Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 2
È configurabile l'interesse ad impugnare dell'imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., considerato che detto interesse sussiste qualora dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Pertanto, detta modifica rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi come l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'interesse ad impugnare la sentenza con cui il giudice di appello aveva dichiarato prescritti i reati di falso ideologico in atto pubblico e di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, commessi dagli imputati, in qualità di vigili urbani).
Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del P.M., il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2015, n. 24300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24300 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 19/03/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1032
Dott. SETTEMBRE NT - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 33255/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC TO N. IL 04/10/1958;
OL IL N. IL 15/08/1951;
OL NA N. IL 19/10/1957;
avverso la sentenza n. 2500/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 03/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. TO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito, per AC NT, l'avv. Caruso SE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- Udito, per CO IL e TO EN, l'avv. CARMINME Ippolito, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 3/10/2013, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AC NT, CO IL e TO EN per reati di falso ideologico in atto pubblico (capi A-E) e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (capi D-I), commessi nella qualità di vigili urbani del comune di Pozzuoli, per avere, in concorso con altri soggetti, non ricorrenti, redatto atti falsi e percepito indebite utilità al fine di coprire abusi edilizi commessi da privati. In particolare:
Capo A). A CO e TO è imputato di aver formato l'informativa di reato nr. 20944 del 13 dicembre 2004, diretta alla Procura della Repubblica di Napoli, per violazione della normativa urbanistica, in cui si ometteva il vero e si riportavano false attestazioni sui lavori svolti afferenti l'immobile sito in Pozzuoli, via Licola, n. 15 (ove, in area sottoposta a vincolo archeologico, era stata realizzata, senza alcuna autorizzazione, una piattaforma di cemento di 27 mq, su cui era stata infissa una struttura in legno), in quanto:
- si limitavano ad attestare che "ad opera della sig. MM LA" erano state realizzate le opere poi cadute in sequestro, invece di attestare quanto effettivamente caduto sotto la loro diretta percezione, ovvero che l'immobile si presentava occupato unicamente dai coniugi ES SE e RO IO (genero e figlia della MM) e che gli stessi si erano dichiarati subito committenti delle opere e che avevano assistito all'intera attività di polizia giudiziaria;
- attestavano che al verbale di sequestro erano allegate "le spontanee dichiarazioni rese dalla sig. MM", mentre dichiarazioni non erano mai state rilasciate e sottoscritte dalla donna. Le dichiarazioni imputate a quest'ultima erano, infatti, state redatte e sottoscritte in altra sede dall'ing. ST SE (tecnico incaricato dai committenti di redigere il progetto esecutivo e di seguire l'andamento dei lavori), che vi aveva apposto la falsa firma della MM e le aveva fatte pervenire, tramite l'ES, al comando di Polizia Municipale prima dell'invio degli atti all'Autorità Giudiziaria;
- riportavano nel verbale di sequestro, come provenienti dalla MM, dichiarazioni ("l'indagata dichiara e si riserva di presentare idonea documentazione per giustificare i lavori alla struttura in legno") da questa non rese, ma suggerite dall'ing. ST;
- omettevano di riportare negli atti da loro redatti che ES SE si era subito assunto la paternità delle opere, che erano relative ad un immobile da lui abitato da molti anni, insieme alla consorte (artt. 110 e 479 in relazione all'art. 476, u.c., art. 117 cod. pen.).. Capo D). A CO e UT è contestato di aver ricevuto dall'ing. ST SE la somma di Euro 500 (cinquecento) al fine di procrastinare nel tempo l'accertamento dei lavori abusivi di cui al capo precedente, per consentirne il completamento prima del sequestro (artt. 110 e 319 cod. pen.). Capo E). A AC è imputato di avere, insieme al collega V.U. ST SE (nato nel 1952), successivamente deceduto, formato la relazione di servizio datata 7/12/2004 indirizzata al Comandante del Corpo di Polizia Municipale e al Responsabile della Polizia Edilizia del comune di Pozzuoli, avente ad oggetto un accertamento effettuato nella mattina dello stesso giorno in via Gerolomini di Pozzuoli, n. 87, in cui omettevano di segnalare che era in corso di costruzione una veranda totalmente abusiva e che il responsabile ne era NE CI (artt. 110, 479 in relazione all'art. 476, u.c., art. 117 e art. 61 c.p., n. 2). Capo I). A AC è contestato di aver ricevuto da NE CI, per il tramite dell'ing. ST (classe 1964), la somma di Euro 800, da dividere col collega ST SE (classe 1952), al fine di omettere il tempestivo rilevamento e sequestro della veranda eseguita abusivamente dal NE CI (art. 110 e 319 cod. pen.). Alla base della decisione vi sono intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza dell'ing. ST SE e dichiarazioni testimoniali, oltre all'esame della documentazione in atti.
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, tutti gli imputati, con motivi in rito e in merito, rilevando che, sebbene i reati siano stati dichiarati prescritti, hanno tuttavia interesse all'annullamento della sentenza, che li pregiudica moralmente e lascia aperta la strada all'applicazione di sanzioni amministrative e civili nei loro confronti.
2.1. L'avv. Carmine Ippolito ricorre nell'interesse di TO EN e CO IL con quattro motivi. Col primo lamenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni realizzate sull'utenza di ST SE (classe 1964), in quanto afferenti a diverso procedimento penale (il n. 1118229, in carico alla DDA di Napoli) ed utilizzate contro gli imputati CO e TO in violazione dell'art. 270 cod. proc pen., che consente l'utilizzo, in diverso procedimento, dei risultati delle intercettazioni solo se indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Col secondo lamenta che state utilizzate contro gli imputati, senza alcuna motivazione, le dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale da RO IO, la quale, siccome committente e beneficiarla degli abusi contestati agli odierni imputati, era, fin dall'inizio, gravata di precisi indizi di reità e avrebbe dovuto essere esaminata con la garanzie di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2. Col terzo censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, la sentenza impugnata, che ha ravvisato la responsabilità degli imputati in ordine all'informativa di reato del 13 dicembre 2004 sulla base di prove inutilizzabili e nonostante ne' CO ne' TO avessero partecipato alla sua redazione, che era stata opera del vigile RO, il quale l'aveva redatta sulla base delle notizie rilevabili dal verbale di sequestro. In sentenza - aggiunge il ricorrente - non sono affatto spiegati i motivi per cui anche gli imputati odierni debbano ritenersi responsabili del contenuto dell'informativa, posto che si erano limitati ad operare il sequestro e posto che non corrisponde a nessuna regola giuridica, ne' d'esperienza, che le informative alla Procura contengano solo le notizie rilevabili dal precedente sequestro. Questo, poi, è da ritenersi del tutto regolare, in quanto elevato nei confronti della proprietaria dell'immobile che, in base alle notizie assunte sul posto, aveva anche presentato una D.I.A. Nè la sentenza d'appello chiarisce perché i ricorrenti avrebbero redatto il verbale di sequestro nei termini che è loro contestato al fine di favorire i coniugi ES - RO, ovvero al fine di farli rimanere estranei alla successiva indagine. È riconosciuto anche dai giudici - aggiunge - che il verbale di sequestro, e le dichiarazioni riportate nel corpo dell'atto, furono sottoscritti dalla proprietaria, per cui non è dato comprendere "da quali elementi o inequivocabili circostanze sia stato tratto il convincimento che la MM IA ebbe a formulare, e comunque a far propria, la dichiarazione verbalizzata e dalla medesima regolarmente sottoscritta". Infine, contesta la qualificazione del fatto operata dai giudicanti, in quanto l'omessa indicazione, nel verbale di sequestro, di tutte le persone presenti sul posto, è condotta che non configura gli estremi del falso ideologico ma, eventualmente, la diversa fattispecie di cui all'art. 361 cod. pen.. Col quarto ed ultimo motivo si duole della illogicità della motivazione spesa per affermare il concorso di CO e TO nella corruzione, affidata - in assenza di prove dirette della percezione o dell'accettazione di una promessa di denaro - a meccanismi valutativi di natura meramente presuntiva, costituita dall'interpretazione di una conversazione intercorsa tra l'ing. ST ed ES SE nient'affatto dirimente in ordine alla posizione dei due imputati.
