CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA RI IO nato a [...] il [...]
Contro
: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale di Taranto udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nell’interesse di RI IO avverso il decreto con il quale, in data 24 novembre 2023, era stata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 6 marzo 2023. 2. IO RI propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento, con un primo motivo, per violazione di legge in relazione all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, agli artt. 3 e 24 Cost. all’art. 6 CEDU. La difesa ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 includendo tra le somme che concorrono a formare il reddito valutabile ai fini dell’accertamento dell’ammissibilità dell’istanza anche gli arretrati della pensione, spettanti con riguardo all’anno 2021 ma erogati nell’anno 2022. Nel ricorso si sostiene che tale interpretazione della norma creerebbe disparità di trattamento Penale Sent. Sez. 4 Num. 449 Anno 2026 Presidente: DO LV Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 04/12/2025 2 tra cittadini residenti in [...]nelle quali l’INPS eroga immediatamente i ratei pensionistici e cittadini residenti in [...]nelle quali ciò avviene con ritardo. Propone, quindi, la questione di costituzionalità dell’art. 76 n. 1 d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui, prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, non esclude la parte derivante da somme che dovrebbero essere imputate ad anni diversi. Tanto in relazione all’art. 3 Cost. quanto in relazione all’art. 24 Cost. in quanto la disparità di trattamento non consente adeguatamente il diritto alla difesa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 76 n. 2 e 79 lett. b) d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo valida, ai fini dell’accertamento della composizione del nucleo familiare dell’istante, la presenza di soggetti indicati nello stato di famiglia, nonostante il RI avesse allegato che la composizione effettiva del nucleo familiare era diversa, proponendo a tal fine istanza istruttoria. Il Tribunale, rilevato che anche tenendo conto dei due soli soggetti indicati dall’istante come effettivi componenti del nucleo familiare, il reddito totale avrebbe in ogni caso superato il limite soglia per l’ammissione al beneficio, non ha ritenuto rilevante la prova testimoniale proposta. Ove fosse ritenuto fondato il primo motivo, acquisterebbe rilievo il mancato espletamento delle prove richieste per dimostrare la composizione del nucleo familiare del ricorrente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L’ art. 76 d.P.R. n. 115\2002, nell'indicare le condizioni di ammissione al patrocinio, fa riferimento non solo al «reddito imponibile ai fini dell'imposta personale ... risultante dall'ultima dichiarazione», ma anche ai «redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva». La Corte Costituzionale sul punto, con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che «nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui 3 prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.». Tale pronuncia evidenzia la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta nel ricorso, atteso che la Consulta ha già espresso la conformità alla Costituzione di una disposizione la cui ratio è di autorizzare il trasferimento allo Stato della spesa di difesa tecnica, così facendo appello alla solidarietà della collettività, nei soli casi in cui effettivamente la parte da sola non riesca a sostenerla. 3. Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità laddove si è statuito che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati a imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (ex plurimis, Sez. 4, n. 25571 del 17/04/2025, Gaetano, Rv. 288466 – 01; Sez. 4, n. 2616 del 20/10/2010, dep. 2011, Leopoldo, Rv. 249325 - 01; vedasi anche Corte Cost. n. 144 del 1992 in cui, sul presupposto che condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è la «non abbienza», ha ritenuto che, per rispettare il canone di ragionevolezza delle scelte legislative, le condizioni di spettanza del beneficio, per essere coerenti con il predetto presupposto, non possono ingiustificatamente limitare l’accertamento di tale stato di non abbienza ad alcuni redditi con esclusione di altri). 4. Con specifico riguardo agli emolumenti percepiti a titolo di arretrati, questa Corte di legittimità ha sottolineato che, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata (Sez. 4, n. 30238 del 13/07/2021, Basile, Rv. 281742 – 02 in tema di TFR;
Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949 - 01 che si è occupata degli emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente;
Sez. 4 n. 41186 del 25/09/2012, Virga, non mass.). 5. Al rigetto del primo motivo di ricorso consegue l’ultroneità della disamina del secondo. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO LV DO
