Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
Sussiste piena compatibilità tra il reato aberrante e la circostanza aggravante soggettiva della premeditazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2009, n. 43275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43275 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO SC - Presidente - del 23/06/2009
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1306
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20890/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BI OS, nato a [...] il [...];
2. NA UI, nato a [...] il 03/ 03/1966;
contro sentenza del 09/01/2008 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta;
esaminati gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI SC, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori di LO UI, avv. Robiony Giorgio, e di RU OS, avv. Fiormonti Manfredo, che - riportatisi ai motivi di impugnazione - hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A conclusione di giudizio ordinario la Corte di Assise di Caltanissetta con sentenza pronunciata il 24.1.2007 dichiarava OS RU e UI LO colpevoli di concorso (unitamente a SC ME, deceduto) nel delitto di omicidio premeditato commesso a Gela il 29.6.1988 in persona di MA IS, attinto per errore nell'esecuzione del reato da un colpo di fucile al capo che ne cagionava l'immediata morte, gli obiettivi o vittime designate dell'assalto omicidiario essendo tali CA SC e VI UD rimasti incolumi. Al RU e al LO erano altresì ascritti i connessi reati concorsuali di detenzione e porto illegali di un fucile da caccia NE calibro 12, una pistola calibro 38, un fucile a pompa OS calibro 12 e una pistola SO calibro 38, le ultime due armi clandestine perché recanti l'abrasione della matricola identificativa, nonché di ricettazione di tali due armi e di una autovettura AT Ibiza oggetto di furto commesso il 28.6.1988, utilizzata per commettere il programmato omicidio di SC CA e UD VI. Reati, tutti, finalizzati ex art. 61 c.p., n. 2 alla realizzazione dell'omicidio; reato, questo, che la Corte qualificava giuridicamente come eseguito ai sensi dell'art. 82 c.p., comma 1 in luogo dell'ipotesi di cui all'art. 82 c.p., comma 2 in origine contestata. Per l'effetto, concesse ai due imputati le attenuanti generiche e al LO la diminuente della dissociazione (L. n. 203 del 1991, art.8), la Corte d'Assise condannava il RU alla pena di ventidue anni di reclusione e il LO alla pena di dodici anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per concorso nel reato di omicidio come dianzi qualificato ex art. 82 c.p., comma 1, dichiarando estinti i residui reati in materia di armi da sparo e di ricettazione delle stesse e della vettura AT per sopravvenuta prescrizione.
La Corte di Assise nissena ha ritenuto acquisite univoche prove della penale responsabilità dei due imputati alla luce di una agevole ricostruzione della dinamica e dei moventi dell'episodio criminoso resa possibile dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, ivi compreso lo stesso imputato LO dichiaratosi partecipe organizzativo ed esecutivo (per la sua prima parte) del progetto omicidiario diretto contro due esponenti della cosca mafiosa rivale degli "stiddari" o pastori, il CA e lo UD, seguito dal contegno confessorio del coimputato RU (sebbene all'inizio attribuisca al deceduto complice ME la materiale esplosione del colpo di fucile che ha ucciso per errore MA IS). Dichiarazioni collaborative (chiamate in reità o in correità) che, oltre ad accreditarsi come attendibili attraverso le reciproche ed incrociate comparazioni narrative (raccolte dichiarazioni collaborative, oltre che del LO, dei suoi tre fratelli LO MA, LO RG e LO LO, di PO DI, di MA EN nonché dei due appartenenti all'epoca alla cosca rivale GA IA e IN IB), rinvengono inequivoci riscontri negli elementi di prova generica integrati dagli accertamenti di p.g. compiuti nell'immediatezza dell'evento sul luogo dell'episodio omicidiario (strada statale 117 bis Gela-Catania contrada Spataro), sui due veicoli coinvolti nella sparatoria e sulle armi reperite, accertamenti riferiti dai marescialli dei Carabinieri Resciniti Domenico e Giuseppe Gulisano e dall'ispettore di polizia Profumo Giuseppe, e - sul piano tecnico e dinamico - dalla perizia autoptica sulla salma dell'MA IS e dalla perizia balistica sulle armi e sui veicoli in sequestro.
L'episodio è maturato nell'ambito dei violenti contrasti (c.d. guerra di Gela) sorti per il controllo criminoso del territorio di Gela tra il gruppo mafioso facente capo al clan dei fratelli MA (di cui è cugino l'ucciso MA IS, noto anche col nome di FO, con il riconosciuto ruolo di "primo killer" del gruppo) e dell'EN MA ed il gruppo mafioso noto come clan dei pastori o "stiddari" riconducibili alle famiglie TT, AL e IA. Avendo appreso dalle confidenze di Di DI ZI, amico degli MA e genero di LE LO titolare della ditta Asfalti Bitumi, che tale impresa è sottoposta ad un tentativo di estorsione del gruppo rivale a cura di VI UD e di SC CA, che nel pomeriggio del 29.6.1988 si recheranno per un prefissato incontro presso la ditta del Di DI, gli MA e l'EN decidono di attuare un agguato per uccidere i due estortori, attendendoli nel momento in cui, lasciata la sede della ditta del Di DI, transiteranno (secondo la concordata segnalazione dello stesso Di DI) sulla strada Gela-Catania. A tal fine è allestito un gruppo di fuoco a bordo di una autovettura AT Ibiza rubata il giorno precedente, sulla quale - dopo aver rimosso il lunotto e i vetri posteriori per facilitare gli spari omicidiari-prendono posto armati di fucili e pistole OS RU e SC ME e seduto al posto di guida IS MA, che in tale posizione sostituisce lungo il tragitto MA EN, scendendo dalla motocicletta su cui procede con il LO con funzione di staffetta e scorta del gruppo di fuoco bloccatasi per un guasto. Al segnalato passaggio del CA e dello UD a bordo di una FI Uno (rinvenuta poi in un garage in disponibilità dello UD, fermato dalla p.g. insieme al CA nell'immediatezza dell'accaduto, risultando entrambi portatori di lievi ferite causate da frammenti di vetro) gli attentatori cominciano a sparare al loro indirizzo dall'auto AT che procede lentamente sul margine della semicarreggiata. La FI Uno dello UD, pur raggiunta da colpi di arma da fuoco, accelera la marcia fino a sopravanzare la AT, al cui interno RU, seduto sul sedile posteriore alle spalle del conducente MA, nel ruotare il fucile automatico in suo possesso per seguire la traiettoria della FI, lascia partire un colpo che raggiunge alla testa l'MA IS praticamente decapitandolo. La AT guidata dall'MA IS, ucciso all'istante, senza controllo si schianta sul retro di una autobetoniera che la precede. Il RU e il ME riescono ad uscire dal veicolo e a fuggire nella campagna circostante.
Sul piano della qualificazione giuridica del fatto reato i giudici di primo grado ritengono di qualificare l'azione criminosa ai sensi dell'art. 82 c.p., comma 1 quale reato aberrante monolesivo, dovendo interpretarsi la nozione di "offesa" contenuta nella norma come lesione materiale e non solo giuridica e dovendo prendersi atto che nel caso di specie nessuna offesa nei confronti delle persone cui l'aggressione era diretta (CA e UD) è stata contestata agli imputati, sicché "per il principio di correlazione non può trovare applicazione l'ari. 82 cpv. c.p., ricorrendo la fattispecie di aberratio monolesiva descritta dal comma 1 della norma". L'originaria accusa mossa al RU e al LO, facendo formale menzione del disposto dell'art. 82 c.p., comma 2, enunciava il fatto siccome commesso anche con "l'ulteriore offesa alle vittime designate per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di SC CA e VI UD, esplodendo al loro indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco che attingevano, oltre l'MA, la vettura a bordo della quale viaggiavano".
2.- Adita dall'impugnazione dei due imputati, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con la sentenza del 9.1.2008 indicata in epigrafe ha confermato la penale responsabilità dei due imputati, cui ha unicamente ridotto le pene inflitte in misura di ventuno anni di reclusione per il RU e di dieci anni e otto mesi di reclusione per il LO. La Corte di Assise distrettuale ha condiviso l'analisi ricompositiva degli accadimenti elaborata dal giudice di primo grado e le valutazioni dal medesimo espresse in tema di concorso criminoso e di dolo diretto nel reato aberrante per errore esecutivo a dimostrazione della piena responsabilità concorsuale di entrambi gli imputati per l'omicidio ex art. 82 c.p. di IS MA.
La sentenza di appello ha premesso l'avvenuto rigetto nel corso del giudizio di secondo grado del concordato sulla pena ex art. 599 c.p.p., comma 4 (nel testo previgente poi abrogato dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) avanzato dall'imputato RU ed imperniato su una valutazione di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sull'aggravante della premeditazione e sul riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione ex L. n. 203 del 1991, art.
8. Concordato respinto per l'ostatività dei contenuti censori dell'atto di appello presentato dal RU, basato sulla richiesta di assoluzione ma non anche su una subordinata diversa comparazione delle circostanze, e di poi - quanto al merito - per la rilevata assenza di ragioni legittimanti un più mite bilanciamento delle circostanze.
I giudici di appello, prendendo atto che,dopo iniziali dichiarazioni indicanti nel ME l'autore materiale dello sparo letale, il RU ha ammesso (interrogatorio reso nel giudizio di appello) di poter essere stato lui ad esplodere il colpo con il fucile a pompa (arma del delitto perché recante tracce di materia cerebrale dell'ucciso) mentre se lo fa passare dal ME sul sedile posteriore (che ammette di aver occupato), hanno - da un lato - respinto la tesi di OS RU, secondo cui egli era intenzionato ad uccidere soltanto i rivali dell'opposta cosca mafiosa ma non anche il sodale MA, sicché l'uccisione di questi, estranea all'iniziale progetto criminoso e verificatasi per mero errore esecutivo, non può essergli ascritta quanto meno a titolo di dolo diretto e con premeditazione.
La Corte distrettuale ha rilevato che il RU va considerato responsabile dell'omicidio non solo alla luce dei normali canoni applicativi del concorso nel reato (compartecipazione al reato sotto qualsiasi forma mediante contributo volontario e cosciente, causalmente apprezzabile, anche ad una soltanto delle fasi ideative, organizzative ed esecutive della condotta), ma altresì alla luce della fattispecie dell'aberratio ictus ex art. 82 c.p. senz'altro ricorrente nel caso di specie. La disciplina dettata dall'art. 82 c.p. impone una verifica dell'elemento soggettivo del reato in rapporto alla commissione del reato programmato, cioè in rapporto al proposito omicidiario delle vittime designate scampate all'agguato. Proposito scandito dal dolo intenzionale e connotato dalla premeditazione, circostanza aggravante considerata dalla giurisprudenza di legittimità pienamente compatibile con l'ipotesi di reato aberrante per error in personam.
Il RU, anche a prescindere dalla materialità dell'azione lesiva pur a lui attribuibile, è stato (come riconosce) tra gli ideatori e gli organizzatori del disegno delittuoso ed ha preso posto con i complici nella vettura AT per sparare e realizzare il condiviso proposito omicidiario ("...rimane ininfluente la circostanza che volesse la morte dei rivali e non quella dell'associato MA suo complice e che l'uccisione di quest'ultimo non rientrasse nell'originario progetto, giacché ciò che rileva ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico è l'atteggiamento verso la persona nei cui confronti l'offesa era diretta e non quello verso la persona effettivamente raggiunta per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del duplice tentato omicidio").
Da un altro lato e per gli analoghi motivi di diritto in tema di concorso criminoso e di dolo nel reato aberrante i giudici di appello hanno disatteso la censura profilata dal LO, invocante la sua assoluzione per non aver commesso il fatto, poiché al momento dell'erronea uccisione dell'MA egli non si trovava sulla vettura AT e non aveva preso parte all'agguato, di tal che impropriamente gli si ascrive il concorso nell'omicidio del sodale, che ha rappresentato un evento assolutamente atipico, imprevedibile e non previsto e neppure voluto sotto il profilo del dolo indiretto. Per ammissione (confessoria) dello stesso LO costui ha preso parte attiva al progetto di uccidere il CA e lo UD, organizzando l'azione delittuosa e prendendovi parte nella fase esecutiva ultima fino a pochi minuti prima dell'evento, allorché non ha partecipato alla sparatoria contro la vettura delle vittime sol perché appiedato dal guasto della motocicletta con cui si stava recando sul posto dell'assalto in funzione di supporto operativo. 3.- Avverso la sentenza di appello hanno proposto - attraverso i rispettivi difensori - ricorso per Cassazione RU OS e LO UI, deducendo vizi di violazione di legge e di difetto e illogicità di motivazione.
Con il ricorso di OS RU si lamenta:
1. Erronea applicazione degli artt. 110, 575 e 577 c.p. e illogicità della motivazione in riferimento alla confermata responsabilità concorsuale dell'imputato nella uccisione di IS MA a titolo di omicidio volontario premeditato. Il caso integrante la regiudicanda non integra una ipotesi di aberratio ictus, come affermano le due decisioni di merito, ma una ipotesi di omicidio colposo. L'uccisione di MA è stata determinata da una materiale non corretta gestione dell'arma (fucile a pompa) passato dal ME al RU, che aveva esaurito i colpi della propria arma. Il fatto realizza, quindi, un omicidio colposo non connesso al tentativo di omicidio degli "stiddari" ("non si è trattato di errore nella fase esecutiva di un tentato omicidio ai danni di altra vittima ma di una modalità errata di maneggio dell'arma"). Il colpo di fucile che ha colpito l'MA è accidentalmente partito (da dietro in avanti, secondo la stessa perizia balistica) nella direzione opposta a quella in cui si trovava l'obiettivo dell'attentato, cioè UD e CA a bordo dell'autovettura FI, poiché ha colpito alla testa MA mentre avrebbe dovuto essere indirizzato sul retro della vettura AT per colpire la sopravveniente FI delle due prestabilite vittime. Di tale logica contraddizione la sentenza impugnata non offre alcuna plausibile spiegazione.
2. Violazione della L. n. 203 del 1991, art. 8 per il mancato riconoscimento in favore dell'imputato dell'attenuante della collaborazione, nonostante il "contributo rilevante alla ricostruzione dell'episodio" dal medesimo fornito. Con il ricorso di UI LO si lamenta:
1. Violazione degli artt. 110, 575 e 577 c.p. e illogicità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui non ha assolto l'imputato dal concorso nell'omicidio dell'MA configurabile soltanto in termini di reato colposo. Anche per tale ricorrente non si verte in ipotesi di aberratio ictus, ma di semplice omicidio colposo per negligenza nella gestione ed uso del fucile a pompa. A tutto voler concedere avrebbe dovuto essere contestato agli autori materiali del fatto (i soli RU e ME) il concorso nel tentativo di omicidio nei confronti degli "stiddari" e il concorso nell'omicidio colposo dell'MA, restando ad entrambi i fatti estraneo il LO. Questi non è stato presente alla sparatoria e non può rispondere della incuria e dell'imperizia nell'uso dell'arma omicidiaria da parte del RU e del ME.
A ciò aggiungendosi che non vi è prova che il colpo che ha raggiunto l'MA sia stato indirizzato verso le vittime predestinate dell'attentato, procedenti a bordo di una autovettura che seguiva la AT guidata dall'MA.
Di tal che il colpo di fucile che ha ucciso costui, esploso da dietro in avanti (cioè dal sedile posteriore della AT verso il capo dell'Emmauello), non è stato rivolto contro l'auto di UD e CA.
4. - I ricorsi dei due imputati vanno dichiarati inammissibili. I motivi posti a loro fondamento, omologhi quanto a tesi giuridiche prospettate a sostegno della non colpevolezza dei prevenuti, sono privi di qualsiasi pregio giuridico e manifestamente infondati anche in riferimento ad una erronea ricostruzione della semplice dinamica dell'episodio che sostanzia la regiudicanda, frutto di malaccorta lettura delle due conformi decisioni di merito. Ciò non sottacendosi che i motivi in parola sono altresì privi di specificità, poiché riproducono doglianze già ampiamente vagliate e disattese dai giudici di appello con argomenti ai quali i ricorsi non contrappongono alcuna considerazione di effettivo spessore critico. A. La censura prefigurata dal RU con riguardo al diniego della diminuente per la dissociazione ex L. n. 203 del 1991, art. 8 è indeducibile, poiché afferisce ad un profilo, quello del trattamento sanzionatorio riservato all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, che nel caso di specie ha diffusamente esposto - con motivazione immune da discrasie o incongruenze logiche - le ragioni ritenute ostative alla concessione del trattamento premiale invocato dal prevenuto. La Corte di Assise di Appello (al pari della sentenza di primo grado) non mette in discussione la qualifica di collaboratore di giustizia assunta in più processi dal RU, ma unicamente constata l'indifferenza se non l'irrilevanza del contributo conoscitivo offerto nell'odierno processo dall'imputato sia con riguardo alla sua propria personale condotta, sia con riguardo alla complessiva ricostruzione sequenziale e diacronica della vicenda, osservando come per il riconoscimento dell'attenuante speciale della dissociazione si renda necessario che questa sia verificata in relazione a quanto l'imputato riferisce in merito ai reati specifici per i quali si procede e sia munita dei caratteri della decisività o comunque della concretezza e significatività dell'apporto collaborativo. Evenienza che non può riscontrarsi nel processo per la morte di IF MA (sentenza p. 13:
"il contributo alle indagini dato dall'imputato, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che ancor prima della sua dissociazione aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato ed il contesto in cui questo era maturato, non è risultato determinante, ma solo integrativo ai fini della decisione").
B. Palese è l'infondatezza dei rilievi enunciati dai ricorrenti sulla supposta non attribuibilità ad entrambi del concorso nell'omicidio (pur con le differenze connesse alla materialità dell'erronea azione esecutiva attuata dal RU e alla assenza del LO durante la sparatoria che segna l'epilogo dell'attentato omicidiario
contro
UD e SC), perché l'uccisione dell'MA sarebbe riconducibile ad un mero fatto colposo (in concorso, deve supporsi, di autonome cause produttive ex art. 41 cpv. c.p.) riferibile ad imperizia del RU e del defunto ME. Impostazione valutativa priva di fondamento, poiché il caso in esame non può che essere inquadrato, come correttamente ritenuto dalla due conformi sentenze di merito, nella fattispecie del reato qualificato dall'offesa a persona diversa da quella alla quale essa era diretta a norma dell'art. 82 c.p.. La concomitante riconducibilità della fase iniziale della condotta esecutiva dell'attentato alla contestazione di tentato omicidio in pregiudizio dello UD e del CA, implicitamente evocata nel ricorso dell'imputato LO, permette di formulare una precisazione incidentale per mere ragioni nomofilattiche (che trattasi di profilo decisorio non reso oggetto di impugnazione del pubblico ministero o degli imputati). Per come ripercorribile attraverso le due decisioni di merito e in particolare della decisione di primo grado, che intuibilmente dedica più ampio spazio ad una dettagliata ricostruzione della successione degli eventi connessi alla regiudicanda (dal progetto di uccisione di UD e SC all'organizzazione dell'agguato e dei relativi mezzi, dalla formazione del commando degli sparatori all'epilogo finale con la morte di MA), la vicenda integra una classica ipotesi di aberratio ictus plurilesiva, scandita dalla congiunta attuazione del delitto programmato in danno - però - di persona diversa dalla vittima e del tentativo di quel medesimo delitto (omicidio) in danno delle vere vittime designate dell'azione criminale. In vero l'offesa recata a queste ultime, anche nella sinottica accezione di offesa materiale (a voler seguire la sentenza di primo grado sulla nozione di "offesa" impiegata dall'art. 82 c.p., che per la verità è idonea, sul piano semantico, ad includere un evento lesivo nella coeva sua significanza giuridica e nella sua manifestazione materiale), risulta idoneamente "contestata" nell'imputazione originaria ex art. 82 c.p., comma 2. E del resto lo UD e il CA, oltre ad essere stati in ogni caso oggetto (a bordo della loro auto) di numerosi colpi di arma da fuoco idonei ad ucciderli, hanno riportato delle ferite rapportabili in rapporto causale, diretto o indiretto, alla sparatoria nei loro confronti (gli ufficiali di p.g. esaminati in dibattimento hanno riferito del verificato ferimento dei due soggetti e della presenza di tracce di sangue nell'autovettura FI in loro possesso raggiunta dai proiettili esplosi dagli attentatori occupanti la AT). Ma tant'è. Anche alla stregua della ritenuta più mite ipotesi (sul piano sanzionatorio) del reato aberrante monolesivo non è revocabile in dubbio che correttamente sia stata affermata dalle due sentenze di merito la penale responsabilità del RU e del LO per la morte di IS MA a titolo di omicidio volontario premeditato, nel pieno rispetto dei criteri ermeneutici fissati in sincronia applicativa dagli artt. 82 e 110 c.p., in tema di concorso criminoso nel reato esecutivamente aberrante.
Occorre sgombrare in campo da un equivoco di fondo in punto di ricostruzione fattuale degli eventi in cui sono incorsi entrambi i ricorsi degli imputati. A sostegno delle comuni delineate tesi censorie (omicidio colposo consumato dal RU al quale sarebbe fisicamente estraneo il LO, cui può attribuirsi l'intento di uccidere il CA e lo UD ma non pure l'MA) i ricorrenti adducono l'irrisolta contraddizione, non affrontata dalle decisioni di merito, discendente dall'orientamento del colpo di fucile che per errore ha ucciso l'MA e che sarebbe stato esploso in direzione contraria rispetto a quella occupata dalle due vittime UD e CA.
Le sentenze di merito non si sono fatte carico di siffatta discrasia per il semplice motivo che la stessa non sussiste. Il compendio delle emergenze delle prove generiche e specifiche acquisite nel corso delle indagini e del dibattimento di primo grado conclamano l'univoca direzione del colpo di fucile che ha stroncato l'MA proprio contro lo UD e il CA o, meglio, contro l'autovettura FI su cui essi procedono e più esattamente nel momento in cui la FI (resisi conto gli occupanti del pericolo) aumenta la velocità e affianca e sorpassa la AT degli attentatori, che marcia piano e non riesce a raggiungere subito la velocità di marcia della FI. Merita rimarcare che la progettazione dell'attentato prevedeva l'eventualità di accentuare il fuoco omicidiario proprio al momento del transito affiancato della FI e non di concentrarlo solo contro la sopraggiungente (dal retro della AT) FI delle vittime, dal momento che come si desume dalla sentenza di primo grado alla vettura AT erano stati all'uopo rimossi oltre al lunotto posteriore anche i vetri posteriori laterali. Il dato decisivo della traiettoria potenziale del colpo di arma da fuoco contro gli occupanti della FI è offerto senza incertezze dallo stato della FI Uno dopo l'accaduto. Mentre la AT degli attentatori non reca alcuna traccia di proiettili (UD e SC o non sono armati o comunque non rispondono al fuoco), la FI delle due vittime designate è stata attinta da ben nove colpi di arma da fuoco formati da cinque proiettili esplosi con pistola cal. 38 e da quattro rose di pallini provenienti da colpi di un fucile cal. 12. Di tali nove colpi soltanto due interessano la parte anteriore o frontale della FI ed uno la zona posteriore destra, gli altri colpi interessando tutti la fiancata laterale destra della vettura e risultando (dalla effettuata perizia balistica) tutti esplosi con traiettoria da destra verso sinistra (cfr. sentenza di primo grado, p. 13). Una traiettoria di sparo, quindi, in tutto coincidente con la posizione occupata dal RU sul sedile posteriore della vettura AT a piena riprova