2.2. L'avv. SE Caruso ricorre nell'interesse di AC NT con tre motivi.
Col primo lamenta l'assenza di un logico apparato argomentativo della sentenza impugnata, che si è limitata ad una sintesi della motivazione di primo grado e non ha affrontato i nodi critici evidenziati nei motivi d'appello. Non ha tenuto conto, in particolare, delle serrate critiche rivolte alla ricostruzione dell'episodio del 7 dicembre 2004 (capo E), effettuata dal giudicante in maniera congetturale e sulla base delle dichiarazioni del teste D'BU senza tener conto delle convergenti dichiarazioni rese dagli imputati, suffragate dalle intercettazioni telefoniche.
Col secondo muove analoga censura in relazione alla motivazione concernente il capo di imputazione sub I (corruzione), smentita per tabulas da una corretta lettura delle intercettazioni telefoniche e della stessa imputazione, in cui la corruzione è correlata ai comportamenti rubricati ai capi F-G-H, che o non sono contestati al AC (capi G-H) o riguardano fatti da cui AC è stato assolto (capo F).
Col terzo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen., essendo state, utilizzate contro il AC - in violazione di precise disposizioni di legge - intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito di altro procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va disatteso e, di conseguenza, rigettato. 1. È fuori discussione che gli imputati abbiano l'interesse ad impugnare una sentenza che non li assolve con la formula più favorevole. Già questa Corte ha statuito, in una pluralità di situazioni, che l'interesse ad impugnare - che deve sussistere per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 568 cod. proc. pen. - assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Il che rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). Infatti, stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (Cass., n. 7671 del 05/12/2000; Cass., n. 8450 del 17/6/1998; Cass., n 624 del 14/2/1997; Cass., n. 6989 del 30/3/1995).
2. Va precisato, tuttavia, che il principio sopra esposto è stato costantemente affermato in situazioni in cui non ricorreva una causa di estinzione del reato e non si rendeva applicabile, per conseguenza, il disposto dell'art. 129 c.p.p., comma 2, che predilige il proscioglimento nel merito allorché, pur ricorrendo la causa suddetta, risulti "evidente" l'innocenza dell'imputato. L'interesse di quest'ultimo ad essere prosciolto con formula totalmente liberatoria va bilanciato, infatti, con l'interesse pubblico ad una celere definizione del procedimento che lo riguarda, sia per evitare lo spreco di risorse pubbliche, sia per rendere più agevole l'ottemperanza degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale. La giurisprudenza assolutamente prevalente esclude, per conseguenza, l'applicabilità della regola di cui all'art. 530, comma 2, in presenza di una causa estintiva di reato. In tale situazione vale la prescrizione di cui all'art. 129, in base alla quale, in presenza di causa estintiva del reato, l'indizio della prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli. Tanto perché l'art. 129 cit. vuole che la prova dell'innocenza sia "evidente", sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento (Cass., n. 48461 del 2013; C, Sez. 1, 22.2.2011, in FI, 2011, 2, 58;
C, Sez. 3, 24.4.2002, Rv 221618; C, Sez. 5, 2.12.1997, Fratucello;
C, Sez. 1, 30.6.1993, Mussone).
3. Recentemente è stato poi argomentato che la "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni altra dimostrazione, la quale finirebbe per concretizzarsi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (C, Sez. 2, 19.2.2008, Palladini, in Mass. Uff., 239552; Nello stesso senso C, Sez. 6, 26.3-7.6.2007, Bastoni, in Mass. Uff., 236698; C, Sez. 4, 8.11.2006-25.1.2007, Dumitrescu e altro, in Mass. Uff., 236095).
4. Non è inutile rimarcare che questa prospettiva è stata fatta propria anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, a fronte del perdurante contrasto riscontrato nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che, all'esito del giudizio dibattimentale, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, debba comunque prevalere l'immediata declaratoria di non punibilità rispetto al proscioglimento nel merito ex art. 530, comma 2, posto che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, ferme restando le ipotesi in cui il giudice sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito. Ed è stato precisato, a tal riguardo, che, nonostante l'accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, la formula del proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva soltanto in due ipotesi: a) nel caso previsto dall' art. 578, ossia qualora il giudice di appello - pur essendo intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile;
b) nel caso in cui il giudice di appello - nonostante il sopravvenire di una causa estintiva - ritenga infondato nel merito l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado resa ai sensi dell'art. 530, comma 2 (C, S.U., 28.5.2009, Tettamanti).
