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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 6/6/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4837/2023 R.G.L., avente a oggetto progressione stipendiale
e differenze retributive,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Fabrizio Tigano e Stefania Caggegi;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, e , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con i funzionari delegati, ex art. 417 bis c.p.c., dott.ri e;
Controparte_4 Controparte_5
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.4.2023, parte attrice ha adito la presente sede deducendo:
che ha ininterrottamente svolto attività di docenza alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a partire dall'a.s. 2000/2001 mediante contratti a termine fino alla definitiva immissione in ruolo, con effetto giuridico dall'1.9.2015 e con effetto economico dal
28.11.2015, con conferma in ruolo il 31.8.2016;
che con precedente ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Catania in data 4.11.2011 e iscritto al R.G. n. 10392/2011 ella ha chiesto, tra l'altro, l'accertamento del diritto e la
1 condanna dell'amministrazione scolastica alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici tenuto conto dei periodi lavorativi svolti in servizio pre-ruolo, sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato;
che con sentenza n. 416 dell'1.2.2017 il Tribunale di Catania ha dichiarato, nei limiti della prescrizione quinquennale, il suo diritto “alla progressione stipendiale prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato”;
che, in applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche ai docenti a tempo determinato vanno riconosciuti gli scatti biennali, non essendovi alcuna differenza in ordine alle mansioni svolte;
che ne discende il riconoscimento in suo favore del diritto alle differenze retributive scaturenti dagli scatti biennali maturati, ferma restando la prescrizione per le somme che avrebbe percepito prima del 2006, calcolate nei termini descritti in ricorso;
che la suindicata sentenza del Tribunale del lavoro di Catania ha riconosciuto il suo diritto alla ricostruzione della carriera in termini giuridici ed economici a partire dal primo anno utile di servizio riconosciuto (cioè, l'a.s. 2000/2001), anche pre-ruolo e a tempo determinato;
che, nonostante il chiaro disposto, la predetta sentenza ha avuto una esecuzione errata, poiché la carriera è stata ricostruita dall'amministrazione a partire dal 2006, non considerando invece i precedenti anni di servizio pre-ruolo computabili, con tutti i benefici connessi;
che è pertanto erronea la ricostruzione di carriera effettuata dall'amministrazione competente con decreto n. 1257/2018 dell'I.T.I. Archimede di Catania, nella misura in cui fa decorrere la progressione stipendiale dall'anno scolastico 2006/2007, ancorché i servizi valutabili e riconosciuti risalissero all'a.s. 2000/2001;
che da ciò è discesa un'errata attribuzione degli scatti di anzianità, con conseguente riduzione delle spettanze non prescritte (dal 2006 in poi), nonché, in atto, una retribuzione che non tiene conto degli scatti maturati nel quinquennio 2000/2005;
che la prescrizione estingue il diritto di credito relativo alle retribuzioni maturate nel quinquennio antecedente la proposizione del giudizio, ma ai fini risarcitori la dichiarata illegittimità della discriminazione comporta che debba tenersi conto della classe stipendiale nella quale ella si sarebbe trovata nel 2006 ove non fosse stata discriminata;
che, in particolare, ella avrebbe maturato uno scatto ogni biennio e quindi già tre scatti sino al 2006;
2 che, a seguito di suo sollecito, l'amministrazione ha effettuato una ulteriore ricostruzione della carriera con decreto n. 1341/2020;
che tuttavia, pur correggendo l'errore precedentemente commesso, anche in tale decreto l'amministrazione ha errato nel conteggio, in quanto ha ritardato di un anno il passaggio dalla II alla III fascia, determinando una progressione economica errata;
che medio tempore, in asserita osservanza del decreto di ricostruzione del 2020, le sono state corrisposte somme “ad integrazione”, finalizzate a raggiungere il quantum dovuto;
che in definitiva, sulla base dei conteggi del consulente tecnico di parte, ella ha ancora diritto alla somma totale di € 32.741,10.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “...1) accertare e dichiarare che la Prof. , in virtù della Sentenza del Tribunale di Pt_1
Catania n. 416 del 01.02.2017, pubblicata in pari data ed emessa inter partes nel giudizio segnato al n. R.G. 10392/2011, ha diritto alla corresponsione della somma di € 32.741,10
(trentaduemilasettecentoquarantuno/10);
2) conseguentemente, condannare l'amministrazione competente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 32.741,10, in virtù della Sentenza del Tribunale di
Catania n. 416 del 01.02.2017, pubblicata in pari data ed emessa inter partes nel giudizio segnato al n. R.G. 10392/2011;
3) In subordine accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della diversa somma di giustizia che dovesse emergere in corso di causa e per l'effetto condannare l'amministrazione competente al-la corresponsione della stessa”.
