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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3102/2023
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Eleonora Stenico ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con gli avv.ti Sabina Zullo e Roberta Sandri convenuta
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
posta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Trento tra le parti il 05.09.2009;
1 Per_ 2) I figli minori e rimangono affidati a entrambi i genitori in modo condiviso, Per_2
collocati in via principale presso la madre con la quale manterranno la residenza anagrafica
e che potrà richiedere e trattenere per intero gli assegni familiari e ogni altro beneficio legato al nucleo;
3) I figli resteranno con i genitori secondo il seguente calendario:
I° settimana dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte della madre
II° settimana -dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte del padre
E così di seguito alternando le settimane.
I genitori avranno cura di favorire reciprocamente il contatto telefonico giornaliero con i bambini.
Le vacanze scolastiche natalizie saranno ripartite tra i genitori in due periodi uguali: dalla mattina del 25 dicembre alla sera del 31 dicembre e dalla sera del 31 dicembre fino all'accompagnamento a scuola il 7 gennaio (se la scuola è chiusa, con riconsegna al genitore con il quale non hanno trascorso le ultime vacanze). I due periodi saranno alternati di anno in anno.
Le vacanze scolastiche pasquali saranno riparte in due periodi uguali, comprendendo alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà i figli per tre settimane anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di marzo.
Nel restante periodo non coperto dalle vacanze con i genitori, questi si accorderanno per eventuali attività extrascolastiche, centri e/o colonie estive, osservando il Protocollo ordinario di visita.
4) I genitori si impegnano a tenersi informati sulle questioni importanti che riguardano i figli, prendendo in accordo ogni decisione che li riguardi, tenendo conto delle loro
2 inclinazioni e aspirazioni. I genitori prenderanno le decisioni mediante comunicazione diretta tra loro, evitando il coinvolgimento dei ragazzi.
5) Il signor A VERSARE alla signora a titolo di Parte_2 CP_1
Per_ concorso al mantenimento ordinario di e , l'importo mensile ad oggi Per_2 rivalutato di totali € 830,94 (€ 415,47 a figlio), originariamente di € 700,00 (€350,00 a figlio) come da omologa della separazione dd. 10.02.2021, sino al raggiungimento della loro indipendenza ed autosufficienza economica, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat.
6) Le spese straordinarie dei figli CONTINUERANNO AD ESSERE sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre. Tali spese, secondo le Linee Giuda del CNF sono le seguenti: a)-spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b)-spese mediche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
c)-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di II grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
d)-spese scolastiche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e)- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ed abbigliamento e attrezzatura. Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. A fronte di un rifiuto alla spesa correttamente motivato, il genitore che decide comunque di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la detrazione fiscale
3 avverrà in proporzione all'esborso. La deduzione figli a carico sarà al 50%. Per le spese ordinarie si rinvia, invece, espressamente alle medesime Linee Guida del CNF dd.
29.11.2017, al paragrafo “Spese comprese nell'assegno di mantenimento”.
7) La signora ha da tempo rinunciato alla assegnazione in uso della casa CP_1
familiare ed ormai da tempo si è trasferita con i figli in un appartamento in locazione sito in
Via Chimelli n. 13 Pergine Valsugana, ove continuerà a risiedere;
8) Il signor continuerà a versare alla signora l'importo di € 400,00.- Pt_1 CP_1
mensili a titolo di concorso al canone di locazione, sino a quando la stessa non acquisterà la piena proprietà dell'immobile del quale è attualmente nuda proprietaria e di cui al momento è usufruttuaria la nonna materna. La signora si impegna a trasferirsi CP_1
nel suddetto immobile entro tre mesi dalla morte della nonna materna, tempo necessario alla disdetta del contratto di locazione.
9) con vittoria di spese, diritti e onorari.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, da valersi anche quali provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del coniuge e della prole, così disporre:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data
05.09.2009.;
2) confermare i punti 2, 3, 4, 6 delle condizioni di separazione e riportati nel ricorso introduttivo;
3) prevedere in favore della signora il versamento, a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento dei figli l'importo mensile pari a €. 600,00= ciascuno, o la diversa somma inferiore o maggiore ritenuta di giustizia da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici STAT, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
4) prevedere in favore della signora il versamento, a titolo di assegno divorzile, CP_1 dell'importo di €. 500,00.-, o una diversa somma inferiore o maggiore ritenuta di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4 5) mantenere a carico del sig. in favore della signora il contributo al Pt_1 CP_1 canone di locazione di euro 400,00 sino a quando quest'ultima avrà potuto ristrutturare
l'appartamento di sua proprietà e quindi potrà ivi abitarci.
6) nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità
e del passaporto dei figli minori valida per l'espatrio; Con vittoria delle spese di lite e dei compensi, oltre 15% ex art. 2 T.F., iva e cnpa.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pergine Valsugana in data 5 settembre
2009 e dalla loro unione sono nati i figli , in data 3 luglio 2012, e , in data 18 Per_1 Per_2
luglio 2013.
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2023 il sig. ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la sig.ra , con Controparte_1
sostanziale conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale, pronunciata da questo Tribunale con decreto di omologa di data 21 maggio 2021 (depositato il 10 agosto
2021), domandando accogliersi le seguenti condizioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Trento tra le parti il 05.09.2009; 2) I
Per_ figli minori e rimangono affidati a entrambi i genitori in modo condiviso, Per_2
collocati in via principale presso la madre con la quale manterranno la residenza anagrafica
e che potrà richiedere e trattenere per intero gli assegni familiari e ogni altro beneficio legato al nucleo;
3) I figli resteranno con i genitori secondo il seguente calendario: I° settimana-dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte della madre II° settimana -dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte del padre E così di seguito alternando le settimane. I genitori avranno cura di favorire reciprocamente il contatto telefonico giornaliero con i bambini. Le vacanze scolastiche natalizie saranno ripartite tra i genitori in due periodi uguali: dalla mattina del 25 dicembre
5 alla sera del 31 dicembre e dalla sera del 31 dicembre fino all'accompagnamento a scuola il 7 gennaio (se la scuola è chiusa, con riconsegna al genitore con il quale non hanno trascorso le ultime vacanze). I due periodi saranno alternati di anno in anno. Le vacanze scolastiche pasquali saranno riparte in due periodi uguali, comprendendo alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà i figli per tre settimane anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di marzo. Nel restante periodo non coperto dalle vacanze con i genitori, questi si accorderanno per eventuali attività extrascolastiche, centri e/o colonie estive, osservando il Protocollo ordinario di visita. 4) I genitori si impegnano a tenersi informati sulle questioni importanti che riguardano i figli, prendendo in accordo ogni decisione che li riguardi, tenendo conto delle loro inclinazioni e aspirazioni. I genitori prenderanno le decisioni mediante comunicazione diretta tra loro, evitando il coinvolgimento dei ragazzi. 5)
Il signor A VERSARE alla signora a titolo di concorso Parte_2 CP_1
Per_ al mantenimento ordinario di e , l'importo mensile ad oggi rivalutato di totali Per_2
€ 830,94 (€ 415,47 a figlio), originariamente di € 700,00 (€350,00 a figlio) come da
OMOLOGA della SEPARAZIONE dd. 10.02.2021, sino al raggiungimento della loro indipendenza ed autosufficienza economica, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat. 6) Le spese straordinarie dei figli CONTINUERANNO AD ESSERE sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre. Tali spese, secondo le Linee Giuda del CNF sono le seguenti: a)-spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket pertrattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b)-spese mediche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
c)-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di II grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
d)-spese scolastiche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari, costi
6 relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e)- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ed abbigliamento e attrezzatura. Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. A fronte di un rifiuto alla spesa correttamente motivato, il genitore che decide comunque di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la detrazione fiscale avverrà in proporzione all'esborso. La deduzione figli a carico sarà al 50%. Per le spese ordinarie si rinvia, invece, espressamente alle medesime Linee Guida del CNF dd.
29.11.2017, al paragrafo “Spese comprese nell'assegno di mantenimento”. 7) La signora ha da tempo rinunciato alla assegnazione in uso della casa familiare ed ormai da CP_1
tempo si è trasferita con i figli in un appartamento in locazione sito in Via Chimelli n. 13
Pergine Valsugana, ove continuerà a risiedere;
8) Il signor continuerà a versare Pt_1 alla signora l'importo di € 400,00.- mensili a titolo di concorso al canone di CP_1 locazione, sino a quando la stessa non acquisterà la piena proprietà dell'immobile del quale
è attualmente nuda proprietaria e di cui al momento è usufruttuaria la nonna materna. La signora si impegna a trasferirsi nel suddetto immobile entro tre mesi dalla morte CP_1
della nonna materna, tempo necessario alla disdetta del contratto di locazione. 9) con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale ha Controparte_1
aderito alla domanda sullo status e alle condizioni in punto di regime di affidamento, collocazione e visite dei figli minori nonché in punto di spese straordinarie, chiedendo porsi a carico del sig. a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di Pt_1
euro 600,00 per ciascuno e, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 500,00. La convenuta ha, inoltre, chiesto che il sig. continui a corrisponderle il contributo al Pt_1
canone di locazione pari ad euro 400,00 sino a quando avrà potuto ristrutturare l'appartamento di sua proprietà, potendovi abitarci.
7 Con ordinanza ex art. 472bis.22 c.p.c. di data 3 giugno 2024 sono state confermate le condizioni di cui alla separazione.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2024.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale di data 21 maggio 2021, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Passando alle condizioni accessorie del divorzio, ritiene il Collegio che le condizioni in punto di affidamento, collocazione e visite dei figli minori e , come già disposte in Per_1 Per_2
sede di separazione e concordate in questa sede dai genitori, siano corrispondenti all'interesse dei figli minori e per gli stessi non pregiudizievoli.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato (art. 337ter, co. 2 c.c.: “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (…)”), non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Quanto al regime di visita, osserva il Collegio che la regolamentazione concordata dai genitori, da un lato, risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori, dall'altro lato, è stata sperimentata dai minori sin dalla fase di separazione (2021), risultando in questa sede opportuno preservarsi l'esigenza di stabilità, garantendosi ai figli continuità rispetto ad un protocollo di visite già conosciuto e rispetto al quale non sono state prospettate criticità.
Tenuto conto dell'adeguatezza delle condizioni concordate dai genitori, risulta manifestamente superfluo l'ascolto dei minori ex art, 473bis.4, co. 2 c.p.c..
Quanto alle condizioni di contenuto economico, va innanzitutto osservato che le parti concordano in ordine al riparto delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida del CNF nella
8 misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, come già disposto in sede di separazione, nonché concordano che la sig.ra potrà richiedere e trattenere per CP_1
intero gli assegni familiari e ogni altro beneficio legato al nucleo.
Ritiene il Collegio che tali condizioni possano essere recepite in questa sede, in assenza di elementi ostativi, disponendosi in conformità.
Ritiene, inoltre, il Collegio che vada in questa sede posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 500,00 per ciascun figlio, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (mentre per il pregresso rimarranno ferme le statuizioni assunte in punto di mantenimento con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. di data 3 giugno 2024).
Tale somma è da ritenersi congrua in ragione delle condizioni economiche delle parti, dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore (il regime di visita è paritario) nonché delle accresciute esigenze di mantenimento dei minori, tenuto conto della loro età (entrambi sono orami dei ragazzini).
In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta che il sig. è un ingegnere Pt_1
che svolge attività come libero professionista e ha percepito, per l'anno di imposta 2021, un reddito di circa 6.848,00 euro netti al mese (euro 126.901,00 quale reddito imponibile, euro
42.796,00 quale imposta netta, euro 1.921,00 quale addizionale regionale Irpef); egli, inoltre,
è proprietario dell'appartamento in cui vive ed è nudo proprietario di una baita in Val dei
Mocheni. La sig.ra invece, lavora presso uno studio dentistico e ha percepito, per CP_1
l'anno di imposta 2021, un reddito di circa 1.345,00 euro netti al mese (euro 18.269,00 quale reddito imponibile con imposta netta di euro 2.123,87); la stessa è, inoltre, nuda proprietaria di un appartamento e vive con i figli in altro appartamento in locazione, rispetto al quale paga un canone di euro 920,00 al mese, di cui euro 400,00 – su accordo delle parti – vengono attualmente corrisposti dal marito.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, osserva il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione alla condizione n.9 – secondo cui “Il sig. verserà alla signora Pt_1
l'importo di € 400,00.- mensili a titolo di concorso al canone di locazione, sino a CP_1 quando la stessa non acquisterà la piena proprietà dell'immobile del quale è attualmente nuda proprietaria e di cui al momento è usufruttuaria la nonna materna. La signora si CP_1
impegna a trasferirsi nel suddetto immobile entro tre mesi dalla morte della nonna materna,
9 tempo necessario alla disdetta del contratto di locazione” – ha un contenuto eventuale e non già essenziale, trattandosi di statuizione rimessa alla libera disponibilità delle parti. In ragione di ciò, la correlata domanda di parte convenuta di parziale modifica di tale condizione (con riguardo al termine finale dell'obbligo assunto dal sig. è in questa sede Pt_1
inammissibile, limitandosi il Collegio a prendere atto dell'accordo intervenuto in sede di separazione, in questa sede integralmente confermato dal sig. Pt_1
Passando, infine, alla domanda di assegno divorzile svolta dalla parte convenuta, ritiene il
Collegio che tale domanda non sia fondata e vada rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo
10 consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n. 17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede Corte di Cassazione, nel riferirsi alla
“natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non
è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
La Suprema Corte, inoltre, con specifico riferimento alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, ha di recente ribadito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze
11 familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.”
(cfr. Cass. 26520/2024); “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cass. 24795/2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie, né a fini perequativi né a fini assistenziali.
Quanto al primo aspetto, va osservato che in atti non è emerso alcun elemento da cui evincere, neppure in via presuntiva, che la significativa differenza reddituale tra le parti (come sopra descritta) sia da ascriversi a scelte condivise nell'organizzazione familiare, con correlato sacrificio di aspettative professionali da parte della moglie in favore delle esigenze della famiglia che abbia contribuito all'incremento della formazione del patrimonio del marito.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la sig.ra si è diplomata come odontotecnico CP_1
nell'anno 2000, entrando da subito nel mondo del lavoro, mentre in quel periodo il sig. stava ancora frequentando l'Università, laureandosi poi nel 2002 (tali circostanze Pt_1
sono state dedotte dal ricorrente in sede di memoria depositata in data 28 marzo 2024 e non sono state contestate dalla parte convenuta). I coniugi si sono successivamente sposati nel
2009.
Orbene, la convenuta si è limitata a dedurre di avere il diploma di odontotecnico e di non aver frequentato l'Università triennale per poter diventare igienista dentale per scelta operata di comune accordo tra i coniugi. Ad avviso del Collegio, tali deduzioni sono del tutto generiche, specie sotto il profilo temporale, non consentendo di apprezzare se nell'avviare la vita matrimoniale i coniugi avessero già maturato le proprie scelte professionali – ed in
12 particolare se la sig.ra avesse già maturato, e poi abbandonato, l'idea di CP_1
frequentare l'Università – né di valutare se la rispettiva posizione reddituale dei coniugi si fosse già formata e consolidata nel momento in cui si sposarono, tenuto conto dell'apprezzabile lasso temporale trascorso da quando entrambi hanno completato gli studi.
Non solo, ma osserva altresì il Collegio che la convenuta non ha in alcun modo dedotto quale sarebbe stato il suo apporto, in termini causali, nella formazione del patrimonio del marito, non essendovi concreti elementi da cui desumere che la moglie – la quale anche in costanza di matrimonio lavorava – abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per occuparsi della casa e dei figli e per permettere al marito di dedicarsi al lavoro e così di accrescere i propri redditi. Peraltro, va considerato che, per espressa prospettazione di parte convenuta, durante gli anni di vita matrimoniale, “Era prassi tra i coniugi che le spese ordinarie (alimentari, vestiario, ecc) venissero fatte dalla signora e poi il marito CP_1
la rimborsava tramite bonifico bancario.” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione): va, dunque, ritenuto che neppure le concrete modalità in cui, in costanza di matrimonio, venivano sostenute le spese nell'interesse della famiglia abbiano comportato un sacrificio della situazione patrimoniale della moglie in favore di quella del marito, atteso che il sig. Pt_1
per espressa prospettazione della convenuta, provvedeva a rimborsare alla sig.ra CP_1
le spese familiari da costei anticipate.
Quanto alla finalità assistenziale dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che la sig.ra non sia priva di mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto della sua CP_1
situazione reddituale e patrimoniale, come sopra descritta.
La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata.
Spese di lite compensate tenuto conto del parziale accordo delle parti e della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Pergine Valsugana in data 5 settembre 2009, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di Matrimonio del Comune di Pergine Valsugana, parte II, seria A
n. 20 anno 2009;
13 2) affida i figli minori (nata in data [...]) e (nato in [...] 18 Per_1 Per_2
luglio 2013) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione in via principale presso la madre, con la quale manterranno la residenza anagrafica. La sig.ra potrà richiedere e trattenere per intero gli assegni familiari e ogni altro CP_1
beneficio legato al nucleo;
3) dispone che i figli resteranno con i genitori secondo il seguente calendario:
- I° settimana dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte della madre;
- II° settimana -dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte del padre.
E così di seguito alternando le settimane.
Si dà atto che i genitori avranno cura di favorire reciprocamente il contatto telefonico giornaliero con i bambini.
Le vacanze scolastiche natalizie saranno ripartite tra i genitori in due periodi uguali: dalla mattina del 25 dicembre alla sera del 31 dicembre e dalla sera del 31 dicembre fino all'accompagnamento a scuola il 7 gennaio (se la scuola è chiusa, con riconsegna al genitore con il quale non hanno trascorso le ultime vacanze). I due periodi saranno alternati di anno in anno.
Le vacanze scolastiche pasquali saranno riparte in due periodi uguali, comprendendo alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà i figli per tre settimane anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di marzo.
Nel restante periodo non coperto dalle vacanze con i genitori, questi si accorderanno per eventuali attività extrascolastiche, centri e/o colonie estive, osservando il
Protocollo ordinario di visita.
Si dà atto che i genitori si impegnano a tenersi informati sulle questioni importanti che riguardano i figli, prendendo in accordo ogni decisione che li riguardi, tenendo
14 conto delle loro inclinazioni e aspirazioni. Si dà atto che i genitori prenderanno le decisioni mediante comunicazione diretta tra loro, evitando il coinvolgimento dei ragazzi;
4) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1
mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, la somma di euro 500,00 per ciascun figlio (1.000,00 euro complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese;
[...]
5) dispone che le spese straordinarie dei figli siano a carico del padre nella misura del
70% e a carico della madre nella misura del 30%. Tali spese, secondo le Linee Giuda del CNF sono le seguenti: a)-spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b)-spese mediche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. c)-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di II grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
d)-spese scolastiche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e)- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ed abbigliamento e attrezzatura. Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp.
Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. A fronte di un rifiuto alla spesa correttamente motivato, il genitore che decide comunque di sostenerla non
15 avrà diritto a richiederne il rimborso. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la detrazione fiscale avverrà in proporzione all'esborso. La deduzione figli a carico sarà al 50%. Per le spese ordinarie si rinvia, invece, espressamente alle medesime Linee Guida del CNF dd.
29.11.2017, al paragrafo “Spese comprese nell'assegno di mantenimento”;
6) prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione di cui al punto n. 9 delle condizioni di separazione, integralmente confermato dal sig. Pt_1
in questa sede, con inammissibilità della relativa domanda di modifica;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile;
8) spese di lite compensate.
