Sentenza 19 maggio 2026
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- 1. Infortuni mortali e lavoro nero, datore risponde senza contrattoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 maggio 2026
La Quarta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza depositata il 19 maggio 2026 (R.G.N. 39350/2025), è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, ribadendo la netta prevalenza del dato fattuale su quello formale nell'individuazione della posizione di garanzia. In presenza di lavoro irregolare in nero e opere edili abusive, le risultanze documentali e i contratti d'appalto non bastano a scagionare chi, nei fatti, gestisce e organizza il cantiere (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 19 maggio 2026, n. 18019). Il caso: lavoro nero, opere abusive e un tragico infortunio La vicenda tragica riguarda il decesso di un lavoratore – …
Leggi di più… - 2. Morire a tre metri da terraErik Stefano Carlo Bodda · https://www.studiocataldi.it/ · 28 maggio 2026
La cronaca giudiziaria di maggio 2026 consegna agli osservatori una sentenza che, letta con attenzione, racchiude pressoché tutto il diritto penale del lavoro dei cantieri: la posizione di garanzia provata per via indiziaria malgrado l'assenza di un contratto, la prova digitale e i suoi vizi, il rapporto tra attenuanti generiche e diritto di difesa, la dosimetria della pena nei reati colposi a evento morte, e il nodo ancora irrisolto delle pene sostitutive dopo la riforma Cartabia. La Quarta Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 18019 depositata il 19 maggio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore edile condannato a quattro anni di reclusione per l'omicidio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18019 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18019/2026 Roma, li, 19/05/2026
ON FERRANTI
- Presidente -
LA FI
LA RI
- Relatore -
Sent. n. sez. 449/2026 UP 03/04/2026 R.G.N. 39350/2025
RO D'RE
NA IR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA VI GI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte di appello di Messina
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;
udito il Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità della pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina;
udito l'Avv. Diego Busacca, del foro di Messina, in difesa di IA VI GI SE, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Firmato Da: LA RI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41fd5c7e9b- Firmato Da: ON FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 9 luglio 2025, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, in data 28 febbraio 2024, che, all'esito di giudizio or- dinario, condannava VI GI IA, per il reato di cui agli artt. 113, 589 cod. pen., contestato al capo A) della rubrica, alla pena di anni 4 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili PA EN, PO EN, Anto- nina EN e LA AF, a ciascuna delle quali veniva riconosciuta una provvisionale di euro 30.000,00. Con la medesima pronuncia, il giudice monocra- tico dichiarava non doversi procedere per le residue imputazioni di cui ai capi C), D), E), F), G), H), I), L), L, M), N) O), P), concernenti la violazione della normativa antinfortunistica, e Q), riguardante la realizzazione di opere abusive, in quanto estinte per prescrizione.
1.1. All'imputato si contesta, in qualità di datore di lavoro, in cooperazione colposa con EN MO, in qualità di committente (la cui posizione è stata de- finita separatamente con sentenza di condanna), e con il padre ON IA (deceduto), n qualità di dirigente di fatto, di aver cagionato, per colpa generica e specifica, in violazione delle norme antinfortunistiche, il decesso di LO Bene- nati, dipendente non regolarmente assunto dalla ditta edile dei IA, in occasione delle opere abusive di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile della MO, sito alla via Bellinvia n. 49 del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
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1.2. Secondo la ricostruzione, conforme, dei giudici di merito, al momento dell'infortunio, avvenuto in data 5 settembre 2013, LO EN stava ese- guendo lavori non autorizzati di ampliamento di un balcone, ubicato a un'altezza di 2,80-3,00 m, sito al primo piano del fabbricato II elevazione f.t., lato poste- riore, prospiciente un cortile interno di pertinenza dell'abitazione della MO, ove insisteva anche un piccolo manufatto privo di copertura. In particolare, il EN si trovava sulla porzione del terminale del tavolato relativo all'ampliamento del balcone, priva di protezione laterale, dove si dovevano ancora montare i ferri di armatura ed eseguire il successivo getto di cemento, quando era inciampato e caduto, riportando, a causa del violento urto del capo e del torace contro il muretto perimetrale del piccolo manufatto privo di copertura, sito nel cortile, e del succes- sivo impatto col suolo, gravi lesioni, che ne cagionavano il decesso in data 20 settembre 2013, presso l'ospedale di Messina dove era stato ricoverato. La Corte di appello, nel condividere le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, ha ritenuto che dal materiale probatorio acquisito, costituito dalle dichiara- zioni rese dai numerosi soggetti escussi, dalle acquisizioni documentali e dalle re- lazioni redatte dai consulenti tecnici, risultasse provata la posizione di garanzia
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individuata, nella rubrica accusatoria, a carico del ricorrente nonché i profili di colpa allo stesso riconducibili, eziologicamente ricollegabili alla morte del lavora- tore, consistiti nella violazione dell'art. 136 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che stabi- lisce i presidi per lo svolgimento in sicurezza dei lavori in quota, essendo stato accertato che l'impalcatura allestita per la realizzazione dell'ampliamento dell'ag- getto, nel corso del quale si era verificato l'infortunio, non osservava nessuna delle previsioni ivi stabilite, nonostante la presenza, proprio sotto il piano di lavorazione del balcone, di un manufatto privo di copertura (si trattava di impalcature e pedane rudimentali, prive di linee vita e punti fissi in quota ove il lavoratore potesse ag- ganciarsi;
mancava un ponteggio sottostante rispetto alla piattaforma in quota, essendo stati realizzati sistemi di camminamento allocati su cavalletti), dell'art. 18 d.lgs. n. 81 del 2008, per non aver fornito al lavoratore dispositivi di protezione individuali e per non averlo sottoposto a visita medica, pur avendo una menoma- zione alla vista all'occhio destro, degli artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81 del 2008, per non averne curato né la formazione professionale né l'informazione sui rischi connessi all'attività da svolgere, e dell'art. 17 d.lgs. n. 81 del 2008, per non aver provveduto a redigere, con specifico riferimento alle attività da svolgere nel cantiere, il docu- mento di valutazione dei rischi.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, VI GI IA, articolando sette motivi, di se- guito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 C.E.D.U. nonché vizio di motivazione, in punto di affermazione della penale re- sponsabilità dell'imputato. Si lamenta che i giudici di appello, nel confermare la condanna inflitta al ri- corrente in primo grado, abbiano reso una motivazione illogica e contraddittoria, senza tener conto delle plurime prove orali e documentali in favore dello stesso, che dimostravano che: a) VI GI IA non era mai stato datore di lavoro del deceduto LO EN, dal momento che questi era pensionato e invalido al 100%, perché non vedente da un occhio, e non era stato mai assunto dalla ditta del ricorrente né aveva mai sottoscritto alcun contratto di lavoro, dalla data di costituzione della impresa edile (21 gennaio 1999) al momento dell'infor- tunio, come emergente dai libri contabili, dalla relazione dell'ispettore del lavoro Calogero Imbrigliotta, dalla relazione del medico legale GI Ragazzi e dall'esito negativo della perquisizione disposta dal P.M. nei locali di pertinenza dell'imputato, al fine di trovare elementi che potessero attestare l'esistenza di un rapporto di lavoro con il EN;
b) l'impresa edile del ricorrente, come risulta
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dall'art. 1 del contratto in atti del 6 maggio 2013, aveva ricevuto in appalto la modifica della sopraelevazione sita al II piano - III elevazione f.t., prospiciente la via Bellinvia, n. 49, di cui alla C.E. n. 70/13 del 29 marzo 2013, ovvero di un immobile (cd. mansarda) autonomo e diverso dall'appartamento sito al I piano - II elevazione f.t., ubicato nella parte retrostante del fabbricato e prospiciente un cortile interno, dove erano in corso i lavori al momento dell'infortunio. La ditta del ricorrente, inoltre, aveva ultimato i lavori commissionati nel giugno 2013, come previsto dall'art. 5 dello stesso contratto, ovvero oltre due mesi prima dell'infor- tuno;
c) i lavori di ampliamento del balcone, nel corso dei quali EN LO aveva perso la vita, erano stati commissionati dai proprietari del fabbricato ed eseguiti in economia e in nero, mentre l'appartamento era abitato dalla MO, con le medesime mansioni di operaio, dal padre ON IA e da LO Be- nenati, amici da sempre, entrambi pensionati invalidi e, quindi, non regolarizzabili ex lege, come evincibile: - dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla moglie della vittima LA AF - e, quindi, certamente più credibili di quelle rese in dibattimento, allorché era portatrice di un interesse economico - che aveva fatto riferimento a lavori da svolgere con un amico»; - dalla relazione di servizio del Commissariato P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto, da cui emergeva che il dott. Greco, medico del 118, intervenuto per primo sul luogo del sinistro, aveva trovato all'interno dell'appartamento, in cui erano in corso lavori, solo persone anziane;
d) l'impresa edile dell'imputato, costituita il 21 gennaio 1999 con inizio attività il 25 maggio 2000, come evincibile dalla visura camerale acquisita, non aveva mai fatto parte della impresa edile del padre IA ON e dei fratelli IT e DR, cessata il 30 dicembre 2003. Si richiamano, altresì, a ulteriore supporto, le dichiarazioni rese dai testi a discarico AM DI, GI Greco, RO RA, LV OP, EL DA, IN CA, EL RE, VI LE IA, AR TA RE e dallo stesso imputato in sede di esame, tutte ignorate dalla Corte territo- riale, da cui risultava che la persona offesa non era mai stata dipendente della ditta del ricorrente, che i lavori appaltati alla stessa riguardavano unicamente il II piano del fabbricato di proprietà della MO, che erano stati completati entro giugno 2013 e che, al momento dell'infortunio, il cantiere era chiuso in attesa dell'esecuzione degli impianti da parte di ditte terze.
2.2. Con il secondo, terzo e quarto motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inutilizzabilità e inattendibilità di un file audio, prodotto dalle parti civili e acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 10 novembre 2023, contenente la registrazione ambientale di un colloquio che sarebbe avvenuto, pochi giorni dopo il sinistro, all'interno dell'abitazione di Recu- pero EL e a sua insaputa, per violazione degli artt. 495, 507, 603, 614, 615
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bis e 191 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. Si deduce, altresì, la nullità della sentenza della Corte di appello per aver omesso di pronunciarsi sul quarto motivo di gra- vame con cui si eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per illegittimità delle ordinanze rese in data 14 luglio 2023, 10 novembre 2023 e 24 gennaio 2024, con cui era stata disposta l'acquisizione dei file audio in violazione del diritto al contraddittorio. Si rappresenta che all'udienza del 14 luglio 2023 il giudice di primo grado, terminata l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, aveva invitato le parti a for- mulare eventuali richieste ex art. 507 cod. proc. pen., per poi riservare la decisione in merito, che aveva sciolto all'udienza successiva del 10 novembre 2023, dispo- nendo l'acquisizione della copia del file audio, contenente la registrazione sopra indicata, e nuovo esame di TO EN, al fine di identificare i presenti, riservando di pronunciarsi sulla necessità di una perizia all'esito di detto esame, rigettando le ulteriori richieste. Nella stessa udienza il giudice di primo grado, senza dare la possibilità alla difesa di interloquire con un esperto sulla genuinità del supporto informatico acquisito, aveva disposto l'immediata audizione del file audio e, all'esito, aveva rigettato la richiesta di perizia. Il giudice, dopo aver riget- tato anche la richiesta difensiva di esame del RO, aveva rinviato per la de- cisione al 12 gennaio 2024, assegnando alle parti il termine di 6 giorni antecedenti all'udienza per eventuali produzioni documentali. La difesa aveva, quindi, tempe- stivamente depositato la relazione redatta dal consulente di parte ing. Antonio Consalvi, che aveva evidenziato la non genuinità del documento, creato il 20 set- tembre 2013 alle ore 19:16, poche ore prima del decesso della persona offesa, e modificato dopo un'ora, ma all'udienza del 12 gennaio 2024 il giudice di primo grado aveva, in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, rigettato sia la richiesta di acquisizione della predetta relazione (<trattandosi di atto valutativo») sia la richiesta di esame del consulente di parte ex art. 507 cod. proc. pen. (*non sussistendo i presupposti»). Ciò premesso, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia disatteso il terzo motivo di gravame, rigettando la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale mediante l'espletamento di una perizia informatica tesa ad accertare l'autenticità del file acquisito e non disponendo, peraltro, l'espunzione di ufficio del predetto file, in quanto illegittimamente acquisito, in violazione del diritto di difesa e nonostante si trattasse di un documento non genuino contenente una registra- zione occulta in violazione dell'art. 615 bis cod. pen. Si censura, altresì, che la Corte abbia omesso qualsiasi motivazione sul quarto motivo di gravame con cui si lamentava la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
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2.3. Con il quinto motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta che la Corte territoriale abbia giustificato la mancata concessione delle invocate attenuanti in ragione del fatto che l'imputato ha sempre contestato la propria responsabilità, in contrasto con i principi più volte affermati dalla giuri- sprudenza di legittimità, trattandosi di un palese esercizio del diritto di difesa co- stituzionalmente garantito. Di contro, i giudici di merito hanno omesso di valutare lo stato di incensura- tezza del ricorrente e il trattamento sanzionatorio, illogicamente, più mite riser- vato alla coimputata committente.
