Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 3
In materia di reati elettorali, le dichiarazioni di accettazione delle candidature nelle liste elettorali, sottoscritte dai privati cittadini ed autenticate dagli assessori comunali, sono atti pubblici in quanto espressione del potere certificativo del pubblico ufficiale che attesta l'autenticità delle firme apposte in sua presenza nel Comune in cui esercita le sue funzioni, in calce alle dichiarazioni medesime. (Fattispecie in cui la Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 90, comma secondo, d.P.R. del 16 maggio 1960 n. 570, ed escluso l'innocuità del falso nella condotta dell'assessore comunale che, nell'attestare l'autenticità delle firme, aveva apposto una mendace indicazione relativamente a data e luogo della attestazione).
In materia di reati elettorali, la fattispecie delittuosa prevista dal secondo comma dell'art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riguarda tanto ipotesi di falsità materiale quanto ipotesi di falsità ideologica e può avere ad oggetto qualsiasi documento elettorale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la differenza tra la previsione di cui al secondo comma e quella di cui al terzo comma, dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Cost. n. 394 del 2006, con conseguente riespansione della prima quale norma generale, risiedeva nel solo oggetto materiale che, nella fattispecie indicata al comma terzo, consisteva esclusivamente nelle liste di elettori e candidati.).
In materia di reati elettorali, il termine di prescrizione è quello previsto in via generale dal codice penale, atteso che il termine biennale di "prescrizione dell'azione" di cui al Testo Unico per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, si riferisce esclusivamente alla decadenza dell'azione che ogni elettore può promuovere costituendosi parte civile. (In motivazione la Corte ha affermato che la soluzione interpretativa accolta si impone perchè coerente con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 394 del 2006 e la necessità di assicurare efficace tutela ad un bene giuridico di rango particolarmente elevato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2013, n. 51523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51523 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
5 15 23 /13 22 N M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.2918 Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere -N. 45463/2012 Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI LO N. IL 23/12/1948 GI CH N. IL 18/02/1973 avverso la sentenza n. 7110/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/05/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. S udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, il quale ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi, uditi i difensori delle PP.CC., avv.ti P. Davico Bonino e G.P. Zancan (quest'ultimo anche in sost.ne dell'avv. A. Bonelli), i quali hanno chiesto rigettarsi i ricorsi e hanno depositato conclusioni scritte e nota spese, udito il difensore di IN IC, avv. C.G. Izzo e i difensori di IN RL, avv. G. Nigra e prof. avv. F. INcci, che, illustrando i rispettivi ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento, ovvero, in subordine, la rimessione dei ricorsi alle sezioni unite. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ribadendo l'affermazione di responsabilità nei confronti di IN RL e del figlio, IN IC, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ha mitigato il trattamento sanzionatorio nei confronti del primo, riducendo la pena ad anni due di reclusione (e riducendo proporzionalmente la durata della pena accessoria), laddove -in primo grado- il predetto era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. La corte d'appello ha inoltre disposto che la pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" della sentenza di primo grado fosse integrata con la pubblicazione per estratto della sentenza da essa corte emessa;
inoltre sono state confermate le statuizioni civili e gli imputati sono stati condannati in solido al rimborso alle costituite parti civili delle spese sostenute nel secondo grado di giudizio. Risulta poi anche confermata la dichiarazione di falsità delle diciassette autenticazioni di firma poste in calce alle rispettive dichiarazioni di accettazione di candidatura, oggetto di imputazione. Nei confronti delle parti civili il giudice di primo grado ha disposto anche il versamento di somme a titolo di provvisionale, statuizione che, a sua volta, risulta confermata dalla sentenza di appello.
2. La ipotesi originariamente rubricata fu indicata come quella prevista e punito dagli articoli 110, 81 cpv cp, 90 comma terzo DPR 570/60. La condanna tuttavia, già in primo grado, è intervenuta con riferimento all'ipotesi di cui al comma secondo dell'appena ricordato articolo 90. 3. La condotta addebitata ai due imputati è la seguente: in concorso tra loro, nella loro qualità rispettivamente, IN RL, di consigliere comunale di SI, IN IC, di 欠 consigliere comunale di GU (e quindi pubblici ufficiali), con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, attestavano falsamente di aver certificato come vere e autentiche -perché apposte in loro presenza e nel luogo nel quale essi esercitavano la pubblica funzione 2 sopraindicata alcune firme in calce ai moduli di accettazione della candidatura nella lista provinciale dei candidati per il partito politico PENSIONATI PER COTA, presentatasi alla competizione elettorale per l'elezione del presidente della giunta regionale del Piemonte del 28 e 29 marzo 2010, costituendo la falsità delle sottoscrizioni evento che faceva venire a mancare il numero minimo dei candidati per la valida presentazione della lista sopraindicata. Precisamente si fa riferimento alle firma apparentemente apposta da: FE RI, VA ER, NG RE CA, AN NN, AR UL, LI OL, AR IN, EL RL GI, AN EN, TR GI, TR NT, RA AR, LI NA, SI GI, LO CL;
persone che -secondo la ipotesi di accusa fatta propria dai giudici del merito- non avevano firmato in presenza dei predetti signori IN, ovvero non avevano mai sottoscritto l'accettazione di candidatura, ovvero ancora, addirittura all'oscuro della circostanza di essere stati candidati;
costoro, conseguentemente, avevano disconosciuto la sottoscrizione.
4. Secondo quanto si legge nella sentenza d'appello (foll. 32 ss.) le false firme possono essere raggruppate in quattro categorie: quelle disconosciute dagli apparenti sottoscrittori, quelle riconosciute apocrife a seguito di consulenza tecnica, quelle riconosciute dagli apparenti sottoscrittori, le cui dichiarazioni, tuttavia, sono state ritenute non credibili dai giudicanti, quelle che, pur essendo pertinenti ai sottoscrittori, furono apposte in un Comune diverso da quello nel quale i IN esercitavano il loro munus publicum.
5. Ricorrono per cassazione i difensori dei due imputati, articolando censure in parte comuni.
6. Ricorso di IN RL (difensori avv.ti INcci e Nigra).- 6.1. a) violazione degli articoli 178 e 453 ss. cpp per essersi proceduto nelle forme del giudizio immediato al di fuori dei casi previsti dalla legge. Nei casi -come quello in esame- in cui si debba procedere ai sensi dell'articolo 550 cpp è escluso che possa definirsi il procedimento con giudizio immediato. In merito esiste abbondante giurisprudenza di legittimità. La violazione di tale regola si riverbera sul concreto esercizio del diritto di difesa e costituisce violazione dell'articolo 178 del codice di rito. A ben vedere, si tratta di situazione non diversa da quella nella quale l'azione penale sia stata esercitata tramite giudizio direttissimo in assenza dei presupposti che legittimano tale forma processuale. Ha ritenuto in merito la giurisprudenza di legittimità che si sia in presenza di una nullità assoluta, insanabile, rilevabile quindi anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo di cognizione. Trattandosi della medesima ratio, il principio può e deve essere esteso anche alla ipotesi in cui si sia proceduto, come nel caso in esame, con giudizio immediato, in mancanza dei presupposti di legge.
6.2. b) violazione degli articoli 8, 9, 16,178 cpp e carenze dell'apparato motivazionale per avere la sentenza della corte d'appello erroneamente affermato la competenza per territorio del tribunale di Torino. Secondo la corte di merito, la falsità delle attestazioni investe anche la certificazione del luogo in cui sarebbe avvenuta la condotta, vale a dire i comuni di SI e GU, ricadenti nel territorio di competenza di AG diversa da quella torinese. Ciò giustificherebbe, sempre in base all'assunto dei giudici di secondo grado, il ricorso ai criteri sussidiari di individuazione della competenza, di cui agli articoli 9 e 16 cpp. Si tratta di argomentazione giuridicamente erronea e logicamente fragile, in quanto, in primo luogo, se si assume la falsità dell'intera attestazione, non si vede perché, ritenendo falsamente indicato il luogo, si ritenga correttamente indicato il tempo dell'autenticazione delle firme;
ed è proprio in base alla data in cui i delitti sarebbero stati commessi che la corte d'appello sostiene la competenza del tribunale di Torino, assumendo che in quelle date gli imputati, appunto, si trovavano nella predetta città. Si tratta di un assunto indimostrato e di fatto indimostrabile. Il capo d'imputazione avrebbe dovuto essere letto senza forzature, atteso che, com'è noto, la competenza territoriale va determinata dall'organo giudicante sulla base dei dati emergenti al momento della instaurazione del giudizio. Ebbene, in tale momento, non vi era nessun elemento che consentisse di individuare il locus delicti in posti diversi dai comuni nei quali i due imputati rivestivano la carica di consigliere comunale. Avere applicato poi, in un primo momento, la regola suppletiva di cui all'articolo 9, comma due, del codice di rito e, successivamente al fine di individuare il luogo di residenza dell'imputato che avrebbe commesso primo dei fatti avvinti dal vincolo della continuazione- l'articolo 16 del medesimo codice costituisce un grave errore metodologico, anche perché non è dato comprendere, dal testo del capo d'imputazione, quale dei due imputati avrebbe commesso il delitto in data 24 febbraio 2010 e, dunque, per primo.
6.3. c) violazione degli articoli 178, 521, 522 cpp per avere la sentenza impugnata condannato gli imputati per fatto diverso rispetto a quello attribuito nel capo d'imputazione. Invero la contestazione originaria ineriva a un'ipotesi di falso ideologico, mentre gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui al secondo comma dell'articolo 90 del DPR 570/60, che, viceversa, è relativa a un'ipotesi di falso materiale.
6.4. d) violazione degli articoli 521 bis e 178 cpp, per essere la sentenza pervenuta a una diversa qualificazione giuridica, individuando un reato per il quale è contemplata l'udienza preliminare, previa omessa motivazione. Attraverso la modifica del fatto descritta nella censura sopra riportata, la corte territoriale è giunta a condannare gli imputati per un reato (quello di cui al comma secondo del ricordato articolo 90) per il quale è prevista l'udienza preliminare. Si tratta di soluzione preclusa dall'articolo 521 bis cpp, con la conseguenza della maturazione di una nullità ai sensi dell'articolo 178 del medesimo codice. Non vale obiettare, che nel caso in the esame- si è optato per il rito immediato, in quanto anche la praticabilità di tale procedimento speciale avrebbe dovuto essere verificata alla luce della nuova qualificazione giuridica fornita dalla corte territoriale. La norma di cui all'articolo 521 bis cpp, nello stabilire che il giudice non può dare al fatto una definizione giuridica diversa in relazione alla quale è imposta l'udienza preliminare, pone un limite decisorio, che risulta indipendente dall'eventuale scelta in concreto di procedura alternativa;
peraltro, nel caso di specie, realizzata sulla base di una diversa qualificazione. Né può ritenersi che la nullità in questione sia stata sanata, perché non proposta con l'atto di appello, atteso che, in realtà, essa è stata proposta tempestivamente, in quanto proprio nell'atto di appello era stata segnalata la questione dell'illegittima diversa qualificazione giuridica.
6.5. e) violazione degli articoli 456, 429, 178, 521, 522 cpp per avere la sentenza impugnata escluso la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato per la indeterminatezza del capo d'imputazione e per avere giuridicamente qualificato il fatto contestato senza previo contraddittorio. Come anticipato, gli imputati furono rinviati a giudizio per rispondere del delitto di cui al terzo comma dell'articolo 90 del DPR 570/60. Tale disposizione normativa, tuttavia, com'è noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla corte costituzionale, con la sentenza 394/06. Ne consegue che il rinvio a giudizio con riferimento a un'ipotesi criminosa non più presente nell'ordinamento ha determinato l'oggettiva impossibilità di difendersi, non essendo chiaro se, in forza dell'intervento del Giudice delle leggi, il fatto materiale descritto nel capo d'imputazione dovesse poi rientrare nell'alveo del precedente comma due del medesimo articolo 90, ovvero dovesse ritenersi compreso nella disciplina codicistica generale, in tema di falso documentale. La sentenza impugnata, semplicisticamente ed erroneamente, ritiene che l'abolizione della ipotesi criminosa di cui al terzo comma abbia, sempre e comunque, determinato la espansione della ipotesi di cui al secondo comma, ma, se si legge con attenzione la sentenza della corte costituzionale cui prima si è fatto cenno e se si leggono con altrettanta attenzione le sentenze del giudice di legittimità che ad essa hanno fatto seguito, si comprende agevolmente che la dichiarazione di incostituzionalità del terzo comma dell'articolo 90 ha comportato che le condotte descritte nel predetto terzo comma debbano essere riportate, alternativamente, alle ipotesi di cui al secondo comma, nel caso si tratti di falsità materiale e alla disciplina codicistica, nel caso si tratti di falsità ideologica. Ebbene, nel caso in esame, la contestazione, come si evince dalla lettera del capo di imputazione, fa riferimento a falsità ideologica e dunque è erroneo aver ritenuto la operatività della ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 90. Secondo il giudice di appello, l'intervento demolitore del giudice delle leggi ha riguardato solo il trattamento sanzionatorio, ma non l'illiceità penale del fatto e, inoltre, non sarebbe neanche corretto, nel caso di specie -sempre secondo l'assunto della corte torinese- parlare di una diversa qualificazione giuridica del fatto, ma semplicemente di un rimedio conseguente alla 么 verificazione di un errore materiale. Ebbene, il percorso motivazionale sopra illustrato è radicalmente viziato, a cominciare dalle sue premesse. Proprio sulla base, come si diceva, della sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità del ricordato terzo comma dell'articolo 90, la Corte costituzionale ha chiarito che può farsi applicazione delle ipotesi di cui al secondo comma 5 “nei limiti in cui le si ritenga riconducibili al paradigma della falsa formazione di atti destinati alle operazioni elettorali"; negli altri casi, viceversa, deve operare la disciplina prevista dal codice penale in tema di falso. L'equivoco nel quale incorrono i giudici di secondo grado è stato ingenerato da un'affrettata lettura di tale sentenza, a seguito della quale non si è colta la differenza tra la falsità materiale prevista dal secondo comma dell'articolo 90 e la falsità ideologica già prevista dal terzo comma del medesimo articolo;
di talché fare rientrare la condotta di cui al terzo comma nello schema previsto dal secondo comma rappresenta un grave errore giuridico e logico. A tale errore consegue un effettivo vulnus del diritto di difesa, in quanto, sulla base di una (ritenuta dalla corte di merito ma in realtà) non sussistente continuità normativa, tra la norma abrogata e quella che, secondo la corte d'appello, l'avrebbe ricompresa, si è impedito agli imputati di difendersi con riferimento ai fatti loro effettivamente contestati. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 90 del citato DPR fanno tutte riferimento, come si diceva, a ipotesi di falsità materiale, atteso che esse considerano condotte quali l'alterazione, la sostituzione, la soppressione, la distruzione, la falsa formazione di atti. Si tratta di condotte delle quali i IN non sono chiamati a rispondere. La lesione, poi, è ravvisabile anche sotto altro aspetto, atteso che la disciplina del giudizio immediato prevede termini strettissimi per l'eventuale accesso ai riti alternativi. È allora evidente come la erronea indicazione della norma violata porti a una concreta lesione del diritto di difesa, in quanto essa obbliga a scelte decisive, senza alcuna certezza in ordine alla effettiva contestazione. Né può ritenersi, come viceversa hanno ritenuto i giudici di merito, che si potesse far luogo a una mera correzione di errore materiale, attesa la inapplicabilità al caso di specie dell'articolo 130 cpp, trattandosi di intervenire sul decreto che dispone il giudizio, in relazione a una carente indicazione del capo d'imputazione. Su tali ipotesi si è chiaramente espressa la giurisprudenza di legittimità. Non va poi trascurato che la corte di cassazione ha pienamente accolto, come del resto era doveroso, l'indirizzo garantista maturato nell'ambito della giurisprudenza europea, con specifico riferimento al cosiddetto caso CH
contro
Italia, il quale ha comportato inevitabilmente una rimeditazione di quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata individuazione, nel capo d'imputazione, degli articoli di legge violati sarebbe indifferente e non determinerebbe nullità alcuna. In realtà, sulla base del paragrafo articolo 6 CEDU, assume fondamentale rilievo la chiara indicazione della qualificazione giuridica del fatto addebitato all'incolpato. Ne consegue che il diritto di difesa risulta menomato, non solo quando il fatto non è contestato in maniera chiara o quando esso viene ridefinito arbitrariamente dal giudice, ma anche quando tale fatto non è chiaramente inquadrato in una fattispecie legale ben definita e riconoscibile. La riqualificazione, senza previo contraddittorio, costituisce, come h ormai è stato chiarito dal giudice di legittimità, un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, appunto, per violazione del diritto di difesa. Ciò ancor di più se si tengono presenti i principi introdotti dalla riformulazione dell'articolo 111 della Costituzione, che prevede -come è noto che la persona incolpata sia informata della natura e dei motivi dell'accusa. Ebbene, nella natura dell'accusa è compresa inevitabilmente la corretta qualificazione giuridica del fatto addebitato. Solo così può farsi luogo a un effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il dettato dell'articolo 521 del codice di rito deve essere reinterpretato in maniera costituzionalmente più coerente, appunto anche alla luce della giurisprudenza comunitaria. Invero, nel caso CH, non si dibatteva in ordine alla diversità del fatto contestato, ma alla diversità della norma applicata. La lesione è poi ancor più macroscopica se si dibatte circa l'applicazione di una norma, in realtà, inesistente, perché dichiarata costituzionalmente incompatibile, una norma la cui espunzione ha ingenerato una significativa incertezza interpretativa. In sintesi: il diritto di essere correttamente informato risulta certamente violato se l'informazione contiene riferimento a una norma di legge non più vigente.
6.6. f) violazione gli articoli 49 comma secondo, 479 cp, 90 comma secondo DPR 570/60 e carenze dell'apparato motivazionale. La corte d'appello ha disatteso le doglianze difensive in ordine all'irrilevanza del luogo di autentica e alla conseguente innocuità del falso. Secondo i giudici di appello, non ha importanza stabilire se gli imputati fossero o meno pubblici ufficiali e quindi non ha importanza stabilire se essi avessero, oppure non avessero, la possibilità di autenticare gli atti in questione, anche al di fuori del perimetro dei comuni nei quali rivestivano le rispettive cariche. In ciò, il giudice di secondo grado non si è allineato all'opinione espressa dal tribunale. Tuttavia, la corte territoriale ha ritenuto la falsità anche con riferimento all'indicazione del luogo, in quanto, a suo dire, il parametro spaziale costituisce parte integrante dell'attestazione "storica" di verità e, dunque, deve essere riportato in maniera veritiera. Si tratta di un'affermazione formalistica e sostanzialmente erronea, peraltro contrastante con il principio di offensività che deve pervadere l'intero sistema penale. Invero, se si ritiene, come ritiene la corte torinese, che quello contestato sia un reato comune e non un reato proprio, non ha alcun rilievo il luogo nel quale l'attestazione è stata formata, atteso che se, comunque, gli imputati potevano, a prescindere dalla località nella quale si trovavano, rendere detta attestazione, non si vede quale danno essi possano aver causato con l'indicare, nella predetta attestazione, un luogo diverso da quello nel quale effettivamente l'attestazione era avvenuta. Tuttavia, contrariamente all'opinione espressa dal giudice di appello, si deve ritenere che si tratti di un reato proprio, potendo essere commesso solo da chi sia dotato di poteri di autenticazione. D'altra parte, lo stesso giudice di secondo grado, contraddittoriamente, sembra ammetterlo, quando afferma che i IN hanno operato nella loro qualità di consiglieri comunali e che, in quanto tali, erano stati autorizzati alla autenticazione delle firme. Partendo da tale presupposto, non si può fare a meno di notare che le dichiarazioni di accettazione non sono atti pubblici ai sensi dell'articolo 2699 cc, ma sono semplici scritture private autenticate dal consigliere comunale, che loro conferisce fede privilegiata, ai sensi dell'articolo 2703 del medesimo codice. Ne deriva che il falso ricadente sul luogo di autenticazione, in quanto relativo a un elemento non essenziale, è di per sé irrilevante ai fini della funzione propria dell'atto. Ciò si concilia perfettamente con la natura plurioffensiva dei delitti di falso, natura 7 ormai pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità e sancita da sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione. Ebbene: il falso che risulta inoffensivo per la concreta inidoneità ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati è -evidentemente- un falso innocuo. Tale nozione, infatti (falsità innocua), chiama in causa interessi diversi e ulteriori rispetto la pubblica fede, atteso che la innocuità consiste nella inidoneità del falso a ledere gli interessi tutelati dalle integrità dei mezzi di prova oggetto di aggressione. In tal senso, d'altra parte, si è orientata anche la giurisprudenza amministrativa, atteso che il Consiglio di Stato, in una sua recente pronuncia, ha ricordato che, in forza dell'articolo 1 comma secondo del decreto legge 29/10, "la regolarità delle autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale... la non leggibilità... dell'indicazione del luogo di autenticazione". D'altra parte, la eventuale falsa indicazione del luogo di autentica non pregiudica l'interesse cui è preordinato il documento in oggetto. Invero, nella sentenza già ricordata (394/06), la corte costituzionale ha evidenziato che i delitti di falso di cui all'articolo 90 DPR 570/60 presidiano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e il libero ed efficace esercizio del diritto di voto. Ebbene, in presenza di un'effettiva manifestazione di volontà da parte degli interessati, non si vede come la non veritiera indicazione del luogo in cui tale volontà è stata raccolta possa negativamente incidere sull'interesse che la norma intende tutelare. In altri termini, nel delitto di falso contestato, la fede pubblica è tutelata in via meramente strumentale, vale a dire al fine di garantire la regolare esplicazione del diritto di voto. In altre parole, la non veritiera indicazione del luogo di autenticazione è circostanza inoffensiva rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma.
6.7. g) violazione degli articoli 190 e 495 cpp per avere la sentenza impugnata, nel confermare l'ordinanza del 16 febbraio 2011 del tribunale di Torino, limitato il diritto di difesa e non avendo assunto la prova decisiva, previa motivazione carente e illogica. Infatti la corte d'appello ha disatteso le doglianze difensive in ordine alla mancata assunzione di alcune testimonianze e in particolare di quelle dei dipendenti dell'ufficio anagrafe del Comune di Porto Sant'Elpidio, i quali avrebbero potuto testimoniare che LI OL, AR IN e AR UL avevano richiesto il certificato elettorale per allegarlo alle dichiarazioni di candidatura. È evidente allora, oltretutto, che, sotto tale aspetto, la natura innocua del falso relativo al luogo in cui le attestazioni furono compilate, è ulteriormente evidente, atteso che effettivamente le persone sopraindicate avevano manifestato l'intenzione di presentarsi alle elezioni. Peraltro, la falsità relativa a AR IN è stata ritenuta la più grave, tanto che su di essa è stato calcolato l'aumento di pena ai sensi dell'articolo 81 cp. Ciò rende ancora più evidente quale lesione, anche dal punto di vista della quantificazione del trattamento sanzionatorio, sia derivata al ricorrente dalla mancata assunzione delle prove testimoniali sopraindicate.
7. Ricorso di IN IC (difensore avv. Izzo) 8 7.1. h) violazione dell'articolo 178 cpp e del principio del giudice naturale, nonché manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza in relazione alla ricostruzione del locus commissi delicti e quindi alla competenza territoriale. In merito, si formulano censure non dissimili da quelle sopra sintetizzate sub b), aggiungendo le seguenti considerazioni: h-1) la corte d'appello ha correttamente respinto il criterio utilizzato dal primo giudice per determinare la competenza territoriale, atteso che il tribunale aveva fatto riferimento all'uso dell'atto pretesamente falso. Tuttavia anche il secondo giudice, ritenendo di confermare la competenza del tribunale di Torino, ha errato, h-2) gli imputati sono accusati di avere, in ragione della loro qualifica di consiglieri comunali dei comuni di SI e SS (provincia di Verbania), falsamente attestato quanto contenuto nel capo d'imputazione. Ebbene, semplicemente sulla base di dei sospetti formulati dal Pubblico Ministero, il capo d'imputazione è stato redatto con l'indicazione di Torino come locus criminis patrati, h-3) in sentenza, tuttavia, non vi è alcuna indicazione in base alla quale ritenere l'infallibilità dell'Organo dell'accusa. D'altra parte, la corte d'appello sembra aver aderito al criterio in base al quale un documento o è tutto vero, o è tutto falso, per cui, se fosse falso il luogo nel quale il documento è stato redatto, per coerenza, dovrebbe essere ritenuto falso anche il giorno in cui esso risulta redatto. Ne consegue che, se così stanno le cose, non si può avere certezza che i documenti in questione siano stati redatti nei giorni 24 e 25 febbraio 2010, giorni nei quali, secondo quanto si legge in sentenza, gli imputati non si sarebbero mossi da Torino. Non vi è dunque ragione di ritenere che in Torino sia stato commesso il reato. D'altra parte, se si accede alla convinzione che non può esservi certezza né sulla data né sul luogo, non si vede come si possa affermare che il luogo è stato falsamente indicato, h-4) ancora va rilevato che, se si ipotizza che i signori IN abbiano compilato gli atti in Comune diverso da quelli nei quali essi svolgevano la funzione di consigliere comunale, ne consegue che, se essi non hanno agito come pubblici ufficiali, il reato contestato non sussiste.
7.2. i) inosservanza degli articoli 417, 429, 521, 522, 178 cpp per violazione del principio di contestazione e della correlazione tra imputazione e sentenza, con conseguente violazione del diritto di difesa. In proposito si articolano censure non dissimili da quelli di cui ai precedenti punti sub c) ed e), aggiungendo le seguenti considerazioni: i-1) non può assolutamente condividersi la tesi della corte d'appello in base alla quale l'indicazione del terzo comma dell'articolo 90 DPR 570/60 sarebbe conseguenza di un mero lapsus calami. Ciò presuppone la infallibilità del Pubblico Ministero;
il che, tuttavia, contribuirebbe alla confusione mentale dell'imputato, il quale dovrebbe necessariamente ipotizzare che l'Organo dell'accusa abbia elaborato una ardita e innovativa teoria giuridica, i-2) la contestazione della contravvenzione di cui al terzo comma del ricordato articolo 90 comportava l'applicazione di a un'ammenda di € 500 a 2.000, laddove la contestazione dei fatti di cui al secondo comma comporta l'applicazione di una pena detentiva abbastanza severa. Anche per questa ragione, le condotte descritte devono ritenersi assolutamente differenti e, anche per questa ragione, si deve opinare che l'imputato sia stato tratto in inganno circa il concreto perimetro della contestazione e, conseguentemente, circa le modalità con le quali articolare la difesa, i-3) la sentenza 394/06 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 90 terzo comma DPR 570/60. Ne consegue che la norma indicata nel capo d'imputazione risulta cancellata dall'ordinamento ben quattro anni prima dei fatti per i quali è processo e che quindi legittimamente l'imputato poteva ritenere, in applicazione del principio del favor rei, che avrebbe trovato ingresso l'articolo 2 cp, i-4) il comma tre dell'articolo 90 prevede ipotesi di falso ideologico, laddove il comma due prevede ipotesi di falso materiale;
ne consegue che, anche sotto tale aspetto, vi è stata una radicale immutazione della contestazione.
7.3. j) inosservanza degli articoli 100 comma DPR 570/60 e 74 cpp, nonché carenze dell'apparato motivazionale in relazione al dedotto difetto di legittimazione delle parti civili: Associazione politica nazionale lista CO EL, Federazione dei Verdi e Associazione insieme per Bresso. Invero la corte territoriale ha interpretato analogicamente il ricordato articolo 100, cosa che non era consentita. In realtà, è stata fatta applicazione dell'articolo 74 del codice di rito, senza tuttavia tener conto che non ci si trova di fronte ad associazioni che hanno effettivamente svolto un'attività finalizzata alla tutela dei diritti collettivi aggrediti dei reati contestati. Viceversa, in base all'articolo 100 sopra ricordato, hanno diritto a costituirsi parte civile esclusivamente gli elettori e non anche le aggregazioni politiche nelle quali essi eventualmente si riconoscano. In particolare, la Corte torinese non ha tenuto conto che la parte civile NO CO NA, meno delle altre, aveva diritto alla costituzione, essendo -ella per prima- imputata dei medesimi reati dei quali sono chiamati a rispondere i IN.
7.4. k) inosservanza dell'articolo 495 comma due cpp e violazione del diritto alla prova, nonché omessa motivazione, atteso che, sulla eccezione di nullità dell'ordinanza del tribunale in data 16 febbraio 2011, riproposta con i motivi di appello, eccezione relativa alla richiesta di escussione di due testimoni, la corte piemontese non ha fatto buon governo dei propri poteri decisionali. 7.5. 1) inosservanza ed erronea applicazione di legge (e in particolare dell'articolo 90 DPR 570/60, della legge 15/68, della legge 53/90), nonché carenze dell'apparato motivazionale e ancora inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (articoli 521 e 522 cpp). Richiamandosi a quanto già esposto sub i), si ribadisce che la condanna per la falsa attestazione del luogo è basata su una motivazione assolutamente contraddittoria. Si sostiene inoltre la tesi del falso innocuo, non diversamente da come già illustrato sub f). Si sostiene poi che la impossibilità di accertare il luogo in cui le autenticazioni sono avvenute, unitamente all'applicazione principio in dubio pro reo, avrebbe dovuto portare all'assoluzione perché il fatto non sussiste. Si ribadisce, infine, che, se IN IC ha autenticato firme al di fuori del comune di GU, egli ha agito come privato cittadino e quindi non è punibile ai sensi della legge indicata nel capo d'imputazione. Invero: o l'attestazione del luogo è falsa, e quindi -per quel che si è appena anticipato- manca il presupposto del reato contestato, oppure è vera e allora viene meno la prova della falsità delle firme. 10 Peraltro, manca qualsiasi prova relativa alle falsità materiali addebitate agli imputati. Invero, è stato già rilevato come il secondo comma dell'articolo 90, più volte citato, disciplini soltanto ipotesi di falsità materiale a differenza al terzo comma, che si riferisce alle falsità ideologiche. Pertanto, la motivazione della sentenza di appello avrebbe dovuto evidenziare e chiarire quali erano le falsità materiali in concreto addebitate agli imputati.
7.6. m) inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 133, 167 ss cp e carenze dell'apparato motivazionale, atteso che, nella determinazione della pena, il giudice si è comportato come se si fosse trovato in presenza di una ipotesi di falso assimilabile a quelle previste dal codice penale. Sta di fatto che, originariamente, come più volte si è sottolineato, la condotta addebitata al ricorrente era considerata integrare una ipotesi meramente contravvenzionale. La ragione consiste nel fatto che la falsità sarebbe stata commessa da soggetto che non esercita professionalmente la funzione di certificatore, ma da un soggetto che, per la contingente carica che si trova a ricoprire, ha, limitatamente alle competizioni elettorali, tale potere di certificazione. Va anche considerato che, proprio per la natura occasionale e non professionale- della condotta ipotizzata, non vi è alcun pericolo di reiterazione del reato.
7.8 n) carenze dell'apparato motivazionale sui criteri di determinazione della provvisionale.
8. Ricorso di IN IC (difensore avv. Caviglione) 8.1. o) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'articolo 8 ss cpp. Viene articolata censura non dissimile da quella di cui sub b), aggiungendosi le seguenti considerazioni: 0-1) almeno uno dei luoghi in cui sarebbe stata consumata l'azione criminosa è identificabile, atteso che, come prescritto dalla legge, gli atti di autenticazione recavano il timbro dei comuni presso i quali gli imputati svolgevano la funzione di consigliere comunale. Poiché non risulta contestato né il furto, né la sottrazione, né comunque lo "spostamento", da un luogo all'altro, dei timbri in questione, è evidente che i timbri sono stati apposti rispettivamente nei comuni di SI e GU, o-2) è poi arbitrario aver individuato, tra le varie condotte, quella che, a parere dei giudici di merito, sarebbe stata la prima, attribuita a uno dei due ricorrenti, in base alla residenza del quale è stata determinata, in adozione dei criteri suppletivi, la competenza territoriale, o-3) oltretutto, non si comprende per quale motivo il reato sia stato contestato nella forma del concorso tra i due imputati, quando le condotte, come descritte nel capo d'imputazione, sono del tutto autonome, sia dal punto di b vista spaziale, che da quello temporale;
ne consegue che diversa è anche la competenza territoriale: per IN RL è competente il tribunale di Novara, in relazione a condotte consumate in SI;
per IN IC competente è il tribunale di Verbania, per condotte consumate in GU. 11 8.2. p) violazione degli articoli 178, 453 ss cpp. Vengono articolate censure non dissimili da quelle di cui sub a), aggiungendosi le seguenti considerazioni: p-1) l'articolo 550 del codice di rito avrebbe dovuto trovare applicazione in considerazione del fatto che la contestazione era relativa a reato contravvenzionale. Conseguentemente non poteva farsi luogo a giudizio immediato, p-2) il decreto di giudizio immediato non poteva essere emesso in quanto esso non è stato preceduto dall'interrogatorio dell'imputato. Invero IN IC, ritenendo di essere chiamato a rispondere di un reato contravvenzionale, ben può aver opinato che avrebbe potuto oblare e tale convincimento ben può aver influito sulla sua decisione di non presentarsi a rendere l'interrogatorio.
8.3. q) violazione degli articoli 456, 429,178, 521, 521 bis, 522 cpp. Vengono articolate censure non dissimili da quelle di cui ai punti sub c), d), e), aggiungendosi le seguenti considerazioni: q-1) posto che la cancellazione dall'ordinamento dell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 90 DPR 570/60 non ha determinato l'automatica espansione della ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo, le condotte addebitate agli imputati potevano, al più, essere inquadrate nelle fattispecie codicistiche. Ma la contestazione non è stata articolata in tal senso, e, ad ogni buon conto, si deve sottolineare la radicale diversità, anche sul piano sanzionatorio, in quanto le figure codicistiche, ad esempio, non prevedono l'automatica applicazione di sanzioni accessorie, q-2) erroneamente poi corte d'appello ha ritenuto che il tribunale di Torino, con ordinanza del 19 gennaio 2011, abbia chiarito agli imputati quale fosse, in concreto, la norma di legge che si assumeva violata. In realtà, tale chiarimento è intervenuto solamente con la sentenza di primo grado.
8.4. r) violazione, ovvero errata applicazione del disposto dell'articolo 90 comma secondo DPR 570/60. Vengono articolate censure non dissimili da quelli di cui sub f), aggiungendosi le seguenti considerazioni: r-1) la Corte d'appello ha ritenuto di dividere i documenti asseritamente falsi in tre categorie: nella prima vi sarebbero quelli in cui le firme sono state disconosciute dagli interessati, nella seconda vi sarebbero le firme delle quali è stata confutata l'autografia sulla base della consulenza tecnica del Pubblico Ministero, nella terza, vi sono le firme riconosciute come proprie dagli interessati. Ebbene, per quel che riguarda il primo gruppo, si deve rilevare che nessun accertamento è stato esperito e, dunque, non se ne può assumere la falsità; per quel che riguarda il secondo gruppo, le persone che hanno disconosciuto la firma, in contrasto con le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico, sono state incriminate ai sensi dell'articolo 371 bis cp. Fin quando, in merito, non verrà emessa sentenza definitiva, non si potrà affermare che le relative firme sono false. Quanto al terzo gruppo, è evidente che nessuna falsità sussiste in considerazione del fatto che l'unico dato non rispondente al vero sarebbe quello -insignificante- relativo al luogo nel quale l'autenticazione è avvenuta. Si tratta, in ogni caso di un falso innocuo, r-2) per quanto specificamente riguarda le firme di TR NT, TR e GI, nonché di AR IN e di AN EN, poiché, per la validità della lista, erano necessarie unicamente nove dichiarazioni di 12 accettazione, è evidente che, essendo già stato raggiunto il quorum, l'eventuale falsità delle firme sopraindicate è del tutto irrilevante.
8.5. s) mancata assunzione di prova decisiva e in particolare delle testimonianze delle persone che avrebbero potuto riferire circa l'abitudine di IN IC di separarsi a volte dal suo telefono cellulare, lasciandolo sul luogo di lavoro. È da rilevare che la testimonianza dell'ispettore Nettis è stata ritenuta determinante, allo scopo di affermare che nei giorni 24 e 25 febbraio 2010 gli imputati si trovassero in Torino. Ebbene, è appena il caso di notare che il predetto appartenente alla polizia giudiziaria ha accertato il luogo nel quale si trova il cellulare di IN IC, non certo il luogo nel quale si trova quest'ultimo. A maggior ragione, dunque, sarebbe stato necessario, anzi indispensabile, ammettere l'esame dei testi sopraindicati.
8.6. t) violazione degli articoli 100 primo comma DPRR 570/60 e 74 cpp relativamente, all'errata ammissione delle parti civili e all'omessa motivazione del quantum del risarcimento disposto a loro favore. Si tratta di censura non dissimile da quella di cui al punto sub j). Si aggiunge peraltro che le parti civili non hanno minimamente provato né la sussistenza, né l'ammontare del danno.
9. In data 28 ottobre 2013 sono stati depositati motivi aggiunti per IN IC a firma dell'avvocato Izzo. Con tali motivi:
9.1. u) si ritorna sulla difetto di legittimazione della parte civile PENSIONATI INVALIDI PEER BRESSO, sottolineando che è intervenuta, medio tempore, sentenza definitiva ai sensi dell'articolo 444 cpp nei confronti di Di ES CO, anch'egli consigliere comunale di un comune piemontese, riconosciuto colpevole del delitto di cui all'articolo 90 comma due DPR 570/60, anche perché, nelle dichiarazioni di collegamento con la lista ITALIA DEI VALORI, aveva falsamente certificato come vere e autentiche le firme apposte in sua presenza. Si tratta di condotta ancor più grave di quella contestata a IN IC e di condotta tenuta proprio nell'interesse di quella lista (PENSIONATI INVALIDI PER BRESSO) che si assume danneggiata dalla condotta del ricorrente. Ci si trova dunque di fronte a una situazione paradossale, in quanto IN IC, in pratica, è condannato per aver danneggiato gli interessi elettorali di uno schieramento che, come giudizialmente accertato, non aveva titolo per partecipare alla competizione elettorale. 10. In data 29 ottobre 2013 sono stati depositati motivi nuovi per IN RL. 10.1. v) Si ritorna sulla problematica della competenza per territorio, sostenendo che è illogico ritenere, come fa la Corte di appello, che la falsità investa i diversi atti nelle loro parti th costitutive, tranne che per quel che riguarda le date. Se le autentiche sono false, in quanto alcuni soggetti non hanno firmato in presenza dei IN, altri non hanno firmato affatto, altri ancora neanche sapevano di essere stati inclusi nella lista dei candidati, nulla autorizza a ritenere che le date riportate in calce ai predetti 13 documenti siano veritiere e che un'autentica abbia preceduto un'altra. il falso ideologico si è consumato nel momento e nel luogo in cui venne redatta la falsa autentica. È allora corretto ritenere che gli imputati abbiano falsamente autenticato nel luogo in cui avevano il potere di autenticare e nel quale si trovavano i timbri comunali. 10.2. w) Si deduce poi la prescrizione del reato alla luce della sentenze della Corte di cassazione della terza e della quinta sezione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve innanzitutto essere chiarito che i reati ascritti ai ricorrenti non sono prescritti.
1.1. La più risalente giurisprudenza (ASN 196700547-RV 104884; ASN 197306443-RV 125048; ASN 197500705-RV 089004, con un "richiamo" in anni più recenti, cfr: ASN 200638836-RV 235492; ASN 200642199-RV 235792), ebbe a ritenere che l'articolo 100 del DPR n. 570 del 1960 - che riconosce ad ogni elettore la possibilità di promuovere, entro due anni, l'azione penale per i reati in materia di elezioni comunali, nonché la possibilità di costituirsi parte civile - stabilisce un vero e proprio termine di prescrizione del reato, termine, peraltro, di durata considerevolmente ridotta rispetto a quello previsto dalla disciplina codicistica.
1.2. Tale opzione interpretativa (che sostanzialmente attribuisce natura derogatoria al termine biennale posto dal ricordato articolo 100, rispetto a quello della prescrizione ordinaria, ex articolo 157 cp) non rappresenta più, tuttavia, ormai da tempo, l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Invero, più recentemente (ASN 201204851-RV 254626; ASN 201105603-RV 249417; ASN 200846370-RV 241797), ma non senza significativi "precedenti" (ASN 19970135-RV 209508; ASN 200517630-RV 231614), si è sostenuto che anche i reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal codice penale, atteso che il termine biennale "di prescrizione dell'azione", di cui al testo unico per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, ha riferimento esclusivo alla decadenza dall'azione che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile - in riguardo a qualunque reato previsto dall'indicato testo unico.
