Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 2
Non ricorre la fattispecie dell'"aberratio ictus" nel caso in cui l'esecutore materiale del delitto colpisca la persona contro cui aveva voluto sparare, seppure ritenendo che si trattasse di un altro soggetto, in quanto lo scambio di persona è irrilevante, stante il fondamentale principio dell'indifferenza dell'identità della persona oggetto dell'offesa.
La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., trattandosi di una deroga che il legislatore ha inteso introdurre al fine di limitare l'ordinaria discrezionalità del giudice in relazione alla pena, tenuto conto della particolare rilevanza del tema del trattamento sanzionatorio di tipo premiale dei collaboratori di giustizia.
Commentario • 1
- 1. Continuazione tra reati ammissibile anche in caso di aberratio ictusAccesso limitatoElisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 7 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2008, n. 18378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18378 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio GI - Consigliere - N. 668
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 000495/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC NS N. IL 30/11/1961;
2) NA AL N. IL 21/05/1961;
3) SC DE RO N. IL 29/04/1961;
avverso SENTENZA del 15/06/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. M. Iacoviello, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito il difensore Avv. RUGGIERO A. anche in sostituzione dei Colleghi di difesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 15.06.2007 la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della decisione 27.02.2006 del Tribunale di Vallo della Lucania, dichiarava OR ON, NA AS e IP ER colpevoli del reato di concorso in duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, condannando lo IP alla pena di anni 7 di reclusione e gli altri due alla pena di anni 13 di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge. Si tratta della spedizione punitiva (vendicativa per l'uccisione di GI OR) decisa dal clan di appartenenza di quest'ultimo ai danni di congiunti di AS De EO, autore di quell'omicidio. L'azione è stata eseguita sparando
contro
De EO CO e TA MO, rispettivamente padre e cognato delle vittime designate, i fratelli AR ed ON De EO. L'ipotesi accusatoria, fatta propria dalle sentenze di merito, vede l'imputato NA partecipe della fase ideativa, e gli altri due (assieme al collaborante ES OR) esecutori materiali (lo IP con funzione di avvistamento). Lo IP è confesso e collaborante;
l'indagine si è avvalsa anche delle propalazioni di altri collaboranti. La Corte salernitana, esaminando le doglianze difensive, rilevava:
a. che correttamente fosse stata applicata la disciplina dell'art. 82 c.p., comma 1, per la prima parte offesa e che dovesse essere applicata quella dell'art. 82, comma 2, per la seconda, e che quindi, la decisone di prime cure di applicare l'art. 81 cpv. c.p., per la seconda fosse irrilevante sul concreto piano sanzionatorio;
b. che non potesse essere applicata la disciplina ne' della desistenza volontaria ne' del recesso attivo, per le modalità dell'azione di fuoco, e per i motivi della cessazione dell'azione stessa, diversamente indicati, ma mai riferiti a condotta virtuosa valorizzatole ai detti fini;
c. che il NA fosse raggiunto dalle valide dichiarazioni di vari collaboranti, pur se non collimanti su elementi di dettaglio, comunque attendibili in quanto egli era all'epoca uno dei vertici del clan di appartenenza, trattandosi di un delitto di valenza strategica nella vita dell'organizzazione;
d. che corretta fosse l'esclusione delle attenuanti generiche chieste dallo IP, non potendosi valutare due volte gli stessi elementi già posti a base del riconosciuto L. n. 203 del 1991, art. 8; che correttamente il primo Collegio, per lo stesso imputato, avesse preso a base la pena minima di anni 12, prevista per il delitto di tentato omicidio premeditato.
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponevano ricorso per cassazione i tre predetti imputati che motivavano il rispettivo gravame formulando le seguenti deduzioni:
2.1 OR:
a) violazione di legge per errata applicazione dell'ari. 82 c.p., che parla di una sola persona, diversa da quella cui l'azione era diretta, quale parte offesa;
poiché nella fattispecie le persone offese sono due "uno solo dei due eventi andrebbe attribuito al soggetto e precisamente, in base al principio del favor rei, quello meno grave (lesioni volontarie)".
b) violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 56 c.p., comma 4, (recesso attivo o pentimento operoso) per avere cessato di sparare essendosi accorto della mancanza della vittima designata, ed in presenza di situazione (le persone attinte erano sempre parenti della vittima designata) che pure avrebbe giustificato la prosecuzione dell'azione.
