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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 94 RACL dell'anno 2021, proposta da
con sede in Roma, in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., rappresentato e difeso, nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Stefania Sotgia, e Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Paolo Castellini,
Rep. 80974, Rog. 21569, del 21.07.2015, appartenenti all'avvocatura interna, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari via Delitala 2
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Bistrussu, con studio in Cagliari, Controparte_1 elettivamente domiciliata in relazione al presente procedimento in Cagliari presso il suo studio, come da procure in allegato
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante: Voglia la Corte “in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente l'avverso ricorso e per l'effetto confermare anche l'avviso di addebito n. 3252018000205084778 e dichiarare dovute le somme ivi indicate ovvero la minore o maggiore somma che dovesse risultare all'esito della causa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. Pt_ Conclusioni per l'appellato: Voglia la Corte “rigettare la domanda dell' e confermare l'appellata sentenza del
Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 331/21 R.G. 3696/2018 e 653/19 (riuniti) poiché ineccepibile per i motivi esposti, con vittoria per l'appellata di spese e competenze del giudizio”.
Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per evidenti motivi di connessione, ha convenuto Controparte_1
l' e la , dinanzi al Tribunale di Cagliari per impugnare gli avvisi di addebito n. Pt_2 CP_2
32520180002058945 000 (RACL 3696/2018) e n. 32520180005084778000 (RACL 653/2019), che le erano stati notificati il 31.08.2018 e il 25.01.2019, per il pagamento il primo di 14.599,60 € e il secondo di 14.572,07 €, richiesti dall' a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 2011-2016 e relative somme Pt_2 aggiuntive. Co
ha sostenuto l'insussistenza del credito richiesto dall' con i due avvisi di addebito opposti avendo Pt_2 corrisposto la contribuzione previdenziale alla gestione separata, come richiestole a seguito di verifiche operate dall'ente resistente, che il 17.01.2017 aveva arbitrariamente mutato l'inquadramento della sua posizione contributiva in gestione commercianti, benché non avesse mai svolto alcuna attività commerciale essendosi limitata ad affittare, saltuariamente, un locale di pertinenza della propria abitazione di residenza per feste e ricevimenti, senza mai esercitare alcuna attività gestionale diversa dal percepimento del corrispettivo per l'occasionale locazione, come rilevabile dalla documentazione contabile e dalle dichiarazioni dei redditi allegate agli atti per gli anni dal 2012 al 2016, oltre che dalle ricevute fiscali/fatture di “affitto sala”
a fronte di un imponibile annuo variabile da 50,00 a 711,00 €.
E ciò in linea con l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo cui l'attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. Né erano dovute le sanzioni per omesso versamento a lei imputate come se la contribuzione non fosse stata accertata dall prima nel Pt_2
2010, correttamente nella gestione separata, poi erroneamente mutata in gestione commercianti dal 17.01.2017.
*
L' si è difeso eccependo nel procedimento n. 3696/2018, in via preliminare, la tardività dell'opposizione, Pt_2 ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. lg. 46/1999, perché radicata il 24.09.2018, quando erano ormai decorsi oltre quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, perfezionatasi il 3.08.2018.
Nel merito ha poi domandato il rigetto delle avverse opposizioni, osservando che , sino alla Controparte_1 cancellazione dell'impresa (19.01.2017), era titolare dell'omonima ditta individuale che aveva come oggetto sociale la “gestione sale ricevimenti e preparazione pasti” (codice Ateco 82.3), ma era priva di dipendenti e d'altro canto, nelle dichiarazioni dei redditi, aveva indicato il codice Ateco 90.04.00 che riassume l'attività di “gestione di sale di spettacolo e attività connesse” con la conseguenza che il suo reddito, proveniente da attività lavorativa, doveva essere assoggettato a contribuzione, a prescindere dalla sua entità tanto più che l'attività espletata era l'unico lavoro da lei svolto, giustificandosi perciò la presunzione di “un suo apporto prevalentemente personale nella realizzazione dell'oggetto sociale dell'omonima ditta”.
