Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 1
In tema di cd. patteggiamento in appello, il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall'art. 599 cod. proc. pen..
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 maggio 2022
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
Leggi di più… - 3. inammissibile il ricorso per Cassazione in relazione alla misura della penaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 novembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 599-bis) Il fatto L'imputato impugnava la sentenza con la quale, in esito a giudizio abbreviato, la Corte di Appello di Bari, esclusa la recidiva, gli aveva applicato – a seguito di rinuncia ai motivi di appello in punto di qualificazione giuridica del fatto – previo concordato con il Procuratore generale, la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. La Corte distrettuale, praticata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche sulla pena di anni otto di reclusione, difatti, era pervenuta alla pena di anni sei di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2008, n. 40573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40573 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
405 73 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/09/2008
SENTENZA
N. 1213/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LATTANZI GIORGIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.SERPICO FRANCESCO
N. 043663/2006 2. Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO "
3. Dott. LANZA LUIGI
4. Dott.MATERA LINA "T
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 23/12/1978 1) GA GI
N. IL 17/04/1963 2) OL RT
avverso SENTENZA del 12/05/2006
CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SERPICO FRANCESCO
by
Udito il Procuratore Generale in persona del SPG dr.G.GAJATI
che ha concluso per :Dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Walto, per la parte civile, l'Av. Uditi i difensor i Avv. ti G.CACCIOLA per Gallo e I.MIELE per PI che concludono per: Accogliersi i rispettivi ricorsi;
о S S E R V A
Sull'appello proposto, tra gli altri,da GA GI e OL RT avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 16-01-2002
che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di cessione continuata a fine di spaccio di cocaina e di riciclaggio del relativo denaro proveniente da dette cessioni, rispettivamente ascritti al PI ed al Gallo, condannan- do i predetti alle pene ritenute di giustizia,la Corte di Appello di Ca- tanzaro, con sentenza in data 12-5-2006, sulla richiesta del PI di giu- dizio abbreviato condizionato, con patteggiamento della pena e rinuncia espressa ad ogni altro motivo di gravame, disponeva in conformità a tale richiesta.riconoscendo all'imputato l'attenuante di cui al co.5" dello art.73 DPR 309/90,con determinazione della pena in anni tre,mesi sei di reclusione ed euro 6.000= di multa sostituendo la pena accessoria della interdizione perpetua dai pp.uu. con quella temporane a e confermava la decisione di I^ grado per il Gallo.
Avverso tale sentenza gli anzidetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi di gravame, rispettivamente:
GA:
Manifesta illogicità o comunque contraddittorietà della motivazione;
violazione di legge ex art.648 bis cp.,posto che, contrariamente a quanto
B ritenuto dai giudici della Corte territoriale catanzarese,la mera e li- mitata riscossione dei vaglia relativi all'importo delle cessioni di stupefacenti operate dal PI, in assenza di "ulteriori circostanze sintomatiche, non poteva costituire di per sè ed amplificarsi come indice sicuro della consapevolezza della provenienza del denaro",lamentando, sul punto difetto di motivazione. In ogni caso,la condotta dell'imputato,a suo
..
avviso,non aveva mai impresso al denaro alcuna trasformazione o modifica, di guisa che, in difetto di comprovato" quid pluris strutturale",la contest a. ta condotta delittuosa avrebbe potuto, nella peggiore ipotesi, integrare il reato di ricettazione o di favoreggiamento reale;
OL:
Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.606 lett.b) e c) cpp.,posto che, pur in presenza di una decisione emessa sulla base
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di richiesta di pena patteggiata ex art.599 co.4^ cop.il giudice avrebbe W
dovuto innanzitutto verificare, ex co 5ˆ art.cit.se potessero motivatamen- té escludersi le condizioni di cui all'art.129 cpp.in tema di cause di non punibilità e, in ogni caso, decidere su ogni questione rilevabile di uffi- cio in ogni stato e grado del processo quale l'assoluta inutilizzabilità del compendio di captazioni,con conseguente difetto di ogni e qualsiasi elemento probatorio a carico.
