Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 marzo 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 marzo 2024 |
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- 1. Decreto SemplificazioniAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazionihttps://www.brocardi.it/
- 3. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
L'Ente scrivente, comune di circa 2.000 abitanti, ha affidato la gestione dei bagni comunali ad una ditta esterna a seguito di procedura per evidenza pubblica ai sensi dell'art. 73 lett. c) del RD. 23.05.1924 n. 827. Prima di iniziare la gestione è necessario sottoscrivere un contratto davanti al segretario comunale autorizzato a rogare gli atti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del TUEL. Si chiede se tale contratto debba essere registrato a tassa fissa in quanto gli importi da liquidare sono soggetti ad IVA Vorremmo conoscere il Vs. parere riguardo al trattamento fiscale dei …
Leggi di più… - 4. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 5. n. 136 (numero 9/2011)https://www.astrid-online.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2928Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 11 settembre 2025 ha pronunciato in grado di appello SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 177/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Stefano Salvato, APPELLANTE E rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Marziale e Patrizia Controparte_1 Totaro, APPELLATO OGGETTO: …Leggi di più...
- art. 119 d.p.r. 361/1957·
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- 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2024, n. 3989Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati: dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. il giorno 19.11.2024 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3587/2021 Registro Generale Lavoro, vertente TRA , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 , rappresentati e difesi dall'avv. Carlo de Marchis, come da procura in Parte_4 atti appellanti E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv. Enzo Morrico e Giosafat Riganò, come da …Leggi di più...
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- 3. CGARS, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 314Provvedimento: Pubblicato il 12/05/2026 N. 00314/2026REG.PROV.COLL. N. 00440/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 440 del 2026, proposto da Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Enna, Commissione Elettorale Circondariale di Enna, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; contro -OMISSIS- nella qualità di Candidato della Lista Denominata …Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/11/2025, n. 8540Provvedimento: Pubblicato il 03/11/2025 N. 08540/2025REG.PROV.COLL. N. 08354/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8354 del 2025, proposto da OC RA, TO NI, PE AR, rappresentati e difesi dagli avvocati FR Izzo, TO AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero dell'interno e l'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
2. La prima iscrizione nel predetto albo e' disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960 , nonche', per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.
3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo;
a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 ;
e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perche', sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell' articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell' articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perche' propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell' articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell' articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .
7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneita', possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneita' e che non rientrano nelle categorie indicate dall' articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall' articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.
9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e' disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
AVVERTENZA:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 22
maggio 1990 si procedera' alla ripubblicazione del testo
della presente legge corredato delle relative note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . - Art. 2. 1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
- Art. 3. 1. Nel titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95 , sono soppresse le parole: "e di segretario".
2. All' articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 , sono soppresse le parole: "e di segretario" e: "e di segretari".