E proprio su tali presunzioni l aveva fondato l'accertamento posto alla base degli avvisi di addebito Pt_2 opposti tanto che, una volta ricevuta la delibera di cessazione dell'attività e dopo avere verificato che non era mai stata iscritta all'assicurazione di competenza, aveva proceduto all'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, con decorrenza del relativo obbligo contributivo dal 01.10.2011 al 31.12.2016, legittimamente agendo per il recupero della contribuzione non versata.
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Con sentenza n. 331 del 22.03.2021, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32520180002058945000 (RACL 3696/2018), rilevando che effettivamente era stato notificato il 03.08.2018 alla contribuente presso la sua residenza, mentre il deposito del ricorso era avvenuto in data 24.09.2018, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, D. lg. n. 46/1999, con la conseguenza che il credito era divenuto irretrattabile ed ha invece annullato l'avviso di addebito n. 32520180005084778000
(RACL 653/2019), compensando tra le parti le spese del giudizio.
Più precisamente il primo giudice ha ritenuto fondata e da accogliere l'opposizione radicata con il procedimento RACL 653/2019: ricostruito il quadro normativo di riferimento per l'iscrizione alla gestione commercianti e gli oneri probatori gravanti sull' nella veste di attore in senso sostanziale, tenuto perciò a Pt_2 Co provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, a differenza di , attore solo in senso formale, e perciò tenuta a fornire la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato, ha rilevato che l'Ente non aveva fornito la prova dello svolgimento da parte di , che lo aveva contestato, di attività Controparte_1 commerciale e tantomeno che lo avesse fatto in maniera abituale e prevalente.
Sebbene l avesse fondato la pretesa contributiva adducendo che aveva svolto attività Pt_2 Controparte_1 commerciale in quanto titolare di una ditta priva di dipendenti e non risultando avere una alternativa occupazione, lei aveva di contro allegato di essersi occupata dell'affitto saltuario di un locale di pertinenza della propria abitazione di residenza per feste e ricevimenti, senza svolgere attività gestionale diversa dal percepimento del corrispettivo per l'occasionale locazione, documentando la mera riscossione dell'affitto.
E tale circostanza non risultava affatto smentita dall che non aveva fornito alcun elemento di segno Pt_2 contrario, neppure in allegazione, da cui dedurre che l'attività si fosse concretata in attività diversa da quella di mera locazione di immobili di sua proprietà che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, era niente altro che una modalità di godimento dei propri beni, in quanto tale non qualificabile come attività commerciale soggetta al contestato obbligo contributivo.
Né probante in tal senso poteva ritenersi il mero oggetto sociale risultante dalla visura camerale, non potendosi neppure desumere lo svolgimento di attività di commerciante, con carattere di prevalenza, dalla circostanza che la ditta non avesse dipendenti o che la contribuente non avesse altra occupazione, in difetto di prove in concreto dirimenti che l' non aveva offerto. Pt_2
Da ciò l'insussistenza della pretesa azionata e il conseguente annullamento dell'avviso di addebito.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' cui ha resistito . Pt_2 Controparte_1
Motivi della decisione
Con un unico motivo di appello l ha lamentato “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 203, Pt_2 legge 23 dicembre 1996, n. 662, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 del codice civile”.