Così deciso in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3102/2023
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Eleonora Stenico ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con gli avv.ti Sabina Zullo e Roberta Sandri convenuta
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
posta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Trento tra le parti il 05.09.2009;
1 Per_ 2) I figli minori e rimangono affidati a entrambi i genitori in modo condiviso, Per_2
collocati in via principale presso la madre con la quale manterranno la residenza anagrafica
e che potrà richiedere e trattenere per intero gli assegni familiari e ogni altro beneficio legato al nucleo;
3) I figli resteranno con i genitori secondo il seguente calendario:
I° settimana dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte della madre
II° settimana -dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte del padre
E così di seguito alternando le settimane.
I genitori avranno cura di favorire reciprocamente il contatto telefonico giornaliero con i bambini.
Le vacanze scolastiche natalizie saranno ripartite tra i genitori in due periodi uguali: dalla mattina del 25 dicembre alla sera del 31 dicembre e dalla sera del 31 dicembre fino all'accompagnamento a scuola il 7 gennaio (se la scuola è chiusa, con riconsegna al genitore con il quale non hanno trascorso le ultime vacanze). I due periodi saranno alternati di anno in anno.
Le vacanze scolastiche pasquali saranno riparte in due periodi uguali, comprendendo alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà i figli per tre settimane anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di marzo.
Nel restante periodo non coperto dalle vacanze con i genitori, questi si accorderanno per eventuali attività extrascolastiche, centri e/o colonie estive, osservando il Protocollo ordinario di visita.
4) I genitori si impegnano a tenersi informati sulle questioni importanti che riguardano i figli, prendendo in accordo ogni decisione che li riguardi, tenendo conto delle loro
2 inclinazioni e aspirazioni. I genitori prenderanno le decisioni mediante comunicazione diretta tra loro, evitando il coinvolgimento dei ragazzi.
5) Il signor A VERSARE alla signora a titolo di Parte_2 CP_1
Per_ concorso al mantenimento ordinario di e , l'importo mensile ad oggi Per_2 rivalutato di totali € 830,94 (€ 415,47 a figlio), originariamente di € 700,00 (€350,00 a figlio) come da omologa della separazione dd. 10.02.2021, sino al raggiungimento della loro indipendenza ed autosufficienza economica, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat.
6) Le spese straordinarie dei figli CONTINUERANNO AD ESSERE sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre. Tali spese, secondo le Linee Giuda del CNF sono le seguenti: a)-spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b)-spese mediche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
c)-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di II grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
d)-spese scolastiche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e)- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ed abbigliamento e attrezzatura. Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. A fronte di un rifiuto alla spesa correttamente motivato, il genitore che decide comunque di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la detrazione fiscale
3 avverrà in proporzione all'esborso. La deduzione figli a carico sarà al 50%. Per le spese ordinarie si rinvia, invece, espressamente alle medesime Linee Guida del CNF dd.
29.11.2017, al paragrafo “Spese comprese nell'assegno di mantenimento”.
7) La signora ha da tempo rinunciato alla assegnazione in uso della casa CP_1
familiare ed ormai da tempo si è trasferita con i figli in un appartamento in locazione sito in
Via Chimelli n. 13 Pergine Valsugana, ove continuerà a risiedere;
8) Il signor continuerà a versare alla signora l'importo di € 400,00.- Pt_1 CP_1
mensili a titolo di concorso al canone di locazione, sino a quando la stessa non acquisterà la piena proprietà dell'immobile del quale è attualmente nuda proprietaria e di cui al momento è usufruttuaria la nonna materna. La signora si impegna a trasferirsi CP_1
nel suddetto immobile entro tre mesi dalla morte della nonna materna, tempo necessario alla disdetta del contratto di locazione.
9) con vittoria di spese, diritti e onorari.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, da valersi anche quali provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del coniuge e della prole, così disporre:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data
05.09.2009.;
2) confermare i punti 2, 3, 4, 6 delle condizioni di separazione e riportati nel ricorso introduttivo;
3) prevedere in favore della signora il versamento, a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento dei figli l'importo mensile pari a €. 600,00= ciascuno, o la diversa somma inferiore o maggiore ritenuta di giustizia da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici STAT, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
4) prevedere in favore della signora il versamento, a titolo di assegno divorzile, CP_1 dell'importo di €. 500,00.-, o una diversa somma inferiore o maggiore ritenuta di giustizia, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4 5) mantenere a carico del sig. in favore della signora il contributo al Pt_1 CP_1 canone di locazione di euro 400,00 sino a quando quest'ultima avrà potuto ristrutturare
l'appartamento di sua proprietà e quindi potrà ivi abitarci.
6) nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità
e del passaporto dei figli minori valida per l'espatrio; Con vittoria delle spese di lite e dei compensi, oltre 15% ex art. 2 T.F., iva e cnpa.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pergine Valsugana in data 5 settembre
2009 e dalla loro unione sono nati i figli , in data 3 luglio 2012, e , in data 18 Per_1 Per_2
luglio 2013.
