilaterale;
che le predette patologie erano riconducibili alla postura, ai movimenti e ai pesi cui egli era stato costretto durante lo svolgimento dell'attività di operaio edile;
che l' non aveva accolto, illegittimamente, in via amministrativa la domanda di riconoscimento della CP_1
natura professionale delle predette malattie e di corresponsione della relativa prestazione;
2. tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
sussistenza della malattia professionale legittimante il riconoscimento del diritto alla costituzione e alla corresponsione della rendita qualora sia riconosciuto ed accertato un grado di invalidità uguale o superiore al 16% e/o alla corresponsione dell'indennizzo/risarcimento in forma capitale qualora sia riconosciuto un grado di invalidità inferiore al 16%; 2) accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie lamentate dal ricorrente e dunque la sussistenza della malattia professionale legittimante il riconoscimento del diritto alla costituzione e alla corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea al lavoro e per l'effetto condannare l' , in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Frosinone, alla via G. Marconi n. 31, all'erogazione e al pagamento in favore del Sig. della rendita e/o dell'indennità spettantegli, ai sensi di legge sin Parte_1
dalla data della domanda amministrativa>. Resisteva l' CP_1
3. Escussi alcuni testi ed espletata CTU medico – legale, l'adito Tribunale, con sentenza n. 1528/2024
pubblicata il 12/09/2024, rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese del giudizio ex art. 152 disp.
att. c.p.c.
4. Rilevava il primo giudice:
<
con le caratteristiche dedotte nel ricorso>>;
<
del necessario nesso eziologico tra le mansioni e la malattia contratta>>.
5. Con ricorso del 26 gennaio 2025 il nterponeva appello. Pt_1
L' resisteva. CP_1
6. Con un unico motivo, l'appellante censura le conclusioni rassegnate dal CTU e poste dal Tribunale a sostegno del decisum.
Deduce la parte:
che entrambe le malattie denunciate (sindrome del tunnel carpale e la spondilo-disco-artrosi del rachide lombare) sono presenti nella nuova tabella delle malattie professionali di cui all'art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 4 al d.p.r. 1124/65);
che la tabella non prevede, come tra l'altro riconosciuto dallo stesso CTU, l'utilizzo di mezzi vibranti nell'eziologia del tunnel carpale, sicché non si comprende perché il perito abbia escluso il nesso causale sulla base della seguente considerazione: <
soggetto destrimane appare già da solo elemento escludente il nesso causale. Ma ancor più la pressoché
totale assenza di utilizzo di mezzi vibranti>>; che, in merito alla patologia a livello del rachide lombare, <
avanzata come fattore di rischio coinvolto nella patogenesi dell'ernia del disco. Tuttavia tale patologia ha eziologia multifattoriale: come riconosciuto anche dalle voci tabellari, il sollevamento e lo spostamento di carichi pesanti è correlato allo sviluppo della patologia spondilo- disco-artrosica del rachide lombare, e come già detto, è alla base dell'attività del carpentiere, svolta dallo stesso in modo abituale e non solo saltuariamente>>.
Ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, la Corte ha disposto un rinnovo della CTU.
Il perito, dott.ssa , ha accertato quanto segue: Persona_1
< rientrano tra quelle indicate nella Tabella delle Pt_1
malattie professionali di cui all'articolo 3 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (DM
del 9.04.2008 - G.U. 169 del 21.07.2008; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
giugno 2014, in GU n. 212 del 12.09.2014; decreto interministeriale 10.10.23). Il decreto tutela i rischi connessi alle attività che richiedano movimentazione manuale dei carichi, in modo non occasionale, in assenza di ausili efficaci e/o con macchine che espongano a trasmissione di vibrazioni, attività che possono essere causa di alterazioni discali della colonna. Per “movimentazione manuale” si fa riferimento a tutte le attività che comportino lo spostamento di un peso, (sollevamento, trascinamento, spinta): sono attività che possono causare un sovraccarico a livello della colonna vertebrale, delle articolazioni e dei muscoli. Sono
considerati anche i rischi derivanti da movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch'essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari.
Si devono considerare vari elementi per valutare completamente il rischio:
- le caratteristiche del carico: peso (maggiore di 30 Kg per gli uomini, 20 per le donne), volume, stabilità;
- la posizione assunta al momento dello spostamento: flessione – torsione del tronco, distanza dall'oggetto,
ecc;
- Entità dello sforzo: frequenza e/o tempi di sollevamento;
- Fattori legati all'ambiente di lavoro: pavimentazione irregolare o scoscesa, presenza di dislivelli (scale,
gradini isolati, ecc.), ecc;
Le lavorazioni manuali e con movimentazione di carichi sono oggetto di sorveglianza sanitaria da parte del
Medico competente Aziendale. Allo stesso modo, è previsto una adeguata formazione del lavoratore al fine di adottare le corrette procedure e limitare il sovraccarico articolare (art. 169, comma 2).
Relativamente alla sindrome del tunnel carpale,
lavorazioni che comportino movimenti ripetuti o prolungati del polso e sforzi di prensione della mano, come l'utilizzo di arnesi per la carpenteria (martelli, tenaglie, morsetti, ecc) o strumenti vibranti (martello pneumatico, frollino, trapano): da considerare anche la compressione prolungata e gli impatti ripetuti sulla regione del AR.
Le patologie citate rientrano nella lista 1, ovvero malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (v.
Decreto del Ministero del Lavoro dell'11.12.2009)>>.
Il CTU ha, quindi, così concluso:
< discoartrosi del rachide lombare, con protrusioni Pt_1
discali L3-L4 ed L4-L5, e sindrome del tunnel carpale bilaterale (di grado severo a destra e moderato – severo a sinistra), rientrano tra quelle di cui al Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Pubblicato nella Gazz. Uff.
13 ottobre 1965, n. 257; e successivi aggiornamenti).
Come specificato dal Decreto, le suddette patologie sono congrue con l'attività svolta dal periziando
(carpentiere) e con i rischi ad essa connessi: sia la movimentazione dei carichi, sia l'utilizzo di strumenti vibranti (martello pneumatico, frollino, sega elettrica), nonché gli sforzi di prensione rientrano nell'attività di carpentiere svolta dal periziando. relativamente al tipo di patologia, si ritiene che l'attività lavorativa sia causa necessaria, per quanto non esclusiva (anche in considerazione dell'età relativamente giovane del periziando, in relazione alle patologie riscontrate).
Il danno biologico complessivo, considerato l'interessamento neuropatico bilaterale del nervo mediano del
AR (non di interesse chirurgico), maggiore a destra, e la presenza di protrusioni discali lombari, è stimabile complessivamente nella misura dell'undici per cento (11%).
Si considera la decorrenza della patologia dal 24.11.21, data della domanda presentata dal periziando all' di Frosinone. CP_1
Sono pervenute in data 4 agosto 2025 le osservazioni del CTP per conto dell' (in allegato) alle quali si CP_1
risponde.
1) Relativamente alla diagnosi per analogia (“Si fa presente che la tabella riporti l' “ernia” e non la
“protrusione” come malattia tabellata e di certo non può operare in questa sede l'analogia”), non si concorda con l'osservazione del CTP, in quanto si tratta, in entrambi i casi, di patologia del disco intervertebrale
(deformazione, disidratazione): la protrusione può evolvere in ernia (fuoriuscita del disco dall'anello fibroso)
con conseguente compromissione radicolare, in caso di persistenza del sovraccarico funzionale. I sintomi neurologici possono verificarsi in entrambi i casi e la noxa patogena è sovrapponibile. Si riporta una delle classificazioni in uso.
2) Per quanto riguarda l'eziopatogenesi, viene documentato che il Sig. ha svolto attività di Pt_1
carpentiere dall'età di 16 anni (dapprima come apprendista), con sollevamento e spostamento di materiali pesanti (sacchi di cemento, travi, pannelli, attrezzature, tubi e altri materiali ingombranti abituale e non saltuaria, è eziopatogeneticamente correlata, anche a titolo concausale1, con lo sviluppo di patologia discale;
sul sovraccarico funzionale possono influire anche le torsioni del busto, la postura, la distanza del carico dal corpo.
Anche l'azione di presa e di forza con le mani correla con lo sviluppo della sindrome del tunnel carpale, come già illustrato. Quindi le attività abituali di sollevamento e spostamento carichi, nonché le prese di forza sono tutte cause o concause acclarate delle patologie presentate deal periziando, come esplicitato nelle stesse Linee Guida
CP_1
Per quanto attiene alla nozione di permanenza, si conferma che la protrusione discale trae origine da una alterazione strutturale disco, con disidratazione e appiattimento del nucleo polposo (fibrocartilagine interposta tra i metameri vertebrali con funzione di ammortizzare e distribuire il carico); la protrusione del disco causa riduzione del diametro interno del Canale vertebrale, spostamento delle faccette articolari ed instabilità.
5) Si ribadisce la rilevanza di ogni concausa che contribuisca alla genesi del danno, ancorché la sua efficienza lesiva non sia stata preponderante (Cass. 27952/18, Cass.6105/15). Ciò vale sicuramente per l'attività
lavorativa svolta dal periziando in modo continuativo e non occasionale a far data dal 1988>>.
Sulla scorta delle conclusioni del C.T.U. (che la Corte condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico – legali), l'appello va accolto per quanto di ragione e,
per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato al pagamento, in favore del CP_1 Pt_1
dell'indennizzo in capitale a titolo di danno biologico pari all'11%, oltre agli accessori come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 26 gennaio 2025, da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone in data 12 settembre
[...] CP_1 2024 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, condanna l' a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'indennizzo in capitale a titolo di danno biologico pari all'11%, oltre agli accessori come per legge.
Condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante, delle spese del doppio CP_1
grado del giudizio che liquida, quelle del primo grado, in complessivi €.2.000,00 e, quelle del presente grado,
in complessivi €.2.300,00; il tutto, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pone a totale carico dell' le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis