Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15931del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cruciani Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Lattanzio n. 27, giusta procura in calce all'atto introduttivo Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Controparte_1
Pierluigi da Palestrina n.19, presso e nello studio dell'Avv. Simona Carnicelli e dell'Avv. Alessandra
Adamini, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.3.22, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 21.5.2005 Parte_1 contraeva con matrimonio concordatario in Roma;
che dall'unione era nata la figlia Controparte_1 R_ (6.1.2008); che con decreto in data 16.7.2019 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso il padre e modalità di frequentazione per la madre, disponendosi, altresì, per il mantenimento ordinario della minore, un contributo diretto a carico di ciascun genitore, nei periodi di rispettiva spettanza, oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del padre, tenuto al versamento di un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 150,00 mensili;
che dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con modifica delle condizioni di separazione consensuale;
in specie, in via principale, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della figlia al padre, con collocazione prevalente presso di lui e modalità di frequentazione per la madre, attesa l'assenza della stessa nella vita della figlia, non adempiendo a quanto concordato in sede di separazione sia in ordine alle modalità di visita che in relazione al mantenimento ordinario della minore, le cui spese venivano integralmente onerate dal padre, instando, altresì, per la previsione delle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento della minore ad integrale carico del padre;
deduceva, inoltre, il miglioramento della situazione reddituale della moglie, beneficiando di pensione di invalidità, ed il peggioramento della propria condizione economica, con conseguente richiesta di revoca del contributo di mantenimento in favore della moglie ed istando per la reciproca autonomia dei coniugi;
in via subordinata, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso il padre e modalità di frequentazione per la madre, tenuta al versamento per il mantenimento ordinario della minore di un contributo di euro 150,00 mensili, con spese straordinarie ad integrale carico del padre.
Si costituiva in giudizio la resistente che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi integralmente alla ricostruzione svolta dal ricorrente ed alle avverse richieste, contestando le lamentate inadempienze, dovendosi ricondurre la riduzione delle frequentazioni con la minore alla crescente indisponibilità del marito e della figlia stessa;
contestava l'asserito miglioramento della propria capacità economico-reddituale, deducendone, altresì, il peggioramento, mentre era invariata la condizione finanziaria del marito;
chiedeva disporsi la conferma delle condizioni di separazione in ordine all'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso il padre e modalità di visita per sé, previsione di un contributo diretto per mantenimento ordinario della minore, a carico di ciascun genitore, nei periodi di rispettiva spettanza, oltre alle spese straordinarie al 100% a carico del padre e disporsi assegno divorzile in suo favore pari ad euro 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 24.1.2023, il Presidente, sentite le parti personalmente e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni separative, e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 28.6.23, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando entrambe per i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., e parte ricorrente per la sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., mentre parte resistente per l'adozione di provvedimenti onde ripristinare il rapporto con la figlia, il G.I. riservava la decisione sullo status al Collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 30+20, in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 27.10.23 era dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21.5.2005 e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle pronunzie consequenziali ai sensi dell'art. 4, comma 9 l. 898 del 1970 e successive modifiche, previa concessione dei termini istruttori ed incarico ai
Servizi Sociali.
Successivamente, disposto ed effettuato l'ascolto della figlia minore, acquisite le valutazioni psicologiche, non ammesse le prove orali e disposto ordine di esibizione, la causa era rinviata all'11.12.24.
Con istanza congiunta del 6.12.24 le parti chiedevano definirsi il procedimento alle concordate condizioni, ribadendolo in sede di note scritte per l'udienza dell'11.12.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127 ter c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione, sulle condizioni concordate dalle parti.
La decisione verte sulle sole questioni accessorie, essendo intervenuta pronuncia parziale sullo status in data 27.10.23 (ciò che osta al richiesto mutamento del rito).
Nel merito, le parti hanno chiesto definirsi il procedimento alle seguenti condizioni: “I) la R_ figlia minore , verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, sita in Roma via Pantano Pallotta n. 46 e con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, in ragione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
II) disporre che i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo familiare;
III) la madre potrà vedere e tenere R_ con sé con la massima libertà, compatibilmente alle esigenze di studio e di svago della minore stessa e nel rispetto dei desideri della figlia;
IV) entrambi i genitori si impegnano a garantire, periodicamente, le frequentazioni della figlia minore con i rispettivi nonni materni e paterni;
V) ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento della figlia minore, quando l'avrà con sé, mentre le spese straordinarie resteranno, esclusivamente, a carico del Sig. VI) Parte_1 entrambi i genitori, durante i periodi estivi di permanenza con la minore, si obbligano a comunicare
i luoghi di villeggiatura;
VII) entrambi i genitori si obbligano ad essere reperibili e rintracciabili
l'uno dall'altro nei periodi in cui la figlia minore sarà nella loro rispettiva custodia;
VIII) ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
IX) entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
X) gli ex coniugi, inoltre, si impegnano a sottoscrivere tutti gli atti e/o documenti all'uopo richiesti dalle competenti Autorità per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto ovvero carta di identità valida per l'espatrio a nome della minore;
XI) Spese legali integralmente compensate” ed i procuratori hanno concluso in conformità, condizioni che il Tribunale ritiene congrue e rispondenti agli interessi della minore.
Le spese sono da compensarsi, attesa la natura e l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15931/22 R.G.A.C., dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, così provvede:
A) Dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, come integralmente riportate in parte motiva;
B) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 7.1.2025
Il Presidente
Dott. ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi