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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/07/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2147/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso giusta procura dall'avv. SERGIO CP_1 C.F._1
PE GALLEGIONI, del Foro di Sondrio, con studio a CH (So) Via San Fedele 3, C.F.
, Pec presso il quale elegge domicilio, C.F._2 Email_1
e
( C.F. ) rappresentata e difesa giusta procura dall'avv. Controparte_2 C.F._3
RE PINOS, del Foro di Sondrio, con studio a Sondrio Via Nazario Sauro 7, C.F.
, Pec presso il quale elegge domicilio;
C.F._4 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e a NO CP_1 Controparte_2
(So) il 16/10/2009, trascritto nei registi dello Sato civile di detto comune al n. 1, Parte I, anno 2009, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza nei pubblici registri anagrafici e di compiere gli altri adempimenti di rito;
2) confermare e dar atto che il figlio minorenne viene affidato in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, con abitazione e residenza presso il padre, nell'abitazione coniugale situata a
NO (So) Via Ligari 57. La madre potrà frequentare il figlio e tenerlo con sé a dormire ogni volta che vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici e delle quotidiane esigenze del minore, previo accordo con lo stesso e comunicazione telefonica o via email o con altre simili modalità al padre. Durante le vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, il figlio sarà collocato presso il padre e la madre su base indicativamente paritaria, sempre tenendo conto della sua volontà. Entrambi i genitori si impegnano a darsi reciproca collaborazione nella gestione degli impegni (scolastici e non) del figlio, comunicando a mezzo whatsapp, consentendo ad entrambi di potersi organizzare in base ai rispettivi impegni di lavoro. Nulla a provvedere in punto affidamento e visite sulla figlia , in Persona_2 quanto maggiorenne, sebbene non economicamente indipendente;
3) confermare e dar atto che l'abitazione coniugale viene assegnata al padre, con tutti i mobili e arredi in essa contenuti;
4) confermare e dar atto che il sig. dovrà mantenere entrambi i figli e CP_1 Persona_2 fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, provvedendo in via Persona_1 esclusiva a tutte le loro spese ordinarie e straordinarie;
5) confermare e dar atto che gli assegni familiari riguardanti i figli saranno integralmente percepiti dal padre. La sig.ra si impegna pertanto a firmare le eventuali dichiarazioni e i Controparte_2 documenti che dovessero a tal fine essere richiesti dal datore di lavoro del sig. o CP_1 dall'ente previdenziale di competenza;
6) confermare e dar atto che la proprietà dei beni immobili e mobili delle parti (tra cui auto, moto, conti correnti bancari, rapporti finanziari) rimarrà come da intestazione;
7) confermare e dar atto che spese relative all'acquisto dell'automobile Suzuki Ignis tg. GD249SP, intestata alla sig.ra , vengono integralmente poste a carico del marito;
Controparte_2
8) confermare e dar atto che la sig.ra rinuncia fin d'ora alla quota del pilastro e del Controparte_2
TFR del marito, che le dovesse spettare nel momento in cui egli maturerà il diritto di percepire tali somme. Analogamente il sig. rinuncia fin d'ora a qualunque eventuale diritto o pretesa CP_1 sul TFR della moglie;
pagina 2 di 4 9) confermare e dar atto che i coniugi acconsentono sin d'ora reciprocamente al rilascio del documento di identità e del passaporto al figlio minorenne ai fini dell'espatrio; Persona_1
10) confermare e dar atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente atto di aver risolto e definito ogni questione economica;
11) confermare e dar atto che il signor provvederà a retribuire il proprio difensore e CP_1 contribuirà a retribuire il difensore della signora nella misura omnicomprensiva di Controparte_2
Euro 1.000,00 + Cpa + Iva, con rinuncia dei professionisti alla solidarietà professionale forense, fatto salvo quanto stabilito nel presente punto;
12) confermare e dar atto che i coniugi rinunciano sin d'ora a proporre impugnazione avverso la sentenza di divorzio congiunto”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 26/11/2024 e CP_1 Controparte_2 proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato a NO (So) il 16/10/2009, iscritto nei registi dello Sato civile di detto comune al n. 1, Parte I, anno 2009 da cui erano nati il
13/11/2006 la figlia , C.F. , e il 28/09/2010 il figlio Persona_2 C.F._5 [...]
C.F. , studenti, premettendo: che con ricorso depositato avanti al Persona_1 C.F._6
Tribunale di Sondrio il 09/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto la separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 15/2024 del 18/01/2024, a definizione del processo n. 802/2023 R.G., passata in giudicato;
che la separazione dei coniugi perdura tutt'oggi senza riconciliazione ed è quindi decorso il termine stabilito dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, così come modificata dall'art. 1
Legge n. 55/2015; che i coniugi intendono chiedere concordemente lo scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni pattuite in sede di separazione. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 27/11/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Mediante il deposito di note scritte entro il termine del 29/4/2025 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e con successivo provvedimento del 14/5/2025 il giudice rel. si riservava di riferire al Collegio.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di NO (SO) (doc. 3);
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale (atteso che con pagina 3 di 4 ricorso depositato avanti al Tribunale di Sondrio il 09/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto la separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 15/2024 del 18/01/2024, a definizione del processo n. 802/2023 R.G., passata in giudicato);
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 27/11/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli Persona_1 nato il [...] minorenne e nata il [...] maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e CP_1 CP_2
NO (So) il 16/10/2009, iscritto nei registi dello Sato civile di detto comune al n. 1,
[...]
Parte I, anno 2009;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. spese di lite come da accordo;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 30/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2147/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso giusta procura dall'avv. SERGIO CP_1 C.F._1
PE GALLEGIONI, del Foro di Sondrio, con studio a CH (So) Via San Fedele 3, C.F.
, Pec presso il quale elegge domicilio, C.F._2 Email_1
e
( C.F. ) rappresentata e difesa giusta procura dall'avv. Controparte_2 C.F._3
RE PINOS, del Foro di Sondrio, con studio a Sondrio Via Nazario Sauro 7, C.F.
, Pec presso il quale elegge domicilio;
C.F._4 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e a NO CP_1 Controparte_2
(So) il 16/10/2009, trascritto nei registi dello Sato civile di detto comune al n. 1, Parte I, anno 2009, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza nei pubblici registri anagrafici e di compiere gli altri adempimenti di rito;
2) confermare e dar atto che il figlio minorenne viene affidato in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, con abitazione e residenza presso il padre, nell'abitazione coniugale situata a
NO (So) Via Ligari 57. La madre potrà frequentare il figlio e tenerlo con sé a dormire ogni volta che vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici e delle quotidiane esigenze del minore, previo accordo con lo stesso e comunicazione telefonica o via email o con altre simili modalità al padre. Durante le vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, il figlio sarà collocato presso il padre e la madre su base indicativamente paritaria, sempre tenendo conto della sua volontà. Entrambi i genitori si impegnano a darsi reciproca collaborazione nella gestione degli impegni (scolastici e non) del figlio, comunicando a mezzo whatsapp, consentendo ad entrambi di potersi organizzare in base ai rispettivi impegni di lavoro. Nulla a provvedere in punto affidamento e visite sulla figlia , in Persona_2 quanto maggiorenne, sebbene non economicamente indipendente;
3) confermare e dar atto che l'abitazione coniugale viene assegnata al padre, con tutti i mobili e arredi in essa contenuti;
4) confermare e dar atto che il sig. dovrà mantenere entrambi i figli e CP_1 Persona_2 fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, provvedendo in via Persona_1 esclusiva a tutte le loro spese ordinarie e straordinarie;
5) confermare e dar atto che gli assegni familiari riguardanti i figli saranno integralmente percepiti dal padre. La sig.ra si impegna pertanto a firmare le eventuali dichiarazioni e i Controparte_2 documenti che dovessero a tal fine essere richiesti dal datore di lavoro del sig. o CP_1 dall'ente previdenziale di competenza;
6) confermare e dar atto che la proprietà dei beni immobili e mobili delle parti (tra cui auto, moto, conti correnti bancari, rapporti finanziari) rimarrà come da intestazione;
7) confermare e dar atto che spese relative all'acquisto dell'automobile Suzuki Ignis tg. GD249SP, intestata alla sig.ra , vengono integralmente poste a carico del marito;
Controparte_2
8) confermare e dar atto che la sig.ra rinuncia fin d'ora alla quota del pilastro e del Controparte_2
TFR del marito, che le dovesse spettare nel momento in cui egli maturerà il diritto di percepire tali somme. Analogamente il sig. rinuncia fin d'ora a qualunque eventuale diritto o pretesa CP_1 sul TFR della moglie;
pagina 2 di 4 9) confermare e dar atto che i coniugi acconsentono sin d'ora reciprocamente al rilascio del documento di identità e del passaporto al figlio minorenne ai fini dell'espatrio; Persona_1
10) confermare e dar atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e si danno reciprocamente atto di aver risolto e definito ogni questione economica;
11) confermare e dar atto che il signor provvederà a retribuire il proprio difensore e CP_1 contribuirà a retribuire il difensore della signora nella misura omnicomprensiva di Controparte_2
Euro 1.000,00 + Cpa + Iva, con rinuncia dei professionisti alla solidarietà professionale forense, fatto salvo quanto stabilito nel presente punto;
12) confermare e dar atto che i coniugi rinunciano sin d'ora a proporre impugnazione avverso la sentenza di divorzio congiunto”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 26/11/2024 e CP_1 Controparte_2 proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato a NO (So) il 16/10/2009, iscritto nei registi dello Sato civile di detto comune al n. 1, Parte I, anno 2009 da cui erano nati il
13/11/2006 la figlia , C.F. , e il 28/09/2010 il figlio Persona_2 C.F._5 [...]
C.F. , studenti, premettendo: che con ricorso depositato avanti al Persona_1 C.F._6
Tribunale di Sondrio il 09/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto la separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 15/2024 del 18/01/2024, a definizione del processo n. 802/2023 R.G., passata in giudicato;
che la separazione dei coniugi perdura tutt'oggi senza riconciliazione ed è quindi decorso il termine stabilito dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, così come modificata dall'art. 1
Legge n. 55/2015; che i coniugi intendono chiedere concordemente lo scioglimento del matrimonio, confermando le condizioni pattuite in sede di separazione. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 27/11/2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Mediante il deposito di note scritte entro il termine del 29/4/2025 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e con successivo provvedimento del 14/5/2025 il giudice rel. si riservava di riferire al Collegio.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di NO (SO) (doc. 3);
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale (atteso che con pagina 3 di 4 ricorso depositato avanti al Tribunale di Sondrio il 09/10/2023, i ricorrenti hanno chiesto la separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza n. 15/2024 del 18/01/2024, a definizione del processo n. 802/2023 R.G., passata in giudicato);
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 27/11/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli Persona_1 nato il [...] minorenne e nata il [...] maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e CP_1 CP_2
NO (So) il 16/10/2009, iscritto nei registi dello Sato civile di detto comune al n. 1,
[...]
Parte I, anno 2009;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. spese di lite come da accordo;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 30/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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