Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2015, n. 34461
CASS
Sentenza 10 marzo 2015

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Massime1

Gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, non sono da considerare memorie nè richieste ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen., ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585 comma quarto cod.proc.pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2015, n. 34461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34461
Data del deposito : 10 marzo 2015

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