TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 815/2021 R.G., posta in decisione all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. terzo comma e promossa
D A
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in SANT'AGATA DI C.F._1
MILITELLO (ME), VIA TRAPANI n. 5, presso lo studio dell'avv. CAMPISI
ROSANNA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
C O N T R O
(già , in persona del legale Controparte_1 CP_1
rappresentate pro-tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, P.
IVA , e per essa, quale mandataria, (già P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Venezia-Mestre, via CP_3
Terraglio n. 63, P. IVA elettivamente domiciliata in Verona, v.lo S. P.IVA_2
Bernardino n. 5A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 102/2021, emesso dal Tribunale di Patti il 22.03.2021, notificato in data 19.4.2021. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ultime note scritte depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la per proporre opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 102/2021, emesso dal Tribunale di Patti il 22.03.2021 e notificato in data 19.04.2021, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 8.734,64, oltre interessi sul capitale e spese della procedura di ingiunzione, in forza di due diversi rapporti;
quanto ad € 4.160,24, in forza di un contratto di prestito personale, n. 178859, e quanto ad € 4.574,40, in forza di un contratto di apertura di credito revolving, n. 183563, entrambi originariamente conclusi con GO Ducato SPA e poi ceduti, pro soluto, prima alla
[...]
e, da questi, a BA IF Spa, in forza di atto del 30.11.2015. Parte_2
Parte opponente eccepiva la nullità del decreto opposto per difetto di legittimazione attiva della in assenza di prova della Controparte_1
cessione, l'intervenuta prescrizione decennale del credito, ai sensi dell'art. 2946
c.c., la violazione dell'art. 1264 c.c. per mancata notifica della cessione del credito al debitore ceduto, l'eccessività delle somme ingiunte, e la mancata specificazione del criterio adottato per giungere alla sua determinazione.
Ciò premesso, concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di controparte per lite temeraria, si sensi dell'art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva, con comparsa di risposta del 02.11.2021, la
[...]
e per essa, quale mandataria, la CP_1 Controparte_2 facendo rilevare la mancata contestazione specifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., da parte dell'opponente dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di prestito personale e di apertura di credito revolving, posti a base dell'azione monitoria;
l'effettiva ricezione delle somme messe a disposizione dalla finanziaria;
l'inadempimento; l'importo del debito maturato pari ad € 8.734,64 (di cui €
2 4.160,24 per il prestito personale ed € 4.574,40 per la linea revolving), come risultante dagli estratti conto prodotti in atti.
Parte opposta contestava le affermazioni avversarie, ribadiva la prova del credito ingiunto, la propria legittimazione attiva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato e l'esattezza del suo complessivo ammontare.
Concludeva chiedendo la concessione della provvisione esecuzione, il termine per l'esperimento della mediazione;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, con accertamento della debenza della somma di € 8.734,64, o di quella diversa, maggiore o minore, dovuta da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi come in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, veniva concesso termine per l'esperimento del procedimento di mediazione e che si concludeva con esito negativo.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. e depositate, da entrambe le parti, le relative memorie.
La causa era chiamata per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 28.04.2023, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta.
La causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata ex art. 172 ter c.p.c.
e poi decisa ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
L'opponente ha fermamente eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo ad Pertanto, a prescindere dalle ulteriori questioni, Controparte_2
ordine logico di trattazione impone di esaminare tale preliminare eccezione idonea, se accolta, alla definizione della controversia.
CP_ L'attore opponente ha contestato la titolarità, in capo a , del credito azionato in via monitoria.
Ora, di fronte a tale eccezione, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare compiutamente in giudizio di essere titolare del credito in forza di atti di cessione
3 validi ed efficaci, dall'originario dante causa (GO Ducato Spa) ad essa opposta, avente causa finale in una catena di più cessioni.
Secondo la Suprema Corte, in caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
(cfr Cass. Civ. n. 9073 del 2025). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione fa chiarezza anche in termini di prova processuale dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, rispetto a rapporti contestati.
Sul piano prettamente processuale la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, osservando che la prova può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto). Tra le varie modalità, idonee al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
A proposito della pubblicazione dell'avviso di cessione nella G. U. la
Suprema Corte ha recentemente spiegato che in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la
4 pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. (cfr Cass. Civ. n. 17944/2023).
Ciò posto, va da sé che la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte.
Occorre naturalmente che anche il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile.
Non provano, infatti, la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel blocco dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
E' possibile, tuttavia, come già affermato dalla recente giurisprudenza, procedere ad una prova pur in assenza di contratto, seppur dimostrando compiutamente che il credito ceduto sia contenuto nelle diverse operazioni di cartolarizzazione o cessione, attraverso ulteriori strumenti di presunzione o indiziari.
Sul creditore che si afferma titolare del diritto grava, dunque, l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale.
In base ai principi da ultimo richiamati, si ritiene che parte opposta non sia riuscita a fornire la prova della titolarità del credito azionato.
Da questo punto di vista si osserva che l'opposta ha depositato, a sostegno della propria domanda ed al fine di comprovare la titolarità in capo ad essa del credito azionato, i seguenti documenti: - Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 152 del 28 dicembre 2013, relativo all'intervenuta cessione dei crediti tra
5 GO AT S.P.A. (cedente) e (cessionario) (all. 4 TR
fascicolo monitorio); - atto di cessione del 30.11.2015 fra TR
(cedente) e BA FI S.P.A. (cessionaria) (all. 5 fascicolo monitorio); - lettere con cui la cedente, , e la cessionaria, BA IF, avrebbero CP_4 comunicato all'opponente l'intervenuta cessione del credito (all.ti 6 e 11 fascicolo monitorio); - elenco crediti ceduti (all. 6 alla comparsa di costituzione).
Tale documentazione potrebbe essere astrattamente idonea a dimostrare che i crediti per cui oggi è causa fossero compresi nel blocco oggetto di cessione;
a ben vedere, però, l'atto di cessione del 2015 non contiene espressamente l'indicazione dei crediti ma fa riferimento ad un allegato “A” nel quale sarebbero indicati i criteri di individuazione dei crediti.
Va rilevato che parte opposta ha allegato un ulteriore documento (cfr. all.
6) riportante l'indicazione di una serie di crediti omissati, fra cui quello riconducibile all'odierno opponente, che asseritamente sarebbe stato oggetto della cessione. Tale allegazione non può essere considerata, a parere dello scrivente, idonea a provare che il credito ivi indicato sia stati oggetto della cessione poiché, in primo luogo, non costituisce null'altro che una mera indicazione di un credito redatta dalla parte stessa e priva di alcuna sottoscrizione e, in secondo luogo, non vi è evidenza dell'atto a cui lo stesso si riferisce.
Alla luce delle superiori considerazioni, la documentazione in questione non può dirsi sufficiente a comprovare che i crediti per cui è causa siano stati effettivamente oggetto della cessione in blocco intervenuta tra e Parte_2
l'opposta.
Inoltre, nel caso di plurime cessioni di un medesimo credito, la prova anzidettta deve necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale.
Facendo, infatti, applicazione del generale principio secondo il quale nessuno può trasmettere ad altri più diritti di quanti ne abbia egli stesso, in caso di cessioni multiple o a catena, quindi, la validità della cessione a valle è inevitabilmente condizionata da quella a monte.
6 Ebbene, relativamente alle precedenti vicende traslative dei due crediti, nati da altrettanti contratti stipulati da con Agos Ducato s.p.a., Parte_1
non risultano prodotte nel presente giudizio le copie dei relativi contratti di cessione, ma solo l'inserzione nella Gazzetta ufficiale.
In questa ottica emerge, quindi, un vulnus probatorio in ordine a tutte le precedenti operazioni di cartolarizzazione e cessione del credito oggetto dell'odierna pretesa monitoria.
È evidente, pertanto, che non vi sono elementi sufficienti per comprendere se i crediti azionati, ed originariamente nella titolarità di Agos Ducato S.p.A., siano stati effettivamente ceduti a nell'ambito delle operazioni di Parte_2
cartolarizzazione indicate.
Peraltro, costituisce mero elemento indiziario la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto intercorso fra terzi, non idonea a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass., n.
2780/2019).
Con espresso riferimento a plurime cessioni di uno stesso credito, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (Tribunale di
Trani, n. 1210 del 25 luglio 2023).
In caso contrario, si giungerebbe ad accertare la validità di una cessione di un credito da parte di un soggetto che non risulti titolare dello stesso.
Per quanto esposto, manca la prova della titolarità del credito azionato esecutivamente e della legittimazione ad agire dell'opposta con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo, accertandosi che nulla è dovuto dall'attore alla convenuta in virtù del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni altra questione ed eccezione rimane assorbita.
7 Nulla in merito alla domanda ex art. 96 c.p.c. non risultando sussistenti i presupposti per la chiesta condanna. Non può, infatti, applicarsi la responsabilità aggravata per ogni ipotesi di domanda non fondata, richiedendo la sussistenza di mala fede o colpa grave e la causazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite: elementi, entrambi, non percepibili nel caso di specie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta. Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e ss. modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 815/2021 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
102/2021, emesso dal Tribunale di Patti il 22.03.2021, notificato in data
19.4.2021. RG 420/2021;
2. Condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opponente che liquida in complessivi euro 5.077,00 ed € 118,50 per spese oltre spese generali, CPA ed IVA. come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 23 maggio 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
8