In particolare, ad avviso del ricorrente tutti i decreti esecutivi del PM, attinenti le intercettazioni utilizzate ai fini della prova d'accusa,non- che le relative proroghe erano del tutto privi di motivazione a sostegno
.
della decisione di utilizzare apparecchiature diverse da quelle in uso alla Procura della Repubblica, nonchè privi di riferimento alcuno alle ec- cezionali ragioni di urgenza legittimanti l'uso di apparecchiatire ester- ne, con il conseguente difetto di indicazione di requisiti indefettibili per l'utilizzabilità della captazioni poste a supporto dell'accusa,fermo restando che analoghe omissioni erano da rilevarsi nei decreti di convali-
da del GIP,con patente violazione dell'art.268 cpp.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi addotti dai ricorrenti, con la conseguente condanna di costoro al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla cassa delle am-
B -4-
mende.
Ed invero,quanto al ricorso del OL ,va ribadito il principio di dirit- to secondo cui in tema di c.d. patteggiamento in appello, il giudice di 1
appello, nell'accogliere la richiesta avanzata, come nella specie,a norma dell'art.599 co_4^ cpp.,non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimen- to dell'imputato per talune delle cause previste dall'art. 129 cpp.,nè sul- la insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto,a causa dell'effetto devolutivo , una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati.essendovi, peraltro, una radicale diver- sità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall'art.599 cit.(cfr.in termini Cass.pen.Sez.VI,
4-9-2003,n.35 108, Zardini).
•Infatti, in tema di concordato in appello allorchè le parti,come nella specie, abbiano, ex art.599 co.4* cit., patteggiato sulla determinazione del-
l'entità della pena,previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello. il giudice di appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili di ufficio ed inuti- lizzabilità di elementi di prova posto che i motivi con i quali esse sono state dedotte, sono stati espressamente oggetto, come nella specie,di rinuncia delle parti e, quindi,non essendogli più devoluti,non possono for- mare oggetto della relativa pronuncia (cfr.in teemini Cass.pen.Sez.II,10-
4-2003, n.16965, Augugliaro ed altro).
Tanto a prescindere dal fatto richiamato che, in ogni caso.l'impugnata sen- tenza si è fatta motivato e puntuale carico di segnalare le ragioni della inconfigurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 129 cpp. e della assoluta infondatezza delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni poste a supporto dell'accusa (cfr.foll.3/6 sentenza impugnata), anche per quanto attinente le eccezionali ragioni di urgenza, legittimanti le conte- state captazioni accusatorie.
Quanto al ricorso del GA, trattasi di doglianze manifestamente infonda- te, avuto riguardo alla corretta, logica e motivata risposta offerta dai giu- dici della Corte territoriale catanzarese. -5-
In particolare, alle eccezioni dedotte con il presente ricorso,i giudici di appelão hanno offerto una risposta coerente ed inappuntabile in punto di fatto e di diritto (cfr.foll.12-13-14),non solo a comprova dell'ine qui— voca sussistenza della materialità del fatto-reato contestato nella condot- ta dell'imputato, ma anche in punto di elemento psicologico di tale delitto, in piena aderenza con i principi traceiati,in subiecta materia,da questo giudice di legittimità.
Infatti, come motivatamente segnalato nell'impugnata sentenza (cfr.foll.12-
13 e 14),va ribadito il principio di diritto secondo cui la disposizione di cui all'art.648 bis cp., pur configurando un reato a forma libera, richie- de che le attività poste in essere, attinenti denaro, bene ovvero ogni altra utilità di provenienza delittuosa, siano specificamente dirette alla loro ว
trasformazione totale o parziale.ovvero siano.come nella specie.dirette ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa della res, ancorchè non incidenti direttamente.mediante alterazione dei dati esteriori sulla cosa in quanto tale (cfr.in termini, Cass.pen.Sez. II, 9-12-2003, n.47088,
Di Capua).
Tanto vale intuibilmente a confermare la correttezza della contestazione, escludendo diverse ipotesi criminose di cui il ricorrente ha fatto cenno in aperto contrasto con le risultanze processuali, analogamente supportanti, lo
. alla reiterazione della ricezione dei vaglia ro cam-
, tra l'altro grazie bio.l'intuibile,quanto evidente, anche in punto di logica, sussistenza del dolo richiesto per il reato de quo (cfr.fol.15 sentenza impugnata).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi appaiono mani-
festamente infondati e,come tali, vanno dichiarati inammissibili,con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti in solido al pa-
R gamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro. E P
U
S MILLE/00= in favore della cassa delle ammende. 1
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Così deciso in Roma, il 30-9-2008 E Depositato in Cancelleria IL PRESIDENTE R
E a I ll
Oggi 30 OTT. 2008 L a L
CONSIGLIERE EST.D✓ EST. c E S C ia N d IL CANCELLIERE e i A L e C Geele L I S