Articolo 495 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 494Articolo 496
Versione
6 maggio 1952
Art. 495.
(Riscossione e cessione del noto, degli accessori e di altri valori)

Alla riscossione e alla cessione del nolo, degli accessori e di altri valori si applicano gli articoli 489 e 490.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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