Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRTE SY 201 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN ANSAZION502 Oggetto SEZI LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 18665/98 Consigliere Cron.10722 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Rep. MINICHIELLO Dott. Florindo Consigliere Ud. 23/01/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA COLUCCIA FOSCA, elettivamente 21 presso lo studio PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente Wild
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 298 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega -1- in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 3796/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 18/12/97 R.G.N. 45/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorsi depositati il 23 e 28 settembre 1993 SC UC chiedeva al Pretore di Lecce la condanna dell'INPS al pagamento della indennità di maternità. Il Pretore, con sentenza del 22 maggio 1996, accoglieva la domanda per la sola parte relativa al periodo di astensione obbligatoria. Proponeva appello l'INPS eccependo la intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 4 d.l. n.384/92 e sostenendo, nel merito, la infondatezza della domanda. Con sentenza del 18 dicembre 1997 il Tribunale di Lecce ha ritenuto la UC decaduta dal diritto alla indennità sul rilievo che, essendosi il procedimento amministrativo già definitivamente concluso alla data del 19 settembre 1992, quando era entrato in vigore il d.l. n.384/92, conv. in legge n.438/92, il termine annuale di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria introdotto da tale provvedimento normativo doveva trovare applicazione con decorrenza da tale data, rispetto alla quale la domanda giudiziale, introdotta con ricorso depositato il 23 settembre 1993, era certamente intempestiva. Ricorre per la cassazione della sentenza SC UC con un unico motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.47, comma 3, del d.p.r. n.639/70, nel testo modificato dall'art.4 d.l. n.384/92, convertito in legge n.438/92, dell'art. 252 disp att. cod.civ., dell'art.11 disp. prel cod.civ., dell'art.6, comma 6, legge n.138/43, dell'art. 2943 cod.civ., degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonché vizio di carenza e insufficienza di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile il termine di decadenza introdotto dal d.l. n.384/92 – e prima inesistente per le prestazioni economiche di maternità · - a situazioni che lo stesso giudice a quo aveva considerato già esaurite per l'avvenuta definizione del procedimento amministrativo nel regime precedente. Prosegue affermando che, dalla interpretazione dell'art.4 d.l. n.384/92 fornita dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n.20/94 e n.128/96, il Tribunale avrebbe 3 dovuto dedurre che, per i casi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, ovvero di scadenza del termine per la decisione del ricorso eventualmente proposto prima del 19 settembre 1992, rimaneva applicabile la disciplina previgente che, per la indennità di maternità, era quella della prescrizione annuale prevista dall'art.6, comma 6, della legge n.138/43, nella specie interrotta dalla domanda amministrativa della prestazione e da successivi atti non considerati dal Tribunale. Il ricorso è fondato. La prestazione della cui debenza si discute nell'attuale processo è la indennità di maternità che la ricorrente ha inutilmente richiesto all'Istituto previdenziale, esperendo anche ricorso amministrativo anteriormente alla data (19 settembre 1992) di entrata in vigore del d.l. 19 settembre 1992 n.384, convertito in legge 14 novembre 1992 n.438, il cui art.4, comma 1, ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art.47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 abbreviando i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria ivi stabiliti, introducendo accanto a quelli già previsti dalla norma, e per il caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, un terzo “dies a quo” di decorrenza dei suddetti termini (rappresentato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione) ed assoggettando per la prima volta al regime dell'art. 47 (riformato), attraverso il richiamo delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 della legge 9 marzo 1989 n.88, diritti previdenziali, come quello alla indennità di maternità soggetti, nel regime precedente, unicamente a prescrizione (per la indennità di maternità, la prescrizione di un anno di cui all'art.6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n.138, suscettibile di interruzione per effetto della proposizione della domanda amministrativa della prestazione e degli altri atti di cui agli artt. 2943 e 2944 cod.civ.). Sempre l'art.4, al comma 3, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ancora in corso alla medesima data. Per una corretta interpretazione della indicata disciplina occorre fare riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale n. 20 del 1994 e n. 128 del 1996, le quali, nel dichiarare infondata la 4 questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, d.l. n.384/92, sotto i profili prospettati dai giudici remittenti, hanno chiarito che la norma, da un lato, tiene fermo il principio di irretroattività della legge, nel senso che "il termine di decadenza non può prendere regola se non dalla legge in vigore nel momento in cui comincia a decorrere", dall'altro opera, quanto ai rapporti pendenti, solamente per i casi in cui, anteriormente alla data del 19 settembre 1992, sia stato attivato un procedimento amministrativo contenzioso (che, è da sottolineare, dopo la legge n.88 del 1989, è prescritto anche per le controversie in materia di indennità di maternità), con la proposizione del ricorso ai competenti organi dell'Istituto. Come ha chiarito nella sentenza n.20/94 la Corte costituzionale, per queste fattispecie, ove il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale - costituito da una delle due date alternativamente specificate nell'art.4, comma 1, del citato decreto (quella di comunicazione della decisione definitiva del ricorso ovvero di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della medesima) - si sia verificato nella vigenza della nuova disciplina, devono considerarsi applicabili i nuovi più ristretti termini ( rispettivamente di tre anni e di un anno) dalla stessa introdotti. Specularmente, il nuovo regime decadenziale non si applica nel caso opposto, in cui, per l'avvenuta definitiva conclusione del procedimento contenzioso alla data di entrata in vigore del decreto del 1992, si siano già verificati i presupposti di decorrenza del termine previsto dalla normativa precedente per la proposizione della domanda giudiziale. Altra ipotesi considerata dalle ricordate pronunce del giudice delle leggi, in particolare dalla sentenza n.128 del 1996, è quella in cui sia mancato il ricorso amministrativo e nella quale, pertanto, secondo il precetto dell'art.4, comma 1, del d.l. n.384/92, la data di decorrenza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria deve farsi coincidere con la data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Siffatta ipotesi è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale, come pure dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità (vedi Cass. 21 gennaio 1999 n. 536, 14 giugno 1999 n.5913, 26 maggio 2000 5 n. 6919) una fattispecie estintiva nuova e diversa da quella prevista dal testo originario dell'art.47 del d.p.r. n.639/70 (in quanto la norma considerava soltanto il procedimento amministrativo contenzioso), con la conseguente necessità che tutti i suoi elementi, a cominciare dalla richiesta amministrativa della prestazione, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del provvedimento normativo che, per la prima volta, la stabilisce. Ne deriva che, presentata una domanda di indennità di maternità prima del 19 settembre 1992 ma non anche il ricorso amministrativo, il regime da applicare resta quello precedente l'entrata in vigore del d.l. n.384/92, costituito, come già detto, dalla soggezione del diritto alla sola prescrizione estintiva. Alla stregua di tali principi, non può non rilevarsi che le conclusioni del Tribunale appaiono errate sia per il caso che il procedimento amministrativo che esso afferma già esaurito alla data di entrata in vigore del d.l. n.384/92 fosse stato comprensivo della fase contenziosa, sia per il caso che il procedimento stesso, iniziato con la richiesta della prestazione e non seguito dalla proposizione del ricorso ai competenti organi dell'Istituto, sia stato ritenuto dal giudice definitivamente concluso per la scadenza dei termini prescritti per il suo esaurimento (la sentenza impugnata non consente di stabilire quale delle due ipotesi ricorra in concreto). In entrambi i casi, infatti, per le ragioni sopra indicate, l'affermazione della intervenuta decadenza contrasta con la regola della necessaria soggezione del diritto previdenziale affermato dalla ricorrente al regime normativo esistente al tempo della entrata in vigore del d.l. n.384/92, che prevedeva, come più sopra osservato, la sola prescrizione del diritto alla indennità di maternità. Si impone dunque la cassazione della impugnata sentenza e il rinvio della causa ad altro giudice per l'accertamento della sussistenza dei requisiti del diritto (all'indennità per il periodo di astensione obbligatoria) riconosciuti dal Pretore e contestati in sede d'appello dall'INPS. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Lecce, provvederà al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 Il Cons.estensore Il Presidente leihin. chricum Hill I 0 A 3 D 1 S 3 , IL CANCELLIERE S . 5 O A T Depositato in Cancelleria L T . R L , A N O A _ 4 APR. 2001 ' B S L A E 3 I M oggi. P E 7 S D R S - P O I 8 U A - IL CANCELLIERE S I N T 1 S S G 1 N R O O O E P C S E A M I G D I A G E A , E O D O L T R E T I T T A S R I N L I E G L D S E E E R O D 7