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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2621 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 19 e 23 settembre 2024.
[...]
(C.F.: ), nato ad [...] il 25 Parte_1 CodiceFiscale_1
gennaio 1985 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
Milano, Via Lazzaro Papi 2, presso lo studio dell'Avv. Sostene Invernizzi, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 4 novembre 2020.
APPELLANTE
Contro
pagina 1 di 11 C.F. e P.IVA: , con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Volta n. 16, 20093, Cologno Monzese (MI), in persona del Procuratore e legale rappresentante Dott. elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto CP_2
n. 3, presso lo studio degli Avv. Filippo Martini e Marco Rodolfi, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti.
APPELLATA
e contro
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Filippo Anghileri n. 6, contumace.
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1948/2024, resa dal Tribunale di Milano nella causa n.
1256/2020 R.G., pubblicata in data 23 febbraio 2024 e non notificata.
OGGETTO: Lesione personale.
Conclusioni: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20 ottobre 2015, - alla guida di un ciclomotore - veniva Parte_1
violentemente urtato dalla vettura Fiat Punto di proprietà e condotta da CP_3
Questi, proveniente dal senso opposto di marcia rispetto al primo e non essendosi avveduto della presenza dello stesso, svoltava a sinistra tagliandogli la strada ed impattando violentemente contro il ciclomotore, provocando la proiezione dello a qualche Parte_1
metro di distanza e poi la sua rovinosa caduta a terra contro il marciapiede.
Sul posto interveniva la polizia locale di Milano, che sanzionava il conducente dell'auto ai sensi dell'art. 145 co. 2 C.d.S.
Il signor veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Niguarda, dove Parte_1
gli veniva diagnosticato un “politrauma da incidente della strada, con frattura esposta tibiale pagina 2 di 11 sinistra, frattura esposta rotula destra, del processo trasverso di C7, dell'angolo mandibolare sinistro e del condilo mandibolare destro”.
Si procedeva in regime di urgenza ad intervento chirurgico di riduzione e fissazione delle fratture scomposte esposte di rotula destra e tibia sinistra con fissatore esterno a sinistra e doccia gessata a destra, medicamentosi sulla proiezione dei tessuti del ginocchio e della gamba.
Il sig. veniva quindi ricoverato presso la divisione di chirurgia generale per le Parte_1
cure del caso. In data 30 ottobre 2015 il sig. veniva trasferito presso la divisione Parte_1
maxillo facciale per essere sottoposto, il 3 novembre 2015, ad intervento chirurgico di riduzione e fissazione di frattura dell'angolo mandibolare sinistro con posizionamento di ferule di Delaire;
il 9 novembre 2015 si intraprendeva terapia funzionale di Delaire con posizionamento di elastici in trazione a destra e il sig. veniva dimesso lo stesso Parte_1
giorno con consiglio di terapia farmacologica.
In data 30 novembre 2015 il signor veniva ricoverato presso l'ospedale Parte_1
Niguarda per essere sottoposto, il 2 dicembre 2015, ad intervento chirurgico di rimozione del
FE e sintesi con chiodo endomidollare alla tibia sinistra e riduzione cruenta e sintesi della rotula destra.
Dal 13 al 14 settembre 2016 il sig. rimaneva degente presso l'ospedale Parte_1
Niguarda per essere sottoposto a dinamizzazione del chiodo bloccato in sede tibiale sinistra.
All'esito del complesso decorso operatorio, lamentava cefalea, Parte_1
sensazioni vertiginose, cervicobrachialgia destra, dolenzia in sede mandibolare con difficoltà masticatorie, gonalgia bilaterale con facile stancabilità al mantenimento protratto dell'ortostatismo, sensazione di cedimento articolare nella deambulazione su terreno sconnesso, notevoli difficoltà alla guida del mezzo di lavoro, con mancato rinnovo del contratto lavorativo, abbandono dell'attività sportiva (calcetto, sci, trekking).
società di assicurazione del veicolo del procedeva al versamento, CP_1 CP_3
in favore del danneggiato, della somma di € 21.414,00. instaurava il giudizio di primo grado per ottenere il pieno ristoro del Parte_1
danno subito. rimaneva contumace, mentre si CP_3 Controparte_1
pagina 3 di 11 costituiva riconoscendo la responsabilità esclusiva del proprio assicurato e contestando le pretese attoree in punto di quantum debeatur, nonché sul nesso causale tra il sinistro e il mancato rinnovo del contratto di lavoro. La convenuta chiedeva altresì l'accertamento che le somme già versate dalla compagnia e dall'INAIL fossero integralmente ristorative dei danni patiti dal Sig. La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale, mentre Parte_1
venivano rigettate le ulteriori istanze istruttorie.
La relazione peritale, depositata il 29 maggio 2023, stabiliva un'invalidità permanente del 43%, in soggetto che già prima del sinistro presentava già un'integrità psicofisica compromessa nella misura del 15% per pregresse fratture alla mandibola, al femore destro e alla tibia destra, oltre a inabilità temporanea assoluta per 35 giorni, al 75% per 100 giorni e al 50% per 100 giorni.
Il giudice di primo grado, accogliendo parzialmente le domande attoree, determinava il risarcimento spettante all'attore in complessivi € 255.052,00 (di cui € 188.040,00 per il danno biologico base, comprensivo dell'invalidità permanente e di quella temporanea;
€
42.000,00 a titolo di personalizzazione;
€ 25.012,00 quale danno patrimoniale emergente).
Scomputati da tale somma sia l'importo versato da (€ 21.414,00), sia Controparte_1
l'importo versato dall'INAIL (€ 85.349,51), il giudice condannava i convenuti soccombenti, in solido fra loro, al pagamento di € 150.000, oltre interessi e rivalutazione, a favore di
[...]
Parte_2
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello lamentando: Parte_1
I. l'omessa liquidazione, da parte del primo giudice, della componente risarcitoria relativa al danno morale (pari ad € 92.832,00);
II. la mancata rivalutazione delle somme liquidate alla data attuale (come da nuove tabelle vigenti, del 2024), anziché secondo i vecchi valori tabellari del 2021.
III. l'erronea decorrenza degli interessi legali dalla data della sentenza (2024), anziché da quella del fatto (che risale al 2015).
IV. l'erronea e insufficiente liquidazione delle spese dei CTP di parte attrice, poste a carico dei soccombenti.
pagina 4 di 11 L'appellante rappresenta altresì la necessità di incrementare le spese legali liquidate in primo grado, in caso di accoglimento del gravame, al fine di parametrarle allo scaglione di riferimento adeguato al nuovo importo liquidato.
Si è costituita nel presente grado di giudizio contestando Controparte_1
integralmente i motivi di gravame avversari in quanto infondati in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 4 febbraio 2025, la Corte ha dichiarato la contumacia di
[...]
già contumace in primo grado e non costituitosi nonostante la tempestiva e regolare CP_3
notifica dell'atto di appello.
La Corte, vagliata la disponibilità delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 1 aprile 2025 per valutare la possibilità di una definizione bonaria della vertenza.
In tale udienza, le parti hanno fatto presente che le trattive non hanno sortito alcun esisto e chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione. La Corte ha pertanto rinviato la causa, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 27 maggio 2025, assegnando termine per note al
10 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di gravame, afferente alla mancata liquidazione – da parte del primo giudice – della componente del danno morale, si osserva quanto segue.
Come sintetizzato dall'ord. n. 7892 del 22/03/2024 della Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per pagina 5 di 11 il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass.”.
Ne deriva che, in linea con i principi richiamati, la componente relativa al ristoro della c.d. sofferenza soggettiva, prima che liquidata, deve essere provata.
Nel caso di specie, l'odierno appellante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare il danno morale, né i consulenti incaricati in primo grado hanno riconosciuto in capo allo stesso tale autonoma voce di danno. Difatti, come rilevato dal Tribunale, l'attore si
è limitato a menzionare il danno morale nell'atto di citazione e nella prima memoria, senza allegare elementi concreti tali da condurre al suo riconoscimento.
Conseguentemente, le doglianze di parte appellante devono essere disattese e la relativa decisione del primo giudice confermata.
Ciò premesso, l'appello appare invece fondato con riguardo alla richiesta liquidazione del danno secondo le tabelle oggi vigenti.
Sul punto, la giurisprudenza afferma che “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320). Ne consegue che, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema
“tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano
l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore pagina 6 di 11 del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
È pacifico che, nel caso di specie, a seguito della sentenza di primo grado (pubblicata il
23.2.2024), sono state pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, pubblicate il 5 giugno 2024.
Occorre quindi ricalcolare l'importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale alla luce delle mutate tabelle, tenendo conto che i consulenti hanno riconosciuto in capo a
[...]
la riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 43% e che la stessa, già Parte_1
prima dell'evento lesivo, era ridotta del 15 %; l'inabilità temporanea assoluta per 35 giorni, al 75% per 100 giorni e al 50 % per 100 giorni.
Il danno biologico “base” dell'attore (anni 30 al tempo del sinistro) deve essere così riliquidato:
• € 241.836,00 per i postumi permanenti (quale differenza fra danno per postumi al 43 % pari ad € 283.024,00 e la lesione dell'integrità psicofisica preesistente al 15 %, per € 41.188,00);
• € 18.400,00 per invalidità temporanea, così suddivisa: € 4.025,00 per invalidità temporanea totale di 35 giorni;
€ 8.625,00 invalidità temporanea parziale al 75% di 100 giorni;
€ 5.750,00 invalidità temporanea parziale al 50% di 100 giorni.
Deve essere poi confermato il riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura di un quarto del danno per postumi permanenti, per un importo riliquidato di €
60.459,00, “giustificata in base alle specificazioni offerte dai consulenti d'ufficio circa la maggiore usura lavorativa, che integrano le circostanze specifiche ed eccezionali da cui si ricava che il danno concreto patito dall'attore è più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
pagina 7 di 11 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del
11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018)” (v. p. 7 sentenza impugnata).
Resta ferma poi la liquidazione del danno patrimoniale emergente operata in primo grado, pari ad € 25.012,00 (€ 10.652,00 per spese mediche documentate + € 14.360,00 per spese odontoiatriche future prevedibili).
Conclusivamente, a spetta il risarcimento del danno per un totale Parte_1 complessivo di € 345.707,00 (€ 260.236,00 quale danno non patrimoniale, € 60.459,00 a titolo di personalizzazione, € 25.012,00 come danno emergente).
Da tale importo devono essere poi detratti sia l'acconto di € 21.414,00 versato dalla
Compagnia assicuratrice al danneggiato in data 17.5.2017, che quanto dallo stesso ricevuto dall'INAIL a titolo di danno biologico, pari ad € 85.349,51 alla data 5.5.2016.
Tuttavia, le operazioni di calcolo debbono avvenire rendendo omogenei il credito risarcitorio e le poste già versate (acconto e indennizzo INAIL), devalutandoli entrambi alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, per poi procedere con la detrazione (cfr. Cass. ord. n. 6607 del 6 marzo 2023; Cass. ord. n. 832/2023; Cass. ord. n.
23927 del 7/8/2023).
Rivalutando i vari importi ad oggi (ultimo indice ISTAT di riferimento aprile 2025) si ottengono i seguenti risultati:
• € 325.505,43 quale danno non patrimoniale e personalizzazione (€
320.695,00 rivalutati dal 5 giugno 2024, data di pubblicazione delle
Tabelle 2024);
• € 25.437,20 a titolo di danno patrimoniale (€ 25.012,00 rivalutati dalla data della liquidazione nella sentenza di primo grado:
23.2.2024);
• € 25.696,80 quale acconto ricevuto dal danneggiato (€ 21.414,00 rivalutati a partire dal 17.5.2017);
• € 103.870,35 quale rendita INAIL (€ 85.349,51 rivalutati a partire dal 5.5.2016).
pagina 8 di 11 Per l'effetto, e devono essere condannati, in Controparte_1 CP_3 solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
221.375,48 (€ 350.942,63 - € 25.696,80 - €103.870,35).
La somma di € 221.375,48 va poi maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (20 ottobre
2015), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo.
Da ultimo, con riguardo alla l'erronea e insufficiente liquidazione delle spese dei CTP di parte attrice dedotta con il quarto motivo di gravame, si osserva quanto segue.
