Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2013, n. 19498
CASS
Sentenza 19 marzo 2013

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Massime1

In tema di intercettazioni, qualora venga contestata l'attribuzione delle voci degli interlocutori, compiuto dal giudice di merito, la perizia fonica e l'ascolto in contraddittorio delle registrazioni non possono ricondursi al concetto di prove decisive richieste a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., poiché tale disposizione riguarda il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto della prova a carico, mentre sia la perizia che il riascolto dei nastri costituirebbero non prove a discarico contrapposte a quelle di accusa, ma semplici mezzi, in sé neutri, di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni.

Commentario1

  • 1Giudice può fare domande suggestive, ma non nocive (Cass. 21627/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2019

    Il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive: sul piano logico può essere realmente suggestivo nell'esame - cioè andare oltre i limiti fisiologici della mera domanda di chiarimento nel caso di dichiarazioni equivoche - solo chi non è terzo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sent., (ud. 15/04/2015) 25-05-2015, n. 21627 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo - Presidente - Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2013, n. 19498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19498
Data del deposito : 19 marzo 2013

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