Con memoria difensiva depositata in data 4.10.2023, si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “...Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414
c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art.
91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
L'udienza del 6/6/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3 2.2. L'oggetto del presente giudizio, come detto, concerne la quantificazione delle differenze retributive spettanti a parte ricorrente per l'intero periodo dedotto in ricorso in applicazione della medesima progressione stipendiale prevista per i docenti a tempo indeterminato.
2.3. Nella specie, infatti, con l'invocata sentenza n. 416/2017 emessa l'1.2.2017 nel proc. n. 10392/2011 R.G., passata in giudicato come da attestazione in atti, il Tribunale di
Catania ha dichiarato “...nei limiti dell'intervenuta prescrizione, [...] il diritto della parte ricorrente alla medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato [...]” (cfr. doc. nn. 1 e 1.1. di parte ricorrente).
2.4. A fronte di ciò, l'amministrazione scolastica ha emesso i decreti di ricostruzione di carriera n. 1257 del 29.11.2018 e n. 1341 del 16.6.2020, provvedendo a erogare alla ricorrente le conseguenti differenze retributive (cfr. doc. nn.
2-5 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente).
Con l'atto introduttivo parte ricorrente ha contestato la quantificazione effettuata dall'Amministrazione resistente, chiedendo la condanna della predetta parte alla corresponsione delle ulteriori differenze retributive richieste, mentre parte resistente ha contestato le superiori deduzioni.
2.5. L'assunto di parte ricorrente appare fondato nei termini risultanti dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
A tal fine occorre premettere che, con precipuo riguardo alla prescrizione, nella predetta sentenza il Tribunale ha rilevato che “...va parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione, dovendosi applicare ai crediti stipendiali il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e stante la decorrenza dello stesso anche in costanza di rapporto dotato di stabilità. Considerata la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data
20 ottobre 2011, quale primo atto interruttivo documentato in relazione alla progressione stipendiale per violazione del principio comunitario di non discriminazione, vanno dichiarati estinti i crediti maturati in data antecedente al 20 ottobre 2006. [...]” (ivi pag.
15; cfr. sentenza integrale inclusa tra gli “allegati alla consulenza tecnica”, doc. n.
6.1 di parte ricorrente).
Come altresì osservato dalla Suprema Corte, “L'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere
4 l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.” (cfr. C. Cass. 4076/2004, C. Cass. 15983/2007,
C. Cass. 16958/209; da ultimo cfr. C. Cass. 2232/2020 secondo cui “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”).
2.6. Stante quanto sopra, parte ricorrente ha pertanto diritto alle differenze retributive discendenti dalla riconosciuta “...medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato” per l'intero periodo non prescritto dal 20.10.2006 al 31.10.2022 invocato in ricorso (come risultante dai conteggi ivi allegati), tenendo conto a tal fine – in applicazione della richiamata giurisprudenza della
Suprema Corte – di tutti gli effettivi periodi di servizio a termine e, dunque, dell'anzianità maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato documentati in atti (cfr., in particolare, stato matricolare).
Anche con riferimento al periodo di lavoro successivo all'immissione in ruolo,
d'altronde, la Suprema Corte ha osservato che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.
5 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. C. Cass. 31149/2019; C.
Cass. 3474/2020).
A tale riguardo deve precisarsi e ribadirsi che la sola anzianità di servizio che può ritenersi equiparabile a quella maturata dal personale di ruolo è l'anzianità di servizio effettiva.
2.7. Ciò posto, al fine di quantificare le somme spettanti alla ricorrente per le predette causali è stata disposta consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “...accertare, sulla base della documentazione in atti e di quella ritenuta necessaria dal consulente e di cui si autorizza sin d'ora l'acquisizione, l'importo delle somme in ipotesi spettanti a parte ricorrente a titolo di differenze retributive per l'attività lavorativa espletata alle dipendenze del convenuto dal 20.10.2006 al 31.10.2022 (in due distinti prospetti CP_1
in relazione al periodo pre-ruolo e al periodo successivo all'immissione in ruolo) tenuto conto:
- della medesima progressione professionale economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, nei termini riconosciuti con la sentenza n. 416/2017 dell'1.2.2017 del
Tribunale di Catania, sezione lavoro;
- degli effettivi periodi di servizio e dell'anzianità maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato;
- dell'immissione in ruolo della ricorrente con decorrenza giuridica dall'1.9.2015 ed economica dal 28.11.2015;
- dei compensi percepiti, secondo quanto allegato in ricorso e nei conteggi prodotti e risultante dalla documentazione prodotta in atti da entrambe le parti (cfr. altresì verbale di udienza del 20.10.2023)” (cfr. ordinanza del 10.5.2024).
