Articolo 19 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 18Articolo 20
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22 agosto 1907
Art. 19.

Le Casse agrarie fanno prestiti in danaro gli agricoltori indicati nell'art. 13 e per gli scopi seguenti:

1° per la coltivazione;

2° per la raccolta;

3° per le sementi;

4° per i concimi;

5° per le materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide;
6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori alla somma e per la durata che saranno indicate nel regolamento.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni.

L'interesse sui prestiti non potra' essere superiore al 5 per cento.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907