2.4. Con il sesto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di dosimetria della pena. Si lamenta che la Corte territoriale abbia confermato il trattamento sanziona- torio inflitto in primo grado, in ragione del fatto che l'imputato ha sempre conte- stato la propria responsabilità, in contrasto con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di un palese esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Si censura, altresì, la disparità di trattamento rispetto a EN MO, coim- putata del medesimo reato, la cui posizione è stata definita con sentenza di con- danna, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale. Si contesta, inoltre, che i giudici di appello abbiano giustificato il rilevante superamento del minimo edittale richiamando il «seriale ricorso>>, da parte del ricorrente, «a manodopera irregolare», nonostante l'impresa edile dell'imputato non abbia mai subito da parte dell'ispettorato del lavoro contestazioni in merito.
2.5. Con il settimo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 597, 125, 546, 545 bis cod. pen. e vizio di motivazione, con riferimento all'omessa valutazione della richiesta di pena sosti- tutiva, formulata dall'imputato nelle conclusioni scritte trasmesse a mezzo P.E.C. in data 24 giugno 2025, prima dell'udienza di discussione. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. In data 17 marzo 2026 il Procuratore generale di questa Corte ha deposi- tato requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limi- tatamente all'applicabilità della pena sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per il giudizio sul punto.
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Firmato Da: LA RI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41fd5c7e9b- Firmato Da: ON FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
4. All'udienza pubblica, a trattazione orale, richiesta dalla difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta responsabilità del IA, propone doglianze, riguardanti sostanzialmente l'individuazione in fatto di una posizione di garanzia in capo al ricorrente, che non sono consentite in sede di legittimità.
2.1. In premessa, va ricordato che il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. come modificato dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di ap- prezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Com'è stato rilevato nella nota sentenza Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...], Rv. 226074 - 01, la sentenza deve essere logica <<rispetto a sé stessa», cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da altri atti del processo», purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
2.2. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Su- prema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato non superano il vaglio di ammissibilità, risolvendosi in una mera riproposizione delle medesime doglianze già formulate e superate in sede d'appello, senza un reale confronto critico con le ragioni poste alla base della decisione impugnata. I vizi dedotti, inoltre, in molti casi, sono diretti a contestare il percorso valutativo moti- vazionale dei giudici di merito sull'efficacia dimostrativa delle prove, al fine di di- mostrare l'estraneità del ricorrente alla causazione dell'evento mortale, prospet- tando una rilettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni fattuali sindacabili solo in sede di merito, salvo che il
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giudizio valutativo sia frutto di un ragionamento illogico o manifestamente con- traddittorio, che nel caso di specie non si riscontra.
