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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ) e da (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati a IG )RI) via G. Garibaldi n. 98 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Lucia PACE che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_1
a IG (RI) in data 18 giugno 2011, trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile di detto Parte_2
Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2011, alle seguenti condizioni:
1) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione paritetica degli Persona_1 Persona_2 stessi a settimane alternate presso l'abitazione di ciascun genitore, ossia: dal lunedì alla domenica presso l'abitazione del padre sita a IG (RI) in via Orlando Brugnoletti n. 2, dal lunedì alla domenica presso l'abitazione della madre sita a IG (RI) in via Immaginetta n. 67, fermo restando il calendario già in atto per le festività e le vacanze estive, ossia: dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, durante le festività natalizie;
iv) il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo ad anni alterni;
v) venti giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
2) porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento dei minori Persona_1
e in ragione dei tempi di permanenza degli stessi presso l'abitazione di ciascun genitore, fatta eccezione Persona_2
1 per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori come da specifica del Protocollo del Tribunale di Rieti per la quota pari al 50% a carico di ciascun genitore, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di percepire in egual misura, l'assegno unico universale dei figli, pari a complessivi euro 450,00;
3) assegnare la casa coniugale di via Orlando Brugnoletti n. 2 in IG (RI) di proprietà del signor Parte_1 al medesimo che ivi continuerà a vivere erisiedere stabilmente onerato del pagamento della intera rata di mutuo pari ad euro
450,00, la signora se né è allontanata già da tempo portando con sé ogni suo effetto personale per Parte_2 trasferirsi a vivere stabilmente presso l'abitazione sita in via Immaginetta n. 67 in IG;
4) nulla dovrà essere previsto a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, i quali dichiarano di essere autonomi economicamente e in grado di provvedere con le proprie sostanze al soddisfacimento dei propri bisogni, pertanto con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, nulla pretendendo l'uno dall'altra e viceversa a nessun titolo e per nessuna ragione;
5) Entrambi prestano il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei minori
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 13.3.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IG
(RI) in data 18 giugno 2011, trascritto nel registro dell'ufficio di stato civile di detto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2011), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati il Persona_1
19.9.2012, e il 9.2.2016; con sentenza n. 186/2023 pubblicata il 24.4.2023 veniva Persona_2 dichiarata la separazione personale dei detti coniugi;
dalla separazione la comunione tra i coniugi non si è più ricostituita tanto che il marito è rimasto a vivere nella casa coniugale di sua proprietà e ha costituito un nuovo nucleo familiare e la moglie si è trasferita a vivere presso altra abitazione già da tempo;
sono decorsi i termini di legge per la pronuncia di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate per la udienza del 18.4.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione pronunciata con sentenza n. 186/2023 pubblicata il
24.4.2023 la convivenza la convivenza tra i coniugi mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
2 Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in IG (RI) in data 18 giugno 2011, trascritto nel registro dell'ufficio Parte_2 di stato civile di detto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2011);
- recepisce le conclusioni riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f.: ) e da (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati a IG )RI) via G. Garibaldi n. 98 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Lucia PACE che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte: pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_1
a IG (RI) in data 18 giugno 2011, trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile di detto Parte_2
Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2011, alle seguenti condizioni:
1) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione paritetica degli Persona_1 Persona_2 stessi a settimane alternate presso l'abitazione di ciascun genitore, ossia: dal lunedì alla domenica presso l'abitazione del padre sita a IG (RI) in via Orlando Brugnoletti n. 2, dal lunedì alla domenica presso l'abitazione della madre sita a IG (RI) in via Immaginetta n. 67, fermo restando il calendario già in atto per le festività e le vacanze estive, ossia: dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, durante le festività natalizie;
iv) il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo ad anni alterni;
v) venti giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
2) porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento dei minori Persona_1
e in ragione dei tempi di permanenza degli stessi presso l'abitazione di ciascun genitore, fatta eccezione Persona_2
1 per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori come da specifica del Protocollo del Tribunale di Rieti per la quota pari al 50% a carico di ciascun genitore, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di percepire in egual misura, l'assegno unico universale dei figli, pari a complessivi euro 450,00;
3) assegnare la casa coniugale di via Orlando Brugnoletti n. 2 in IG (RI) di proprietà del signor Parte_1 al medesimo che ivi continuerà a vivere erisiedere stabilmente onerato del pagamento della intera rata di mutuo pari ad euro
450,00, la signora se né è allontanata già da tempo portando con sé ogni suo effetto personale per Parte_2 trasferirsi a vivere stabilmente presso l'abitazione sita in via Immaginetta n. 67 in IG;
4) nulla dovrà essere previsto a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi, i quali dichiarano di essere autonomi economicamente e in grado di provvedere con le proprie sostanze al soddisfacimento dei propri bisogni, pertanto con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, nulla pretendendo l'uno dall'altra e viceversa a nessun titolo e per nessuna ragione;
5) Entrambi prestano il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei minori
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 13.3.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IG
(RI) in data 18 giugno 2011, trascritto nel registro dell'ufficio di stato civile di detto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2011), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati il Persona_1
19.9.2012, e il 9.2.2016; con sentenza n. 186/2023 pubblicata il 24.4.2023 veniva Persona_2 dichiarata la separazione personale dei detti coniugi;
dalla separazione la comunione tra i coniugi non si è più ricostituita tanto che il marito è rimasto a vivere nella casa coniugale di sua proprietà e ha costituito un nuovo nucleo familiare e la moglie si è trasferita a vivere presso altra abitazione già da tempo;
sono decorsi i termini di legge per la pronuncia di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate per la udienza del 18.4.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dalla separazione pronunciata con sentenza n. 186/2023 pubblicata il
24.4.2023 la convivenza la convivenza tra i coniugi mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
2 Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in IG (RI) in data 18 giugno 2011, trascritto nel registro dell'ufficio Parte_2 di stato civile di detto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2011);
- recepisce le conclusioni riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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