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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18744 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18594/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato a Parte_1
NO (Egitto) il 11.01.1990, con il patrocinio dell'avv. Alex Capponi, nei confronti del Controparte_1
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di
[...] rifiuto del riconoscimento della protezione speciale del 20.10.2022, notificato al ricorrente in data
11.04.2024.
*****
Il ricorrente ha riferito di essere partito dall'Egitto il 12 settembre 2019 e di essere arrivato negli Emirati
Arabi e poi in Albania successivamente di aver raggiunto a piedi l'Albania e il Kosovo per poi attraversare
Serbia, Ungheria, Romania fino a raggiungere l'Austria dove ha preso un treno ed è arrivato in Italia;
di essere giunto in Italia con la speranza di aiutare la propria famiglia economicamente, la quale a causa della crisi economica stava attraversando un periodo pieno di difficoltà non riuscendo più a sopravvivere;
di lavorare con contratto a tempo indeterminato in Italia, di essersi iscritto a scuola per imparare l'Italiano, di aver conseguito diverse attestazioni per migliorarsi nell'ambito lavorativo (corso di formazione generale e specifica dei lavoratori - rischio alto) e di essersi tesserato con una squadra di calcio con la quale si allena.
*****
Il ricorrente ha aggiunto di aver presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale e di essere stato destinatario di un provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Latina sulla base del parere negativo della Commissione per il Riconoscimento della Protezione internazionale. La ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di diniego ricevuto ha sottolineato la sussistenza di elementi relativi alla sua integrazione sul territorio nazionale, legittimanti, ai sensi dell'art 19 D. lgs. 286/1998, nonché alla luce dell'art. 8 CEDU, il riconoscimento della protezione richiesta. Alla luce delle suesposte considerazioni ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Annullare il provvedimento di rifiuto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 20.10.2022 dalla di Latina e notificato in data 11.04.2024, nonché ogni altro atto CP_2 connesso, presupposto e conseguente in quanto illegittimo per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per Casi Speciali con possibilità di convertirlo in permesso per lavoro;
3) In via gradata, qualora a seguito del narrato
l'On.le Tribunale adito lo ritenesse sussistente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di protezione internazionale tenendo conto della situazione attuale presente in Egitto,
e per l'effetto ordinare alla P.A. il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale;
con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese”
Il non si è costituito. CP_1
****
Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale
(art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolin eato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato:
Comunicazione comprovante la costituzione del rapporto di lavoro con la ditta Controparte_3
a seguito di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato a far
[...] data dal 03/08/2022 e CUD 2023, nonché documentazione relativa al rapporto di lavoro in qualità di operaio presso la ditta , con sede a Torino. Controparte_4
Infine, ha depositato documentazione attestante l'attribuzione della partita IVA relativa al settore “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” del 28.8.2024.
Il ricorrente ha prodotto altresì attestazione comprovante la frequenza di un corso di lingua italiana e ad un corso professionale per “addetti e preposti al montaggio smontaggio trasformazione ponteggi”.
Il considerevole tempo trascorso in Italia, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'impegno dimostrato con la partecipazione a corsi di istruzione e di formazione professionale costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte
EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. Per_1
46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
In ultimo, può ricordarsi che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, alla parte ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate in ragione del rilievo rivestito dalla produzione documentale effettuata in corso di causa e riferita ad attività successive al decreto impugnato.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato a [...] il Parte_1
11.01.1990, il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020.
Compensa le spese
Così deciso in Roma, in data 19.11.2024
La Presidente
Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato a Parte_1
NO (Egitto) il 11.01.1990, con il patrocinio dell'avv. Alex Capponi, nei confronti del Controparte_1
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di
[...] rifiuto del riconoscimento della protezione speciale del 20.10.2022, notificato al ricorrente in data
11.04.2024.
*****
Il ricorrente ha riferito di essere partito dall'Egitto il 12 settembre 2019 e di essere arrivato negli Emirati
Arabi e poi in Albania successivamente di aver raggiunto a piedi l'Albania e il Kosovo per poi attraversare
Serbia, Ungheria, Romania fino a raggiungere l'Austria dove ha preso un treno ed è arrivato in Italia;
di essere giunto in Italia con la speranza di aiutare la propria famiglia economicamente, la quale a causa della crisi economica stava attraversando un periodo pieno di difficoltà non riuscendo più a sopravvivere;
di lavorare con contratto a tempo indeterminato in Italia, di essersi iscritto a scuola per imparare l'Italiano, di aver conseguito diverse attestazioni per migliorarsi nell'ambito lavorativo (corso di formazione generale e specifica dei lavoratori - rischio alto) e di essersi tesserato con una squadra di calcio con la quale si allena.
*****
Il ricorrente ha aggiunto di aver presentato domanda di riconoscimento della protezione speciale e di essere stato destinatario di un provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Latina sulla base del parere negativo della Commissione per il Riconoscimento della Protezione internazionale. La ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di diniego ricevuto ha sottolineato la sussistenza di elementi relativi alla sua integrazione sul territorio nazionale, legittimanti, ai sensi dell'art 19 D. lgs. 286/1998, nonché alla luce dell'art. 8 CEDU, il riconoscimento della protezione richiesta. Alla luce delle suesposte considerazioni ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Annullare il provvedimento di rifiuto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 20.10.2022 dalla di Latina e notificato in data 11.04.2024, nonché ogni altro atto CP_2 connesso, presupposto e conseguente in quanto illegittimo per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per Casi Speciali con possibilità di convertirlo in permesso per lavoro;
3) In via gradata, qualora a seguito del narrato
l'On.le Tribunale adito lo ritenesse sussistente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di protezione internazionale tenendo conto della situazione attuale presente in Egitto,
e per l'effetto ordinare alla P.A. il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale;
con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese”
Il non si è costituito. CP_1
****
Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale
(art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolin eato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato:
Comunicazione comprovante la costituzione del rapporto di lavoro con la ditta Controparte_3
a seguito di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato a far
[...] data dal 03/08/2022 e CUD 2023, nonché documentazione relativa al rapporto di lavoro in qualità di operaio presso la ditta , con sede a Torino. Controparte_4
Infine, ha depositato documentazione attestante l'attribuzione della partita IVA relativa al settore “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” del 28.8.2024.
Il ricorrente ha prodotto altresì attestazione comprovante la frequenza di un corso di lingua italiana e ad un corso professionale per “addetti e preposti al montaggio smontaggio trasformazione ponteggi”.
Il considerevole tempo trascorso in Italia, l'ingresso nel mondo del lavoro e l'impegno dimostrato con la partecipazione a corsi di istruzione e di formazione professionale costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte
EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. Per_1
46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
In ultimo, può ricordarsi che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, alla parte ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate in ragione del rilievo rivestito dalla produzione documentale effettuata in corso di causa e riferita ad attività successive al decreto impugnato.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a nato a [...] il Parte_1
11.01.1990, il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020.
Compensa le spese
Così deciso in Roma, in data 19.11.2024
La Presidente
Luciana Sangiovanni