Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2013, n. 51523
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Sentenza 14 novembre 2013

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In materia di reati elettorali, le dichiarazioni di accettazione delle candidature nelle liste elettorali, sottoscritte dai privati cittadini ed autenticate dagli assessori comunali, sono atti pubblici in quanto espressione del potere certificativo del pubblico ufficiale che attesta l'autenticità delle firme apposte in sua presenza nel Comune in cui esercita le sue funzioni, in calce alle dichiarazioni medesime. (Fattispecie in cui la Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 90, comma secondo, d.P.R. del 16 maggio 1960 n. 570, ed escluso l'innocuità del falso nella condotta dell'assessore comunale che, nell'attestare l'autenticità delle firme, aveva apposto una mendace indicazione relativamente a data e luogo della attestazione).

In materia di reati elettorali, la fattispecie delittuosa prevista dal secondo comma dell'art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riguarda tanto ipotesi di falsità materiale quanto ipotesi di falsità ideologica e può avere ad oggetto qualsiasi documento elettorale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la differenza tra la previsione di cui al secondo comma e quella di cui al terzo comma, dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Cost. n. 394 del 2006, con conseguente riespansione della prima quale norma generale, risiedeva nel solo oggetto materiale che, nella fattispecie indicata al comma terzo, consisteva esclusivamente nelle liste di elettori e candidati.).

In materia di reati elettorali, il termine di prescrizione è quello previsto in via generale dal codice penale, atteso che il termine biennale di "prescrizione dell'azione" di cui al Testo Unico per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, si riferisce esclusivamente alla decadenza dell'azione che ogni elettore può promuovere costituendosi parte civile. (In motivazione la Corte ha affermato che la soluzione interpretativa accolta si impone perchè coerente con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 394 del 2006 e la necessità di assicurare efficace tutela ad un bene giuridico di rango particolarmente elevato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2013, n. 51523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51523
    Data del deposito : 14 novembre 2013

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