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2023 il sig. ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la sig.ra , con Controparte_1
sostanziale conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale, pronunciata da questo Tribunale con decreto di omologa di data 21 maggio 2021 (depositato il 10 agosto
2021), domandando accogliersi le seguenti condizioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Trento tra le parti il 05.09.2009; 2) I
Per_ figli minori e rimangono affidati a entrambi i genitori in modo condiviso, Per_2
collocati in via principale presso la madre con la quale manterranno la residenza anagrafica
e che potrà richiedere e trattenere per intero gli assegni familiari e ogni altro beneficio legato al nucleo;
3) I figli resteranno con i genitori secondo il seguente calendario: I° settimana-dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte della madre II° settimana -dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte del padre E così di seguito alternando le settimane. I genitori avranno cura di favorire reciprocamente il contatto telefonico giornaliero con i bambini. Le vacanze scolastiche natalizie saranno ripartite tra i genitori in due periodi uguali: dalla mattina del 25 dicembre
5 alla sera del 31 dicembre e dalla sera del 31 dicembre fino all'accompagnamento a scuola il 7 gennaio (se la scuola è chiusa, con riconsegna al genitore con il quale non hanno trascorso le ultime vacanze). I due periodi saranno alternati di anno in anno. Le vacanze scolastiche pasquali saranno riparte in due periodi uguali, comprendendo alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà i figli per tre settimane anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di marzo. Nel restante periodo non coperto dalle vacanze con i genitori, questi si accorderanno per eventuali attività extrascolastiche, centri e/o colonie estive, osservando il Protocollo ordinario di visita. 4) I genitori si impegnano a tenersi informati sulle questioni importanti che riguardano i figli, prendendo in accordo ogni decisione che li riguardi, tenendo conto delle loro inclinazioni e aspirazioni. I genitori prenderanno le decisioni mediante comunicazione diretta tra loro, evitando il coinvolgimento dei ragazzi. 5)
Il signor A VERSARE alla signora a titolo di concorso Parte_2 CP_1
Per_ al mantenimento ordinario di e , l'importo mensile ad oggi rivalutato di totali Per_2
€ 830,94 (€ 415,47 a figlio), originariamente di € 700,00 (€350,00 a figlio) come da
OMOLOGA della SEPARAZIONE dd. 10.02.2021, sino al raggiungimento della loro indipendenza ed autosufficienza economica, mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat. 6) Le spese straordinarie dei figli CONTINUERANNO AD ESSERE sostenute per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre. Tali spese, secondo le Linee Giuda del CNF sono le seguenti: a)-spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket pertrattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b)-spese mediche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
c)-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di II grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
d)-spese scolastiche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari, costi
6 relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e)- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ed abbigliamento e attrezzatura. Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. A fronte di un rifiuto alla spesa correttamente motivato, il genitore che decide comunque di sostenerla non avrà diritto a richiederne il rimborso. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la detrazione fiscale avverrà in proporzione all'esborso. La deduzione figli a carico sarà al 50%. Per le spese ordinarie si rinvia, invece, espressamente alle medesime Linee Guida del CNF dd.
29.11.2017, al paragrafo “Spese comprese nell'assegno di mantenimento”. 7) La signora ha da tempo rinunciato alla assegnazione in uso della casa familiare ed ormai da CP_1
tempo si è trasferita con i figli in un appartamento in locazione sito in Via Chimelli n. 13
Pergine Valsugana, ove continuerà a risiedere;
8) Il signor continuerà a versare Pt_1 alla signora l'importo di € 400,00.- mensili a titolo di concorso al canone di CP_1 locazione, sino a quando la stessa non acquisterà la piena proprietà dell'immobile del quale
è attualmente nuda proprietaria e di cui al momento è usufruttuaria la nonna materna. La signora si impegna a trasferirsi nel suddetto immobile entro tre mesi dalla morte CP_1
della nonna materna, tempo necessario alla disdetta del contratto di locazione. 9) con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale ha Controparte_1
aderito alla domanda sullo status e alle condizioni in punto di regime di affidamento, collocazione e visite dei figli minori nonché in punto di spese straordinarie, chiedendo porsi a carico del sig. a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di Pt_1
euro 600,00 per ciascuno e, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 500,00. La convenuta ha, inoltre, chiesto che il sig. continui a corrisponderle il contributo al Pt_1
canone di locazione pari ad euro 400,00 sino a quando avrà potuto ristrutturare l'appartamento di sua proprietà, potendovi abitarci.
7 Con ordinanza ex art. 472bis.22 c.p.c. di data 3 giugno 2024 sono state confermate le condizioni di cui alla separazione.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3 dicembre 2024.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale di data 21 maggio 2021, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Passando alle condizioni accessorie del divorzio, ritiene il Collegio che le condizioni in punto di affidamento, collocazione e visite dei figli minori e , come già disposte in Per_1 Per_2
sede di separazione e concordate in questa sede dai genitori, siano corrispondenti all'interesse dei figli minori e per gli stessi non pregiudizievoli.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato (art. 337ter, co. 2 c.c.: “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (…)”), non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Quanto al regime di visita, osserva il Collegio che la regolamentazione concordata dai genitori, da un lato, risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori, dall'altro lato, è stata sperimentata dai minori sin dalla fase di separazione (2021), risultando in questa sede opportuno preservarsi l'esigenza di stabilità, garantendosi ai figli continuità rispetto ad un protocollo di visite già conosciuto e rispetto al quale non sono state prospettate criticità.
