TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Via G. D'Annunzio 2/39 presso lo studio dell'Avv. Giuliano Salernitano (CF: , C.F._1
n. fax 0102471140, che lo rappresenta e Email_1 difende unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Giulia Salernitano (CF:
) n. fax 0102471140, C.F._2 Email_2 come da procura stesa in calce al presente atto elettivamente domiciliata/o in VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 2/39 16121 GENOVA presso l'avv. SALERNITANO GIULIANO che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr.
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili di Genova e Chiavari Persona_1 Per_2
al repertorio n. 91537, raccolta n. 6036 dall'Avv. Claudia Consorte (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato in Genova Via D'annunzio n.76. C.F._3
Si chiede, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., che le comunicazioni e gli avvisi di legge siano effettuati a mezzo P.E.C.: ovvero per e.mail: Email_3
o fax al n. 06-88466753 – Email_4
CONVENUTO
Ogg. Malattia professionale (Rizoartrosi) , attività professionale di OS presso CP_2
: come da rispettivi atti
[...]
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 29.5.2024 ha chiesto il riconoscimento Parte_1 della natura professionale della patologia che lo affligge ( rizoartrosi del pollice ) derivante
-secondo la sua prospettazione- dallo svolgimento di mansioni di OS svolte a partire dal
1988, ma con particolare riferimento al 2009 presso una residenza per anziani
[...]
al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento Parte_2 CP_1 dell'indennizzo per danno biologico e/o della rendita per malattia professionale, esclusi in sede amministrativa.
Allegava in particolare lo svolgimento ripetuto di manovre cd a pinza al fine di movimentare gli anziani ospiti, presenti nella struttura nella misura complessiva di 150 ospiti, suddivisi in tre piani, e così circa 50 ospiti per piano, spesso non autosufficienti , ed assicurare i passaggi di postura con una ripetitività di circa ogni due ore per ospite.
, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, non avendo la patologia CP_1 professionale, in quanto malattia non tabellata, né fra quelle inserite nell'elenco per le quali è obbligatoria la denuncia da parte del datore di lavoro per le quali, in base alle lavorazioni svolte, è necessario effettuare la denuncia.
La causa è stata istruita mediante esperimento di CTU, con incarico al dott. Prof.
. Persona_3
Il CTU, nella sua relazione molto motivata, ha escluso la natura professionale della patologia, evidenziando, dopo aver riportato ampiamente la letteratura scientifica sulle origini della rizoartrosi, che “ l'associazione causale – o, più ragionevolmente, concausale – tra de-terminate attività lavorative e rizoartrosi appare tuttora molto incerta e dovrebbe essere presa in considerazione solo in casi particolari, ciò che giustifica il mancato inserimento nella tabella delle malattie professionali”. Ha inoltre osservato che “ da un punto di vista dell'analisi del rischio, partendo dalla considerazione che ogni essere umano compie movimenti di pinza pollice-altre dita almeno centinaia di volte al giorno, occorre individuare le situazioni in cui si concretizza un rischio effettivamente esorbitante rispetto alle comuni attività quotidiane, il quale discende, come insegnano i docu-menti , dalla coesistenza di più condizioni: CP_1 ripetitività, impegno di forza, postura o gesti incongrui, pause insufficienti”. Orbene, se si applicano tali principi all'attività svolta dal ricorrente con particolare riferimento all'attività della movimentazione degli ospiti con manovre cd a pinza, si osserva che, se da un lato sussistono la ripetitività e l'intensità dello sforzo, ciò che pare difettare -pur nel calcolo matematico della valutazione di quante manovre per turno il ricorrente effettua complessivamente al giorno- è l'insufficienza delle pause tra un'attività di motivazione e l'altra, svolgendo il ricorrente compiti variegati non solo per ogni singolo ospite, ma anche generali nel piano della struttura a lui assegnato nel suo turno di lavoro. Egli non ha allegato quanti sono gli addetti per turno a doversi occupare di tali manovre, né ha allegato l'assenza di pause nel compimento di tale attività. Ne deriva che la richiesta di approfondimento istruttorio, richiesta in discussione dal difensore del ricorrente, nulla potrebbe aggiungere alle motivate valutazioni del
Consulente d'Ufficio.
Il ricorso deve quindi essere respinto, trovandoci al di fuori del rischio assicurato. Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione delle spese di lite in considerazione della complessità dell'accertamento svolto nel comune interesse delle parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
1. respinge il ricorso;
2. compensa fra le parti le spese di lite;
Genova, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI