Sentenza 30 novembre 2010
Massime • 1
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la "ratio" dell'aumento di pena e della procedibilità d'ufficio, che si connettono all'integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2010, n. 7980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7980 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 30/11/2010
Dott. CARMENINI Libero S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 3749
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 19041/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) AM GIANLUCA, N. IL 01/08/1972;
avverso la sentenza n. 386/2009 GIUDICE DI PACE di ANCONA, del 18/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SECONDO LIBERO CARMENINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il giudice di pace di Ancona, con sentenza del 18.3.2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AM Gianluca, in ordine alle imputazioni di ingiuria (capo a), lesioni personali lievissime (capo b) e danneggiamento (capo c), per essere i reati estinti per remissione di querela.
Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore Generale territoriale, limitatamente al reato di cui al capo c), deducendo la violazione della legge penale. Egli fa presente che il danneggiamento è stato contestato - secondo quanto risulta dalla stessa narrativa della rubrica - come avvenuto in danno di MA LI nel contesto della condotta di cui al capo b) e quindi "nell'afferrare la donna per il collo, nello stringerla e nello scaraventarla a terra";
che la condotta delittuosa sub c) integra, pertanto, non già il delitto di danneggiamento semplice (art. 635 c.p., comma 1, bensì il delitto di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1) per essere il fatto stato commesso con violenza o minaccia. Il ricorso è fondato.
La lettura integrata dei capi d'imputazione, in particolare i capi b) e c), dimostra chiaramente che il danneggiamento è stato contestato come commesso "nel corso" di una condotta violenta e minacciosa, pur non rinvenendosi nella rubricazione del capo e) il richiamo codicistico alla circostanza aggravante in parola. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, ne' l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (v. ex plurimis Cass. Sez. 5, sentenza n. 38588/2008 Rv. 242027). Ciò posto, va rilevato che, in tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635 c.p., comma 2, n. 1) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. La rado dell'aumento di pena e della procedibilità d'ufficio, che si connettono all'integrazione della circostanza, risiede, invero, nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 49382/2003 Rv. 226996). Per altro, ai fini della sussistenza dell'aggravante della violenza alla persona, non rileva che il reato, separatamente configurato, di lesioni personali sia improcedibile (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 6376/2007 Rv. 239442). In definitiva, deve essere ritenuto che: 1) nel caso di specie, la narrativa del capo di imputazione contiene tutti gli elementi naturalistici, oggettivi e soggettivi, che rilevano ai fini della tipicità del reato, anche circostanziato;
2) il D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4 include nella competenza per materia del giudice di pace il reato p. e p. dall'art. 635 c.p. limitatamente alla sola previsione del comma 1; 3) il giudice di pace di Ancona ha giudicato un reato di competenza del giudice superiore, ossia del tribunale di Ancona in composizione monocratica;
4) il reato di danneggiamento di cui al capo c) è stato contestato come aggravato ed è quindi perseguibile di ufficio (salvo diverso accertamento in concreto sulla sussistenza dell'aggravante stessa); 5) l'intervenuta remissione della querela è priva di efficacia estintiva del reato. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente al capo c) della rubrica, con trasmissione degli atti al tribunale di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub c) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011