5. Trattasi di prospettiva presente, del resto, già in epoca di poco successiva all'entrata in vigore del nuovo codice, nella giurisprudenza costituzionale, la quale aveva rilevato che il principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato, pur presente nell'ordinamento, è razionalmente contemperato, anche ai fini di economia processuale, con l'esigenza che appaia del tutto "evidente" dalle risultanze probatorie che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (C. Cost. 26.6.1991, n. 300).
6. Va pertanto ribadito che, allorché le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette, l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 non può venire in considerazione come violazione di legge, ne' l'eventuale vizio di difetto di motivazione è deducibile in cassazione poiché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato (C, Sez. 5, 24.6.1996, Battaglia;
C, Sez. 6, 9.2.1995, Cardillo).
7. A ciò va aggiunto che, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del Giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, Rv. 223575;
Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Rv. 217255).
8. Nel caso di specie, mancavano le condizioni per prosciogliere gli imputati dai reati loro addebitati, avendo la Corte di appello spiegato - con larghi rinvii alla pronuncia di prime cure e con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, e con una corretta lettura delle risultanze probatorie - quali fossero le ragioni poste a base del giudizio di responsabilità di CO IL e TO EN, rappresentati: 1) dall'esame del verbale di sequestro e dell'informativa del 12/12/2004, sulla cui base fu redatta - da altri vigili - la notizia di reato trasmessa alla Procura: sequestro e informativa che non facevano alcun riferimento ai coniugi ES - RO, occupanti dell'area e trovati sul posto dagli operanti (CO e TO) e che, grazie all'omissione, evitarono la segnalazione a loro carico;
2) dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali è stato desunto, con logico argomentare, che l'omissione non fu affatto casuale, ma fu effetto dell'intervento dell'ing. ST, che, congiunto dell'omonimo vigile ST, orientò in senso favorevole ai coniugi ES - RO la redazione dei verbali redatti dagli operanti, anche con l'allegazione di dichiarazione scritta a firma apparente di MM LA;
3) ancora dalle intercettazioni, dalle quali è stato desunto che la richiesta di denaro, fatta dall'ing. ST al committente ES, doveva servire a ricompensare i soggetti che avevano avuto un ruolo nell'assicurare alla vicenda un esito favorevole. Inutilmente i ricorrenti sollecitano la rilettura delle intercettazioni suddette, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, su cui, nei limiti di una plausibile interpretazione del materiale investigativo, non è consentito il vaglio del giudice di legittimità.
Quanto a AC, il giudizio di responsabilità si fonda, ancora una volta, sul contenuto della relazione del 7 dicembre 2004, che omette la segnalazione della veranda abusiva, e sulla lettura delle intercettazioni, dalle quali è stato desunto che si trattò di omissione volontaria, fatta per consentire a NE CI di completare l'opera ed evitare il sequestro. Sempre dalle intercettazioni è stata tratta la conferma che l'omissione fruttò agli operanti una somma di denaro, e uguale indicazione è venuta da NE CI, che è sul punto reo confesso (pag. 22 della sentenza di primo grado). Inutilmente il ricorrente contesta, anche in questo caso, l'interpretazione delle intercettazioni, posto che in sentenza sono chiaramente riportati, e logicamente interpretati, i passaggi del discorso avuto da ST con NE CI, che lasciano intravedere la destinazione della somma richiesta ("fallo quattro e quattro").
9. Da questo coacervo di elementi, puntualmente esaminati e correlati tra loro in un discorso privo di smagliature, emerge un quadro certamente complesso, da interpretare con cautela, ma lontano dal fornire la prova della "evidenza" dell'innocenza che, per quanto sopra si è detto, sola avrebbe imposto l'esito assolutorio richiesto dai ricorrenti.
10. A tanto si perviene perché nessuna delle eccezioni in rito sollevate dai ricorrenti merita accoglimento.
10.1. Non è fondata quella concernente l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche. Il giudice di primo grado ha ricostruito il percorso che portò all'intercettazione dell'utenza di ST SE nei termini seguenti: era stata inoltrata dal comune di Pozzuoli una denuncia relativa a bollettini di pagamento - concernenti pratiche di condono edilizio curate dall'ing. ST -, che risultavano effettuati senza che le somme relative fossero entrate nella casse del Comune. Furono posti sotto controllo i telefoni dell'ingegnere suddetto ed emerse "un contesto collusivo" tra l'ing. ST e il vigile ST, cugino ed omonimo del primo, che ha portato alla formulazione delle imputazioni per cui è processo (pag. 1). Le intercettazioni utilizzate nel presente procedimento provengono, quindi, da un procedimento relativo ad indagini connesse oggettivamente al reato (o ai reati) per i quali le intercettazioni erano state autorizzate, per cui è da escludere che fossero inutilizzabili nel presente procedimento. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, ne' tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato (da ultimo, Cass., 5/7/2013, n. 43434). È questo che la Corte d'appello ha inteso ribadire col richiamo della giurisprudenza indicata a pag. 9, rimandando a Cass., n. 7320 del 19/1/2010: "In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1, il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento"). 10.2. Anche la seconda doglianza in rito (quella relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di RO LA nei confronti degli odierni imputati) è infondata. Infatti, il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi tener conto della posizione sostanziale del soggetto al momento del compimento dell'atto, ma non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da persona che mai abbia assunto la qualità di imputato od indagato, poiché, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta e che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone;
ne consegue che il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., la quale si estende anche all'accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico (Cass., sez. 5, n. 43232 del 4/11/2008;
sez. 2, n. 38858 del 21/9/2007; sez. 6, n. 40512 del 20/6/2007). Nella specie, nessuna indicazione è stata fornita circa la formale assunzione - nel momento in cui rendeva le dichiarazioni - della qualità di persona sottoposta ad indagini o di imputata da parte della RO, per cui nessun limite sussisteva all'utilizzo delle dichiarazioni da lei rese nei confronti dei terzi;
fermo restando che quelle dichiarazioni non erano utilizzabili "contra se" (per incidens, l'ipotesi accusatoria è quella che RO LA sia stata indicata come autrice delle opere abusive solo per coprire la responsabilità del genero e della figlia).
10.3. Anche la lamentela concernente la tecnica redazionale della sentenza d'appello è priva di fondamento. Questa Corte ha ripetutamente affermato che è legittima la motivazione "per relationem" purché il rinvio alle valutazioni già espresse dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell'iter logico - giuridico alla base della decisione assunta (Cassazione penale, sez. 3, 10/02/2011, n. 16034). La Corte d'appello di Napoli, illustrando puntualmente i contenuti della sentenza di primo grado, che ha dichiarato espressamente di condividere, ha mostrato di aver preso visione delle prove acquisite e di averle ritenute sufficienti alla formulazione del giudizio di sua competenza, senza dover ripercorrere l'iter argomentativo della sentenza impugnata, "per evitare inutili ripetizioni". Le doglianza sollevate dagli appellanti risultavano, infatti, per il giudice d'appello, "già efficacemente contrastate nella motivazione appellata" e tale sintetica valutazione non è contrastata dalle allegazioni difensive, che o s. sono attardate a contestare - per quanto si è detto - l'utlllzzabilità delle prove più rilevanti, oppure hanno insistito su argomenti privi di decisiva valenza. Tanto vale anche per l'omessa valutazione delle dichiarazioni di LU SA (censura sollevata dal difensore di AC), posto che quelle dichiarazioni erano state, invece, anch'esse valutate dal giudice di primo grado, per rilevare che il geometra aveva segnalato ì abusività della veranda già nel corso del primo sopralluogo (pagg. 19-20): non è corretto affermare, pertanto, che una nuova valutazione di quelle dichiarazioni da parte del giudice d'appello avrebbe mutato la base probatoria su cui effettuare la valutazione che le competeva.
11 La piena utilizzabilità contro gli odierni imputati delle dichiarazioni di RO LA e delle intercettazioni telefoniche, in una con l'effettuata valutazione delle ulteriori emergenze istruttorie (prova documentale;
testi D'BU, LL, OL, RO) rendono palese che la Corte d'appello non si è sottratta al compito di valutare la natura della prova esistente contro gli odierni imputati e che - all'esito di tale disamina - ha escluso l'esistenza di una "evidenza" - rilevante ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, - ad essi favorevole. Di conseguenza, il ricorso va rigettato, atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p, il ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015