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Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38635 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Francesco BUONOMINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 luglio 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, confermava la condanna di MI MA per concorso nei reati di sostituzione di persona e truffa aggravata (consumata in danno di IA NI, tentata nei confronti di AN 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38635 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 21/06/2023 UR) e nel contempo dichiarava non doversi procedere per i delitti di tentata truffa di cui ai capi la) e 1b) perché estinti per prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena complessiva in anni uno, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. La Corte territoriale - si assume con il primo motivo - non ha valutato la memoria difensiva contenente nuovi motivi di ricorso, rilevanti e decisivi, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'imputato e nullità della sentenza impugnata, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La motivazione non ha esaminato i rilievi difensivi concernenti l'omessa disapplicazione della recidiva, gli eccessivi aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., l'erroneo mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. nonché l'omessa declaratoria di estinzione di tutti i reati per intervenuta prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'incertezza sull'identificazione del soggetto agente e all'assenza di prove circa la responsabilità penale del ricorrente, unitamente alla inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine all'erronea valutazione delle risultanze probatorie. 2.3. Ad avviso della difesa, le sentenze di merito hanno violato la disposizione di cui all'art. 533 cod. proc. pen.: all'esito dell'istruttoria dibattimentale non sono stati acquisiti elementi equiparabili a indizi, gravi, univoci e concordanti, idonei a superare il ragionevole dubbio che l'imputato abbia commesso i fatti contestati. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56 e 157 cod. pen., per non aver la Corte di appello, omettendo di valutare i motivi aggiunti, dichiarato l'intervenuta prescrizione della tentata truffa di cui al capo 3) dell'imputazione, alla data del 5 maggio 2019. 2.5. Il quinto motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e al vizio motivazionale con riferimento alla quantificazione della pena irrogata, all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, all'omessa esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. 2.6. Con il sesto motivo la difesa rileva la violazione di legge in relazione all'art. 152 cod. pen. e correlato vizio motivazionale con riguardo alla omessa declaratoria di non procedibilità del reato di truffa di cui al capo 2), per 2 intervenuta remissione di querela: la condotta processuale e le dichiarazioni di IA NI, all'udienza del 23 giugno 2016, sono da ritenersi certamente indicative della volontà di rimettere la querela. 2.7. L'ultimo motivo di ricorso attiene alla inosservanza ed erronea applicazione di legge rispetto all'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in quanto nella sentenza impugnata si afferma erroneamente che non sia stata richiesta la trattazione orale, contrariamente a quanto risulta dalla PEC del 16 maggio 2022. 2.8. In data 5 giugno la difesa ha depositato un nuovo motivo con il quale, alla luce della sopravvenuta procedibilità a querela disposta anche per la truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si chiede sia dichiarata la improcedibilità dell'azione penale non solo della truffa di cui al capo 2) per remissione di querela, ma anche di quella contestata al capo 3) per mancanza della istanza punitiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. In primo luogo va disattesa l'eccezione in rito proposta dalla difesa. Avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Dal verbale di udienza del 13 luglio 2022 risulta che il processo si celebrò con trattazione orale, diversamente da quanto indicato nella motivazione della sentenza, evidentemente per errore materiale. L'imputato, detenuto per altra causa, era assente in quanto rinunciante a comparire (come indicato anche nella intestazione della sentenza), mentre il difensore di fiducia era rappresentato da un sostituto processuale, che concluse oralmente, al pari del Procuratore generale. Ne discende la palese infondatezza della doglianza proposta. 3. Sono inammissibili le censure formulate con il primo motivo di ricorso, poi riprese nel quinto motivo. Va ribadito, innanzitutto, che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai 3 motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982 - 01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01). Nel caso di specie la difesa ha lamentato nella sostanza l'omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (questione rilevabile d'ufficio e - come si dirà - priva di fondamento) e la mancata considerazione di una serie di doglianze (concernenti l'applicazione della recidiva, gli aumenti di pena per la continuazione, l'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità) formulate per la prima volta con la memoria e non proposte, neppure implicitamente, con l'atto di appello. Va ricordato, allora, che secondo il diritto vivente i motivi nuovi a sostegno della impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario e sono ammissibili se costituiscano un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, non anche quando essi consistano in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione, poiché, in caso contrario, risulterebbero aggirati i termini prescritti dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482). Va poi ribadito che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, al di là della formale intestazione, non sono da considerare memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. e in relazione a essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, del codice di rito (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv 264493). Anche le Sezioni Unite hanno di recente ribadito la «pacifica giurisprudenza di questa Corte» secondo la quale non rileva il dato formale costituito dalla 4 intestazione dei motivi nuovi quale "memoria" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). 4. In ordine all'affermazione di responsabilità, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Le deduzioni difensive potrebbero essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il ricorrente ha denunciato cumulativamente detto vizio, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, cit., non mass. sul punto). In ogni caso, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La difesa, invece, ha proprio sollecitato una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, come si evince anche da varie espressioni utilizzate nel ricorso ("avrebbero dovuto essere valutati diversamente a favore dell'imputato"; "la Corte ha errato nel valutare gli elementi emersi" - pag. 4). Per quanto riguarda il profilo della identificazione del ricorrente, la Corte d'appello, confermando quanto statuito dal primo giudice, ha espresso una logica e incensurabile motivazione, richiamando quegli elementi in base ai quali è possibile affermare che l'imputato fosse nella disponibilità delle utenze telefoniche impiegate per perpetrare le truffe ai danni delle persone offese 5 (pagg. 8 e 9) e, in modo particolare, la testimonianza della fidanzata convivente di MA e i controlli dei tabulati telefonici, da cui è emerso anche un continuo contatto tra il numero della sim utilizzata per chiamare la persona offesa (la NI) e la famiglia del ricorrente (circostanza da questi mai smentita e mai messa in dubbio). In ordine alla tentata truffa di cui al capo 3), la difesa non si è correttamente confrontata con la motivazione (pag. 9), nella quale, al contrario di quanto prospettato nel ricorso, si è considerata l'ipotesi della riconducibilità a OC CA di una delle schede telefoniche utilizzate per la tentata truffa ai danni di AN UR, ritenendola tuttavia non fondata, a fronte della dichiarazione di smarrimento da parte del suddetto e del mancato ritrovamento della sim nella sua disponibilità, a seguito di perquisizione domiciliare. I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto che il quadro probatorio dimostri senza ragionevoli dubbi la colpevolezza dell'imputato rispetto ai reati contestati ai capi 2) e capo 3). Neppure il reato di tentata truffa era estinto per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di appello, in quanto il tempo necessario a prescrivere era di dieci anni (art. 161, secondo comma, cod. pen.), considerata l'applicazione della recidiva reiterata. Alla luce della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. pen. (il giudizio di comparazione non rileva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere), della recidiva occorre tener conto anche se ritenuta equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti, come ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non mass. sul punto). Inoltre, secondo un principio del tutto consolidato, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802). Pertanto, è privo di ogni fondamento anche il quarto motivo di ricorso. 5. La motivazione riguardante il trattamento sanzionatorio è immune dai vizi denunciati. 6 L./ Si è detto in precedenza (§ 2.) della inammissibilità delle censure relative all'applicazione della recidiva, agli aumenti di pena per la continuazione e all'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata era preclusa dal disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. Inoltre, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). In particolare, quando la pena - come nel caso di specie - si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). Peraltro, la sentenza - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - contiene una specifica motivazione (pag. 10), avendo fatto riferimento alle condizioni delle persone truffate e ai numerosissimi precedenti penali specifici dell'imputato, indicativi della sua pericolosità sociale. 6. Non ha fondamento neppure la doglianza riguardante la presunta remissione di querela che sarebbe stata espressa durante l'esame dibattimentale dalla persona offesa IA NI, vittima della truffa contestata al capo 2), divenuta procedibile a querela già a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36. Secondo la Corte territoriale, dalle parole dell'anziana testimone è emersa la sua insofferenza nel dover ricordare lo spiacevole episodio ma non la chiara intenzione di non punire il colpevole del reato, valutazione che appare logica e incensurabile alla luce delle stesse frasi riportate nel ricorso. Non può essere accolta la richiesta proposta con il motivo nuovo, volta a ottenere una declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela, in 7 quanto la improcedibilità non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza della ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul giudicato sostanziale (v. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 e, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 150 del 2022, Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542). Le innovazioni favorevoli in materia di procedibilità a querela, dunque, possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (fatta salva la ipotesi di remissione della querela, che determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, come statuito da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 7. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Francesco BUONOMINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 13 luglio 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, confermava la condanna di MI MA per concorso nei reati di sostituzione di persona e truffa aggravata (consumata in danno di IA NI, tentata nei confronti di AN 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38635 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 21/06/2023 UR) e nel contempo dichiarava non doversi procedere per i delitti di tentata truffa di cui ai capi la) e 1b) perché estinti per prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena complessiva in anni uno, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. La Corte territoriale - si assume con il primo motivo - non ha valutato la memoria difensiva contenente nuovi motivi di ricorso, rilevanti e decisivi, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'imputato e nullità della sentenza impugnata, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La motivazione non ha esaminato i rilievi difensivi concernenti l'omessa disapplicazione della recidiva, gli eccessivi aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., l'erroneo mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. nonché l'omessa declaratoria di estinzione di tutti i reati per intervenuta prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'incertezza sull'identificazione del soggetto agente e all'assenza di prove circa la responsabilità penale del ricorrente, unitamente alla inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine all'erronea valutazione delle risultanze probatorie. 2.3. Ad avviso della difesa, le sentenze di merito hanno violato la disposizione di cui all'art. 533 cod. proc. pen.: all'esito dell'istruttoria dibattimentale non sono stati acquisiti elementi equiparabili a indizi, gravi, univoci e concordanti, idonei a superare il ragionevole dubbio che l'imputato abbia commesso i fatti contestati. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta l'inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56 e 157 cod. pen., per non aver la Corte di appello, omettendo di valutare i motivi aggiunti, dichiarato l'intervenuta prescrizione della tentata truffa di cui al capo 3) dell'imputazione, alla data del 5 maggio 2019. 2.5. Il quinto motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e al vizio motivazionale con riferimento alla quantificazione della pena irrogata, all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, all'omessa esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. 2.6. Con il sesto motivo la difesa rileva la violazione di legge in relazione all'art. 152 cod. pen. e correlato vizio motivazionale con riguardo alla omessa declaratoria di non procedibilità del reato di truffa di cui al capo 2), per 2 intervenuta remissione di querela: la condotta processuale e le dichiarazioni di IA NI, all'udienza del 23 giugno 2016, sono da ritenersi certamente indicative della volontà di rimettere la querela. 2.7. L'ultimo motivo di ricorso attiene alla inosservanza ed erronea applicazione di legge rispetto all'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in quanto nella sentenza impugnata si afferma erroneamente che non sia stata richiesta la trattazione orale, contrariamente a quanto risulta dalla PEC del 16 maggio 2022. 2.8. In data 5 giugno la difesa ha depositato un nuovo motivo con il quale, alla luce della sopravvenuta procedibilità a querela disposta anche per la truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si chiede sia dichiarata la improcedibilità dell'azione penale non solo della truffa di cui al capo 2) per remissione di querela, ma anche di quella contestata al capo 3) per mancanza della istanza punitiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. In primo luogo va disattesa l'eccezione in rito proposta dalla difesa. Avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Dal verbale di udienza del 13 luglio 2022 risulta che il processo si celebrò con trattazione orale, diversamente da quanto indicato nella motivazione della sentenza, evidentemente per errore materiale. L'imputato, detenuto per altra causa, era assente in quanto rinunciante a comparire (come indicato anche nella intestazione della sentenza), mentre il difensore di fiducia era rappresentato da un sostituto processuale, che concluse oralmente, al pari del Procuratore generale. Ne discende la palese infondatezza della doglianza proposta. 3. Sono inammissibili le censure formulate con il primo motivo di ricorso, poi riprese nel quinto motivo. Va ribadito, innanzitutto, che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai 3 motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982 - 01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01). Nel caso di specie la difesa ha lamentato nella sostanza l'omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (questione rilevabile d'ufficio e - come si dirà - priva di fondamento) e la mancata considerazione di una serie di doglianze (concernenti l'applicazione della recidiva, gli aumenti di pena per la continuazione, l'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità) formulate per la prima volta con la memoria e non proposte, neppure implicitamente, con l'atto di appello. Va ricordato, allora, che secondo il diritto vivente i motivi nuovi a sostegno della impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario e sono ammissibili se costituiscano un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, non anche quando essi consistano in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione, poiché, in caso contrario, risulterebbero aggirati i termini prescritti dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482). Va poi ribadito che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, al di là della formale intestazione, non sono da considerare memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. e in relazione a essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, del codice di rito (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv 264493). Anche le Sezioni Unite hanno di recente ribadito la «pacifica giurisprudenza di questa Corte» secondo la quale non rileva il dato formale costituito dalla 4 intestazione dei motivi nuovi quale "memoria" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). 