Sentenza 22 novembre 2024
Massime • 1
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).
Commentari • 3
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La massima Integra l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) l'impiego dei proventi di reato tramite bonifici disposti da un conto intestato a società terza, formalmente non riferibile all'agente, poiché tale schema è idoneo, ex ante, anche solo ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; non rileva che le operazioni siano poi tracciabili o rechino causali contabili. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 27/10/2025), n.34970 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 4 marzo 2025 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 5 ottobre 2020 del Tribunale di Modena pronunciata nei confronti di Sc.Ma., …
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In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …
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La facoltà dell'imputato, di acconsentire alla pena sostitutiva fino all'udienza partecipata, esclude la necessità che sia devoluta tale questione alla Corte di Appello? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: violazione di legge La Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
01186-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UBBLICA UDIENZA DEL 22.11:2024 Composta da: SENTENZA N. SEZ. 1791 Presidente Giovanna Verga REGISTRO GENERALE Piero Messini D'Agostini rel. Consigliere N. 26346/202 Consigliere Anna Maria De Santis Giuseppe Coscioni Consigliere Consigliere Francesco Florit ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo PO RI, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, relativamente al trattamento sanzionatorio e per la inammissibilità del ricorso nel resto;
udito il difensore della parte civile Avv. Massimiliano Esposto, che ha cor cluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato ricorrente Avv. Enrico Perrella, in sostituzione dell'Avv. Massimiliano Dei, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 maggio 2024 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il Tribunale di Asti, ad esito del giudizio ordinario, aveva ritenuto RI Lo PO colpevole dei reati di ricettazior e di una somma di denaro provento di una rapina e di una pistola provento di turto nonché del porto in luogo pubblico della medesima pistola. In parziale riforma della sentenza del primo giudice, la Corte territoriale, ritenuto il reato di detenzione dell'arma assorbito in quella di porto ed eliminato il relativo aumento di pena, rideterminava la stessa in due anni e quattro mesi di reclusione.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione a quattro diversi capi e punti della sentenza, esaminati in altret anti motivi, riguardanti: -l'affermazione di responsabilità per i reati di porto in luogo pubblico e ricettazione della pistola provento di furto (capi 2 e 3); -- l'affermazione di responsabilità per la ricettazione della somma di denaro provento di una rapina (capo 1); l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. per il delitto di cui al capo 2), ritenuto reato più grave dai giudici di merito;
-la mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene previste dall'art. 20-bis del codice penale.
2.1. La sentenza impugnata, adagiandosi sulle argomentazioni del primo Giudice, ha omesso di confrontarsi con i motivi di appello con i quali si era evidenziato che il dato costituito dal rinvenimento della pistola unitamente a parte del denaro dell'imputato, all'interno della sua autovettura (sulla quale era trasportato il cognato TE), era "molto dubbio, se non addirittura non corrispondente al vero": ciò alla luce soprattutto delle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro, da privilegiare rispetto alle dichiarazioni rese dal vicebrigadiere Porcheddu a distanza di quattro anni e mezzo dai fatti. Il dato non era neppure univoco e gli stessi militari intervenuti, per il porto e la ricettazione dell'arma procedettero all'arresto del solo TE, poi condannato quale unico responsabile dei suddetti delitti con sentenza dalla quale risulta che la pistola era nella sua esclusiva disponibilità, come dallo stesso dichiarato nell'interrogatorio reso all'udienza di convalida. La Corte d'appello non ha spiegato le ragioni per le quali sareɔbe inverosimile la versione dei fatti dell'imputato circa il proprio intervento presso 2 l'abitazione della sorella, per sedare una lite fra la stessa e TE, poi uscito di casa con la pistola senza essere visto da Lo PO. In ogni caso, anche se il ricorrente avesse notato il cognato detenere e nascondere l'arma, non per questo sarebbe dimostrata la conoscenza della sua provenienza delittuosa.