1.3. Tale secondo filone giurisprudenziale è certamente da condividere (a scapito del primo) e non certo solo in ragione della sua "attualità" (in pratica, dal 2008 ad oggi, non si rinvengono pronunzie di segno contrario), quanto piuttosto perché perfettamente "in linea" con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella più volte ricordata (dai ricorrenti) sentenza k 394/2006. Invero, nel rilevare la intollerabile natura di "norma di favore" del terzo comma dell'articolo 90 DPR 570/1960 (e nello stabilirne quindi la incostituzionalità, in ragione della "palese dissimmetria" rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per gli "ordinari” delitti di falso), il Giudice delle leggi ha sottolineato la gravità dei falsi elettorali in quanto essi insidiano 14 "il principio democratico della rappresentatività popolare", ponendo in crisi "il regolare svolgimento delle operazioni elettorali". Se, pertanto, il "bene strumentale intermedio" protetto dalla norma è -come in tutti i delitti di falso- la pubblica fede, il "il bene finale tutelato dal reato" in questione appare di rango particolarmente elevato, anche e soprattutto sul piano della rilevanza costituzionale, atteso che esso mira a garantire "il libero ed efficace esercizio del diritto di voto".
1.4. Come e perché la tutela penale di un bene giuridico di tale rilievo (attinente addirittura ai diritti politici del cittadino) possa essere correlata a un termine prescrizionale che apparirebbe il più breve dell'intero ordinamento, rimarrebbe questione insoluta. Invero, ai sensi dell'articolo 157 cp, persino le contravvenzioni punite con la sola ammenda si prescrivono in un termine maggiore (anni quattro). Si vuol significare: la "palese dissimmetria", eliminata dalla Corte quoad poenam, permarrebbe per quel che riguarda i termini di prescrizione. Ma ciò rappresenterebbe un assurdo, cui si dovrebbe rimediare o investendo nuovamente il Giudice delle leggi, ovvero provvedendo a una interpretazione costituzionalmente orientata. Il che è quel che fa l'orientamento giurisprudenziale cui si intende aderire, le cui più significative pronunzie, non a caso, sono posteriori alla ricordata sentenza della Corte costituzionale. Peraltro, la stessa lettera della legge -pur nella sua grave improprietà terminologica- non è di ostacolo alla interpretazione appena esposta, atteso che il ricordato articolo 100, dopo aver premesso che qualsiasi elettore, costituendosi parte civile, può promuovere l'azione penale, aggiunge al secondo comma- che detta azione "si prescrive in due anni dalla data del verbale... ecc.". L'effetto estintivo-caducativo, dunque, si riferisce all'azione penale, non al reato, laddove l'articolo 157 cp recita, come è noto, che "la prescrizione estingue il reato, decorso il termine corrispondente..ecc.". 1.5. È dunque corretto ritenere che l'articolo 100 del DPR 570/1960 preveda un termine di decadenza (entro il quale esercitare l'azione penale), non dissimile da quello che il vigente codice di rito prevede, in via ordinaria, agli artt. 405-407. L'azione penale "popolare" può pertanto essere esercitata entro due anni (dal dies a quo indicato dal Legislatore), l'azione dell'Organo dell'accusa entro i termini, significativamente più brevi, indicati dal cpp. Naturalmente, partendo da tali presupposti, si deve giungere alla conclusione che, poiché quello previsto dal legislatore del 1960 è un termine di decadenza e non di prescrizione, la così detta "interruzione della prescrizione" di cui alla seconda parte del comma secondo del ricordato articolo 100, non è una interruzione in senso proprio e “tecnico" (art. 160 cp), ma un semplice evento che interrompe l'arco temporale entro il quale a pena di decadenza- il cittadino può promuovere l'azione penale per i reati elettorali;
se così non fosse, oltretutto, si bi tratterebbe di una disciplina ultronea, in quanto essa non farebbe che duplicare, nella sostanza, il testo dell'art. 159 cp all'epoca vigente. R 1..6. Per le ragioni sopra esposte, le argomentazioni di cui al punto sub w) sono infondate. 15 2. Tanto premesso e chiarito, per affrontare in maniera sistematica le varie questioni proposte nei ricorsi, occorre prendere le mosse dal testo dell'art. 90 DPR 570/1960 (come ha fatto, d'altra parte, la corte di merito), considerandone, tuttavia, anche la stesura previgente.
2.1. Il primo comma recita (e recitava): "Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento dell'adunanza elettorale, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o, in qualunque altro modo, alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000 Il secondo comma (vigente) recita: "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri o sostituisce, sopprimere o distrugge, in tutto o in parte, uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da € 1000 a € 2000". Il terzo comma (formulato nel 2004 e dichiarato incostituzionale nel 2006) recitava: "Chiunque commette uno dei reati previsti dai capi terzo e quarto del titolo settimo del libro secondo del codice penale, aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da € 500 a € 2000." 2.2. Tuttavia, prima delle modifiche apportate dalla legge 2 maggio 2004 n. 61, il secondo comma aveva diverso contenuto. Esso infatti recitava come segue. Incorre nella medesima pena [scil. prevista dal comma precedente: reclusione da due a cinque anni e multa da lire 3000 a lire 2000] chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente testo unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge, in tutto o in parte, uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorché non abbia concorso nella consumazione del fatto.
2.3. Ratio della norma è evidentemente quella di garantire la regolarità, la serenità e la trasparenza (e, dunque, la libertà) delle competizioni elettorali, reprimendo qualsiasi condotta -di natura violenta o truffaldina- che possa alterare il libero meccanismo della scelta democratica dei rappresentati politici del corpo elettorale. A tale scopo, il legislatore prende in considerazione le condotte contra legem, connotate da minaccia o da violenza (comma primo), ovvero da immutatio veri, incidenti sulla documentazione elettorale (commi secondo e -dal the 2004 al 2006- comma terzo).
2.4. Partendo da tale inoppugnabile presupposto, parrebbe quantomeno singolare che l'intenzione del legislatore sia stata quella di punire la sola falsità materiale, restringendo la 16 punibilità della falsità ideologica alle sole ipotesi (peraltro contravvenzionali) di cui al terzo comma sopra riportato.
3. Prima, tuttavia, di affrontare la questione di cui si è appena fatto cenno, conviene riflettere sulla circostanza che a IN RL e IC non sono contestate solo condotte di falso ideologico, ma anche (riconoscibili) condotte di falso materiale. La circostanza, d'altra parte, è esplicitamente ammessa da uno dei redattori dei ricorsi (cfr. il punto sub "I" del ricorso avv. Izzo) e, implicitamente, da un altro (cfr. punto sub "v" dei motivi nuovi).
3.1. Si è già detto come i giudici del merito (la Corte di appello a foll. 32 ss.) abbiano suddiviso le ipotesi di falso in quattro categorie (secondo il ricorso avv. Caviglione, si tratterebbe di tre, cfr, sub r-1, ma la questione non muta). Ebbene, non può essere dubbio che, per quel che riguarda le firme non apposte dagli apparenti sottoscrittori, non può certo parlarsi di falsità ideologica. Che la falsità sia stata ritenuta a seguito di disconoscimento da parte degli interessati, ovvero di accertamento tecnico grafologico, fatto certo è che la ipotesi di accusa (condivisa dai giudici di merito) è che "qualcuno" abbia firmato col nome e cognome di altri, abbia cioè tracciato un segno di firma riproducente un nominativo diverso da quello dello scrivente. Si tratta di un'evidente ipotesi di falsità materiale, in quanto non si fa una dichiarazione non corrispondente al vero, ma si confeziona un documento apocrifo. Questo "qualcuno", per i giudicanti, si identifica, evidentemente, con gli imputati o con terza persona che con gli stessi era d'accordo.
3.2. La falsità ideologica, a tal punto, rimane circoscritta alla sola ipotesi di autenticazione di firme effettivamente apposte dagli aventi diritto, ma certificate da IN RL e IC in data e luoghi diversi da quelli riportati sui documenti. Se così dunque stanno le cose, la censura sub c) e le altre censure alla stessa collegate, appaiono non (del tutto) pertinenti, atteso che agli imputati è stata addebitata sia una condotta di falso ideologico, sia una condotta di falso materiale.
3.3. Peraltro, secondo la interpretazione dell'articolo 90 proposta dai ricorrenti, dopo l'intervento della Corte costituzionale, costituirebbero "falso elettorale" le sole condotte di falsificazione materiale avente ad oggetto le schede e l'altra documentazione indicata nel comma secondo;
sarebbero, invece, possibile oggetto di falsità ideologica (non più punibili ai sensi del DPR 570/1960, essendo stato"cancellato" il terzo comma), gli atti relativi alle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, previste dal terzo comma. Di talché, sempre secondo tale lettura, rimarrebbero fuori dalla previsione normativa le falsità ideologiche relative ai documenti previsti dal secondo comma. Per meglio dire, poiché, indubitabilmente, la falsità elettorale non è che una species del più vasto genus della falsità documentale, le ipotesi di falsità ideologica relative agli atti di cui al secondo comma sarebbero punibili unicamente sulla base della normativa codicistica.
3.4. L'assunto, per la parte in cui ancora può rilevare, non è condivisibile. 2 17 Invero, se si esaminano con attenzione i commi secondo e terzo del ricordato articolo 90, ci si rende conto che la differenza è certamente costituita, non dalla natura della falsità prevista e punita -materiale, al secondo comma, o ideologica, al primo- ma dall'oggetto della falsità stessa. Invero, le ipotesi previste dal terzo comma si riferiscono (si riferivano), in particolare, ai documenti che rappresentano, a loro volta, una species del più vasto genus previsto al secondo comma. Infatti il terzo comma prende in considerazione gli atti di autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali (candidati ed elettori), con riferimento alle quali prevede (prevedeva) un trattamento sanzionatorio molto più blando, atteso che l'ipotesi criminosa era costruita come contravvenzione (punita peraltro con la sola ammenda) e non come delitto. La condotta viene descritta, nel terzo comma, con rinvio ai reati previsti nel libro secondo, titolo settimo, capo terzo e quarto del codice penale, vale a dire indicando per relationem le falsità in atti e le falsità personali (articoli da 476 a 498 cp). Il rinvio dunque risulta effettuato, già a prima vista, tanto alle ipotesi di falsità materiale, quanto a quelle di falsità ideologica. Il ricordato terzo comma dell'articolo 90, poi, contiene anche un'espressione verbale che ricorre identica nel secondo comma, in quanto il legislatore ha comunque deciso di estendere la punibilità a chi "forma falsamente" le liste di elettori e/o di candidati. Del pari, infatti, il comma secondo si apre con la formula che fa riferimento a chi "forma falsamente" le schede o altri atti previsti dal testo unico.
3.5. La locuzione ("forma falsamente") sembra richiamare quello utilizzato dal codice per descrivere la falsità materiale (articolo 476: "il pubblico ufficiale che... forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero..."). La "parentela" però è solo apparente, in quanto "formare un atto falso" e "formare falsamente un atto" sono espressioni che indicano condotte sostanzialmente diverse. La prima, nella quale il riferimento alla falsità assume la forma verbale dell'aggettivo ("falso"), si riferisce alla confezione di un documento materialmente falso, vale a dire di un documento che tiene luogo di uno autentico, il quale ultimo, o non è stato approntato, ovvero, pur essendo stato approntato, viene surrettiziamente sostituito da quello radicalmente falso. La seconda, nella quale il riferimento alla falsità assume la forma dell'avverbio (falsamente), attiene tanto al documento in sé, quanto al contenuto dello stesso, che si va confezionando, contenuto che non rispecchia la realtà ed è dunque "ideologicamente" falso, secondo la terminologia del codice penale. Invero, l'uso dell'avverbio introduce un riferimento alle modalità con le quali un'azione si compie, non all'oggetto sul quale cade l'attività materiale dell'agente; viceversa l'aggettivo qualificativo inerisce esattamente all'oggetto, connotandolo di una caratteristica che lo individua e, appunto, lo qualifica;
infatti, un atto falso è cosa diversa da un atto falsamente formato: nel primo caso, la falsità attiene necessariamente al contenuto dell'atto, nel secondo, può riferirsi sia al contenuto che alle modalità della sua confezione.
3.6. D'altra parte, le condotte alternative descritte nel secondo comma (alterazione, sostituzione, soppressione, distruzione) sembrano esaurire l'intera gamma della falsificazione materiale. Si tratta di condotte che, a parte quella di alterazione, non vengono elencate 18f nell'articolo 476 cp, il quale si limita a fare riferimento alla formazione di un atto falso. In particolare, l'attività di sostituzione comporta il concetto di "scambio" tra un atto originale e un atto posticcio, che lo imita e quindi, sostituendolo, può ingannare la vittima.
3.7. Tanto premesso, si deve giungere alla conclusione che, sia il secondo, che il terzo comma dell'articolo 90 DPR 570/60 prevedono e puniscono, tanto ipotesi di falsità materiale, quanto ipotesi di falsità ideologica (così come indistintamente le puniva il secondo comma del medesimo articolo, prima della modifica e dello "sdoppiamento" operato dal legislatore del 2004); la differenza tra le due norme incriminatrici consiste (consisteva), dunque, unicamente, come si è anticipato, nel fatto che quella di cui al comma terzo prevedeva un trattamento sanzionatorio "di favore", nel caso in cui la falsità (materiale o ideologica) si fosse esplicata, non su qualsiasi documento elettorale, ma sulle liste di elettori o di candidati.
3.8. Alla luce delle considerazioni appena svolte, l'intervento della Corte costituzionale (con la sentenza 394/2006) appare in tutta la sua chiarezza e coerenza. Il Giudice delle leggi, infatti, ha ritenuto ingiustificata (e quindi violativa del principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Carta fondamentale) la previsione di cui al terzo comma dell'articolo 90, che, come anticipato, prevedeva un trattamento sanzionatorio di indubbio favore per chi alterava, ovvero formava falsamente quegli specifici documenti elettorali costituiti dalle liste di candidati o di elettori;
trattamento che irrazionalmente derogava, tanto rispetto ai parametri repressivi codicistici, quanto rispetto a quelli (quantitativamente coincidenti con la previsione del codice per "l'ipotesi base": reclusione da 1 a 6 anni), introdotti dal secondo comma dell'articolo 90 del DPR citato. Conseguentemente, la dichiarazione di incostituzionalità del terzo comma del ricordato articolo 90 -e dunque la cancellazione dall'ordinamento di un'ipotesi che rappresentava eccezione a quella più generale di cui al secondo comma- non può che avere determinato il "rientro" delle condotte descritte nel comma dichiarato incostituzionale nel più ampio genus delle condotte (omogenee) previste nel comma precedente. È proprio la Corte che fa ricorso a espressioni quali "automatica riespansione della norma generale o comunque dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria".
3.9. Si tratta, d'altra parte, di un'ulteriore riprova della omogeneità qualitativa tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 90, distinti, come si è già detto, non per la natura (materiale o ideologica) della falsità prevista e punita, ma per il solo oggetto della tutela penale, essendo entrambi i commi comprensivi di entrambe le ipotesi di falsità. È poi lo stesso concetto di "norma (penale) di favore", vale a dire eccezionale in bonam partem, che implica la esistenza di un genus più ampio, in cui la species (di favore, appunto) è ricompresa.
3.10. Tutto quanto sopra riportato vale a illuminare sulla reale incidenza dell'errore formale contenuto nel capo di imputazione, nel quale le condotte indicate e descritte vengono riferite all'ipotesi di cui al comma terzo dell'articolo 90 del DPR 570/60, vale a dire ad una norma che, nel momento in cui il predetto capo d'imputazione veniva redatto, era già stata 19192 cancellata dall'ordinamento, a seguito della più volte ricordata sentenza della Corte costituzionale. A meno che non si voglia sostenere che il Pubblico Ministero fosse all'oscuro dell'intervento del giudice delle leggi, si deve necessariamente ritenere, così come hanno fatto i giudici del merito, che l'indicazione grafica "comma 3" sia stato un refuso, volendo, viceversa il compilatore del capo d'imputazione fare riferimento al "comma 2". D'altra parte, la stessa lettera del capo d'imputazione che certamente fa menzione dei moduli di accettazione delle candidature nella lista provinciale, contiene la indicazione di condotte che integrano, come si è ampiamente premesso, tanto ipotesi di falsità ideologica, quanto ipotesi di falsità materiale, così come finisce per ammettere anche lo stesso ricorso redatto dall'avv. Caviglione, che a fol. 31 sostiene ci si trovi al cospetto di "un caso di scuola di falso ideologico", ma a a fol. 40 ss., nel suddividere i documenti oggetto del capo d'imputazione, come si diceva, in tre categorie, indubbiamente pone le prime due nell'ambito della falsità materiale (documenti corredati da firme delle quali è stata disconosciuta la paternità, documenti corredati da firme che il consulente tecnico del Pubblico Ministero ha ritenuto apocrife).
3.11. In effetti ai due IN è stata addebitata una condotta consistente nell'aver attestato, contrariamente al vero, in calce alle liste più volte indicate, che le firme di FE RI e di altre 16 persone erano vere (cioè apposte personalmente dalla FE e dagli altri), ed erano state, per di più, vergate alla presenza dei IN e nei luoghi ove essi esercitavano la pubblica funzione di consigliere comunale. E allora, già in ipotesi di accusa, alcune di tali attestazioni, come si è premesso, integravano chiaramente casi di falsità materiale, atteso che firmare, utilizzando il nome e cognome di altra persona costituisce indubbiamente un'attività che si sostanza in un falso, non ideologico, ma appunto- materiale.
3.12. Le ipotesi di falsità ideologica, allora, si restringono (e anche questo è stato anticipato) ai casi in cui, essendo autentica la firma del soggetto, si ritiene non autentica l'affermazione che detta firma sia stata apposta in SI o in GU e/o alla presenza di uno dei due imputati e/o nella data indicata.
3.13. D'altra parte, non si può fare a meno di notare che, se si volesse aderire alle tesi sostenute nei ricorsi, il solo fatto che nel capo d'imputazione siano contestate, accanto ad ipotesi di falsità ideologica, anche ipotesi di falsità materiale, starebbe a provare, ancora di più, che il riferimento normativo era evidentemente quello al comma secondo dell'articolo 90 e non quello, erroneamente riportato, al comma terzo.
4. Il predetto capo d'imputazione poi, a parte l'erronea citazione del comma terzo, contiene la descrizione sufficientemente dettagliata della condotta addebitata ai due imputati. Invero si fa riferimento alle persone le cui firme sarebbero state falsificate, ovvero irregolarmente certificate;
si indicano, poi, le circostanze e le finalità della condotta criminosa;
si indica, infine, il luogo e il tempo in cui la stessa è stata tenuta. 2 20 0 Circa -dunque il contenuto materiale dell'addebito (la condotta concretamente loro contestata), gli imputati non possono aver avuto dubbi e, ovviamente, ancor meno, possono averne avuti i loro Difensori. Resta da chiarire se il riferimento, puramente grafico, a una norma dichiarata incostituzionale anni prima, e quindi certamente non più vigente, possa avere ingenerato l'idea (nei IN ma -evidentemente, a quanto sembra sostenersi- anche nei loro Difensori) che l'addebito formulato dal Pubblico Ministero avesse un valore e un significato puramente "storici" e fosse stato confezionato in conseguenza di (grave) ignoranza dell'Organo dell'accusa, del tutto all'oscuro delle decisioni ormai "vecchie" di quattro anni del Giudice delle leggi. Insomma, si dovrebbe ipotizzare, invertendo il canone ermeneutico del principio di conservazione, che il capo di imputazione doveva essere letto potius ut pereat, quam ut valeat.
4.1. In uno dei ricorsi, invero, si sostiene apertamente (cfr. sub punto p) che IN IC fosse convinto (o potesse esserlo) del fatto che, chiamato a rispondere con riferimento a una fattispecie non più presente nell'ordinamento penale, egli dovesse essere assolto (evidentemente perché il fatto non era -più- previsto dalla legge come reato).
