Art. 495.
(Riscossione e cessione del noto, degli accessori e di altri valori)
Alla riscossione e alla cessione del nolo, degli accessori e di altri valori si applicano gli articoli 489 e 490.
(Riscossione e cessione del noto, degli accessori e di altri valori)
Alla riscossione e alla cessione del nolo, degli accessori e di altri valori si applicano gli articoli 489 e 490.