2.2 NA:
a) violazione di legge per errata applicazione dell'art. 192.3 c.p.p., in relazione alle propalazioni dei collaboratori di giustizia
ES OR, LE GI, AR AR e Di EN TA le cui dichiarazioni, non convergenti, non sono state sottoposte al dovuto vaglio di attendibilità, non trattandosi di divergenze di poco conto, e mancando qualsivoglia riscontro individualizzante;
b) violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità solo per esser stato uno dei vertici dell'organizzazione e sull'assunto di avere per ciò stesso partecipato alla fase ideati va, su confusa base dichiarativa dei collaboranti.- 2.3 IP:
a) violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 56 c.p., comma 4, (recesso attivo o pentimento operoso) e vizio di motivazione sul punto: contraddittorietà della sentenza che parla sia di un'immediata consapevolezza dell'errore di persona, sia di una consapevolezza avuta addirittura giorni dopo, quando dalle dichiarazioni dei collaboratori era evidente che la decisione di smettere di sparare fu immediata e conseguente alla presa d'atto dell'errore di persona;
b) violazione di legge in relazione all'applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 8: il giudizio di bilanciamento, inevitabilmente indotto dal riconoscimento dell'ari. 8, impone di non considerare l'ergastolo quale pena base edittale, con rideterminazione conseguente di pena meno gravosa;
c) violazione di legge in ordine alle denegate generiche, avendo omesso di prendere i considerazioni una serie di positivi elementi riconducibili all'art. 133 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Tutti i ricorsi sono infondati e come tali debbono essere rigettati con ogni conseguenza di legge.
3.1 Va dapprima esaminato il motivo di ricorso che deduce errata applicazione della disciplina dettata dall'art. 82 c.p., (c.d. aberratio ictus) proposto dalla difesa dell'imputato OR (di cui sopra sub 2. 1/a). Siffatta doglianza è infondata, per quanto indotta da errata - ma in concreto irrilevante - interpretazione dei giudici del merito. Ed invero nella presente fattispecie non può proprio parlarsi di "offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta", atteso che tale previsione edittale - in particolare il termine "diretta" - non fa riferimento alla fase ideativa (e dunque non è pertinente all'ipotesi dello scambio di persona (individuo colpito perché ritenuto essere un altro che si sarebbe voluto aggredire)), ma alla fase esecutiva (tanto che si parla, appunto, di aberratio ictus, non di aberratio cogitationis). È fuori discussione invero che gli esecutori materiali, tra cui il predetto ricorrente, abbiano voluto sparare, con intenzionalità omicida, proprio contro le due persone fisiche oggetto della loro azione, ancorché ritenute essere persone diverse (fatto irrilevante, stante il fondamentale principio dell'indifferenza dell'identità della persona oggetto dell'offesa). L'errore d'impostazione, sotteso al ricorso, è reso evidente dal dettato del citato art. 82 c.p., comma 2, laddove si disciplina la c.d. aberratio ictus plurioffensiva
("qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta"), che chiaramente presuppone che per "persona alla quale l'offesa era diretta" si intende un soggetto presente all'azione, non uno assente (come, inevitabilmente, nello scambio di persona). È del tutto ovvio, infatti, che se si volesse inquadrare il concreto caso in esame nella disciplina dell'aberratio ictus ai cui all'art. 82 c.p., si dovrebbe inevitabilmente ritenere, in coerenza con la logica difensiva, che uno dei due individui oggetto dei colpi sparati dagli imputati fosse proprio quello cui l'offesa era diretta, il che però contrasta radicalmente con lo stesso presupposto sostenuto dal ricorrente. È del tutto pacifico, invero, sia nell'interpretazione giurisprudenziale, che nella più tradizionale dottrina (che infatti parla anche di errore - inabilità), che l'ipotesi cui fa riferimento l'art. 82 c.p., sia soltanto l'inconveniente in fase esecutiva, sia per l'indicazione testuale ("Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa"), sia per la chiara interpretazione sistematica. (per cui, per "altra causa" deve intendersi sempre e comunque una disfunzione in fase esecutiva, ancorché non riferita all'errore dell'agente nell'uso dei mezzi, ma a situazione esterna (come, nell'esempio di scuola, un improvviso spostamento del bersaglio). Tale essendo la pacifica sistematica dell'art. 82 c.p., è di tutta evidenza come tale norma non possa essere riferita alla fattispecie in esame nella quale entrambe le concrete parti lese sono state singolarmente oggetto di colpi d'arma da fuoco volutamente indirizzati contro di loro, senza alcun errore di tipo esecutivo (nè nell'uso dei mezzi, ne' per altra causa, come sopra intesa). In definitiva, nel caso in esame non può essere applicato l'art. 82 c.p., comma 1, (aberratio ictus monoffensiva) perché vi sono due parti offese, ne' il secondo comma (aberratio ictus plurioffensiva, che presuppone che si volesse colpire un solo soggetto) perché qui, dichiaratamente, si volevano colpire entrambi (ancorché ritenute persone diverse, il che è indifferente). Trattasi - dunque - di duplice, contemporaneo, tentato omicidio, la cui disciplina sanzionatoria non può non trovare collocazione che nell'ambito dell'art. 81 c.p., stante l'evidente unitarietà di un previo disegno criminoso. Ma poiché tale è stata, in concreto, la soluzione quoadpoenam data dal Collegio di primo grado, confermata sul pano sanzionatorio dal giudice dell'appello, risulta di tutta evidenza come l'errore sistematico ed interpretativo della Corte territoriale (che ha ritenuto la pena irrogata in prime cure compatibile con la disciplina dell'art. 82 c.p., comma 2) sia stato in pratica irrilevante.