4.2. Quella appena prospettata, tuttavia, è una ipotesi meramente astratta. Invero, se così stessero le cose, se i IN (e ancor più i loro Difensori) avessero, vale a dire, ritenuto di trovarsi al cospetto di un macroscopico errore del Pubblico Ministero, è ragionevole ritenere che ciò avrebbero fatto presente nelle prime fasi del procedimento. Viceversa, nelle fasi di merito, gli imputati si sono difesi con riferimento agli addebiti loro concretamente mossi. Le Difese, invero, hanno eccepito la mancata correlazione tra imputazione e sentenza e, solo subordinatamente e incidentalmente, la "scomparsa" della norma incriminatrice ex comma terzo dell'art. 90. 4.3. D'altra parte, proprio l'intervento demolitorio della Corte costituzionale -la cui pronunzia è stata correttamente interpretata dal giudice di appello- e la omogeneità strutturale tra le condotte descritte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 90 (entrambi, come si diceva, relativi a ipotesi di falsità materiale e ideologica), rendono evidente e inconfutabile, da un lato, che le condotte (già) descritte nel terzo comma risultano ormai assorbite in quelle -più ampie e onnicomprensive- indicate nel comma precedente (in quanto le liste elettorali certamente possono farsi rientrare negli "altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali"), dall'altro, che, evidentemente, e salvo concreti elementi che valgano a smentire il principio in base al quale iura novit curia, il riferimento grafico al comma terzo sia frutto di un (riconoscibile) lapsus calami.
4.4. In sintesi: il riferimento al comma terzo non poteva che esser frutto di un errore (trattandosi di indicazione relativa a norma non più vigente); ebbene, tanto gli imputati (in ragione della descrizione fattuale della condotta, contenuta nel capo di imputazione), quanto i 况 Difensori (in ragione della loro competenza tecnica) non possono aver dubitato che di mero errore materiale si sia trattato, come del resto dimostrato e controprovato dalla loro condotta processuale. 21 4.5. La stessa scelta del rito immediato, d'altronde, rende ulteriormente manifesto (sempre in base al canone ermeneutico dello iura novit e del principio di conservazione) che, tanto l'Organo requirente, quanto quello giudicante, erano perfettamente consapevoli di non essere al cospetto di una ipotesi contravvenzionale (quella di cui al comma terzo dell'art. 90) - che tale rito non consente- ma di una ipotesi delittuosa (quella di cui al secondo comma). E tale scelta strategica del Pubblico Ministero (richiesta di giudizio immediato) rappresentava (quantomeno per le Difese) ulteriore dato sintomatico circa il fatto che la menzione del comma terzo (contravvenzione), in luogo del secondo (delitto), era stata frutto e conseguenza di un mero refuso.
4.6. Ne consegue la inammissibilità, per manifesta infondatezza del presupposto sul quale fondano, delle censure sub a), i), q) che muovono dal convincimento (appunto erroneo) in base al quale la contestazione riguardava una fattispecie criminosa (per altro, come si è più volte detto, non più vigente) con riferimento alla quale avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 550 cpp .
4.7. Né a tale impostazione è di ostacolo la nota pronunzia della Corte EDU c.d. CH
contro
Italia. Il CH infatti, in sede di giudizio di legittimità, aveva eccepito la prescrizione del delitto di cui all'art. 319 cp, ma la Corte di cassazione aveva disatteso la richiesta osservando che i fatti addebitati all'imputato dovevano essere correttamente inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 391 ter del medesimo codice, per il quale il termine ex articolo 157 non poteva considerarsi ancora spirato. Il giudice europeo ha censurato la decisione, osservando che, se pure non vi era stata alcuna modifica dei fatti contestati, tuttavia, poiché la diversa qualificazione degli stessi era intervenuta solo con la sentenza di terzo grado, l'imputato era stato privato del diritto di essere dettagliatamente informato sulla natura, oltre che sulla causa, dell'accusa nei suoi confronti, con pregiudizio (almeno potenziale) per una consapevole preparazione della difesa processuale. CH dunque era stato condannato "per un reato...che non era menzionato nel suo rinvio a giudizio e che non gli era stato comunicato in nessuna fase del procedimento". Ha inoltre osservato la Corte EDU che non era "prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata".
4.8. Del tutto differente il caso qui in scrutinio: innanzitutto, non si è trattato di una riqualificazione del fatto, ma di una erronea (ma riconoscibile) indicazione numerica di un comma all'interno di un articolo, in secondo luogo, proprio in ragione della evidente riconoscibilità (e del pronto riconoscimento) del lapsus, le parti hanno articolato le loro difese con riferimento al reato effettivamente contestato e non certo a quello (non più) contestabile (a seguito dell'intervento -nel 2006- della Corte costituzionale. La 4.9. Né può sostenersi che, in tal modo, i IN siano stati privati di un grado di giudizio, atteso che, appunto, non risulta affatto che, a partire dal primo grado, vi sia stato equivoco sul reale contenuto della contestazione e della norma incriminatrice di riferimento. Le censure sub d), e), p), q) (in parte qua ) sono dunque infondate. 2 22 2 5. Le censure sub b), h) o), u), v), relative alla problematica della competenza territoriale, sono infondate.
5.1. Invero, presupposto dal quale correttamente muove il giudice di appello è quello in base al quale, se si ipotizzano falsi (ideologicamente e/o materialmente) gli atti oggetto del capo di imputazione, non vi è alcuna ragione per ritenere veritiera la indicazione della località nella quale essi sono stati formati. L'ipotesi, per altro, viene ritenuta sufficientemente riscontrata a seguito degli accertamenti di polizia giudiziaria sui tabulati relativi ai telefoni cellulari in uso ai due imputati.
5.2. Portando il ragionamento alle sue logiche conseguenze, non vi è neanche ragione di ritenere veritiera la indicazione delle date in cui i documenti apparentemente risultano estesi. In ciò, colgono nel segno le censure con le quali si afferma che non si può, a un tempo, sostenere la incertezza circa il locus e proclamare, simultaneamente, la certezza circa il dies delle falsificazioni. Ma la correttezza dell'osservazione non influisce sui termini della questione. È infatti certo (cfr. infra al punto 6.6.) che nei giorni 24 e 25 febbraio del 2010 gli imputati non si trovavano né in GU, né in SI e, poiché dai documenti in questione, risulta il contrario, ciò è sufficiente per ritenere falsa la indicazione del locus in relazione al dies. Non ha cioè rilevanza che, essendo falsa la indicazione del giorno, possa essere vera quella del luogo (nel senso che, in un giorno indeterminato, i due ricorrenti si saranno pur trovati rispettivamente in GU e SI e, in quei comuni, sia pure apponendo una data falsa, possono aver autenticato firme, in parte, vere).
5.3. Il fatto è che avrebbero dovuto esser vere entrambe le indicazioni (luogo e data) e che quindi, essendo le stesse "accoppiate", è sufficiente che anche una sola sia non rispondente al vero perché l'intero documento sia da considerare (ideologicamente, questa volta) falso.
5.4. La soluzione in concreto adottata dai giudici di merito, se pur non correttamente motivata, risulta oggettivamente corretta, essendo inevitabile il ricorso ai criteri suppletivi ex art. 9 cpp. Deve però trovare applicazione, non il secondo, ma il terzo comma del predetto articolo, in quanto, effettivamente, è arbitrario affermare che la prima falsificazione sia addebitabile a IN IC, residente in [...](piuttosto che a IN RL, residente altrove). Deve viceversa farsi riferimento al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio di Procura che per primo ha iscritto la notizia di reato. In mancanza di indicazioni in senso contrario (iscrizioni "concorrenti" non risultano dalla sentenza, né sono indicate nei ricorsi), tale ufficio di Procura è, appunto, quello di Torino. Al proposto è appena il caso di ricordare che in materia processuale, quel che rileva è la esattezza della soluzione adottata dal giudice di merito, non la correttezza dell'apparato m argomentativo (ASN 200215124-RV 221322).
5.5. Non può farsi, invece, applicazione del criterio di cui al comma primo del ricordato (luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione), come si vorrebbe in base alle art. ع 23 ricordate censure sub o) e v), in quanto dette censure fondano su di un presupposto fattuale arbitrario e comunque indimostrato: quello della inamovibilità (non giuridica, ma materiale) dei timbri, che dunque, secondo l'assunto difensivo, necessariamente sarebbero stati apposti in GU o in SI. È poi ingenuo sostenere che sia certo che i timbri non siano mai "usciti" dalle sedi comunali in quanto non risultano denunzie o segnalazioni in tal senso. È infatti evidente che, se IN IC e/o RL, avendo disponibilità dei timbri, li hanno portati momentaneamente via, ciò hanno fatto con discrezione e senza destare allarme.
6. Le censure con le quali si assume la innocuità del falso sono complessivamente infondate. È corretto infatti ritenere, come fa la Corte torinese, che costituiscano parte integrante di un atto (e maxime di un atto dal contenuto certificativo) le indicazioni spaziali e temporali. Attestare che una sottoscrizione è stata apposta in presenza del soggetto certificatore comporta necessariamente la indicazione del luogo e del momento in cui tale certificazione avviene. Il soggetto incaricato della certificazione, evidentemente, deve essere presente nel luogo e nel momento in cui la firma viene apposta. Se non lo è, la certificazione è falsa;
se i predetti dati non sono riportati, la certificazione è incompleta e, dunque, irrilevante. Tuttavia, poiché, come si è sopra scritto, i giudici del merito -nel determinare la competenza territoriale si sono dichiarati non in grado di affermare dove gli atti siano stati formati e, aggiunge questo collegio (sulla base delle riflessioni sopra svolte), quando ciò sia avvenuto, in applicazione del principio in base al quale il dubbio insuperabile deve giocare a favore dell'imputato e non contro di lui (si tratta di un criterio decisorio, come è noto, e non di una direttrice ermeneutica, come erroneamente si sostiene nelle censure sub "i" ed "I", nelle quali si fa un improprio riferimento al brocardo in dubio, pro reo), non si può affermare che le attestazioni circa le firme di AR UL, SI GI, LO CL, LI NA, RA AR non siano state redatte in GU o in SI.
6.1. Si può però affermare che esse certamente non sono state redatte in quelle località nei giorni 24 o 25 febbraio 2010 e in ciò si concentra il residuo (ma sufficiente per la affermazione di responsabilità) contenuto di falsificazione. Vale a dire: pur non essendosi raggiunta la prova positiva della data della certificazione, si è raggiunta la prova negativa, nel senso che essa certamente non fu apposta in GU e SI il 24 e il 25 febbraio 2010. 6.2. E che non si tratti di falso innocuo lo si desume dal costante orientamento giurisprudenziale di questa sezione (tra le ultime pronunzie: ASN 201035076-RV 248395), in base alla quale ricorre il falso innocuo solo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve mai essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.