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2.3. Dalle sentenze di primo e secondo grado che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 01) emerge, infatti, che i giudici di merito, con moti- vazione specifica, coerente con le risultanze processuali e scevre dai lamentati vizi di illogicità, contraddittorietà e incompletezza, hanno diffusamente ricostruito, sulla base delle testimonianze fornite dagli ispettori del lavoro, dagli organi di P.G. che avevano effettuato i sopralluoghi sul cantiere e delle valutazioni tecniche dei consulenti del Pubblico Ministero, la dinamica dell'infortunio, la natura abusiva dei lavori in corso, l'esistenza di un nesso causale e i profili di colpa individuati (aspetti non oggetto di contestazione) nonché ampiamente spiegato le ragioni per le quali hanno individuato nel IA l'effettivo datore di lavoro di LO EN il giorno in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro che ne ha cagionato la morte. Disattendendo le opposte deduzioni difensive, con ragionamento privo di frat- ture logiche, basato su una lettura organica e unitaria di tutte le fonti probatorie acquisite, svolta in consonanza con i principi che regolano la valutazione della prova indiziaria, i giudici di merito hanno evidenziato (pag. 54 - 61 sentenza di primo grado;
pag. 7 - 12 sentenza della Corte di appello) che: il dato formale del contratto di appalto e le risultanze dei libri contabili dell'impresa del ricorrente non potevano assumere alcuna rilevanza in chiave difensiva, vertendosi in materia di lavoro in nero e di opere abusive;
- che anche le opere oggetto della concessione edilizia erano state, in realtà, come riscontrato dai tecnici e dai vigili comunali, realizzate in difformità dal titolo abilitativo e che, sul piano della logica, erano evidenti i vantaggi che entrambi i contraenti avrebbero potuto trarre dalla realiz- zazione di alcuni lavori in assenza di titolo;
- che i dati formali del contratto erano smentiti sia da quelli delle forniture e delle fatture acquisite in atti, quali le fatture dell'8 maggio 2013 e del 3 settembre 2013, che attestavano rispettivamente una fornitura di calcestruzzo in data antecedente alla asserita dichiarata apertura del cantiere e una fornitura di telai in data di gran lunga successiva alla asserita chiu- sura del cantiere, sia dalle dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro Imbrigliotta, che era pervenuto alle medesime conclusioni in base alla tipologia dei lavori da realizzare;
che i lavori edili oggetto del contratto di appalto non erano affatto estranei e strutturalmente scollegati dai lavori di ampliamento del balcone, poiché realizzati con i medesimi materiali e i medesimi strumenti che presentavano lo stesso stato d'uso e lo stesso grado di invecchiamento, nel comune cantiere e in continuità organica, come riferito dal teste Imbrigliotta, che aveva svolto accerta- menti sul luogo del sinistro e la comparazione del materiale presente sulle aree di
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
cantiere, riscontrando l'utilizzo in tutte le aree dello stesso tipo di tavole e di ca- landre, oltre che la presenza di una coppia di cavalletti identici, uno dei quali pre- sente nella porzione oggetto del contratto di appalto e l'altro nell'area in cui era avvenuto l'infortunio; - che la sussistenza del rapporto di lavoro tra VI GI SE IA, il cui nome risultava sull'unico cartello di cantiere quale ditta esecu- trice dei lavori, e LO EN, emergeva dalle concordanti dichiarazioni rese non solo dai congiunti del deceduto, LA AF, GI EN, PA EN e TO EN, che avevano riferito che la persona offesa aveva sempre lavorato per i IA (dapprima per la ditta di ON IA e, successi- vamente, per quella del figlio), inizialmente con regolare contratto e poi <a nero», ma anche dalla deposizione di Concetta Saltalamacchia, particolarmente significa- tiva in quanto vicina di casa della MO, che aveva precisato di conoscere bene la vittima, che aveva problemi a un occhio, e di averla vista sul cantiere per diversi mesi antecedenti al sinistro, nonché dalle dichiarazioni di coloro che avevano for- nito materiali da cantiere e da costruzione o che avevano collaborato al cantiere, LV La FA, EL MI, AS RO, CE UD Gamba- dauro, che confermavano il fatto che negli anni precedenti all'infortunio LO EN aveva lavorato in diversi cantieri della ditta di VI GI IA;
- che la tesi difensiva, secondo cui il cantiere era stato chiuso a luglio, in attesa degli impiantisti, non spiegava, vista l'incertezza di un nuovo conferimento di incarico da parte della MO per il completamento delle opere, perché la ditta del ricor- rente avesse lasciato sul posto le proprie attrezzature e i propri materiali;
- che la qualità dell'imputato trovava conforto anche nella circostanza che, nell'immedia- tezza del sinistro, la MO avesse allertato proprio VI GI IA e che successivamente all'infortunio, come risultava dai tabulati telefonici acquisiti, ri- sultassero ben 107 contatti tra la committente e l'utenza in uso al ricorrente: ele- menti, questi, che non avrebbero avuto senso se quest'ultimo fosse stato ormai estraneo ai lavori. La Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha con- gruamente valutato anche tutte le prove orali a discarico, costituite dalle dichia- razioni di RO RA, geometra che aveva collaborato al progetto per la rea- lizzazione dei lavori edili;
