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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Turroni Stefania e Maseri Barbara e domiciliato presso il loro studio in Arco, via Cima Tofino 2/E, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roat Maurizio e domiciliato presso il suo studio in Trento via Brennero n.320, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 14.09.1985 in
Riva del Garda
- preso atto che all'udienza del 31.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 12.03.2020 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
18.12.2019 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_2 Parte_1
trascritto al n. 26 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Riva del Garda per l'anno 1985 alle seguenti condizioni:
1) Spese legali compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Turroni Stefania e Maseri Barbara e domiciliato presso il loro studio in Arco, via Cima Tofino 2/E, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roat Maurizio e domiciliato presso il suo studio in Trento via Brennero n.320, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 14.09.1985 in
Riva del Garda
- preso atto che all'udienza del 31.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 12.03.2020 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
18.12.2019 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_2 Parte_1
trascritto al n. 26 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Riva del Garda per l'anno 1985 alle seguenti condizioni:
1) Spese legali compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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