Contro
: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale di Taranto udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nell’interesse di RI IO avverso il decreto con il quale, in data 24 novembre 2023, era stata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 6 marzo 2023. 2. IO RI propone ricorso per cassazione censurando il provvedimento, con un primo motivo, per violazione di legge in relazione all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, agli artt. 3 e 24 Cost. all’art. 6 CEDU. La difesa ritiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 includendo tra le somme che concorrono a formare il reddito valutabile ai fini dell’accertamento dell’ammissibilità dell’istanza anche gli arretrati della pensione, spettanti con riguardo all’anno 2021 ma erogati nell’anno 2022. Nel ricorso si sostiene che tale interpretazione della norma creerebbe disparità di trattamento Penale Sent. Sez. 4 Num. 449 Anno 2026 Presidente: DO LV Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 04/12/2025 2 tra cittadini residenti in [...]nelle quali l’INPS eroga immediatamente i ratei pensionistici e cittadini residenti in [...]nelle quali ciò avviene con ritardo. Propone, quindi, la questione di costituzionalità dell’art. 76 n. 1 d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui, prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, non esclude la parte derivante da somme che dovrebbero essere imputate ad anni diversi. Tanto in relazione all’art. 3 Cost. quanto in relazione all’art. 24 Cost. in quanto la disparità di trattamento non consente adeguatamente il diritto alla difesa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 76 n. 2 e 79 lett. b) d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo valida, ai fini dell’accertamento della composizione del nucleo familiare dell’istante, la presenza di soggetti indicati nello stato di famiglia, nonostante il RI avesse allegato che la composizione effettiva del nucleo familiare era diversa, proponendo a tal fine istanza istruttoria. Il Tribunale, rilevato che anche tenendo conto dei due soli soggetti indicati dall’istante come effettivi componenti del nucleo familiare, il reddito totale avrebbe in ogni caso superato il limite soglia per l’ammissione al beneficio, non ha ritenuto rilevante la prova testimoniale proposta. Ove fosse ritenuto fondato il primo motivo, acquisterebbe rilievo il mancato espletamento delle prove richieste per dimostrare la composizione del nucleo familiare del ricorrente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L’ art. 76 d.P.R. n. 115\2002, nell'indicare le condizioni di ammissione al patrocinio, fa riferimento non solo al «reddito imponibile ai fini dell'imposta personale ... risultante dall'ultima dichiarazione», ma anche ai «redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva». La Corte Costituzionale sul punto, con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che «nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui 3 prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.». Tale pronuncia evidenzia la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta nel ricorso, atteso che la Consulta ha già espresso la conformità alla Costituzione di una disposizione la cui ratio è di autorizzare il trasferimento allo Stato della spesa di difesa tecnica, così facendo appello alla solidarietà della collettività, nei soli casi in cui effettivamente la parte da sola non riesca a sostenerla. 3. Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità laddove si è statuito che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati a imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (ex plurimis, Sez. 4, n. 25571 del 17/04/2025, Gaetano, Rv. 288466 – 01; Sez. 4, n. 2616 del 20/10/2010, dep. 2011, Leopoldo, Rv. 249325 - 01; vedasi anche Corte Cost. n. 144 del 1992 in cui, sul presupposto che condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è la «non abbienza», ha ritenuto che, per rispettare il canone di ragionevolezza delle scelte legislative, le condizioni di spettanza del beneficio, per essere coerenti con il predetto presupposto, non possono ingiustificatamente limitare l’accertamento di tale stato di non abbienza ad alcuni redditi con esclusione di altri). 4. Con specifico riguardo agli emolumenti percepiti a titolo di arretrati, questa Corte di legittimità ha sottolineato che, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata (Sez. 4, n. 30238 del 13/07/2021, Basile, Rv. 281742 – 02 in tema di TFR;
Sez. 4, n. 44140 del 26/9/2014, Seck, Rv. 260949 - 01 che si è occupata degli emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente;
Sez. 4 n. 41186 del 25/09/2012, Virga, non mass.). 5. Al rigetto del primo motivo di ricorso consegue l’ultroneità della disamina del secondo. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO LV DO