2.8. All'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile e del richiamo disposto con ordinanza del 5.11.2024, si è avuto modo di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante, oltreché non ulteriormente contestati dalle parti, che la ricorrente risulta creditrice nei confronti del Parte_1
resistente, per le superiori causali, della complessiva somma di € 11.104,70 (id CP_1 est: € 13.550,73 totali calcolati dal consulente nella integrazione del 13.11.2024 - €
2.446,03 computati a titolo di RPD per gli aa.ss. 2008/2009 e 2011/2012 a pag. 3 delle note
6 di parte resistente del 4.11.2024 e non specificamente contestati da parte ricorrente;
sul punto cfr. altresì conteggio allegato alla integrazione alla CTU del 13.11.2024).
Ed infatti, a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente (cfr. da ultimo note del 4.11.2024) e della domanda attorea concernente – unicamente – gli “scatti stipendiali” discendenti dalla sentenza n. 416/2017 del Tribunale di Catania in relazione agli intercorsi rapporti di lavoro a tempo determinato, nella specie non può tenersi conto della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2008/2009 e 2011/2012, trattandosi di autonomo titolo non distintamente e compiutamente azionato da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
L'importo complessivo spettante a parte ricorrente in esecuzione della citata sentenza n. 416/2017 del Tribunale di Catania e per le causali dedotte nell'atto introduttivo
è dunque pari a € 11.104,70 (cfr. CTU del 28.8.2024 e relativa integrazione del 13.11.2024 in atti che devono intendersi, in questa sede, integralmente richiamate e trascritte e che costituiscono parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
2.9. Stante quanto sopra, l'Amministrazione scolastica deve essere condannata a pagare a parte ricorrente, per le superiori causali, la complessiva somma di € 11.104,70
(calcolata sino al 30.10.2022), oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3. Spese.
Tenuto conto dell'accoglimento solamente parziale del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art
91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex
D.M. 147/2022), va posta a carico di parte resistente.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna parte resistente, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 11.104,70, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94;
7 condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
compensa la restante parte;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Catania, 6 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 6/6/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4837/2023 R.G.L., avente a oggetto progressione stipendiale
e differenze retributive,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Fabrizio Tigano e Stefania Caggegi;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, e , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con i funzionari delegati, ex art. 417 bis c.p.c., dott.ri e;
Controparte_4 Controparte_5
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.4.2023, parte attrice ha adito la presente sede deducendo:
che ha ininterrottamente svolto attività di docenza alle dipendenze dell'amministrazione scolastica a partire dall'a.s. 2000/2001 mediante contratti a termine fino alla definitiva immissione in ruolo, con effetto giuridico dall'1.9.2015 e con effetto economico dal
28.11.2015, con conferma in ruolo il 31.8.2016;
che con precedente ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Catania in data 4.11.2011 e iscritto al R.G. n. 10392/2011 ella ha chiesto, tra l'altro, l'accertamento del diritto e la
1 condanna dell'amministrazione scolastica alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici tenuto conto dei periodi lavorativi svolti in servizio pre-ruolo, sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato;
che con sentenza n. 416 dell'1.2.2017 il Tribunale di Catania ha dichiarato, nei limiti della prescrizione quinquennale, il suo diritto “alla progressione stipendiale prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato”;
che, in applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche ai docenti a tempo determinato vanno riconosciuti gli scatti biennali, non essendovi alcuna differenza in ordine alle mansioni svolte;
che ne discende il riconoscimento in suo favore del diritto alle differenze retributive scaturenti dagli scatti biennali maturati, ferma restando la prescrizione per le somme che avrebbe percepito prima del 2006, calcolate nei termini descritti in ricorso;
che la suindicata sentenza del Tribunale del lavoro di Catania ha riconosciuto il suo diritto alla ricostruzione della carriera in termini giuridici ed economici a partire dal primo anno utile di servizio riconosciuto (cioè, l'a.s. 2000/2001), anche pre-ruolo e a tempo determinato;
che, nonostante il chiaro disposto, la predetta sentenza ha avuto una esecuzione errata, poiché la carriera è stata ricostruita dall'amministrazione a partire dal 2006, non considerando invece i precedenti anni di servizio pre-ruolo computabili, con tutti i benefici connessi;