Infine, per completare il vaglio dell'anzidetto motivo di ricorso, deve essere affermato come - a fronte di due tentati omicidi, mai contestati dalla difesa in tale giuridica qualificazione- in nessun modo (neppure applicando l'art. 82 c.p.) si potrebbe punire uno di essi a titolo di lesioni volontarie (come sostenuto del tutto erroneamente nel primo motivo dell'atto di ricorso del OR). Tale primo esaminato motivo di impugnazione, infondato, deve dunque essere rigettato.
3.2 Deve ora essere vagliato il motivo di ricorso, comune alle difese del OR (cfr. sopra sub 2.1/b) e dello IP (v. p. 2.3/a), che lamenta la mancata applicazione, in loro favore, della disciplina dell'art. 56 c.p., comma 4. Peraltro in modo del tutto improprio entrambi tali difese, nei rispettivi motivi di gravame, invocano il disposto dell'art. 56 c.p., citato comma 4, (che testualmente si riferisce a chi "volontariamente impedisce l'evento": c.d. ravvedimento attivo o operoso), che è situazione in fatto assolutamente non riconoscibile nella presente fattispecie. Infatti - come gli stessi ricorrenti ricordano nei proposti motivi - nessuno degli esecutori ha, in alcun modo, attuato una qualche positiva azione diretta ad impedire l'evento (come, nell'esempio più classico, soccorrere i feriti), essendosi limitati a cessare, ad un certo punto, l'azione di fuoco. Il motivo espressamente volto a lamentare la mancata applicazione della disciplina dell'art. 56 c.p., comma 4, è, dunque, inammissibile per mancanza di qualsivoglia argomentazione critica, atteso che il corpo degli anzidetti atti di impugnazione, sul punto, in realtà (pur invocando erroneamente detto comma 4) involge piuttosto il tema disciplinato dall'art. 56 c.p., comma 3, (che invece fa riferimento alla desistenza volontaria). Ma
anche tale prospettazione è infondata. Poiché è testualmente previsto che chi volontariamente desiste dall'azione sia punito per gli atti compiuti commessi fino al momento della desistenza, se quanto fino ad allora si è compiuto realizza già un tentativo punibile (nel caso : duplice tentato omicidio), la tesi è di nessuna concreta utilità ai ricorrenti, mentre bene hanno deciso sul punto i giudici del merito. In tal senso risulta irrilevante la causa contingente per cui ad un certo punto l'azione sia stata interrotta dagli imputati. Siffatto motivo di ricorso è dunque infondato.
3.3 Altrettanto è a dire per entrambi i motivi di ricorso del NA (di cui sopra sub 2.2/a e 2.2/b) in relazione alla dedotta insufficienza degli elementi accusatori a suo carico (scarsa attendibilità e contraddittorietà dei collaboratori di giustizia, mancanza di adeguati riscontri) ed alla improponibilità di una sua responsabilità solo in quanto era uno dei capi del gruppo criminale. Tutte tali deduzioni sono infondate. Va invero rilevato come le due sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano, essendo conformi sul punto) abbiano fondato la responsabilità di questo imputato sulla convergenza di plurimi ed affidabili contributi collaborativi (OR ES, GI LE, AR AR, TA Di EN) in merito alle riunioni che hanno preceduto l'agguato, riunioni nelle quali il duplice delitto è stato deciso e organizzato, che hanno visto il NA presente e partecipe. Anche lo IP (che pure non conosceva tali riunioni) ha confermato che poi, dopo il fatto di sangue, NA AS era stato informato dell'esito, a conferma che era direttamente coinvolto. Pertanto, sul ruolo di questo imputato di concorrente nel duplice delitto - quale ideatore, istigatore, mandante ed organizzatore - non ci possono essere dubbi. Correttamente dunque i giudici del merito hanno ritenuto sul punto (la posizione del NA) la convergenza del molteplice, sulla base di dichiarazioni plurime sostanzialmente coerenti ed in funzione di reciproco sostegno, provenienti da collaboratori di giustizia di provata affidabilità, in ciò applicando ben noto orientamento giurisprudenziale ormai del tutto consolidato.
