Legge 21 marzo 1990, n. 53

Commentari56

Mostra tutto (56)
  • 1Permessi elettorali : regole, assenze, diritti e doveri
    Quintavalle Dott.Ssa Rossella · https://www.fiscoetasse.com/ · 10 luglio 2025

  • 2Studio Legale Associato - Piccinini
    https://www.studiolegaleassociato.it/notizie/

  • 3Pensione Quota 100, cumulabilità con compenso seggio elettorale
    Antonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 3 giugno 2024

    La Direzione Centrale Pensioni dell'INPS ha recentemente fornito importanti chiarimenti in risposta a un quesito riguardante la cumulabilità della pensione “quota 100/102/103” con il compenso derivante da incarichi a seggio elettorale (presidente, scrutatore e segretario). Il dubbio sorge in quanto, la Legge stabilisce che vi è incumulabilità tra pensione quota 100-102-103 e redditi da lavoro, e sulla base di questa norma l'INPS deve sospendere la pensione e deve recuperare le mensilità pagate indebitamente. A questa regola generica è prevista un'eccezione: il lavoro autonomo occasionale, purché non vengano superati i 5.000 euro lordi l'anno e altri tipi di reddito elencati nella …

     Leggi di più…

  • 4guida per scrutatori, presidenti e rappresentanti
    Antonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 26 maggio 2025

  • 5Il Consiglio di Stato a presidio della volontà del corpo elettorale nelle prossime elezioni europee
    Rossella Santonicola · https://www.iusinitinere.it/

    Con le sentenze n. 2620 e 2621 del 23 aprile 2019 il Consiglio di stato, sez. III, ha puntualizzato taluni principi in riferimento alle prossime elezioni europee. Le sentenze de quibus si pongono a tutela del corpo elettorale che si mostra sempre più vulnerabile alle azioni politiche. In primis, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato come l'art. 14, comma 3, d.P.R. 361 del 1957 vieti, in occasione delle elezioni, la presentazione di contrassegni riproducenti simboli ed elementi caratterizzanti taluni gruppi politici o partiti presenti in Parlamento. Di tal guisa, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l'esclusione di una lista elettorale che intendeva usare nel proprio …

     Leggi di più…
Mostra tutto (56)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2024, n. 3989
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati: dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. il giorno 19.11.2024 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3587/2021 Registro Generale Lavoro, vertente TRA , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 , rappresentati e difesi dall'avv. Carlo de Marchis, come da procura in Parte_4 atti appellanti E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv. Enzo Morrico e Giosafat Riganò, come da …
     Leggi di più...
    • contributo unificato·
    • art. 2697 c.c.·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • art. 2120 c.c.·
    • retribuzione onnicomprensiva·
    • t.f.r.·
    • compensazione spese di lite·
    • contrattazione collettiva·
    • onere della prova·
    • art. 118 disp. att. c.p.c.

  • 2Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2928
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 11 settembre 2025 ha pronunciato in grado di appello SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 177/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Stefano Salvato, APPELLANTE E rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Marziale e Patrizia Controparte_1 Totaro, APPELLATO OGGETTO: …
     Leggi di più...
    • art. 119 d.p.r. 361/1957·
    • falsificazione documenti·
    • giusta causa·
    • onere probatorio datore di lavoro·
    • acquisizione d'ufficio documenti·
    • permesso elettorale·
    • licenziamento disciplinare·
    • art. 210 c.p.c.·
    • art. 2119 c.c.·
    • rappresentante di lista

  • 3TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 14/04/2025, n. 185
    Provvedimento: Pubblicato il 14/04/2025 N. 00185/2025 REG.PROV.COLL. N. 00364/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 364 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico; nei confronti …
     Leggi di più...
    • mancata comunicazione avvio procedimento·
    • principio di efficienza elettorale·
    • giurisdizione TAR·
    • gravità inadempienze·
    • compensazione spese giudizio·
    • art. 21 octies legge 241/1990·
    • cancellazione albo presidenti di seggio·
    • art. 1, comma 4, legge n. 53/1990·
    • inadempienze presidente di seggio

  • 4CGARS, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 314
    Provvedimento: Pubblicato il 12/05/2026 N. 00314/2026REG.PROV.COLL. N. 00440/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 440 del 2026, proposto da Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Enna, Commissione Elettorale Circondariale di Enna, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; contro -OMISSIS- nella qualità di Candidato della Lista Denominata …
     Leggi di più...
    • art. 9 reg. ue 2016/679·
    • art. 7 l.r. 7/1992·
    • par condicio·
    • soccorso istruttorio·
    • favor partecipationis·
    • art. 32 t.u. 570/1960·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • proporzionalità·
    • art. 21 d.p.r. 445/2000·
    • art. 52 d.lgs. 196/2003·
    • procedimento elettorale·
    • requisiti essenziali candidatura·
    • art. 1 d.p.r. 445/2000·
    • art. 2703 c.c.·
    • autenticazione sottoscrizione

  • 5Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/11/2025, n. 8540
    Provvedimento: Pubblicato il 03/11/2025 N. 08540/2025REG.PROV.COLL. N. 08354/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8354 del 2025, proposto da OC RA, TO NI, PE AR, rappresentati e difesi dagli avvocati FR Izzo, TO AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero dell'interno e l'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, …
     Leggi di più...
    • art. 28 d.P.R. n. 570/1960·
    • autenticazione firme·
    • contrassegno di lista·
    • ricusazione lista elettorale·
    • consapevolezza sottoscrittori·
    • strumentalità delle forme·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • compensazione spese di lite·
    • principio di favor partecipationis·
    • congiunzione fisica moduli
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
    2. La prima iscrizione nel predetto albo e' disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960 , nonche', per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.
    3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
    4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo;
    a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
    b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
    c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
    d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960 ;
    e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
    5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perche', sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell' articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell' articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
    6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perche' propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell' articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell' articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .
    7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneita', possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
    8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneita' e che non rientrano nelle categorie indicate dall' articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall' articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.
    9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo e' disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
    AVVERTENZA:
    Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 22
    maggio 1990 si procedera' alla ripubblicazione del testo
    della presente legge corredato delle relative note, ai
    sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione
    del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
    delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
    della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficali della
    Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
  • Art. 2. 1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
  • Art. 3. 1. Nel titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95 , sono soppresse le parole: "e di segretario".
    2. All' articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 , sono soppresse le parole: "e di segretario" e: "e di segretari".