che è pertanto erronea la ricostruzione di carriera effettuata dall'amministrazione competente con decreto n. 1257/2018 dell'I.T.I. Archimede di Catania, nella misura in cui fa decorrere la progressione stipendiale dall'anno scolastico 2006/2007, ancorché i servizi valutabili e riconosciuti risalissero all'a.s. 2000/2001;
che da ciò è discesa un'errata attribuzione degli scatti di anzianità, con conseguente riduzione delle spettanze non prescritte (dal 2006 in poi), nonché, in atto, una retribuzione che non tiene conto degli scatti maturati nel quinquennio 2000/2005;
che la prescrizione estingue il diritto di credito relativo alle retribuzioni maturate nel quinquennio antecedente la proposizione del giudizio, ma ai fini risarcitori la dichiarata illegittimità della discriminazione comporta che debba tenersi conto della classe stipendiale nella quale ella si sarebbe trovata nel 2006 ove non fosse stata discriminata;
che, in particolare, ella avrebbe maturato uno scatto ogni biennio e quindi già tre scatti sino al 2006;
2 che, a seguito di suo sollecito, l'amministrazione ha effettuato una ulteriore ricostruzione della carriera con decreto n. 1341/2020;
che tuttavia, pur correggendo l'errore precedentemente commesso, anche in tale decreto l'amministrazione ha errato nel conteggio, in quanto ha ritardato di un anno il passaggio dalla II alla III fascia, determinando una progressione economica errata;
che medio tempore, in asserita osservanza del decreto di ricostruzione del 2020, le sono state corrisposte somme “ad integrazione”, finalizzate a raggiungere il quantum dovuto;
che in definitiva, sulla base dei conteggi del consulente tecnico di parte, ella ha ancora diritto alla somma totale di € 32.741,10.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “...1) accertare e dichiarare che la Prof. , in virtù della Sentenza del Tribunale di Pt_1
Catania n. 416 del 01.02.2017, pubblicata in pari data ed emessa inter partes nel giudizio segnato al n. R.G. 10392/2011, ha diritto alla corresponsione della somma di € 32.741,10
(trentaduemilasettecentoquarantuno/10);
2) conseguentemente, condannare l'amministrazione competente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 32.741,10, in virtù della Sentenza del Tribunale di
Catania n. 416 del 01.02.2017, pubblicata in pari data ed emessa inter partes nel giudizio segnato al n. R.G. 10392/2011;
3) In subordine accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della diversa somma di giustizia che dovesse emergere in corso di causa e per l'effetto condannare l'amministrazione competente al-la corresponsione della stessa”.
Con memoria difensiva depositata in data 4.10.2023, si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “...Rigettare il ricorso formulato ex. art. 414
c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art.
91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
L'udienza del 6/6/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
3 2.2. L'oggetto del presente giudizio, come detto, concerne la quantificazione delle differenze retributive spettanti a parte ricorrente per l'intero periodo dedotto in ricorso in applicazione della medesima progressione stipendiale prevista per i docenti a tempo indeterminato.
2.3. Nella specie, infatti, con l'invocata sentenza n. 416/2017 emessa l'1.2.2017 nel proc. n. 10392/2011 R.G., passata in giudicato come da attestazione in atti, il Tribunale di
Catania ha dichiarato “...nei limiti dell'intervenuta prescrizione, [...] il diritto della parte ricorrente alla medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato [...]” (cfr. doc. nn. 1 e 1.1. di parte ricorrente).
2.4. A fronte di ciò, l'amministrazione scolastica ha emesso i decreti di ricostruzione di carriera n. 1257 del 29.11.2018 e n. 1341 del 16.6.2020, provvedendo a erogare alla ricorrente le conseguenti differenze retributive (cfr. doc. nn.
2-5 di parte ricorrente e documentazione di parte resistente).
Con l'atto introduttivo parte ricorrente ha contestato la quantificazione effettuata dall'Amministrazione resistente, chiedendo la condanna della predetta parte alla corresponsione delle ulteriori differenze retributive richieste, mentre parte resistente ha contestato le superiori deduzioni.
2.5. L'assunto di parte ricorrente appare fondato nei termini risultanti dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
A tal fine occorre premettere che, con precipuo riguardo alla prescrizione, nella predetta sentenza il Tribunale ha rilevato che “...va parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione, dovendosi applicare ai crediti stipendiali il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e stante la decorrenza dello stesso anche in costanza di rapporto dotato di stabilità. Considerata la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data
20 ottobre 2011, quale primo atto interruttivo documentato in relazione alla progressione stipendiale per violazione del principio comunitario di non discriminazione, vanno dichiarati estinti i crediti maturati in data antecedente al 20 ottobre 2006. [...]” (ivi pag.
15; cfr. sentenza integrale inclusa tra gli “allegati alla consulenza tecnica”, doc. n.
6.1 di parte ricorrente).
Come altresì osservato dalla Suprema Corte, “L'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere
4 l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.” (cfr. C. Cass. 4076/2004, C. Cass. 15983/2007,
C. Cass. 16958/209; da ultimo cfr. C. Cass. 2232/2020 secondo cui “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”).
2.6. Stante quanto sopra, parte ricorrente ha pertanto diritto alle differenze retributive discendenti dalla riconosciuta “...medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente con contratto a tempo indeterminato” per l'intero periodo non prescritto dal 20.10.2006 al 31.10.2022 invocato in ricorso (come risultante dai conteggi ivi allegati), tenendo conto a tal fine – in applicazione della richiamata giurisprudenza della
Suprema Corte – di tutti gli effettivi periodi di servizio a termine e, dunque, dell'anzianità maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato documentati in atti (cfr., in particolare, stato matricolare).
Anche con riferimento al periodo di lavoro successivo all'immissione in ruolo,
d'altronde, la Suprema Corte ha osservato che “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.
5 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (cfr. C. Cass. 31149/2019; C.
Cass. 3474/2020).
A tale riguardo deve precisarsi e ribadirsi che la sola anzianità di servizio che può ritenersi equiparabile a quella maturata dal personale di ruolo è l'anzianità di servizio effettiva.
2.7. Ciò posto, al fine di quantificare le somme spettanti alla ricorrente per le predette causali è stata disposta consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “...accertare, sulla base della documentazione in atti e di quella ritenuta necessaria dal consulente e di cui si autorizza sin d'ora l'acquisizione, l'importo delle somme in ipotesi spettanti a parte ricorrente a titolo di differenze retributive per l'attività lavorativa espletata alle dipendenze del convenuto dal 20.10.2006 al 31.10.2022 (in due distinti prospetti CP_1
in relazione al periodo pre-ruolo e al periodo successivo all'immissione in ruolo) tenuto conto:
- della medesima progressione professionale economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, nei termini riconosciuti con la sentenza n. 416/2017 dell'1.2.2017 del
Tribunale di Catania, sezione lavoro;
- degli effettivi periodi di servizio e dell'anzianità maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato;
- dell'immissione in ruolo della ricorrente con decorrenza giuridica dall'1.9.2015 ed economica dal 28.11.2015;
- dei compensi percepiti, secondo quanto allegato in ricorso e nei conteggi prodotti e risultante dalla documentazione prodotta in atti da entrambe le parti (cfr. altresì verbale di udienza del 20.10.2023)” (cfr. ordinanza del 10.5.2024).
2.8. All'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile e del richiamo disposto con ordinanza del 5.11.2024, si è avuto modo di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante, oltreché non ulteriormente contestati dalle parti, che la ricorrente risulta creditrice nei confronti del Parte_1
resistente, per le superiori causali, della complessiva somma di € 11.104,70 (id CP_1 est: € 13.550,73 totali calcolati dal consulente nella integrazione del 13.11.2024 - €
2.446,03 computati a titolo di RPD per gli aa.ss. 2008/2009 e 2011/2012 a pag. 3 delle note
6 di parte resistente del 4.11.2024 e non specificamente contestati da parte ricorrente;
sul punto cfr. altresì conteggio allegato alla integrazione alla CTU del 13.11.2024).
Ed infatti, a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente (cfr. da ultimo note del 4.11.2024) e della domanda attorea concernente – unicamente – gli “scatti stipendiali” discendenti dalla sentenza n. 416/2017 del Tribunale di Catania in relazione agli intercorsi rapporti di lavoro a tempo determinato, nella specie non può tenersi conto della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2008/2009 e 2011/2012, trattandosi di autonomo titolo non distintamente e compiutamente azionato da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
L'importo complessivo spettante a parte ricorrente in esecuzione della citata sentenza n. 416/2017 del Tribunale di Catania e per le causali dedotte nell'atto introduttivo
è dunque pari a € 11.104,70 (cfr. CTU del 28.8.2024 e relativa integrazione del 13.11.2024 in atti che devono intendersi, in questa sede, integralmente richiamate e trascritte e che costituiscono parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
2.9. Stante quanto sopra, l'Amministrazione scolastica deve essere condannata a pagare a parte ricorrente, per le superiori causali, la complessiva somma di € 11.104,70
(calcolata sino al 30.10.2022), oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3. Spese.
Tenuto conto dell'accoglimento solamente parziale del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art
91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex
D.M. 147/2022), va posta a carico di parte resistente.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna parte resistente, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 11.104,70, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94;
7 condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
compensa la restante parte;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Catania, 6 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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