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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/12/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1042 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1042/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. TALIANI GIULIO CP_1
e
SS RE con il patrocinio dell'avv. TALIANI GIULIO avente ad oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
- che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Pontedera, iscritto (tale atto) nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera Anno 2001 Parte 2 Serie A n°34.
-che i ricorrenti allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza del 15 maggio
2024. che in data 15 maggio 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi,
e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, ancora minorenni;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e SS RE CP_1
come da atto di matrimonio celebrato in Pontedera il 02.09.2001 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera Anno 2001 Parte 2 Serie A n°34.
2) DISPONE che la dimora coniugale ubicata nel Comune di AU (PI) in Via della Casetta n. 22, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della IG.ra , verrà alla stessa CP_1 assegnata e che la stessa continuerà a risiedervi anche nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente.
3) DISPONE che la figlia minorenne, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) DISPONE che la figlia minorenne, venga collocata prevalentemente presso la dimora Per_1
materna; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna; inoltre, potrà tenere con sé la figlia nel pomeriggio di martedì dall'uscita scolastica sino a dopo cena;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
5) DISPONE che il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 400,00 (quattrocento/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Inerentemente alla figlia maggiorenne il marito provvederà a versare, direttamente alla stessa, la somma mensile di euro 200,00
(duecento/00).
6) DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7) Dichiara le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Così deciso in Pisa, il 5 dicembre 2024
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1042/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. TALIANI GIULIO CP_1
e
SS RE con il patrocinio dell'avv. TALIANI GIULIO avente ad oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
- che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Pontedera, iscritto (tale atto) nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera Anno 2001 Parte 2 Serie A n°34.
-che i ricorrenti allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza del 15 maggio
2024. che in data 15 maggio 2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi,
e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, ancora minorenni;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e SS RE CP_1
come da atto di matrimonio celebrato in Pontedera il 02.09.2001 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera Anno 2001 Parte 2 Serie A n°34.
2) DISPONE che la dimora coniugale ubicata nel Comune di AU (PI) in Via della Casetta n. 22, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della IG.ra , verrà alla stessa CP_1 assegnata e che la stessa continuerà a risiedervi anche nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente.
3) DISPONE che la figlia minorenne, resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) DISPONE che la figlia minorenne, venga collocata prevalentemente presso la dimora Per_1
materna; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna; inoltre, potrà tenere con sé la figlia nel pomeriggio di martedì dall'uscita scolastica sino a dopo cena;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
5) DISPONE che il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad € 400,00 (quattrocento/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Inerentemente alla figlia maggiorenne il marito provvederà a versare, direttamente alla stessa, la somma mensile di euro 200,00
(duecento/00).
6) DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7) Dichiara le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Così deciso in Pisa, il 5 dicembre 2024
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina