Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2015, n. 24300
CASS
Sentenza 19 marzo 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È configurabile l'interesse ad impugnare dell'imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., considerato che detto interesse sussiste qualora dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Pertanto, detta modifica rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi come l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (art. 651 e 652 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'interesse ad impugnare la sentenza con cui il giudice di appello aveva dichiarato prescritti i reati di falso ideologico in atto pubblico e di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, commessi dagli imputati, in qualità di vigili urbani).

Il divieto di utilizzazione nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato, non attiene alle dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, considerato che, a differenza del P.M., il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sussistendo in tal caso l'incompatibilità con l'ufficio di testimone; pertanto il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., verifica che si estende alla necessità della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2015, n. 24300
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24300
    Data del deposito : 19 marzo 2015

    Testo completo