Tenuto conto dell'adeguatezza delle condizioni concordate dai genitori, risulta manifestamente superfluo l'ascolto dei minori ex art, 473bis.4, co. 2 c.p.c..
Quanto alle condizioni di contenuto economico, va innanzitutto osservato che le parti concordano in ordine al riparto delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida del CNF nella
8 misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, come già disposto in sede di separazione, nonché concordano che la sig.ra potrà richiedere e trattenere per CP_1
intero gli assegni familiari e ogni altro beneficio legato al nucleo.
Ritiene il Collegio che tali condizioni possano essere recepite in questa sede, in assenza di elementi ostativi, disponendosi in conformità.
Ritiene, inoltre, il Collegio che vada in questa sede posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 500,00 per ciascun figlio, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza (mentre per il pregresso rimarranno ferme le statuizioni assunte in punto di mantenimento con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. di data 3 giugno 2024).
Tale somma è da ritenersi congrua in ragione delle condizioni economiche delle parti, dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore (il regime di visita è paritario) nonché delle accresciute esigenze di mantenimento dei minori, tenuto conto della loro età (entrambi sono orami dei ragazzini).
In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta che il sig. è un ingegnere Pt_1
che svolge attività come libero professionista e ha percepito, per l'anno di imposta 2021, un reddito di circa 6.848,00 euro netti al mese (euro 126.901,00 quale reddito imponibile, euro
42.796,00 quale imposta netta, euro 1.921,00 quale addizionale regionale Irpef); egli, inoltre,
è proprietario dell'appartamento in cui vive ed è nudo proprietario di una baita in Val dei
Mocheni. La sig.ra invece, lavora presso uno studio dentistico e ha percepito, per CP_1
l'anno di imposta 2021, un reddito di circa 1.345,00 euro netti al mese (euro 18.269,00 quale reddito imponibile con imposta netta di euro 2.123,87); la stessa è, inoltre, nuda proprietaria di un appartamento e vive con i figli in altro appartamento in locazione, rispetto al quale paga un canone di euro 920,00 al mese, di cui euro 400,00 – su accordo delle parti – vengono attualmente corrisposti dal marito.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, osserva il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione alla condizione n.9 – secondo cui “Il sig. verserà alla signora Pt_1
l'importo di € 400,00.- mensili a titolo di concorso al canone di locazione, sino a CP_1 quando la stessa non acquisterà la piena proprietà dell'immobile del quale è attualmente nuda proprietaria e di cui al momento è usufruttuaria la nonna materna. La signora si CP_1
impegna a trasferirsi nel suddetto immobile entro tre mesi dalla morte della nonna materna,
9 tempo necessario alla disdetta del contratto di locazione” – ha un contenuto eventuale e non già essenziale, trattandosi di statuizione rimessa alla libera disponibilità delle parti. In ragione di ciò, la correlata domanda di parte convenuta di parziale modifica di tale condizione (con riguardo al termine finale dell'obbligo assunto dal sig. è in questa sede Pt_1
inammissibile, limitandosi il Collegio a prendere atto dell'accordo intervenuto in sede di separazione, in questa sede integralmente confermato dal sig. Pt_1
Passando, infine, alla domanda di assegno divorzile svolta dalla parte convenuta, ritiene il
Collegio che tale domanda non sia fondata e vada rigettata per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo
10 consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n. 17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede Corte di Cassazione, nel riferirsi alla
“natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non
è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
La Suprema Corte, inoltre, con specifico riferimento alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, ha di recente ribadito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze
11 familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.”
(cfr. Cass. 26520/2024); “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cass. 24795/2024).
Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie, né a fini perequativi né a fini assistenziali.
Quanto al primo aspetto, va osservato che in atti non è emerso alcun elemento da cui evincere, neppure in via presuntiva, che la significativa differenza reddituale tra le parti (come sopra descritta) sia da ascriversi a scelte condivise nell'organizzazione familiare, con correlato sacrificio di aspettative professionali da parte della moglie in favore delle esigenze della famiglia che abbia contribuito all'incremento della formazione del patrimonio del marito.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la sig.ra si è diplomata come odontotecnico CP_1
nell'anno 2000, entrando da subito nel mondo del lavoro, mentre in quel periodo il sig. stava ancora frequentando l'Università, laureandosi poi nel 2002 (tali circostanze Pt_1
sono state dedotte dal ricorrente in sede di memoria depositata in data 28 marzo 2024 e non sono state contestate dalla parte convenuta). I coniugi si sono successivamente sposati nel
2009.
Orbene, la convenuta si è limitata a dedurre di avere il diploma di odontotecnico e di non aver frequentato l'Università triennale per poter diventare igienista dentale per scelta operata di comune accordo tra i coniugi. Ad avviso del Collegio, tali deduzioni sono del tutto generiche, specie sotto il profilo temporale, non consentendo di apprezzare se nell'avviare la vita matrimoniale i coniugi avessero già maturato le proprie scelte professionali – ed in
12 particolare se la sig.ra avesse già maturato, e poi abbandonato, l'idea di CP_1
frequentare l'Università – né di valutare se la rispettiva posizione reddituale dei coniugi si fosse già formata e consolidata nel momento in cui si sposarono, tenuto conto dell'apprezzabile lasso temporale trascorso da quando entrambi hanno completato gli studi.
