Sentenza 17 giugno 1998
Massime • 1
È configurabile l'interesse a impugnare dell'imputato che sia stato assolto per non aver commesso il fatto, ma ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., sia perché l'ordinamento tutela in via primaria il diritto alla reputazione, evidentemente compromesso dall'elemento di dubbio insito nell'assoluzione in esame, sia perché un simile proscioglimento potrebbe recare pregiudizio al soggetto interessato nell'ambito del suo rapporto di impiego. (Fattispecie nella quale l'imputato, funzionario dell'amministrazione finanziaria, era assolto a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., dall'imputazione di concussione e di violenza privata. La Suprema Corte ha rilevato che una simile pronuncia avrebbe potuto avere ripercussioni nelle scelte discrezionali della pubblica amministrazione relative alla carriera del funzionario).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/1998, n. 8450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8450 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 17/6/1998
Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere N. 925
Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 32533/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UI MA avverso la sentenza 12 marzo 1997 del Tribunale di Padova. Visti gli atti ed il ricorso.
Udita la relazione del consigliere Antonio Stefano Agrò. Udita la requisitoria del P.G. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il MA l'avv.to Franco Ongaro.
Ritenuto in fatto
1. UI MA, funzionario addetto all'Ufficio Demanio dell'Intendenza di finanza di Padova, veniva tratto a giudizio per rispondere di concussione e di violenza privata. Egli nell'ipotesi accusatoria, abusando dei suoi poteri, aveva indotto tale RN AN a promettergli, tramite il notaio Giuseppe PO, l'indebita somma di 7 milioni di lire come corrispettivo per ottenere le autorizzazioni necessarie alla stipula degli atti di compravendita di alcuni terreni demaniali. Inoltre, sempre in concorso col PO e con la minaccia di non addivenire alla stipula, aveva costretto il AN a consegnare al notaio una cassetta magnetica in cui era incisa una conversazione relativa al pagamento della somma menzionata.
Con sentenza del 12 marzo 1997 il Tribunale di Padova assolveva il MA da queste imputazioni per non aver commesso il fatto, ai sensi del capoverso dell'art.530 c.p.p.
2. Contro tale decisione ricorre il MA, attraverso il suo difensore, facendo valere, dopo una premessa tesa a dimostrare il suo interesse a ricorrere, quale unico motivo la violazione del ricordato art.530 c.p.p. ed il difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza di una situazione di prova positiva di innocenza ovvero di prova negativa, insufficiente o contraddittoria, della sua responsabilità.
Considerato in diritto
1. In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale ritiene la Corte di riconoscere l'interesse del MA a ricorrere contro la decisione in esame, pronunziata per non aver commesso il fatto ma ai sensi del comma 2 dell'art.530 c.p.p., sia perché l'ordinamento tutela in via primaria il diritto alla reputazione, evidentemente compromesso dall'elemento di dubbio insito nell'assoluzione in esame, sia perché un simile proscioglimento potrebbe recare pregiudizio nelle scelte discrezionali della PA, relative alla carriera del ricorrente, funzionario direttivo del Ministero delle Finanze.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato.
Unico elemento a carico del MA secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata, è costituito dalla chiamata in correità del notaio PO, acquisita agli atti perché non confermata in dibattimento, essendosi il coimputato avvalso della facoltà di non rispondere.
Ora, nel libero coinvincimento del giudice di merito, anche solo tale elemento, (prescindendo qui dalla riforma dell'art.513 c.p.p., poiché si tratta di giudizio reso antecedentemente) potrebbe integrare una situazione di prova imperfetta della circostanza che l'imputato non ha commesso il fatto e quindi legittimare un'assoluzione ai sensi dell'art.530 comma 2 c.p.p., a patto tuttavia che la chiamata in correità, sebbene non confermata dai riscontri, non sia stata, da essi contraddetta o che, almeno, il chiamante sia stato ritenuto soggettivamente attendibile. Nell'ipotesi contraria, infatti quando cioè la chiamata è contraddetta ed il chiamante ritenuto inattendibile, si deve invece ritenere raggiunta una positiva indicazione della presenza di una calunnia, con pieno proscioglimento del chiamato ai sensi del primo comma dell'art.530 c.p.p.
3. E questa è proprio la situazione che si palesa nella specie. Da un punto di vista dei riscontri la sentenza dà atto che:
i ritardi della pratica AN derivavano dal disservizio degli uffici finanziari di Este e dal conflitto di interesse esistente tra gli aventi diritto alla stipula;
il MA, in epoca antecedente ai fatti, aveva informato per iscritto i suoi superiori della strana situazione esistente negli uffici finanziari di Este, per cui gli atti (anziché attraverso un ufficiale rogante) venivano stipulati da un notaio (il PO), ed aveva stigmatizzato che nei locali dell'ufficio esistesse un tavolino con un'impiegata che di tale notaio fingeva da recapito;
il MA ebbe verso il BA una reazione incompatibile con la sua pretesa complicità con il PO;
le indagini bancarie sul MA hanno dato esito negativo. Dal punto di vista dell'attendibilità del chiamante la decisione aggiunge che:
la credibilità del PO è minima, perché si tratta di un soggetto che, contrariamente ai doveri dell'etica professionale, intratteneva ambigui rapporti con gli uffici finanziari di Este, lucrando su prestazioni che invece dovevano essere rese gratuitamente ai cittadini;
il nome del MA venne suggerito al PO dal AN ed il PO potrebbe avere incoraggiato tale convincimento allo scopo di coprire o un millantato credito o il reale destinatario della somma richiesta;
la chiamata in correità del MA fu fatta solo quando fu chiaro al PO, il quale in un primo tempo aveva negato ogni responsabilità, che non avrebbe potuto ottenere il patteggiamento se non facendo il nome di un funzionario coinvolto;
il PO aveva dei motivi di risentimento verso il MA, poiché proprio quest'ultimo aveva denunziato l'anomala situazione degli uffici finanziari di Este.
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il MA non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il MA non ha commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1998