Una volta appurato poi che il thema decidendi era la partecipazione del NA a tali riunioni decisorie (sul che c'è piena convergenza) risultano marginali ed ininfluenti modestissime discrepanze su altri aspetti, del tutto secondari, peraltro ben giustificabili in relazione al tempo trascorso (ed anche su ciò assolutamente pacifico è il riferimento giurisprudenziale). Contrariamente all'assunto del ricorrente, quindi, la decisione di condanna perviene a tale esito con un percorso argomentativo ben rispettoso del dettato dell'art.192 c.p.p., comma 3, così come il giudizio di responsabilità non
è fondato solo sulla sua posizione di vertice nell'organizzazione criminale, ma in quanto concretamente partecipe delle riunioni in cui il duplice delitto fu deciso ed organizzato.
In definitiva il ricorso del NA nel suo complesso è infondato.
3.4 Devono ora essere esaminate le ulteriori doglianze del ricorrente IP.
a. È infondata quella (cfr. sopra sub 2.3/b) che lamenta erronea, ed anzi mancata applicazione del giudizio di bilanciamento in relazione alla diminuente ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
8. Rileva invero la Corte come su tale punto, pur rinvenendosi decisione conforme all'assunto del ricorrente (Cass. Pen. Sez. 2^, n. 34193 in data 12.07.2006, Rv. 235419, Cotugno), il prevalente indirizzo giurisprudenziale è però ad esso contrario (cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 43241 in data 07.11.2001, Rv. 220294, Alfieri;
Cass. Pen. Sez. 6^, n. 6221 in data 20.04.2005, Rv. 233088, Aglieri). È tale ultimo indirizzo, che nega la possibilità di un giudizio di comparazione, che deve essere qui condiviso sul rilievo, che si giudica prevalente su qualsiasi altra considerazione, della assoluta speciale deroga che il Legislatore ha inteso fare, dettando specificamente riferimenti sanzionatori, proprio al fine di limitare l'ordinaria discrezionalità del giudice in relazione alla pena, e ciò in vista della particolare rilevanza del tema (il trattamento sanzionatorio di tipo premiale dei dissociati e dei collaboratori di giustizia). Ad escludere, poi, la bontà dell'opposta tesi (quella che ammette il giudizio di bilanciamento), valga riflettere sulle conseguenze inaccettabili cui la stessa condurrebbe ove, per ipotesi (magari per la notevole gravità di un reato) si dovesse ritenere la prevalenza delle aggravanti (motivi abbietti, premeditazione, ecc.) sull'attenuante di cui al cit. art. 8, con azzeramento conseguente del premio per la collaborazione, il che sicuramente non si può dire essere il risultato che il Legislatore ha voluto conseguire. In definitiva, in argomento, va confermata e ribadita la prevalente giurisprudenza sopra indicata, correttamente seguita dai giudici del merito, con reiezione conseguente del relativo motivo di ricorso. b. Non diverso esito può avere l'ultimo motivo di ricorso dello IP (sopra riportato sub 2.3/c) che lamenta vizio di legge e di motivazione in relazione alla denegata concessione delle attenuanti generiche. Siffatta doglianza è, invero, infondata. Rileva invero questa Corte di legittimità come del tutto correttamente la Corte territoriale, anche in ciò confermando la prima sentenza, abbia fondato il suo giudizio su giusti parametri valutativi ex art. 133 c.p., (nella fattispecie la gravità del fatto ed i rilevanti precedenti penali dell'imputato). Va qui ricordato come sia principio consolidato, in materia, che è consentito al giudice fondare il suo giudizio, in ordine alla concedibilità dell'attenuante atipica di cui all'art. 62 bis c.p., anche solo su uno o alcuni degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., a patto che ne dia - come nel caso concreto - adeguata contezza motivatoria (cfr. Cass. Pen. Sez. 2^, n. 2285 in data 11.10.2004, Rv. 230691, Alba;
Cass. Pen. Sez. 1^, n. 46954 in data 04.11.2004, Rv. 230591, P.G./ Palmisani;
ecc). Va altresì convalidata l'esatta considerazione dei giudici del merito secondo cui gli stessi elementi di valutazione posti a base dell'attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8, non possono essere giudicati utili anche quale fondamento delle generiche, perché ciò condurrebbe ad un'inammissibile duplicata valorizzazione degli stessi elementi. Anche tale motivo di ricorso va quindi disatteso.
3.5 In definitiva tutti i ricorsi, infondati, devono essere rigettati. Segue per legge, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di tutti i ricorrenti imputati al pagamento, tra loro in solido, delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2008