Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18019
CASS
Sentenza 19 maggio 2026

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  • Rigettato
    Affermazione della penale responsabilità

    La Corte Suprema di Cassazione ritiene inammissibile il ricorso poiché le doglianze riguardano un riesame dei fatti e delle prove, materia riservata ai giudici di merito. La Corte di appello ha motivato in modo coerente e logico, basandosi su testimonianze, relazioni tecniche e prove documentali, confermando la posizione di garanzia dell'imputato come datore di lavoro e i profili di colpa riconducibili alla violazione delle norme antinfortunistiche.

  • Inammissibile
    Inutilizzabilità e inattendibilità file audio

    Il motivo è considerato generico e inammissibile poiché il ricorrente non ha specificato l'incidenza del file audio sul complessivo compendio indiziario e la sua decisività ai fini della condanna. La Corte di appello ha ritenuto il file una prova documentale non particolarmente significativa per la responsabilità dell'imputato, la cui condanna si basava su altri elementi.

  • Rigettato
    Dinamica dell'infortunio e natura abusiva dei lavori

    I giudici di merito hanno ricostruito la dinamica dell'infortunio, la natura abusiva dei lavori, il nesso causale e i profili di colpa, individuando l'imputato come effettivo datore di lavoro. Hanno disatteso le deduzioni difensive basandosi su una lettura organica delle prove, inclusa la smentita dei dati formali del contratto di appalto e la conferma del rapporto di lavoro tramite testimonianze e forniture.

  • Rigettato
    Diniego delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte di appello ha motivato il diniego delle attenuanti con riferimento alle gravi modalità della condotta, all'elevato grado di colpa, all'atteggiamento non collaborativo e alla mancanza di resipiscenza. La motivazione è insindacabile in sede di legittimità in quanto non contraddittoria e fondata su elementi attinenti alla personalità del colpevole e alle modalità del reato.

  • Rigettato
    Determinazione della pena

    La Corte territoriale ha giustificato il trattamento sanzionatorio valorizzando la gravità dei fatti, l'elevato grado di colpa, l'atteggiamento di non collaborazione e il 'seriale ricorso a manodopera irregolare'. La motivazione è congrua e ragionevole, e le censure relative alla disparità di trattamento con la coimputata richiedono una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Omessa valutazione della richiesta di pena sostitutiva

    La censura è inammissibile per genericità e mancanza di specificità. La richiesta non era motivata e prospettava l'applicazione di una misura (lavoro di pubblica utilità) non applicabile data l'entità della pena inflitta. Inoltre, la richiesta era formulata in modo condizionato e priva della necessaria procura speciale.

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Commentari2

  • 1Infortuni mortali e lavoro nero, datore risponde senza contratto
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 maggio 2026

    La Quarta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza depositata il 19 maggio 2026 (R.G.N. 39350/2025), è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, ribadendo la netta prevalenza del dato fattuale su quello formale nell'individuazione della posizione di garanzia. In presenza di lavoro irregolare in nero e opere edili abusive, le risultanze documentali e i contratti d'appalto non bastano a scagionare chi, nei fatti, gestisce e organizza il cantiere (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 19 maggio 2026, n. 18019). Il caso: lavoro nero, opere abusive e un tragico infortunio La vicenda tragica riguarda il decesso di un lavoratore – …

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  • 2Morire a tre metri da terra
    Erik Stefano Carlo Bodda · https://www.studiocataldi.it/ · 28 maggio 2026

    La cronaca giudiziaria di maggio 2026 consegna agli osservatori una sentenza che, letta con attenzione, racchiude pressoché tutto il diritto penale del lavoro dei cantieri: la posizione di garanzia provata per via indiziaria malgrado l'assenza di un contratto, la prova digitale e i suoi vizi, il rapporto tra attenuanti generiche e diritto di difesa, la dosimetria della pena nei reati colposi a evento morte, e il nodo ancora irrisolto delle pene sostitutive dopo la riforma Cartabia. La Quarta Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 18019 depositata il 19 maggio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore edile condannato a quattro anni di reclusione per l'omicidio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18019
Data del deposito : 19 maggio 2026

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