Non solo, ma osserva altresì il Collegio che la convenuta non ha in alcun modo dedotto quale sarebbe stato il suo apporto, in termini causali, nella formazione del patrimonio del marito, non essendovi concreti elementi da cui desumere che la moglie – la quale anche in costanza di matrimonio lavorava – abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per occuparsi della casa e dei figli e per permettere al marito di dedicarsi al lavoro e così di accrescere i propri redditi. Peraltro, va considerato che, per espressa prospettazione di parte convenuta, durante gli anni di vita matrimoniale, “Era prassi tra i coniugi che le spese ordinarie (alimentari, vestiario, ecc) venissero fatte dalla signora e poi il marito CP_1
la rimborsava tramite bonifico bancario.” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione): va, dunque, ritenuto che neppure le concrete modalità in cui, in costanza di matrimonio, venivano sostenute le spese nell'interesse della famiglia abbiano comportato un sacrificio della situazione patrimoniale della moglie in favore di quella del marito, atteso che il sig. Pt_1
per espressa prospettazione della convenuta, provvedeva a rimborsare alla sig.ra CP_1
le spese familiari da costei anticipate.
Quanto alla finalità assistenziale dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che la sig.ra non sia priva di mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto della sua CP_1
situazione reddituale e patrimoniale, come sopra descritta.
La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata.
Spese di lite compensate tenuto conto del parziale accordo delle parti e della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Pergine Valsugana in data 5 settembre 2009, trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di Matrimonio del Comune di Pergine Valsugana, parte II, seria A
n. 20 anno 2009;
13 2) affida i figli minori (nata in data [...]) e (nato in [...] 18 Per_1 Per_2
luglio 2013) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione in via principale presso la madre, con la quale manterranno la residenza anagrafica. La sig.ra potrà richiedere e trattenere per intero gli assegni familiari e ogni altro CP_1
beneficio legato al nucleo;
3) dispone che i figli resteranno con i genitori secondo il seguente calendario:
- I° settimana dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte della madre;
- II° settimana -dal lunedì uscita scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola da parte del padre -dal mercoledì uscita scuola al venerdì con accompagnamento a scuola da parte della madre -dal venerdì uscita scuola al lunedì con accompagnamento a scuola da parte del padre.
E così di seguito alternando le settimane.
Si dà atto che i genitori avranno cura di favorire reciprocamente il contatto telefonico giornaliero con i bambini.
Le vacanze scolastiche natalizie saranno ripartite tra i genitori in due periodi uguali: dalla mattina del 25 dicembre alla sera del 31 dicembre e dalla sera del 31 dicembre fino all'accompagnamento a scuola il 7 gennaio (se la scuola è chiusa, con riconsegna al genitore con il quale non hanno trascorso le ultime vacanze). I due periodi saranno alternati di anno in anno.
Le vacanze scolastiche pasquali saranno riparte in due periodi uguali, comprendendo alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà i figli per tre settimane anche non consecutive, da concordare ogni anno entro la fine del mese di marzo.
Nel restante periodo non coperto dalle vacanze con i genitori, questi si accorderanno per eventuali attività extrascolastiche, centri e/o colonie estive, osservando il
Protocollo ordinario di visita.
Si dà atto che i genitori si impegnano a tenersi informati sulle questioni importanti che riguardano i figli, prendendo in accordo ogni decisione che li riguardi, tenendo
14 conto delle loro inclinazioni e aspirazioni. Si dà atto che i genitori prenderanno le decisioni mediante comunicazione diretta tra loro, evitando il coinvolgimento dei ragazzi;
4) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1
mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, la somma di euro 500,00 per ciascun figlio (1.000,00 euro complessivi), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese;
[...]
5) dispone che le spese straordinarie dei figli siano a carico del padre nella misura del
70% e a carico della madre nella misura del 30%. Tali spese, secondo le Linee Giuda del CNF sono le seguenti: a)-spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
b)-spese mediche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. c)-spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche fino alle scuole di II grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
d)-spese scolastiche da documentare, che richiedono specifico preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
e)- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ed abbigliamento e attrezzatura. Quando un genitore ritiene necessaria o utile una spesa comunica la proposta all'altro per mail, sms o WhatsApp.
Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta ed entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. A fronte di un rifiuto alla spesa correttamente motivato, il genitore che decide comunque di sostenerla non
15 avrà diritto a richiederne il rimborso. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la detrazione fiscale avverrà in proporzione all'esborso. La deduzione figli a carico sarà al 50%. Per le spese ordinarie si rinvia, invece, espressamente alle medesime Linee Guida del CNF dd.
29.11.2017, al paragrafo “Spese comprese nell'assegno di mantenimento”;
6) prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di separazione di cui al punto n. 9 delle condizioni di separazione, integralmente confermato dal sig. Pt_1
in questa sede, con inammissibilità della relativa domanda di modifica;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile;
8) spese di lite compensate.
Così deciso in data 26 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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