Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2016, n. 22262
CASS
Sentenza 9 dicembre 2016

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La pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori, di cui all'art. 600 septies.2 cod. pen., va disposta anche in caso di detenzione di materiale pedopornografico "virtuale". (Fattispecie relativa a fotomontaggio di frammenti di fotografie e video di volti e corpi di minori, nella quale la Corte ha affermato che il riferimento, nella disposizione citata, alle condotte "in danno di minori", non implica necessariamente l'esistenza e l'individuazione di uno specifico soggetto minorenne danneggiato dal reato, essendo sufficiente che la condotta abbia avuto ad oggetto minorenni e sia stata idonea, potenzialmente, a pregiudicarli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2016, n. 22262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22262
    Data del deposito : 9 dicembre 2016

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