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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1540/2024 R.G. tra
(C.F.: , con sede legale in Fiumicino alla Via Angelo Parte_1 P.IVA_1
Paolucci, 33, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Binda
(C.F.: e PEC: ) ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Roma al Viale delle Milizie, 76
-ATTRICE/OPPONENTE-
e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., Sede di alla Via Fundania snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
E rappresentato e difeso dal Direttore, Dott.ssa Elda Gente Magnani, PEC:
[...]
. Email_3
- CONVENUTO/OPPOSTO- nonché
, in persona del dott. in Controparte_2 CP_3 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio LAZIO, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22/06/2023, rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Valerio Tallini (C.F.: e P.E.C.: ) ed C.F._2 Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Roma alla Via Luigi Luciani n.
1.
-CONVENUTA/OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, 1° comma cpc ed ex art. 617, 1° comma cpc
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“in via principale, accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o non debenza delle somme di cui alla cartella dichiarando le stesse non dovute e provvedendo ad annullare e/o dichiarare nulle le stesse per inesistenza della notifica del verbale e ordinanza prodromici sottesi alla cartella oggi opposta nella totale assenza di titolo;
in via alternativa accertare e dichiarare la carenza e/o l'inesistenza e la nullità e/o annullabilità del titolo in base al quale si procede, accertando che nulla è dovuto da parte ricorrente, provvedendo ad annullare e/o dichiarare nulla la cartella impugnata, per i motivi di cui al presente atto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta la domanda principale, in virtù di quanto sopra argomentato, riformare al ribasso le somme richieste con la cartella, stante l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle maggiorazioni e la mancata indicazione del procedimento di computo delle stesse, annullando i relativi importi. in via subordinata ulteriore, laddove l'Ecc.mo Giudice adito si ritenesse incompetente a giudicare parte delle somme opposte, concedersi termine di legge per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice indicato quale competente. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l'opposto Controparte_1
““Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, preliminarmente nel rito dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione proposta per decadenza dei termini, sempre nel rito l'inammissibilità della domanda in quanto i vizi opposti attengono al provvedimento emesso nei confronti del sig. e non al Parte_2 provvedimento emesso nei confronti della ricorrente, sempre nel rito ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di questo e per l'effetto disporre l'estromissione dal giudizio di questa Amministrazione, infine nel CP_1 merito nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle citate eccezioni, si insiste per il rigetto del ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'ordine ingiunzione opposta con vittoria delle spese tutte di lite, da liquidarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 149 del 14.9.2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”
Per l'opposta CP_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previo rigetto dell'istanza di sospensione: - nel merito: dichiarare l'inammissibilità /o l'infondatezza della domanda avversa per tutte le ragioni indicate;
- in via subordinata: in caso di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso, accertata e dichiarata la legittimità del comportamento tenuto da
tenere indenne e/o manlevare la medesima da ogni Controparte_2 Controparte_2 consequenziale pronuncia di condanna a favore del ricorrente, con accertamento di responsabilità unicamente a carico degli enti impositori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D. Lgs. n.112/99. - in ogni caso: con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 27 giugno 2024, la si opponeva alla cartella di pagamento n. 097 2024 Parte_1
0128382571 001 dell'importo di euro 31.733,62 relativa a sanzioni amministrative di cui alla L.689/81 emessa dall' territoriale del Lavoro nell'anno 2024, notificata a mezzo PEC, il 30 maggio CP_1
2024 dall' , convenendo in giudizio sia l' Controparte_5 Controparte_6
, sia l' competente per territorio.
[...] CP_4
A sostegno della propria domanda, l'opponente rappresentava i seguenti motivi:
1. Mancata e/o irritualità della notifica dell'ordinanza ingiunzione sotteso alla cartella di pagamento – Totale assenza e carenza di titolo sotteso alla esecuzione - Inesigibilità delle somme sottese alla cartella di pagamento – Illegittimità della cartella esattoriale n. 097 2024
0128382571 001
2. Inesigibilità delle somme sottese alla cartella di pagamento considerata la violazione del procedimento di formazione della pretesa da parte dell'Ente creditore - Illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2024 0128382571 001
3. Carenza di motivazione della cartella di pagamento – Indeterminatezza del provvedimento impugnato - Mancata debenza delle somme sottese alla cartella di pagamento - Giuridica inesistenza della notifica della cartella esattoriale. Assenza di titolo.
4. Nullità della cartella impugnata, per violazione del diritto di difesa del contribuente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo delle maggiorazioni richieste - Illegittimità della cartella di pagamento n. 097 2024 0128382571001.
Con comparsa del 26 settembre 2024 si costituiva l Controparte_7 sede di che in via preliminare eccepiva l'incompetenza funzionale di questo giudice, la CP_1 inammissibilità dell'opposizione, la carenza di legittimazione passiva sulle contestazioni riguardanti le vicende della cartella di pagamento, e, nel merito, rappresentava la legittimità dell'operato dell' e la regolarità della notifica degli atti presupposti sia alla società che al legale CP_1 rappresentante, depositando documentazione.
Con comparsa del 2 ottobre 2024, si costituiva, altresì, l' , sostenendo Controparte_2 la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla mancata notifica degli atti presupposti e alla violazione della procedura di formazione del titolo, l'insussistenza della carenza di motivazione della cartella di pagamento opposta, la correttezza del calcolo degli interessi applicati, chiedendo il rigetto e/o l'inammissibilità della domanda.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, questo giudice, ritenendo applicabile al presente giudizio il rito di cui agli art. 414 ss. c.p.c. disponeva la conversione del rito, concedendo termine per memorie integrative fino al 28 febbraio 2025 e rinviava la causa per la decisione al 09 aprile 2025 con termine fino al 15 marzo 2025 per il deposito di memorie conclusive.
All'odierna udienza la causa era decisa.
2. Qualificazione della domanda
Il motivo di cui al punto 1), relativo alla insussistenza del titolo sotteso alla esecuzione per mancata e/o irritualità della notifica dell'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento, e il motivo di cui al punto 2), relativo alla illegittimità della formazione del procedimento culminato con la emissione della cartella di pagamento n. 097 2024 0128382571001, hanno una funzione recuperatoria dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella di pagamento, in quanto si contesta la mancata notifica della stessa.
Tuttavia per accertare l'ammissibilità della opposizione con funzione recuperatoria si deve preliminarmente accertare la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
La società opponente contesta all'Amministrazione creditrice la irritualità della notifica del verbale unico di accertamento n. 10/11 e della conseguente ordinanza ingiunzione n. 33 del 2023 sia alla società sia al legale rappresentante, atteso che stando alla sua difesa, entrambi gli atti avrebbero dovuto essere notificati mediante comunicazione di posta elettronica certificata.
La contestazione è infondata e non può essere accolta.
La cartella di pagamento n. 097 2024 0128382571 001 fa riferimento all'ordinanza ingiunzione n.
33/2023, con cui veniva ingiunto all'odierna attrice il pagamento della somma complessiva di euro
28.843,40 a titolo di sanzioni amministrative derivanti da illeciti amministrativi e spese di notifica per condotte illegali tenute dal sig. in qualità di legale rappresentante della Controparte_8 Parte_1
[...]
La notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 33 del 2023 è avvenuta mediante il servizio postale. Nello
specifico, è stata spedita presso la sede legale e, stante la temporanea assenza del destinatario, è stata immessa nella cassetta postale della citata società la CAD n. 668951338687, mentre per quanto riguarda la notifica al legale rappresentante della società, quale trasgressore, dopo l'esito negativo della notifica presso la residenza anagrafica è stata spedita alla sede legale della società ed è stata consegnata al portiere dello stabile, come si evince dalla raccomandata n. 668958709806.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa della e le circolari interne Parte_1 della amministrazione creditrice risultano inconferenti al caso in esame.
Le notificazioni relative agli atti del procedimento sanzionatorio del presente giudizio sono disciplinate dagli art. 14 e 18 della legge 689 del 1981, i quali, ai fini della notificazione dei verbali di accertamento e delle ordinanze ingiunzioni, fanno espresso richiamo alle modalità previste dal codice di procedura civile e non impongono all'Amministrazione l'obbligo della notifica a mezzo pec. Né tale obbligo può farsi discendere dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) atteso che tale corpus normativo disciplina le modalità di dialogo digitale tra p.a. e pubbliche imprese, ma non impone come esclusive le comunicazioni telematiche finalizzate all'espletamento del procedimento sanzionatorio amministrativo, né prevede la sanzione della nullità delle notifiche postali. Inoltre, occorre evidenziare che la pronuncia n. 28829 del 16 dicembre 2020, richiamata da parte attrice pone come modalità ordinaria di notificazione la notifica eseguita a mezzo posta, ponendola sullo stesso piano della notifica eseguita via pec. Nella menzionata ordinanza, infatti, viene stabilito che “alla notificazione degli atti giudiziari da parte degli enti pubblici rientranti nel concetto di Pubblica Amministrazione si procede normalmente a mezzo posta e che all'utilizzo della posta tradizionale è ormai equiparata la posta elettronica certificata, sicché la notificazione dei provvedimenti resi da detti enti pubblici può legittimamente eseguirsi, in luogo e con gli stessi effetti della posta tradizionale, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata”.
Di conseguenza il rilevo di parte attrice circa la irregolarità dell'ordinanza-ingiunzione è infondato e, quindi, per un verso, i vizi del procedimento di irrogazione delle sanzioni dovevano essere fatti valere nel termine di 30 giorni dal perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs.
150/2011 sulla semplificazione dei procedimenti civili che regola l'opposizione all'ordinanza ingiunzione e, per altro verso, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione preventiva all'esecuzione volta ad accertare l'inesistenza del diritto dell' ad agire esecutivamente. CP_4
Pertanto la causa è di competenza di questo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.
I motivi di cui ai punti 3 e 4 , volti a contestare la regolarità formale dell'atto impositivo, qualificano l'azione quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, cpc.
3. L'opposizione all'esecuzione.
Entrambi i motivi di opposizione all'esecuzione si fondano sul vizio della notifica all'opponente dell'ordinanza-ingiunzione in base alla quale è stata poi emessa la cartella di pagamento poiché, come si
è visto, tale vizio della notifica avrebbe impedito la proposizione della opposizione e la definitività della ordinanza-ingiunzione e questa circostanza non avrebbe consentito la formazione del titolo esecutivo esattoriale.
Poiché l'eccezione, per le ragioni già illustrate, è infondata deve ritenersi che Controparte_2
ha diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente e deve rigettarsi
[...]
l'opposizione.
4. L'opposizione agli atti esecutivi
Hanno natura di opposizione agli atti esecutivi i seguenti motivi di opposizione:
a) carenza di motivazione della cartella di pagamento;
b) indeterminatezza del provvedimento impugnato c) mancata debenza delle somme sottese alla cartella di pagamento d) giuridica inesistenza della notifica della cartella esattoriale perché non eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri (INIPEC – REGINDE –
IPA);
e) assenza di titolo;
f) nullità della cartella impugnata, per violazione del diritto di difesa del contribuente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo delle maggiorazioni richieste.
Con i motivi sub c) ed e) vengono riproposte le ragioni già esaminate in sede di opposizione all'esecuzione.
Con riferimento ai motivi a) e b) l'opposizione è infondata in quanto devono ritenersi adeguatamente motivate le cartelle di pagamento, che, come nel caso in esame (allegato 3 pag. 4 alla comparsa di costituzione dell' contengono il richiamo ad accertamenti previamente notificati dei quali il CP_4 contribuente era o avrebbe dovuto essere (in quanto il procedimento notificatorio dell'atto presupposto si era perfezionato) “essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti” (cfr. Cass. 11 ottobre 2018 n. 25343).
Con riferimento al motivo sub d) l'opposizione è infondata in quanto, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di notificazione a mezzo PEC (Cass. 16 gennaio 2023
n. 982), la notifica del ricorso per cassazione effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole Contr notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (nello stesso senso Cass. n. 15979 del 2022).
Il motivo sub f) deve essere rigettato aderendo all'orientamento assunto dalla Corte di cassazione a sezioni unite con argomentazioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi che ha affermato come la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli interessi maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, allorché la stessa segua l'adozione di un atto che abbia già determinato il quantum del credito e gli interessi relativi attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in esame tali indicazioni sono riportate nella cartella di pagamento (allegato 3 pag. 4 alla comparsa di costituzione dell' e l'ordinanza ingiunzione contiene CP_4 le indicazioni sulla quantificazione degli interessi.
Pertanto anche l'opposizione agli atti esecutivi è infondata.
5. Spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di entrambe le parti convenute (con distrazione a favore dell'Avv. Tallini per che si è dichiarato antistatario e con applicazione dell' art. CP_4
9, comma 2, D.lgs. n. 149/2015 per l' con la riduzione del venti per cento dell'importo CP_1 complessivo previsto) come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022 vigente, in ragione del valore della domanda (rientrante nel paramento da 26.001 a 51.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1540/2024
R.G. assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_1
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Parte_1
- dichiara inammissibile l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 33/2023 l Controparte_7
[...]
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' Parte_1 [...]
sede di che si determinano in euro 3.047,2 oltre spese generali e Controparte_1 CP_1 sostenute dall che si liquidano in euro 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA e che sono CP_4 distratte a favore del difensore antistatario Avv. Valerio Tallini.
Civitavecchia 9 aprile 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito