Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2008, n. 18378
CASS
Sentenza 2 aprile 2008

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Non ricorre la fattispecie dell'"aberratio ictus" nel caso in cui l'esecutore materiale del delitto colpisca la persona contro cui aveva voluto sparare, seppure ritenendo che si trattasse di un altro soggetto, in quanto lo scambio di persona è irrilevante, stante il fondamentale principio dell'indifferenza dell'identità della persona oggetto dell'offesa.

La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., trattandosi di una deroga che il legislatore ha inteso introdurre al fine di limitare l'ordinaria discrezionalità del giudice in relazione alla pena, tenuto conto della particolare rilevanza del tema del trattamento sanzionatorio di tipo premiale dei collaboratori di giustizia.

Commentario1

  • 1Continuazione tra reati ammissibile anche in caso di aberratio ictusAccesso limitato
    Elisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 7 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2008, n. 18378
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18378
Data del deposito : 2 aprile 2008

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