4. In ordine all'affermazione di responsabilità, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Le deduzioni difensive potrebbero essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il ricorrente ha denunciato cumulativamente detto vizio, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, cit., non mass. sul punto). In ogni caso, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La difesa, invece, ha proprio sollecitato una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, come si evince anche da varie espressioni utilizzate nel ricorso ("avrebbero dovuto essere valutati diversamente a favore dell'imputato"; "la Corte ha errato nel valutare gli elementi emersi" - pag. 4). Per quanto riguarda il profilo della identificazione del ricorrente, la Corte d'appello, confermando quanto statuito dal primo giudice, ha espresso una logica e incensurabile motivazione, richiamando quegli elementi in base ai quali è possibile affermare che l'imputato fosse nella disponibilità delle utenze telefoniche impiegate per perpetrare le truffe ai danni delle persone offese 5 (pagg. 8 e 9) e, in modo particolare, la testimonianza della fidanzata convivente di MA e i controlli dei tabulati telefonici, da cui è emerso anche un continuo contatto tra il numero della sim utilizzata per chiamare la persona offesa (la NI) e la famiglia del ricorrente (circostanza da questi mai smentita e mai messa in dubbio). In ordine alla tentata truffa di cui al capo 3), la difesa non si è correttamente confrontata con la motivazione (pag. 9), nella quale, al contrario di quanto prospettato nel ricorso, si è considerata l'ipotesi della riconducibilità a OC CA di una delle schede telefoniche utilizzate per la tentata truffa ai danni di AN UR, ritenendola tuttavia non fondata, a fronte della dichiarazione di smarrimento da parte del suddetto e del mancato ritrovamento della sim nella sua disponibilità, a seguito di perquisizione domiciliare. I giudici di merito, dunque, hanno ritenuto che il quadro probatorio dimostri senza ragionevoli dubbi la colpevolezza dell'imputato rispetto ai reati contestati ai capi 2) e capo 3). Neppure il reato di tentata truffa era estinto per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di appello, in quanto il tempo necessario a prescrivere era di dieci anni (art. 161, secondo comma, cod. pen.), considerata l'applicazione della recidiva reiterata. Alla luce della previsione dell'art. 157, terzo comma, cod. pen. (il giudizio di comparazione non rileva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere), della recidiva occorre tener conto anche se ritenuta equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti, come ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non mass. sul punto). Inoltre, secondo un principio del tutto consolidato, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802). Pertanto, è privo di ogni fondamento anche il quarto motivo di ricorso. 5. La motivazione riguardante il trattamento sanzionatorio è immune dai vizi denunciati. 6 L./ Si è detto in precedenza (§ 2.) della inammissibilità delle censure relative all'applicazione della recidiva, agli aumenti di pena per la continuazione e all'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata era preclusa dal disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. Inoltre, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). In particolare, quando la pena - come nel caso di specie - si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa", mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). Peraltro, la sentenza - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - contiene una specifica motivazione (pag. 10), avendo fatto riferimento alle condizioni delle persone truffate e ai numerosissimi precedenti penali specifici dell'imputato, indicativi della sua pericolosità sociale. 6. Non ha fondamento neppure la doglianza riguardante la presunta remissione di querela che sarebbe stata espressa durante l'esame dibattimentale dalla persona offesa IA NI, vittima della truffa contestata al capo 2), divenuta procedibile a querela già a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36. Secondo la Corte territoriale, dalle parole dell'anziana testimone è emersa la sua insofferenza nel dover ricordare lo spiacevole episodio ma non la chiara intenzione di non punire il colpevole del reato, valutazione che appare logica e incensurabile alla luce delle stesse frasi riportate nel ricorso. Non può essere accolta la richiesta proposta con il motivo nuovo, volta a ottenere una declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela, in 7 quanto la improcedibilità non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza della ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul giudicato sostanziale (v. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 e, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 150 del 2022, Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542). Le innovazioni favorevoli in materia di procedibilità a querela, dunque, possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (fatta salva la ipotesi di remissione della querela, che determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, come statuito da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 7. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2023.