6.3. Il falso, poi, può certamente essere reato plurioffensivo, ma è in primis reato contro la fede pubblica, da intendersi come "la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni 24 e forme esteriori ai quali l'ordinamento attribuisce un valore importante" (così si legge, come è noto, nella relazione ministeriale al progetto di codice penale). Il falso documentale incide, in ultima analisi, sul valore probatorio/certificatorio (in senso ampio) del documento, il quale, per sua funzione, appunto, docet, vale a dire attesta per legge la veridicità del suo contenuto. Non a caso la corte costituzionale, proprio nella sentenza sopra richiamata (394/2006), fa parola, come si è già scritto, della genuinità del documento come "bene strumentale intermedio". Ed è proprio a tale strumento (bene strumentale) che l'ordinamento -in astratto- intende assicurare tutela penale. È ovvio che il falsificatore ha un fine pratico da raggiungere: nessuno falsifica per il piacere di falsificare. E dunque la punizione del falso in quanto tale (quindi la tutela del documento, a prescindere dall'uso che se ne possa fare) costituisce difesa avanzata del "traffico giuridico" che si svolge tra i consociati e che ha quale suo presupposto la certezza dei mezzi di prova documentale, sui quali si fonda. Ne consegue che innocuo è solo il falso che non altera la essenza certificativa del documento. Il luogo e il tempo della sua redazione, al pari della identità dei presenti e degli operanti e al pari del contenuto delle loro dichiarazioni, rappresentano, quindi, elementi essenziali dell'atto.
6.4. Il riferimento alla pronunzia del consiglio di Stato, poi, non è pertinente, in quanto nel caso in questa sede in esame, non si fa questione di incertezza "grafica" circa il luogo di formazione dell'atto (in presenza, evidentemente, di altri elementi che ne attestino la genuinità), ma della falsità di una parte dello stesso.
6.5. Il reato addebitato a IN RL e IC è senza dubbio reato proprio (e, nel ritenere il contrario, la corte d'appello certamente erra, ma l'errore non ha conseguenze sulla decisione). Gli imputati, infatti, intanto potevano autenticare, in quanto erano consiglieri comunali. Dunque: solo nei comuni di GU e SI potevano autenticare. Le dichiarazioni scritte che gli stessi hanno autenticato, peraltro, non possono essere considerate scritture private;
esse sono atti pubblici in quanto espressione del potere certificativo degli assessori in quanto pubblici ufficiali, i quali hanno attestato la autenticità delle firme apposte in loro presenza (nei comuni di GU e SI). Tali atti sono stati redatti con le formalità richieste dalla legge e sono funzionalmente diretti a provare che una attività ben determinata è stata compiuta in presenza di pubblici ufficiali, nelle testimoniate condizioni spaziotemporali.
6.6. Sostenere poi la irrilevanza penale della falsa autenticazione in quanto i due ricorrenti, agivano non in veste di pubblici ufficiali, ma di privati cittadini (perché operanti al di fuori dei comuni di GU e SI), rappresenta niente altro che un'irritante sofisma. Invero, se se ne accettano i presupposti (para)logici, si giunge alla conseguenza che il pubblico ufficiale non può mai confezionare un atto falso, perché, nel momento stesso in cui non attesta il vero, egli, tradendo il suo munus, non agisce più da pubblico ufficiale. Il fatto è, viceversa, che, nell'intenzione del falsificatore, l'atto falso deve sembrare vero (esso è dolosa immutatio veri), di talché, fin quando non ne venga riconosciuta falsità, esso è presente nel mondo fenomenico (pure se è invalido, nullo o addirittura inesistente in quello giuridico) ed è 25 produttivo di effetti, con la conseguenza che non può certo venir meno la tutela penale, avente ad oggetto l'attitudine probatoria del documento. Orbene, tutto ciò premesso, si deve affermare che la sentenza ricorsa motiva in maniera congrua ed esauriente circa la valenza dell'accertamento compiuto dall'ispettore Nettis in relazione al fatto che, nei giorni sopra indicati, i telefoni cellulari in uso agli imputati "agganciarono" solo "celle" di pertinenza della città di Torino. È certamente vero che un soggetto si può spostare da un luogo all'altro, senza portare con sé il cellulare (sostengono gli imputati di avere lasciato i telefoni sui luoghi di lavoro), ma il giudice di appello dà atto che, in quei due giorni, dai cellulari dei signori IN "partirono telefonate" che, con elevatissima probabilità, solo loro potevano aver fatto (da Torino). Certamente non i loro collaboratori in ufficio o in cantiere, atteso che i destinatari delle chiamate erano persona legate da rapporti di parentale, affinità o "sentimento" con gli imputati e non (fino a prova del contrario) anche con i loro dipendenti o colleghi.
6.7. Le censure sub f) ed I) sono dunque infondate.
7. Le censure sub g) e k) sono inammissibili, in quanto irrilevanti e/o generiche.
7.1. Invero il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue e irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità (S.U. sent. n. 15208 del 2010, ric. Mills). E infatti, quale che fosse l'intenzione del LI e dei due AR, rileva unicamente la falsità della attestazione dei due IN, i quali certamente, come si evidenzia nella sentenza impugnata, agirono di concerto, in vista di un obiettivo comune e nell'ambito della medesima competizione elettorale. Il concorso nel reato, dunque, risulta correttamente contestato e logicamente ritenuto.
8. La censura sub r) è manifestamente infondata. Invero, in base al principio del libero convincimento del giudicante, per affermare la falsità di una scrittura, può essere sufficiente anche la mera smentita della persona che apparentemente ne risulti l'estensore. Si tratta di un problema di credibilità del teste (e quindi di congruenza e logicità della motivazione). Orbene, nei ricorsi non si fa minimamente cenno alle ragioni per le quali coloro che hanno disconosciuto le sottoscrizioni apparentemente loro riferibili, avrebbero fatto ciò mentendo e calunniando gli imputati, nei confronti dei quali non sono emersi (e comunque non sono stati dai ricorrenti evidenziati) motivi di astio o di rancore.
8.1. Quanto al fatto che, in contrasto con le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico del Pubblico Ministero, alcune persone hanno insistito nel dichiarare autentiche le sottoscrizioni apparentemente loro riferibili, non è affatto vero che, per affermare la falsità di tali firme, il giudice avrebbe dovuto attendere l'esito di eventuali procedimenti instaurati con riferimento alla ipotesi criminosa ex art. 371 bis cp. Una simile pregiudiziale non è prevista nel codice;
oltretutto, essa sarebbe paradossale e paralizzante. Invero, ogniqualvolta il giudice 26 ritenesse di trovarsi ad esempio- in presenza di un teste sospetto di non dire il vero, egli non potrebbe giungere a sentenza, ma dovrebbe sospendere il dibattimento e attendere l'esito del giudizio instaurato con riferimento al reato ex articolo 372 cp. La tesi, più che assurda, appare provocatoria e irrispettosa dell'intelligenza dei componenti di questo collegio.
8.2. Va da sé che, se, in futuro, dovesse essere emessa sentenza, con riferimento al delitto di falsa testimonianza o di false informazioni al Pubblico Ministero, sentenza in contrasto insanabile con quella (nei confronti degli attuali ricorrenti) con la quale è stata affermata la falsità dei documenti in questione, potrebbe esservi spazio per la procedura ex articoli 630 ss cpp.
9. La censura sub m), relativa al trattamento sanzionatorio, è infondata. La gravità della fattispecie criminosa addebitata agli imputati emerge con assoluta chiarezza proprio a seguito dell'intervento della Corte costituzionale. Ricondotta dunque nell'alveo della falsità elettorale di cui al secondo comma, la condotta di falsificazione delle liste elettorali viene a essere repressa con una pena edittale che, come si diceva, è identica a quella prevista per le ipotesi codicistiche "semplici" (scil. non aggravate ai sensi del secondo comma dell'articoli 476 cp). E allora è evidente l'elevato disvalore sociale e giuridico (ma anche politico) delle condotte accertate, disvalore che merita una adeguata (dunque severa) risposta repressiva. 10. Le censure relative all'ammissione delle parti civili e alla determinazione del quantum risarcitorio (cfr sub "j" e "t") sono inammissibili. 10.1. Invero, come correttamente ha ritenuto la Corte di appello, il fatto che, in tema di reati elettorali, l'art. 100 consenta a qualsiasi elettore di costituirsi parte civile, non sta certo a significare che non possa avvenire costituzione di parte civile ad opera di soggetti che, senza essere elettori (ovvero agendo non in tale qualità), assumano di essere stati danneggiati, appunto, da un reato elettorale. Il predetto articolo 100, invero, non si pone in deroga, ma in aggiunta alla disciplina del codice di rito penale. Va da sé, poi, che la ammissibilità della costituzione di parte civile va valutata al momento in cui la costituzione viene proposta, essendo irrilevanti gli ulteriori "sviluppi", i quali, come è ovvio, ben potranno avere rilievo in sede civile. Tanto ciò è vero, che la costituzione di parte civile, una volta ammessa, non è contestabile nei gradi successivi di giudizio (ASN 199806363- RV 211229). 10.2. Quanto alla misura del risarcimento, data la natura del danno lamentato, essa non può che essere determinata in via equitativa. R 11. Inammissibile infine è la censura sub n), relativa all'ammontare della provvisionale, essendo ormai jus receptum il principio in base al quale non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (da ultimo: ASN 201034791-RV 248348). 27 12. Conclusivamente, i ricorsi meritano rigetto, con la conseguenza che resta confermata la dichiarazione di falsità delle diciassette autenticazioni di firma poste in calce alle rispettive dichiarazioni di accettazione di candidatura, oggetto di imputazione. 12.1. Il rigetto comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
gli stessi vanno anche solidalmente condannati al rimborso delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili, spese che si liquidano come da dispositivo.
PQM
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in solido, al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che liquida rispettivamente in complessivi euro 3.600 per le parti difese dall'avv. Paolo Davico Bonino e in complessivi euro 4.200 per le parti difese dall'avv. Giampaolo Zancan, oltre accessori, come per legge. Così deciso in Roma in data 14 novembre 2013.- Il presidente- Alfredo M. Lombardi Heft Moria Lok L'estensore- Maurizio Fumo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 20 DIC 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 28