Sentenza 12 novembre 2019
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona imputata del medesimo reato in mancanza del previo avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., ma non valorizzate dal giudice di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2019, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2019 |
Testo completo
01219-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1661/2019 Anna Petruzzellis UP 12/11/2019 Orlando Villoni R.G.N. 19698/2019 Angelo Capozzi Alessandra Bassi Antonio Costantini Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2018 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena, rigetto nel resto;
udito il difensore, avvocato AL RO che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara con cui OC VA era stato condannato, in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 comma 1 e 4, 80, comma 2, T.U. Stup. per l'illecita detenzione di cocaina ed ingente quantità di marijuana, in concorso con OR MA, unificati i fatti ex art. 81 cod. pen, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. cit., alla pena di anni nove di C reclusione ed euro 30.000 di multa (pena base di anni otto di reclusione ed euro 27.000 di multa in ordine alla detenzione di cocaina aumentato di un anno e 3.000 di multa in ordine alla illecita detenzione della ingente quantità di marijuana), fatti commessi in Montesilvano il 30 gennaio 2017. 2. OC VA, per mezzo del patrocinio del difensore avvocato AL RO, ricorre avverso detta sentenza deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge per mancata valutazione dell'impugnazione proposta personalmente dal OC direttamente presso I'Ufficio Matricola della Casa circondariale di Pescara in data 12 giugno 2018. 2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da RA TI. Il ricorrente rileva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento da RA TI che, pur risultando per gli stessi fatti dapprima indagata e poi imputata, non aveva ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. prima dell'escussione quale testimone. Tale omissione renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente.
2.3. Mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da RA TI, tenuto della censura formulata in sede di gravame dal OC conto personalmente.
2.4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla RA TI. Il ricorrente personalmente aveva rilevato in sede di gravame come RA TI, oltre ad essere imputata, era portatrice di un interesse nella vicenda processuale in esame che vedeva il fidanzato OR MA imputato nello stesso processo. Tale circostanza avrebbe imposto ai Giudici di merito di riscontrare ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le relative propalazioni nella parte in cui la donna aveva affermato che l'appartamento in cui era stato rinvenuto lo stupefacente era nella disponibilità del ricorrente in quanto costui aveva il possesso delle chiavi, ponendosi le dichiarazioni in netto contrasto con quelle rese da OT IO che aveva invece negato di essere a conoscenza che il OC avesse la disponibilità dell'appartamento.
2.5. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla genuinità della provenienza della fonoregistrazione effettuata dalla RA il 16 marzo 2017 in considerazione del fatto che le conversazioni trascritte non furono estrapolate dal telefono cellulare della donna ma da un "CD" su cui era stato riversato il contenuto della pen drive consegnato. Sarebbe 2 stata manchevole la prova in ordine alla genuinità del contenuto del cellulare della RA.
2.6. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di illecita detenzione di cocaina. Sulla base del contenuto dei file oggetto di perizia non si rileverebbe alcun collegamento tra il rinvenimento della cocaina nell'appartamento ed il ricorrente. Mancanza di consapevolezza evidenziata nell'impugnazione non oggetto di motivazione ad opera ella Corte territoriale.
3. Con motivi nuovi in data 22 ottobre 2018 il ricorrente ha, altresì, dedotto violazione di legge ex art. 73, comma 1, T.U. Stup. all'esito della decisione della Corte costituzionale n. 40 del 2019 del 8 marzo 2019 che ha dichiarato incostituzionale l'entità della pena fissata nel minimo ad anni otto di reclusione anziché in quello di anni sei di reclusione. In tal senso rileva come il Tribunale avesse determinato la pena base in anni otto di reclusione, attestandosi sul minimo edittale dichiarato incostituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi oggetto del ricorso principale risultano essere generici, indeducibili e manifestamente infondati, risultando fondati i motivi nuovi limitatamente al trattamento sanzionatorio, circostanza che impone l'annullamento della sentenza per la determinazione della pena detentiva.
2. Deve in via preliminare rilevarsi che l'intero ricorso è incentrato sul mancato esame dell'appello presentato personalmente presso la Casa circondariale di Pescara da OC VA. Tale rilievo ha peraltro costituito oggetto del primo motivo di ricorso. In merito deve rinviarsi a pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, allorché in sede di legittimità si censuri l'omessa valutazione dei motivi articolati con l'atto di gravame da parte del giudice dell'appello, il ricorso deve specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto, ciò al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso comunque contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C, Rv. 275853). Ciò posto, deve osservarsi come il ricorrente si limiti a contestare il mancato اتن ا esame dell'appello che allega al ricorso, senza in alcun modo enunciare i motivi 3 che, da una parte ne esplicitino le ragioni ed eventualmente indichino in cosa gli stessi si differenziano da quello proposti dal difensore di ufficio che ha in quella stessa sede di merito interposto tempestivo appello, e sotto altro profilo aspetto che si ritiene essere determinante - quale decisivo effetto avrebbero le censure presentate personalmente dall'imputato presso la Casa Circondariale di Pescara dell'imputato sulla decisione dei Giudici di merito.
3. Ed invero, passando ad esaminare il secondo ed il terzo motivo che censurano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da RA TI, al contempo censurando l'omessa risposta al motivo di gravame oggetto dell'appello personale del OC, deve mettersi in evidenza la genericità della doglianza nella parte in cui non evidenzia la sua rilevanza ai fini della decisione. Costituisce onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108). Il rilievo a mente del quale i mancati avvisi ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen. avrebbero comportato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di RA TI si rivela, inoltre, generico nella parte in cui non tengono in debito conto che la Corte di appello non ha apprezzato le stesse ai fini della ritenuta responsabilità, avendo invece evidenziato come la responsabilità del OC emergesse dal chiaro tenore assegnato alle conversazioni oggetto di registrazione consegnate alla polizia giudiziaria dalla donna e successivamente trascritte dal perito. Rilievo che rende la censura priva di rilevanza in ordine alla decisività del provvedimento impugnato.
4. Fondamento della decisione impugnata che rendono, altresì, generici rispettivamente il quarto ed il quinto motivo di ricorso. Esplicita risulta la motivazione della Corte distrettuale che ha osservato come nessuna rilevanza potesse assumere nella vicenda la maggiore o minore attendibilità della RA, analogamente alle critiche rivolte alla provenienza e conseguente genuinità delle registrazione consegnate dalla medesima alla P.G.
4.1. In ordine alla censurata attendibilità, infatti, vale quanto sopra detto circa l'assenza di rilevanza assegnato alle dichiarazioni, tanto che neppure il E ricorrente è stato, in quella come in questa sede, in grado di segnalare sotto quale profilo le stesse sarebbero state inattendibili, limitandosi ad enunciare i motivi di interesse che avrebbe avuto la donna nella vicenda. 4 4.2. In ordine alla genuinità della registrazione la Corte di appello ha specificamente evidenziato come lo stesso ricorrente non ne avesse mai contestato il contenuto, tentando invece di rendere spiegazioni valutate dai Giudici di merito come inverosimili e tese ad assegnare un differente significato alle frasi dette in occasione dei colloqui registrati;
spiegazioni fornite che hanno, quindi, reso vana in quanto illogica ogni eccezione della difesa tesa a porre nel dubbio la genuinità delle registrazioni.
5. Involgenti il precluso merito risultano le censure rivolte alla interpretazione assegnata dalla Corte territoriale al contenuto, ritenuto chiaro e privo di dubbi, in ordine alla riconducibilità della sostanza stupefacente rinvenuta all'interno dell'appartamento di via Livenza a Montesilvano. La Corte di appello ha messo in luce come dalle registrazioni fosse emerso che il ricorrente era a conoscenza di plurimi particolari, alcuni dei quali neppure noti alle forze di polizia: che avesse ammesso il diretto coinvolgimento nella vicenda affermando di aver personalmente acquistato la sostanza, collocatal successivamente ( nell'appartamento, di conoscere il quantitativo dello stupefacente, oltre che, dato ritenuto assolutamente determinante in quanto nel momento della affermazione registrata non erano ancora pervenute a conclusione le analisi disposte sul materiale sequestrato, dell'assenza di eroina nella sostanza di colore bianco che costituiva mera sostanza da taglio. Motivazione completa e logica che il ricorrente, attraverso una parziale estrapolazione di alcune emergenze processuali a cui viene conferito un alternativo significato, diversamente apprezza tentando di insinuare dubbi sulla ricostruzione operata dai Giudici di merito, così scadendo nel precluso merito.
5. Il Collegio rileva d'ufficio (così recuperando il contenuto dei motivi aggiunti parimenti inammissibili ex art. 584, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.) l'illegalità della pena alla luce della decisione del Giudice delle leggi in ordine al perimetro edittale dell'art. 73, comma 1, T.U. Stup.
5.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 8 marzo 2019 (data successiva alla decisione della Corte di appello), proprio prendendo atto di una zona grigia che interessa la qualificazione giuridica dei fatti di reati sussumibili nelle ipotesi di «lieve entità» o meno, ha ritenuto che la sperequazione esistente tra il massimo edittale di detta norma (quattro anni di reclusione) comportasse una violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost. accogliendo la questione di legittimità costituzionale posta con riferimento all'art. 73, comma 1, d.P.R. cit. nella parte in cui detta norma prevede un minimo edittale di otto anni, anziché di sei anni di reclusione;
pena, quest'ultima, che per come individuata, benché non costituzionalmente nell'ordinamento,obbligata, emerge da plurime previsioni rinvenibili specificamente nel settore della disciplina sanzionatoria dei reati in materia di stupefacenti, venendo ripetutamente indicata dal legislatore come misura adeguata proprio rispetto ai fatti "di confine" posti al margine inferiore delle categorie di reati più gravi o a quello superiore della categoria dei reati meno gravi (specificamente in motivazione della sentenza n. 40 del 2019 Corte cost.).
5.2. Al riguardo, sia il Giudice di primo grado sia quello di appello, hanno specificamente determinato la pena base in anni otto di reclusione in quanto all'evidenza corrispondente al precedente minimo edittale: esplicitamente la Corte di appello, nell'esame del motivi di ricorso in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, infatti, ha espressamente affermato che«la pena base è stata parametrata nei minimi edittali». Tanto porta a ritenere che la pena di anni nove di reclusione, pena determinata a seguito dell'aumento della pena base di anni otto di reclusione per la ritenuta continuazione per l'illecita detenzione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sia stata individuata in ragione della adeguatezza della pena, valutazione effettuata sulla base della precedente cornice edittale non più in vigore.
5.3. Rideterminazione della pena che coinvolge, conseguentemente, anche la quantificazione della pena per la ritenuta continuazione in ordine alla illecita detenzione della ingente quantità di marijuana. Ed invero, la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717 e, esattamente in termini, Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019, Perdomo, Rv. 276295).
6. Da quanto sopra consegue l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla pena detentiva, con la necessità di una sua rideterminazione da parte della Corte di appello di Perugia, comprensiva dell'aumento operato per la ritenuta continuazione, alla luce dei nuovi parametri sanzionatori emergenti all'esito della sentenza del Giudice delle leggi. उ 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pena detentiva, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità. Così deciso il 12/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Costantini Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2020 IL CANCELLIERE E. DICAS E Patrizia D Latenzio R P U 7