La S.C. ha recentemente ribadito che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ. 26729/2024).
La relativa liquidazione è quindi rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato le spese di CTP sostenute dall'attore in complessivi € 1.200,00.
Questa Corte ritiene che tale importo sia congruo, tenuto conto del concreto contenuto delle relazioni e la relativa statuizione contenuta nella sentenza gravata deve, pertanto, essere confermata.
In ordine al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, questa Corte osserva che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n.
6259/2014).
pagina 9 di 11 Stante la soccombenza, e devono essere Controparte_1 CP_3
condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di - da distrarsi in favore dell'avv. Invernizzi Sostene, dichiaratosi Parte_1
antistatario - e così liquidate:
• restando invariato lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a €
260.000,00), le spese del primo grado si liquidano in €1.300 per spese e € 18.500 per compensi professionali, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• le spese del presente grado, si liquidano – utilizzando quale valore della controversia l'importo differenziale riconosciuto all'appellante con la parziale riforma della sentenza gravata, ovverosia €
71.375,48 (€ 221.375,48 - € 150.000,00) – in complessivi 9.991,00, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 1948/2024, resa dal Tribunale di Milano nella causa n. 1256/2020 R.G. e per l'effetto:
• condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_3
loro, a pagare in favore di l'importo residuo di € Parte_1
221.375,48, oltre interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto
(20 ottobre 2015), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo;
• condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_3
le spese di entrambi i gradi giudizio, liquidate in Parte_1 pagina 10 di 11 complessivi €1.300,00 per spese e € 18.500,00 per compensi professionali per il giudizio di primo grado, nonché in complessivi
€ 9.991,00, per il giudizio di appello, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Invernizzi
Sostene, dichiaratosi antistatario;
• conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2621 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 19 e 23 settembre 2024.
[...]
(C.F.: ), nato ad [...] il 25 Parte_1 CodiceFiscale_1
gennaio 1985 e residente in [...], elettivamente domiciliato in
Milano, Via Lazzaro Papi 2, presso lo studio dell'Avv. Sostene Invernizzi, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 4 novembre 2020.
APPELLANTE
Contro
pagina 1 di 11 C.F. e P.IVA: , con sede in via Controparte_1 P.IVA_1
Volta n. 16, 20093, Cologno Monzese (MI), in persona del Procuratore e legale rappresentante Dott. elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto CP_2
n. 3, presso lo studio degli Avv. Filippo Martini e Marco Rodolfi, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti.
APPELLATA
e contro
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Filippo Anghileri n. 6, contumace.
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1948/2024, resa dal Tribunale di Milano nella causa n.
1256/2020 R.G., pubblicata in data 23 febbraio 2024 e non notificata.
OGGETTO: Lesione personale.
Conclusioni: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20 ottobre 2015, - alla guida di un ciclomotore - veniva Parte_1
violentemente urtato dalla vettura Fiat Punto di proprietà e condotta da CP_3
Questi, proveniente dal senso opposto di marcia rispetto al primo e non essendosi avveduto della presenza dello stesso, svoltava a sinistra tagliandogli la strada ed impattando violentemente contro il ciclomotore, provocando la proiezione dello a qualche Parte_1
metro di distanza e poi la sua rovinosa caduta a terra contro il marciapiede.
Sul posto interveniva la polizia locale di Milano, che sanzionava il conducente dell'auto ai sensi dell'art. 145 co. 2 C.d.S.
Il signor veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Niguarda, dove Parte_1
gli veniva diagnosticato un “politrauma da incidente della strada, con frattura esposta tibiale pagina 2 di 11 sinistra, frattura esposta rotula destra, del processo trasverso di C7, dell'angolo mandibolare sinistro e del condilo mandibolare destro”.
Si procedeva in regime di urgenza ad intervento chirurgico di riduzione e fissazione delle fratture scomposte esposte di rotula destra e tibia sinistra con fissatore esterno a sinistra e doccia gessata a destra, medicamentosi sulla proiezione dei tessuti del ginocchio e della gamba.