di LV OP, che aveva usufruito dei lavori della ditta IA presso la propria abitazione da luglio a ottobre 2013; di EL DA, dottore commercialista tenutario della contabilità della ditta del ricorrente;
di IN CA e di AR TA RE, fornitori di semilavorati metallici, che di- chiaravano di aver avuto rapporti di fornitura con ON IA;
di VI Va- lentino IA, cugino dell'imputato, che riferiva che il lavoratore deceduto fre- quentava la famiglia del ricorrente ma non era un dipendente, spiegando come esse non fossero idonee, nel complessivo contesto descritto, a far escludere la
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11ce41fd5c7e9b- Firmato Da: ON FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c9206d422
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diretta dipendenza del lavoratore deceduto dal ricorrente, rimarcando come la te- stimonianza del RA finisse col corroborare la ricostruzione accusatoria sul coinvolgimento dell'imputato, dando atto dei tentativi della committente, succes- sivamente all'infortunio, di ottenere una modifica del contratto di appalto per in- serirvi anche le opere non assentite.
3. Il secondo, terzo e quarto motivo, riguardanti l'acquisizione del file audio, scrutinabili congiuntamente, sono del tutto generici.
3.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la parte che intenda dedurre una nullità ovvero un'inutilizzabilità di atti processuali, ha lo specifico onere, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del mo- tivo, non solo di indicare quali siano gli atti affetti dal vizio, ma anche di chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene in- ferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr., tra le più re- centi, Sez. 5, n. 37660 del 18/09/2025, [...], Rv. 288801 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278123-01).
3.2. La Corte territoriale si è occupata delle doglianze in ordine all'acquisizione dei file audio alla pag. 12 della sentenza impugnata, affermando che si trattava di una prova documentale, cui non era stata attribuita particolare significatività ai fini della responsabilità dell'imputato, la quale fondava su diversi e plurimi ele- menti probatori, disattendendo per tali ragioni la relativa censura e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria. Il ricorrente si duole della inutilizzabilità e della inattendibilità del file audio acquisito, oltre che della omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territo- riale, senza indicare le ragioni per le quali tale documento assumerebbe rilevanza nella pronuncia di condanna a carico del ricorrente, incorrendo, così, nel vizio di aspecificità sopra evidenziato.
4. Il quinto motivo, con cui ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, presentando profili di aspecificità.
4.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte *In tema di atte- nuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269-01). Nella stessa scia si è affer- mato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giu- dice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento
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Firmato Da: LA RI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41fd5c7e9b-Firmato Da: ON FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c9206d422 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpe- vole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549-02).
4.2. La Corte di appello ha spiegato le ragioni del diniego facendo riferimento alle gravi modalità della condotta, all'elevato grado di colpa, all'atteggiamento non collaborativo del ricorrente sia nelle fasi immediatamente successive all'infortunio sia nel corso delle udienze in cui effettuava dichiarazioni volte soltanto a negare la propria responsabilità, addossandola al defunto padre IA ON, senza far cenno alla vittima e senza mostrare alcun segno di resipiscenza. Nella discrezionalità espressa dal giudice di merito non si ravvisano, quindi, violazioni di legge o profili di arbitrarietà, illogicità o contraddittorietà della moti- vazione, restando così insindacabili in sede di legittimità le scelte in tema di pena fondate sulle predette considerazioni.
5. Le stesse considerazioni valgono per il sesto motivo, relativo alla dosimetria della pena.
5.1. In premessa, va ricordato che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfug- gono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ra- gionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. anche con espressioni del tipo *pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, [...], Rv. 271243 -01). Nella stessa scia si è affermato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, per cui, qua- lora il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno alla misura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche solo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 2412 del 16/01/2026, [...], non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/10/2022, [...], 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, [...], Rv. 271243-01).