L'ente appellante aveva offerto al primo giudice una serie di elementi presuntivi – e cioè titolarità esclusiva in Co capo a , che non svolgeva altri lavori, di una ditta senza dipendenti con oggetto sociale codice Ateco 8.2, precisato poi nelle dichiarazioni dei redditi con il codice Ateco 90.04.00, incompatibili con l'attività di mera locazione dedotta - idonei a dimostrare che la ditta non poteva operare se non grazie all'apporto personale, abituale e prevalente dell'appellata, considerando che aveva come oggetto non la mera locazione di immobili, ma la gestione sale ricevimenti e preparazione pasti, così onorando il proprio onere probatorio e aveva anche ricordato che l'iscrizione alla gestione separata non era ostativa all'iscrizione alla gestione commercianti, trattandosi di due obbligazioni differenti, rilevando altresì che nel diritto previdenziale ogni reddito, anche minimo, deve essere assoggettato a contribuzione, restando irrilevante l'esiguità dell'attività, dato che il sorgere dell'obbligo non è correlato a determinati livelli quantitativi, deponendo addirittura in senso contrario la previsione nella legge di un minimale contributivo fisso.
Dal canto suo, invece, non aveva superato, con prova contraria, anche testimoniale, la Controparte_1 presunzione portata dall'ente, dimostrando di svolgere un'attività diversa rispetto a quella riferibile all'oggetto sociale della ditta, restando irrilevante perciò la documentazione della medesima prodotta, perché di formazione unilaterale, non idonea a provare che avesse svolto una mera attività di affitto di una sala adiacente alla sua abitazione.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza impugnata e l'integrale rigetto dell'avverso ricorso, confermando anche il secondo avviso di addebito opposto.
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L'appello è infondato.
Va premesso che la sentenza è stata impugnata esclusivamente dall' Pt_2
Risulta, quindi, ormai incontrovertibile nella parte in cui, statuendo in merito all'avviso di addebito opposto con il procedimento n. 3696/2018, ha dichiarato l'opposizione inammissibile, in quanto tardiva, senza incorrere in censura alcuna da parte del contribuente.
Resta invece controverso l'avviso di addebito posto a fondamento del ricorso in opposizione iscritto al ruolo generale con il numero 653/2019.
L'Ente appellante vorrebbe al proposito che fosse data come provata la pretesa azionata per presunzioni, per avere dimostrato - valorizzando l'oggetto sociale indicato dalla società anche nelle dichiarazioni dei redditi relativi all'attività dichiarata, cd. codice Ateco - lo svolgimento di attività commerciale differente da quella di mera locazione, tanto più che la ditta individuale facente capo a era priva di dipendenti e che Controparte_1 lei non svolgeva alcun altro lavoro, dovendosi perciò presumere che la stessa potesse operare solo grazie al suo apporto personale, abituale e prevalente, non essendo neppure dirimente la documentazione prodotta, segnatamente le denunce dei redditi (cd. modello unico) degli anni 2012-2016 e tutte le ricevute fiscali/fatture di “affitto sala” di un locale adiacente alla propria abitazione, posto nella via Roma 42 a Ussana, in quanto di formazione unilaterale.
Ritiene, invece, il collegio che il primo giudice abbia fatto non solo corretta applicazione della normativa che disciplina i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti dell' ma abbia anche operato una Pt_2 corretta valutazione degli oneri probatori gravanti sulle parti.
E' noto che per quanto riguarda la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la l. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per
i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è quindi che vi sia lo svolgimento di un'attività commerciale, nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale, con caratteri di abitualità e prevalenza (così, tra le altre, Cass. n. 2665/2021 e le conformi precedenti e successive).
Va pure ricordato che l'onere della prova circa i fatti costitutivi del credito previdenziale grava sull - e Pt_2 ciò anche nelle ipotesi in cui sia eventualmente convenuto per l'accertamento negativo del diritto – in quanto
è pur sempre nella posizione del soggetto che si afferma titolare del diritto, risultando quindi onerato della relativa prova ex articolo 2697 cod. civ. (così Cass. 16917/12 che, in generale, ha affermato che «l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo», ma anche nello specifico n. 12981/2018)) e non potrebbe essere diversamente, tenuto conto che nel caso di specie è contestata l'iscrizione nella gestione commercianti disposta d'ufficio dall Pt_2
Sulla scorta di tali premesse non resta quindi che verificare se vi sia prova in atti che , Controparte_1 pacificamente titolare dell'omonima ditta individuale, negli anni dal 2011 al 2016 abbia effettivamente svolto attività commerciale come allegato dall' in conformità al codice di attività da lei utilizzato nelle Pt_2 dichiarazioni dei redditi e quale rilevabile dalla visura storica della ditta allegata agli atti o se, invece, di tale attività difetti la prova, come affermato dal primo giudice che ha ritenuto provato lo svolgimento di un'attività di mera locazione, limitata ad un locale di pertinenza dell'abitazione di proprietà per feste e ricevimenti, in assenza di attività gestionali diverse dal percepimento di un corrispettivo per l'occasionale locazione, valorizzando in tal senso la documentazione reddituale e le fatture/ricevute dalla medesima prodotte.
Deve al proposito concordarsi con il primo giudice quando afferma che ha provato di avere Controparte_1 svolto, quale unica ed occasionale attività, quella della locazione di immobili di sua proprietà consistita nella mera riscossione dell'affitto, deponendo in tal senso non solo i dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi prodotte per gli anni in contestazione, che attestano redditi variabili da 50 € a 711 € annui (doc. 5, lett. a-f), ma anche le ricevute dalla medesima prodotte, che sono tutte numerate e recano indicazione di una specifica data, con la causale o “affitto sala e uso cucina” per cui il compenso era di 250,00 € o “affitto sala“ (senza uso cucina) per cui il compenso era variabile da 100,00 a 200,00 €.
Tali compensi sono, infatti, riferiti a dati del tutto congruenti con quelli nei medesimi periodi riportati nelle dichiarazioni reddituali asseverate annualmente dalla contribuente e depositate presso la competente amministrazione finanziaria, di cui l' solo con il ricorso in appello, e per la prima volta, ha rilevato la Pt_2 provenienza unilaterale.
Si tratta, quindi, di dati non smentiti dall che nessuna contestazione ha mosso al proposito nel giudizio Pt_2 di primo grado, tanto più che non risulta che quanto dichiarato nei modelli unici prodotti, al pari dei dati ricavabili dalle ricevute e fatture che li supportano, siano stati mai contestati o smentiti dall nella sede Pt_2 amministrativa o dall'amministrazione finanziaria cui le dichiarazioni reddituali sono evidentemente destinate, nell'ambito dei poteri di verifica riconosciuti a tali enti. Né l a dire il vero, a fronte di tale dettagliata documentazione, ha dedotto alcuna circostanza utile per Pt_2 provare che l'attività svolta da fosse diversa da quella di locazione di immobili di sua Controparte_1 proprietà da lei allegata e pure documentata, e coincidesse invece con quella indicata nella visura storica della ditta con l'irrilevante, ai fini che qui interessano, codice Ateco 82.3 “gestione sale ricevimenti e preparazioni dei pasti” o con quella, ancora differente, rilevabile dalle dichiarazione dei redditi, con l'altrettanto irrilevante codice Ateco 90.04.00 di “gestione sale di spettacole e attività connesse”, come sarebbe stato suo onere, avendo invece ritenuto prova sufficiente dello svolgimento di attività commerciale abituale e prevalente l'oggetto dichiarato con i predetti codici, in uno all'assenza di dipendenti nella ditta e di altra attività lavorativa in capo Co a , senza ritenere di dover effettuare in concreto compiute verifiche per verificare l'effettiva attività svolta dalla ditta della contribuente.
Il codice Ateco risulta, infatti, privo di valenza dirimente a fini contributivi se si considera che è una combinazione alfanumerica che identifica una attività economica per macro-settore economico e per specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi, sostanzialmente priva di valore legale, e rilevante a fini statistici
(la classificazione è approvata dall'ISTAT in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di
Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni), che può essere liberamente utilizzata nelle operazioni di denuncia o di registrazione dell'attività di impresa senza che l'uso di uno specifico codice, per finalità prevalentemente statistiche e fiscali, possa ritenersi di per sé vincolante o decisivo per l'individuazione del tipo di attività svolta, in assenza di altri dati che sarebbe stato onere dell Pt_2 fornire, tanto più che significativamente la contribuente in questo caso ha addirittura usato codici Ateco differenti, proprio perché privi di valore legale vincolante, e cioè non decisivi per l'individuazione del tipo di attività svolta.