Il sig. veniva quindi ricoverato presso la divisione di chirurgia generale per le Parte_1
cure del caso. In data 30 ottobre 2015 il sig. veniva trasferito presso la divisione Parte_1
maxillo facciale per essere sottoposto, il 3 novembre 2015, ad intervento chirurgico di riduzione e fissazione di frattura dell'angolo mandibolare sinistro con posizionamento di ferule di Delaire;
il 9 novembre 2015 si intraprendeva terapia funzionale di Delaire con posizionamento di elastici in trazione a destra e il sig. veniva dimesso lo stesso Parte_1
giorno con consiglio di terapia farmacologica.
In data 30 novembre 2015 il signor veniva ricoverato presso l'ospedale Parte_1
Niguarda per essere sottoposto, il 2 dicembre 2015, ad intervento chirurgico di rimozione del
FE e sintesi con chiodo endomidollare alla tibia sinistra e riduzione cruenta e sintesi della rotula destra.
Dal 13 al 14 settembre 2016 il sig. rimaneva degente presso l'ospedale Parte_1
Niguarda per essere sottoposto a dinamizzazione del chiodo bloccato in sede tibiale sinistra.
All'esito del complesso decorso operatorio, lamentava cefalea, Parte_1
sensazioni vertiginose, cervicobrachialgia destra, dolenzia in sede mandibolare con difficoltà masticatorie, gonalgia bilaterale con facile stancabilità al mantenimento protratto dell'ortostatismo, sensazione di cedimento articolare nella deambulazione su terreno sconnesso, notevoli difficoltà alla guida del mezzo di lavoro, con mancato rinnovo del contratto lavorativo, abbandono dell'attività sportiva (calcetto, sci, trekking).
società di assicurazione del veicolo del procedeva al versamento, CP_1 CP_3
in favore del danneggiato, della somma di € 21.414,00. instaurava il giudizio di primo grado per ottenere il pieno ristoro del Parte_1
danno subito. rimaneva contumace, mentre si CP_3 Controparte_1
pagina 3 di 11 costituiva riconoscendo la responsabilità esclusiva del proprio assicurato e contestando le pretese attoree in punto di quantum debeatur, nonché sul nesso causale tra il sinistro e il mancato rinnovo del contratto di lavoro. La convenuta chiedeva altresì l'accertamento che le somme già versate dalla compagnia e dall'INAIL fossero integralmente ristorative dei danni patiti dal Sig. La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale, mentre Parte_1
venivano rigettate le ulteriori istanze istruttorie.
La relazione peritale, depositata il 29 maggio 2023, stabiliva un'invalidità permanente del 43%, in soggetto che già prima del sinistro presentava già un'integrità psicofisica compromessa nella misura del 15% per pregresse fratture alla mandibola, al femore destro e alla tibia destra, oltre a inabilità temporanea assoluta per 35 giorni, al 75% per 100 giorni e al 50% per 100 giorni.
Il giudice di primo grado, accogliendo parzialmente le domande attoree, determinava il risarcimento spettante all'attore in complessivi € 255.052,00 (di cui € 188.040,00 per il danno biologico base, comprensivo dell'invalidità permanente e di quella temporanea;
€
42.000,00 a titolo di personalizzazione;
€ 25.012,00 quale danno patrimoniale emergente).
Scomputati da tale somma sia l'importo versato da (€ 21.414,00), sia Controparte_1
l'importo versato dall'INAIL (€ 85.349,51), il giudice condannava i convenuti soccombenti, in solido fra loro, al pagamento di € 150.000, oltre interessi e rivalutazione, a favore di
[...]
Parte_2
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello lamentando: Parte_1
I. l'omessa liquidazione, da parte del primo giudice, della componente risarcitoria relativa al danno morale (pari ad € 92.832,00);
II. la mancata rivalutazione delle somme liquidate alla data attuale (come da nuove tabelle vigenti, del 2024), anziché secondo i vecchi valori tabellari del 2021.
III. l'erronea decorrenza degli interessi legali dalla data della sentenza (2024), anziché da quella del fatto (che risale al 2015).