5.2. Nel caso scrutinato, la Corte territoriale ha giustificato il trattamento san- zionatorio inflitto, valorizzando la gravità dei fatti, l'elevato grado di colpa ricono- sciuto, l'atteggiamento di non collaborazione tenuto dal ricorrente subito dopo i
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Rv.
Firmato Da: LA RI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41fd5c7e9b- Firmato Da: ON FERRANTI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
fatti e fino all'ultima udienza di merito, nel corso della quale rendeva dichiarazioni spontanee volte a negare ogni responsabilità, addossandola al padre defunto IA ON, giungendo ad affermare che i familiari del lavoratore deceduto lo avrebbero accusato soltanto perché sapevano che il padre non era economica- mente in grado di provvedere al risarcimento. Sul tema della gravità della con- dotta, la Corte ha richiamato il seriale ricorso a manodopera irregolare, emersa dalla espletata istruttoria (pag. 54-55 della sentenza di primo grado;
pag. 10-11 della sentenza impugnata), la pericolosità delle lavorazioni assegnate al lavoratore deceduto che era avanti con gli anni e non idoneo fisicamente, il rifiuto di avere qualsiasi contatto con i familiari della vittima, la gravità delle plurime violazioni alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I giudici di appello hanno, quindi, fornito congrua e ragionevole motivazione in ordine all'entità della pena irrogata, che si collocava al di sotto del medio edittale - che si calcola dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo -, sicché le censure del ricorrente, anche con riguardo al diverso trattamento sanzionatorio riservato alla coimputata MO, giudicata separatamente, sollecitano una rivalu- tazione fattuale, che, per le ragioni esposte, non è consentita in sede di legittimità.
6. Ugualmente generico risulta il settimo motivo, riguardante l'omessa pro- nuncia della Corte di appello sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitu- tive.
6.1. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen., non è sufficiente una richiesta meramente formale che si limiti a dedurre l'assenza di ostacoli derivanti dal titolo di reato o dalla misura della pena irrogata, ma è necessaria una richiesta specifica e motivata che prospetti la sussistenza delle condizioni sostanziali per la sostitu- zione della pena detentiva previste dall'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il ricorso per cassazione che censuri l'omessa pronuncia sulla richiesta di pena sostitutiva è inammissibile per genericità quando non prospetti che siano stati dedotti in sede di merito i presupposti sostanziali per l'applicazione della mi- sura alternativa (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287460 -01; Sez. 5, n. 17152 del 24/04/2024, [...], non mass.).
6.2. Nel caso in esame, nelle conclusioni scritte depositate in data 24 giugno 2025, la difesa del ricorrente chiedeva la valutazione circa la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva tra quelle previste dalla legge n. 689 del 1981, come modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022, specificando che la richiesta riguardava il lavoro di pubblica utilità. Nel corpo dell'istanza si precisava, altresì,
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sebbene tale inciso non risulti riprodotto nella parte finale, che la richiesta era subordinata alla <<previa rideterminazione della pena detentiva applicando il si- stema sanzionatorio di cui alla sentenza n. 1264/23 del G.M. del Tribunale di Bar- cellona P.G. emessa nei confronti della sig.ra MO EN ritenuta responsabile "in cooperazione colposa" ex art. 113 c.p. con l'imputato IA VI GI
SE...».
6.3. In applicazione dei principi sopra ricordati, la censura formulata dal ricor- rente risulta priva della necessaria specificità, risultando palese, pur a volere pre- scindere dalla formulazione in forma condizionata, la inammissibilità originaria della richiesta avanzata in termini generici, avente ad oggetto una misura sostitu- tiva (lavoro di pubblica utilità), non applicabile in ragione dell'entità della pena inflitta, che consentiva solo la detenzione domiciliare, peraltro priva della neces- saria procura speciale, che non risulta allegata all'istanza e che il ricorrente non ha mai dichiarato di aver prodotto.
7. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 aprile 2026.
Il Consigliere estensore Daniela Fallarino
Il Presidente Donatella Ferranti
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