2.2. La sentenza impugnata ha omesso del tutto di valutare una sere di considerazioni (riguardanti, ad esempio, il numero delle banconote da 500 euro circolanti nel periodo di interesse e il possesso da parte del ricorrente di un numero cospicuo di banconote di diverso taglio, in parte messe in circolazior e in epoca successiva e in parte neppure analizzate dagli inquirenti) che avrebbero reso insufficiente per una condanna il mero indizio rappresentato dalla cata, antecedente all'anno 2007, di messa in circolazione delle banconote da 500 euro rinvenute nell'autovettura di Lo PO. Si tratta di un dato "equivoco, flebile ed irrilevante in ordine alla diretta provenienza del denaro in questione dalla rapina subita" in data 8 maggio 2018 da NC CO, che il 7 novembre 2008 non solo aveva prelevato dal proprio conto corrente 100.000 euro in contanti ma aveva anche emesso un assegno di 250.000 euro, circostanza indicativa del fatto che in tale occasione la persona offesa acquistò un bene per il prezzo di 350.000 euro, pagando in nero 100.000 euro. Non è credibile che CO abbia tenuto nascosta in casa questa ultima rilevante somma, lasciandola intonsa per dieci anni. Inoltre, i giudici di merito, richiamando un controllo effettuato nell'agosto del 2018 a Lo PO in compagnia di RV (uno degli autori della rapina a NC CO) e due contatti telefonici fra il ricorrente e l'utenza intestata al figlio cella compagna dello stesso RV, hanno valorizzato circostanze irrilevanti, inconferenti e inidonee a dimostrare che Lo PO, il 13 maggio 2018, stesse trasportando con sé parte del denaro provento della rapina commessa cinque giorni prima ai danni di NC CO. Il ricorrente, peraltro, ha spiegato dette circostanze nonché la provenienza del denaro in suo possesso, producendo anche documentazione a supporto;
i giudici di merito, però, hanno ritenuto inattendibili le affermazioni dell'imputato e per ciò solo lo hanno condannato, operando un vero e proprio stravolgimento dell'onere della prova che grava sulla pubblica accusa.
2.3. La motivazione sul diniego dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. è del tutto mancante e comunque priva di significato. Laddove si volesse escludere una connivenza passiva di Lo PO e affermarne il concorso dovrebbe essere riconosciuta detta circostanza, essendo emerso che l'opera prestata da Lo PO nella vicenda della detenzione e del porto dell'arma ebbe minima importa iza nella preparazione e nella esecuzione del reato. 3 2.4. Erroneamente la Corte d'appello ha affermato che vi sarebbe stata rinuncia alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, considerato che come si legge nella sentenza impugnata (a pagina 4) il difensore, in sece di discussione, chiese l'accoglimento dei motivi di appello, fra i quali era compreso quello relativo all'applicazione della pena sostituiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi non consentiti, infor dati o manifestamente infondati.
2. In punto di responsabilità va premesso che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso né - contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivaz one viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01; nello stesso senso v. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528-01). Anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) hanno ribadito che il ricorrente che intenda denunc are contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsiore di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrappors. e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione>> (in senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 01). In realtà la difesa, pur avendo formalmente espresso censure riconduc bili alle categorie del vizio di motivazione, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, 4 perché su una valutazione delle prove asseritamente contrastante con quanto emerso in dibattimento, tant'è che il ricorso ha denunciato un "travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie" e non il travisamento della prova, vizio quest'ultimo che peraltro vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica di conformità delle rappresentazioni dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quas di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (vds. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; 283370 - Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01).
3. Avuto riguardo al primo motivo di ricorso, relativo ai reati di ricettazione e porto in luogo pubblico della pistola, non sussiste alcuno dei vizi cella motivazione (cumulativamente) lamentati dalla difesa. Entrambi i giudici di merito, per ritenere dimostrato il concorso di Lo PO in detti reati in ragione della pregressa ricezione e disponibilità dell'arma, provento di furto, in capo allo stesso e a TE, hanno rimarcato un dato fondamentale, che non si presta a censure, costituito dal rinvenimento della pistola sotto il sedile del passeggero dell'autovettura condotta dal ricorrente, unitamente a parte del denaro (una mazzetta di banconote) di cui quest'ultimo ha rivendicato il possesso. Il risultato probatorio, emerso chiaramente a seguito della deposizione del brigadiere Porcheddu (v. pag. 3 sentenza di primo grado), è stato contestato dalla difesa evocando il dato contrario desumibile dal verbale di perquisizione e sequestro, verbale che tuttavia non è stato né allegato al ricorso né indicato ex art. 165, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., secondo il quale copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. 1 0 Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01). Anche di recente questa Corte ha ribadito che, «pur nella vigenza del 'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. e pur nella permanenza dei doveri incombenti sull'ufficio giudiziario, resta in capo al difensore un autonomo onere di diligenza sia nel provvedere sua sponte alle allegazioni ritenute necessarie, sia nel verificare che quanto richiesto al tempo della proposizione del ricorso sia stato realmente trasmesso al giudice di legittimità» (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti, Rv. 284901 - 01). Peraltro, non risulta né dalla sentenza di primo grado né dallo stesso ricorso che, durante la deposizione del teste di polizia giudiziaria, la difesa avesse fatto rilevare la presunta difformità. Solo in sede di spontanee dichiarazioni (pag. 4 della sentenza di primo grado) Lo PO ha dichiarato che parte del denaro non sarebbe stato custodito sotto il sedile del passeggero, fornendo poi una versione dei fatti circa l'incontro con TE di quella notte che entrambi i giudici di merito, con motivaz one priva di illogicità, hanno ritenuto del tutto inverosimile, in ossequio al princ pio secondo il quale l'alto grado di credibilità razionale, necessario per attribuire il fatto illecito all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, sussiste arche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 04; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, - Segreto, Rv. 275299 01; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. - 274358 - 01; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01). Le conformi valutazioni e conclusioni dei giudici di merito non possono essere inficiate dal fatto che al momento del controllo i Carabinieri procedettero all'arresto in flagranza del solo TE, poi condannato in separato e autonomo giudizio senza che ivi fosse esaminata nella stessa prospettazione difensiva - la posizione di Lo PO. Alla luce della ricostruzione del fatto da parte dei giudici di merito risulta manifestamente infondato il terzo motivo con il quale, in relazione al porto in luogo pubblico della pistola, si è lamentato l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen., configurabile solo quando l'apporto del concorrente abbia assunto una importanza obiettivamente minima e 6 15 marginale ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risu tare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 01; Sez. 4, n. 35950 del 25/11/20020, Indelicato, Rv. 280081 - 01; Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 - 01; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461 - 01; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455-01). Sul punto è incensurabile la motivazione della sentenza impugnata (pag. 8).
4. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di ogni fondamento. La sentenza di primo grado (molto diffusamente, a pagg. 6-8) e quella di appello (con maggiore sintesi, a pagg. 6-7) hanno indicato una serie di elementi indiziari univocamente convergenti nel senso di attribuire con certezza la provenienza del denaro nascosto nell'autovettura del ricorrente alla rapina commessa appena cinque giorni prima nell'abitazione di NC CO. Oltre al rilevante dato costituito dal taglio delle banconote, i giudici di merito hanno evidenziato i rapporti tra Lo PO e RV, uno degli autori cella rapina: i due furono controllati insieme nel mese di agosto del 2018 ed ebbero due conversazioni telefoniche, risultanti dai tabulati, nel settembre successivo e soprattutto il 16 maggio 2018, vale a dire a distanza di soli otto giorni calla rapina e di tre giorni dall'intervento dei Carabinieri, la notte in cui fermarono Lo PO e TE. L'utenza con la quale conversò il ricorrente era intestata al figlio della convivente di RV ma era in uso a quest'ultimo, come riferito dall'ispettore Palestro (pag. 4 sentenza di primo grado). Per contestare il dato l'imputato ha dichiarato che invece le telefor ate sarebbero avvenute proprio con il figlio della convivente di RV che egli intendeva assumere, ipotesi ampiamente confutata già dal primo giudice (pag. 7) con argomentazioni con le quali il ricorrente non si è confrontato. Il ricorso ha altresì ignorato le specifiche valutazioni espresse dal Tribur ale (pagg. 7-8) atte a smentire radicalmente, sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria dei quali ha riferito il luogotenente AS, la versione fornita da Lo PO circa la provenienza del denaro sequestratogli. La difesa sul punto ha solo lamentato "un vero e proprio stravolgimento dell'onere della prova", con una deduzione priva di fondamento. I giudici, infatti, hanno ritenuto che il denaro fosse di provenienza della rapina subita dalla parte civile sulla base di una serie di dati univoci, fra i quali i contatti di Lo PO con una utenza ritenuta nella disponibilità di uno dei rapinatori. Per contrastare dette risultanze l'imputato ha fornito spiegaziori e giustificazioni che si sono rivelate false, situazione in qualche misura assimilabile 7 a quella riguardante il falso alibi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, deve essere considerato come un indizio a carico (Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 276647 01; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, - Procacci, Rv. 265148 - 01; Sez. 1, n. 17261 del 01/04/2008, Guede, Rv. 239624 - 01; Sez. 2, n. 5060 del 15/12/2005, dep. 2006, Solimando, Rv. 233230 - 01; Sez. 2, n. 11840 del 04/02/2004, Gallazzi, Rv. 228386 - 01). Le considerazioni del ricorrente in ordine alla condotta della parte civile sono prive di rilievo, essendo pacifico che la stessa subì la rapina presso la propria abitazione con la sottrazione della somma di 115.00 euro in contanti.
5. Neppure l'ultimo motivo, inerente alla omessa sostituzione della pena detentiva con una delle pene previste dall'art. 20-bis cod. pen. può essere accolto, anche se la Corte territoriale come lamentato dalla difesa - ha - erroneamente ritenuto rinunciata la relativa richiesta avanzata con l'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, emessa il 16 marzo 2023, quindi successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2002, n. 150 che detta norma ha inserito nel codice penale, modificando nel contempo alcune disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nell'appello, infatti, dopo avere esaminato il significato della novità normativa introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2002, n. 150, la difesa si era limitata a sostenere che, nel caso di specie, la Corte di merito, ove avesse confermato la sentenza di condanna, avrebbe potuto "applicare in via principale la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare" (pag. 28), formulando una richiesta priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che la sostenevano, carenza che ne determinava sul punto la originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), del codice di rito. Anche a seguito della modifiche operate dal citato decreto legislativo, che non hanno comunque alterato la natura sostanziale dell'istituto, deve ritenersi valido il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il qua e il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni (oggi: pene) sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipo:esi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01). 8 б Inoltre, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Questo principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originaric art. 53 della legge 24 novembre 1981 (cfr., ad es., Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Diop Mamadou, Rv. 263300 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 0..), è - valido anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge prevede che, nell'esercizio del «pctere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale»> (così, da ultimo Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; in senso conforme cfr. Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 01). - Alla luce di questi principi l'appellante aveva l'onere di supportare la richiesta con specifiche deduzioni inerenti al caso di cui si tratta;
il mancato assolvimento di tale onere, che comporta la inammissibilità originaria della richiesta, priva di ogni rilievo l'erronea risposta sul punto fornita dalla Corte territoriale.
6. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di quelle sostenute nel presente grado dalla parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CO NC che liquida in complessivi euro 3.685,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 22/11/2024. La Presidente Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini Giovanna Verga Ti kona Napt SSAZIONA DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE C O R T E IL 10 GEN. 2025 IL Z AR ZIARIO Claudia Pianelli 9