Articolo 507 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 506Articolo 508
Versione
6 maggio 1952
Art. 507.
(Pagamento della somma per l'oblazione)


Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e delle spese a norma dell'articolo 1239 del codice si esegue in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto.
Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per l'oblazione deve contenere l'invito all'interessato a ritirare l'ordine d'introito per eseguire il pagamento.
Nell'ordine di introito sono liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica di cui al terzo comma dell'articolo 1239 del codice, se la notifica stessa ha avuto luogo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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