IV. l'erronea e insufficiente liquidazione delle spese dei CTP di parte attrice, poste a carico dei soccombenti.
pagina 4 di 11 L'appellante rappresenta altresì la necessità di incrementare le spese legali liquidate in primo grado, in caso di accoglimento del gravame, al fine di parametrarle allo scaglione di riferimento adeguato al nuovo importo liquidato.
Si è costituita nel presente grado di giudizio contestando Controparte_1
integralmente i motivi di gravame avversari in quanto infondati in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza del 4 febbraio 2025, la Corte ha dichiarato la contumacia di
[...]
già contumace in primo grado e non costituitosi nonostante la tempestiva e regolare CP_3
notifica dell'atto di appello.
La Corte, vagliata la disponibilità delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del 1 aprile 2025 per valutare la possibilità di una definizione bonaria della vertenza.
In tale udienza, le parti hanno fatto presente che le trattive non hanno sortito alcun esisto e chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione. La Corte ha pertanto rinviato la causa, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 27 maggio 2025, assegnando termine per note al
10 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di gravame, afferente alla mancata liquidazione – da parte del primo giudice – della componente del danno morale, si osserva quanto segue.
Come sintetizzato dall'ord. n. 7892 del 22/03/2024 della Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per pagina 5 di 11 il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c. ass.”.
Ne deriva che, in linea con i principi richiamati, la componente relativa al ristoro della c.d. sofferenza soggettiva, prima che liquidata, deve essere provata.
Nel caso di specie, l'odierno appellante non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare il danno morale, né i consulenti incaricati in primo grado hanno riconosciuto in capo allo stesso tale autonoma voce di danno. Difatti, come rilevato dal Tribunale, l'attore si
è limitato a menzionare il danno morale nell'atto di citazione e nella prima memoria, senza allegare elementi concreti tali da condurre al suo riconoscimento.
Conseguentemente, le doglianze di parte appellante devono essere disattese e la relativa decisione del primo giudice confermata.
Ciò premesso, l'appello appare invece fondato con riguardo alla richiesta liquidazione del danno secondo le tabelle oggi vigenti.
Sul punto, la giurisprudenza afferma che “il giudice, nel determinare l'ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione, se questi sono mutati nelle more del giudizio – altrimenti verificandosi la violazione dell'art. 1226 c.c. – nonché quello di liquidare l'obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione di valore, all'attualità e, dunque, comunque applicare le tabelle nel loro valore aggiornato” (v. Cass. 7 ottobre 2022 n. 29320). Ne consegue che, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema
“tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano
l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore pagina 6 di 11 del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (Cass. n. 30516/2019).
È pacifico che, nel caso di specie, a seguito della sentenza di primo grado (pubblicata il
23.2.2024), sono state pubblicate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
Milano le nuove Tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, pubblicate il 5 giugno 2024.
Occorre quindi ricalcolare l'importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale alla luce delle mutate tabelle, tenendo conto che i consulenti hanno riconosciuto in capo a
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la riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 43% e che la stessa, già Parte_1
prima dell'evento lesivo, era ridotta del 15 %; l'inabilità temporanea assoluta per 35 giorni, al 75% per 100 giorni e al 50 % per 100 giorni.
Il danno biologico “base” dell'attore (anni 30 al tempo del sinistro) deve essere così riliquidato:
• € 241.836,00 per i postumi permanenti (quale differenza fra danno per postumi al 43 % pari ad € 283.024,00 e la lesione dell'integrità psicofisica preesistente al 15 %, per € 41.188,00);
• € 18.400,00 per invalidità temporanea, così suddivisa: € 4.025,00 per invalidità temporanea totale di 35 giorni;
€ 8.625,00 invalidità temporanea parziale al 75% di 100 giorni;
€ 5.750,00 invalidità temporanea parziale al 50% di 100 giorni.
Deve essere poi confermato il riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura di un quarto del danno per postumi permanenti, per un importo riliquidato di €
60.459,00, “giustificata in base alle specificazioni offerte dai consulenti d'ufficio circa la maggiore usura lavorativa, che integrano le circostanze specifiche ed eccezionali da cui si ricava che il danno concreto patito dall'attore è più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
pagina 7 di 11 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28988 del
11/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018)” (v. p. 7 sentenza impugnata).