del fatto che, quando ha sparato, egli si è trovato la FI non alle proprie spalle, ma al suo lato sinistro o più avanti, dopo che la FI aveva sopravanzato la AT (è ben evidente che il colpo che uccide l'MA è l'ultimo colpo della sparatoria, perché subito dopo la AT sbanda e impatta contro una betoniera). Tanto chiarito, appare perfino superfluo ribadire che in una situazione quale quella emersa dalle emergenze processuali passate in rassegna dalle sentenze di merito il RU e il LO, partecipi dell'ideazione dell'attentato contro i due esponenti della cosca rivale, organizzatori dello stesso e per il quale si procurano l'autovettura da utilizzare nell'attentato e soprattutto le armi per ottenere un elevato volume di fuoco (quali due fucili e due pistole cal. 38, armi di devastante offensività se impiegate a distanza ravvicinata dalle vittime come intendevano impiegarle e in fatto le hanno impiegate gli attentatori), esecutori materiali del progetto (a ben poco rilevando, sotto l'aspetto della previa totale adesione morale e rafforzativa della altrui concorrente determinazione criminosa, che il LO abbia dovuto interrompere tale attività esecutiva per fatto meramente accidentale), debbano essere ritenuti responsabili dell'omicidio, a titolo di dolo diretto e di premeditazione. Nei medesimi termini in cui, secondo i principi del concorso criminoso ex art. 110 c.p., avrebbero risposto se l'esecuzione del reato fosse stata rivolta esclusivamente contro le preordinate vittime dell'omicidio. A ben riflettere l'art. 82 c.p. non costituisce altro che una particolare specificazione dei principi di carattere generale in tema di imputazione dolosa (e di riflesso in tema di concorso nel reato doloso), dal momento che l'eventuale o concreto error in persona non è idoneo ad escludere il dolo del reato avuto di mira dall'agente. Vale a dire che, come affermato in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, nel dolo come rappresentazione del fatto reato normativamente tipizzato non ricade l'identità personale della prefigurata vittima, che rimane dato esterno al "fatto" costituente reato (v. Cass. Sez. 1, 2.4.2008 n. 18378, Pecoraro, rv. 240374). Laonde l'inciso dell'art. 82 c.p. per cui, in caso di offesa a persona diversa da quella prefissatasi dall'agente, costui risponde "come se" avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, non altro presuppone se non l'unicità e unitarietà, volitiva ed esecutiva, del reato in concreto commesso e, dunque, una ipotesi di reato doloso anche in rapporto al realizzato effetto attuativo aberrante. Evenienza, di rilievo nel caso di specie ove agli imputati è contestato anche l'aver agito con premeditazione ex art. 577 c.p., comma 1, n. 3, in virtù della quale è possibile dedurre la piena compatibilità tra il reato aberrante (art. 82 c.p.p. commi 1 e 2) e l'aggravante soggettiva della premeditazione, in margine alla quale l'offesa sia recata ad una persona invece che a quella avuta di mira dal soggetto agente (v. Cass. Sez. 1, 22.12.2006 n. 1811/07, Masciopinto, rv. 236072).
L'analisi dell'atteggiamento volitivo (dolo intenzionale) tenuto nella vicenda dal RU e dal LO effettuata, sulla scia della decisione di primo grado, dall'impugnata sentenza di appello non lascia adito ad incertezze sulla concreta e piena volizione da parte dei due prevenuti dell'evento omicidiario nei confronti dello UD e del CA e, per ciò stesso, nei riguardi dell'evento erroneamente prodotto (uccisione dell'MA). Evento realizzato per effetto del loro concorso materiale e morale (in special modo per il Celon, che con RU e altri organizza l'uccisione dei rivali e alla cui esecuzione partecipa fin poco prima del suo erroneo esito) nell'agguato preordinato conto UD e SC (cfr.: Cass., Sez. 1, 21.9.2001 n. 40513, Anastasio, rv. 220238: "È configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella cui l'aggressioner era diretta (aberratio ictus), in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo").
Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni segue per legge la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna di ciascuno di essi al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille) pro capite.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009