In linea, perciò, con l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte che ha già più volte chiarito che l'attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, il cui presupposto imprescindibile resta in conformità alla normativa lo svolgimento di un'attività commerciale (si vedano, tra le tante, Cass. n. 3145/2013, n. 17643/2016, n. 27736/2016, n.
20236/2017, n. 12981/2018 e n. 2153/2018), correttamente il primo giudice è giunto alla conclusione che nel caso di specie non potessero ravvisarsi i presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti, ritenendo documentata dalla contribuente un'attività limitata al godimento dei propri beni e come tale non qualificabile quale attività commerciale, perché non funzionale o strumentale ad altra attività e priva delle caratteristiche dell'intermediazione immobiliare.
E il primo giudice ha fondato il proprio motivato ragionamento sulla impossibilità di ritenere circostanza dirimente nel senso voluto dall' quanto ricavabile dal mero oggetto sociale dichiarato ad altri fini e privo Pt_2 di valore legale vincolante, in assenza di altri dati, che sarebbe stato onere dell offrire, e ha Pt_2 conseguentemente circoscritto tale oggetto ad una mera possibilità di svolgere una determinata attività, giustamente non ritenendolo prova, neppure presuntiva, dell'effettivo svolgimento della stessa che, per le ragioni sopra evidenziate, avrebbe dovuto essere accertata in concreto e avrebbe quindi reso necessari compiuti accertamenti e allegazioni da parte dell' Pt_2
E la Suprema Corte ha ribadito i principi sopra citati con l'ordinanza n. 5052/2020 (ma si veda anche Cass. n.
20258/2021), rigettando il ricorso proposto dall' nella quale ha esaminato un contenzioso proposto Pt_2 dall'unico socio-amministratore di una società in accomandita semplice, che presenta alcune coincidenze con quella di specie, dato che anche in quel caso la parte aveva allegato e documentato di avere svolto, seppure sotto la veste di una società di persone e a prescindere dall'oggetto sociale dichiarato a fini fiscali, quale unica attività quella di locazione a terzi di un bene immobile ad uso abitativo.
Anche in quel caso l' prescindendo dalle allegazioni della parte e dal supporto documentale dalla Pt_2 medesima offerto, aveva fondato la propria pretesa sulla presunzione che vi fossero tutti gli elementi per ritenere l'attività commerciale, attribuendo rilievo all'oggetto sociale e alla circostanza che il contribuente fosse l'unico socio amministratore, in assenza di dipendenti o institori, senza chiedere di provare che la società avesse svolto l'ampia attività indicata nell'oggetto sociale o che il suo unico socio amministratore avesse svolto lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
I giudici di legittimità, a fronte del motivo di censura formulato dall secondo cui la controparte avrebbe Pt_2 dovuto dimostrare circostanze di fatto idonee ad escludere gli elementi presuntivi allegati dall , hanno Pt_1 ribadito il principio sopra evidenziato, ovvero che è l'attività di mera riscossione di canoni di un immobile affittato, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale, salvo che si dia prova che si tratti di attività commerciale di intermediazione immobiliare, ribadendo che l'onere della prova, che grava sull'ente che esige i contributi, può dirsi assolto solo attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente ed abituale di natura commerciale, rispetto alla quale l'oggetto societario o anche la compilazione del modello unico non sono idonei a svolgere una funzione probatoria se non siano offerti gli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza effettiva di un'attività lavorativa, dovendo altresì sussistere i requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza, da riferirsi all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società. Co L'attività di impresa che si esaurisca, come quella documentata da nel caso di specie, nell'affitto di beni con riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi o ad atti di compravendita o di costruzione, neppure dedotti nel caso in questione, non esorbitando dalla semplice gestione degli immobili concessi in locazione, non configura pertanto esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti restando al proposito irrilevante, a fronte della documentata attività limitata alla riscossione del canone di affitto di un locale di cui era proprietaria, il Controparte_1 contenuto dell'oggetto sociale per le ragioni già sopra evidenziate.