Resta ferma poi la liquidazione del danno patrimoniale emergente operata in primo grado, pari ad € 25.012,00 (€ 10.652,00 per spese mediche documentate + € 14.360,00 per spese odontoiatriche future prevedibili).
Conclusivamente, a spetta il risarcimento del danno per un totale Parte_1 complessivo di € 345.707,00 (€ 260.236,00 quale danno non patrimoniale, € 60.459,00 a titolo di personalizzazione, € 25.012,00 come danno emergente).
Da tale importo devono essere poi detratti sia l'acconto di € 21.414,00 versato dalla
Compagnia assicuratrice al danneggiato in data 17.5.2017, che quanto dallo stesso ricevuto dall'INAIL a titolo di danno biologico, pari ad € 85.349,51 alla data 5.5.2016.
Tuttavia, le operazioni di calcolo debbono avvenire rendendo omogenei il credito risarcitorio e le poste già versate (acconto e indennizzo INAIL), devalutandoli entrambi alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, per poi procedere con la detrazione (cfr. Cass. ord. n. 6607 del 6 marzo 2023; Cass. ord. n. 832/2023; Cass. ord. n.
23927 del 7/8/2023).
Rivalutando i vari importi ad oggi (ultimo indice ISTAT di riferimento aprile 2025) si ottengono i seguenti risultati:
• € 325.505,43 quale danno non patrimoniale e personalizzazione (€
320.695,00 rivalutati dal 5 giugno 2024, data di pubblicazione delle
Tabelle 2024);
• € 25.437,20 a titolo di danno patrimoniale (€ 25.012,00 rivalutati dalla data della liquidazione nella sentenza di primo grado:
23.2.2024);
• € 25.696,80 quale acconto ricevuto dal danneggiato (€ 21.414,00 rivalutati a partire dal 17.5.2017);
• € 103.870,35 quale rendita INAIL (€ 85.349,51 rivalutati a partire dal 5.5.2016).
pagina 8 di 11 Per l'effetto, e devono essere condannati, in Controparte_1 CP_3 solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
221.375,48 (€ 350.942,63 - € 25.696,80 - €103.870,35).
La somma di € 221.375,48 va poi maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto (20 ottobre
2015), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo.
Da ultimo, con riguardo alla l'erronea e insufficiente liquidazione delle spese dei CTP di parte attrice dedotta con il quarto motivo di gravame, si osserva quanto segue.
La S.C. ha recentemente ribadito che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ. 26729/2024).
La relativa liquidazione è quindi rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato le spese di CTP sostenute dall'attore in complessivi € 1.200,00.
Questa Corte ritiene che tale importo sia congruo, tenuto conto del concreto contenuto delle relazioni e la relativa statuizione contenuta nella sentenza gravata deve, pertanto, essere confermata.
In ordine al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, questa Corte osserva che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n.
6259/2014).
pagina 9 di 11 Stante la soccombenza, e devono essere Controparte_1 CP_3
condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di - da distrarsi in favore dell'avv. Invernizzi Sostene, dichiaratosi Parte_1
antistatario - e così liquidate:
• restando invariato lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a €
260.000,00), le spese del primo grado si liquidano in €1.300 per spese e € 18.500 per compensi professionali, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• le spese del presente grado, si liquidano – utilizzando quale valore della controversia l'importo differenziale riconosciuto all'appellante con la parziale riforma della sentenza gravata, ovverosia €
71.375,48 (€ 221.375,48 - € 150.000,00) – in complessivi 9.991,00, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
• accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 1948/2024, resa dal Tribunale di Milano nella causa n. 1256/2020 R.G. e per l'effetto:
• condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_3
loro, a pagare in favore di l'importo residuo di € Parte_1
221.375,48, oltre interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del fatto
(20 ottobre 2015), come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del fatto alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo;
• condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_3
le spese di entrambi i gradi giudizio, liquidate in Parte_1 pagina 10 di 11 complessivi €1.300,00 per spese e € 18.500,00 per compensi professionali per il giudizio di primo grado, nonché in complessivi
€ 9.991,00, per il giudizio di appello, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Invernizzi
Sostene, dichiaratosi antistatario;
• conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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