Né può trarsi conferma dello svolgimento di attività qualificabile come commerciale, con prevalenza ed abitualità, dalla deduzione che la ditta non avesse dipendenti, circostanza questa che ben si spiega se si considera la occasionale attività documentata nel tempo dall'appellante, circoscritta peraltro alla mera riscossione di canoni di locazione di una pertinenza della propria abitazione per feste e ricevimenti, senza ulteriori prestazioni o svolgimento di attività gestionale diversa da quella di percepire il corrispettivo della locazione, tale da rendere necessaria l'assunzione di dipendenti e tantomeno può ritenersi dirimente il fatto Co che fosse priva di altra occupazione, nel senso ipotizzato dall che ha dedotto la circostanza con il fine Pt_2 Co di dare per provato, seppure per presunzioni, che avesse svolto con abitualità e prevalenza attività lavorativa di carattere commerciale.
Deve in merito concordarsi con il primo giudice quando rileva che gli elementi indicati dall come idonei Pt_2
a supportare una prova, quantomeno presuntiva, dello svolgimento di attività commerciale con caratteri di abitualità e prevalenza, sono del tutto generici e attestano esclusivamente una mera possibilità, formale ed astratta, di svolgimento di attività commerciale in dipendenza dell'oggetto sociale della ditta individuale, in assenza di specifici accertamenti e riferimenti allo svolgimento di attività in concreto qualificabile come tale, che l'istituto non ha ritenuto di dover offrire, non avendo ritenuto di dover procedere a verificare quale concreta attività avesse svolto fino al 2016 la , ponendosi quindi nella Controparte_3 condizione di non poter neppure allegare alcun elemento idoneo a fondare presunzioni, gravi, precise e concordati, nel senso della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e per la contribuzione azionata.
In conclusione, di fatto può dirsi accertato in causa solo che , nel periodo esaminato, si era Controparte_1 limitata a affittare, peraltro occasionalmente, una pertinenza della abitazione di sua proprietà per feste o ricevimenti e a riscuotere il relativo corrispettivo, svolgendo attività che non consiste, evidentemente, nell'intermediazione nel mercato immobiliare svolta in modo professionale, questa evidentemente commerciale, ma nel godimento di un proprio bene.
In ambito previdenziale, infatti, l'unico elemento che può dar luogo al versamento di contributi, e alla fruizione delle prestazioni connesse, è sempre e comunque il lavoro della persona, senza il quale la tutela previdenziale non avrebbe significato, lavoro personale, prevalente ed abituale, che non è possibile, per quanto sopra detto, ravvisare nella mera locazione di una pertinenza di un immobile di proprietà.
A ciò segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Data la soccombenza, l'appellante è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellata, che vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa (14.559,00 euro), facendo applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello senza fase istruttoria, che non si è svolta, dal DM 55 del 2014, come successivamente modificato, non ravvisando questa Corte ragioni per applicare i parametri medi sulla considerazione che con il giudizio di appello sono state sostanzialmente riproposte le medesime questioni già esaminate dalle parti nel giudizio di primo grado.
Sussistono, peraltro, i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante a versare nuovamente il contributo unificato nella misura già corrisposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, in data 22 Pt_2 marzo 2021, n. 331, che per l'effetto conferma;
condanna l alla rifusione delle spese del giudizio in favore di , che liquida in complessivi Pt_2 Controparte_1
1.983,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge. Dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuta la parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 l. 228-2012.
Cagliari, 20 marzo 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa