Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 1
Gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, non sono da considerare memorie nè richieste ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen., ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585 comma quarto cod.proc.pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione.
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 525, c. 2) Il fatto La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato gli imputati alle pene e per i delitti di seguito indicati: 1) M. alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso armata (capo A), organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1), trasferimento fraudolento di valori (capi C e D); 2) G.M. alla pena di sedici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo …
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L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2015, n. 34461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34461 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/03/2015
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 246
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 18249/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI PP N. IL 03/08/1950;
avverso la sentenza n. 593/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del 02/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. PI PE impugna per cassazione, per il tramite de suo difensore, la sentenza della Corte di Appello di Lecce, deliberata il 2 marzo 2010, nella parte in cui:
- è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia, siccome colpevole, in concorso con altri imputati non ricorrenti, dei seguenti reati, unificati nel vincolo della continuazione: porto illegale di una pistola calibro 22, commesso in Torre Susanna il 29 novembre 1996 (capo C dei decreto di citazione dei 26 marzo 1999);
porto illegale di una pistola automatica cal. 7,65 commesso in Brindisi, contrada Giancola, il 27 luglio 1996 (capo E del decreto di citazione del 26 marzo 1999); porto illegale di una pistola automatica cal. 7,65, commesso in Brindisi l'8 febbraio 1997 (capo B del decreto di citazione del 7 ottobre 1997);
- è stata pronunciata declaratoria di estinzione per prescrizione, del reato di usura aggravata continuata in danno di D'OR TO (contestato al capo A del decreto di citazione de 26 marzo 1999), limitatamente alla condotta relativa ad un prestito di lire 15.000.000, riqualificata come usura impropria, ex art. 644 bis c.p., trovando applicazione i nuovi più brevi termini di prescrizione, in quanto la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Brindisi, era stata depositata successivamente alla entrata in vigore della novella (8 dicembre 2005).
1.1 Con il primo dei cinque motivi d'impugnazione prospettati in ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione de diritto di difesa, in quanto la Corte territoriale avrebbe totalmente ignorato la memoria presentata da difensore, con la quale, sì sostiene, era stato offerto un "imponente contributo" all'accertamento dei fatti contestati. La mancata valutazione da parte del giudice delle memorie presentate dalle parti o dai difensori - si deduce in ricorso - si traduce in una carenza della motivazione della decisione, posto che la stessa può risultare indirettamente viziata per la mancata illustrazione di quanto rappresentato nella memoria.
In siffatta ipotesi si verifica la nullità prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto l'omesso e ingiustificato esame delle deduzioni difensive impedisce all'indagato (o imputato) di intervenire concretamente ne processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato e si risolve nella violazione del diritto, riconosciuto dalla legge all'imputato, di difendersi provando (al riguardo il ricorrente cita Sez. F, n. 34244 del 09/09/2010 - dep. 22/09/2010, Lombardi ed altro, Rv. 248216).
1.1.1 Il motivo, così come formulato, risulta assolutamente generico, e ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità. I ricorrente, infatti, si limita a denunciare l'omesso esame di una memoria difensiva definita "imponente", senza però precisarne il concreto contenuto e senza illustrare la rilevanza dell'atto che si assume ignorato dalla Corte territoriale;
illustrazione questa, di contro, da ritenersi senz'altro necessaria, ove si consideri che "non sono da considerare memorie, ne' richieste ai sensi dell'art. 121 c.p.p., gli atti che pongano questioni ulteriori rispetto a quelle proposte coi motivi di impugnazione, giacché in tal caso si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4";
ne discende che intanto si può ravvisare un obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva, se e in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con e questioni devolute con l'impugnazione" (Sez. 5^, n. 210 del 15/02/1996 - dep. 15/04/1996, Lenni, Rv. 204478). Nel caso di specie, in particolare, i motivi di appello quali illustrati alle pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata, avevano un contenuto assai limitato, afferendo all'assorbimento della detenzione delle armi nel reato di porto (motivo accolto dalla Corte territoriale); la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta in primo grado;
la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere ed al risarcimento del danno in favore di D'OR TO.
1.2 Con il secondo motivo viene censurata, sotto il profilo del vizio di motivazione, la decisione dei giudici di appello di accogliere il gravame del PM territoriale e di riformare in pejus quella di primo grado, che aveva invece assolto il PI dall'imputazione di usura continuata mossagli al capo A del decreto di citazione del 26 marzo 1999, con riferimento all'episodio relativo alla dazione alla persona offesa D'OR TO della somma di quindici milioni di lire, dichiarando tale reato -qualificato come "usura impropria" ex art. 644 bis c.p., norma vigente all'epoca del fatto - estinto per prescrizione, in quanto commesso in un arco temporale compreso tra il febbraio e, al più tardi, l'aprile 1995.
Nel ricorso, sintetizzando argomentazione assai più diffuse, si denunzia, sostanzialmente, la lesione del diritto del PI al proscioglimento nel merito, pur in presenza di una causa di estinzione del reato.
In particolare, con riferimento allo specifico fatto delittuoso ritenuto prescritto, nel ricorso sì deduce che i giudici di appello, mentre avevano escluso, al pari del primo giudice, che la persona offesa, D'OR TO, versasse in uno stato di bisogno, avevano tuttavia incongruamente ritenuto configurabile, nella specie, una situazione di approfitta mento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, ciò desumendo, dei tutto apoditticamente, dalla semplice rilevazione che il D'OR si era comunque trovato nella condizione di dovere richiedere dei prestiti. Tale motivazione, si fa rilevare in ricorso, oltre a risultare del tutto apodittica, denota altresì una non attenta disamina delle risultanze processuali ed un acritico recepimento delle argomentazioni del PM appellante in realtà del tutto insufficienti a giustificare una riforma della pronuncia assolutoria del primo giudice, di cui si riportano alcuni significativi passaggi, nella quale, per altro, per un verso, sì evidenziava dettagliatamente, come i D'OR, all'epoca dei fatti in contestazione, godesse della disponibilità del credito bancario e di consistenti strumenti finanziari;
per altro verso, si poneva in luce la dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, riconducibile non già ad una semplice imprecisione circa la data di emissione di un assegno, ma ancorata ad una serie di emergenze processuali in alcun modo confutate dai giudici di appello (l'esclusione da parte del D'OR di una prassi di cambio assegni, sebbene emergente dalle dichiarazioni di alcuni testi;
la natura di alcuni esborsi effettuati dai preteso usurato, ritenuti inconsueti ed incompatibili con l'asserito disagio economico).
Nel ricorso si contesta altresì l'assunto dei giudici di appello secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di valutare adeguatamente il contenuto indiziante della conversazione, oggetto di captazione, intercorsa tra il PI ed il co-imputato D'AL il 28 dicembre 1996, sostenendosi, al contrario, che il Tribunale aveva invece correttamente valutato anche tale elemento di prova, riportando interamente il contenuto del colloquio e congruamente osservando come lo stesso smentisse la tesi del D'OR, secondo cui costui avrebbe corrisposto per anni ingenti somme al PI a titolo di interessi. L'applicazione di una causa di estinzione del reato in riforma di una pronuncia di assoluzione costituisce, quindi, una pronuncia pregiudizievole per il PI, specie ove si consideri che la prescrizione è maturata prima della sentenza assolutoria di prime cure e che l'interesse dell'imputato ad una "motivazione compiuta" prevale sulla immediata applicazione della causa estintiva.
1.2.1 Il motivo è infondato e va quindi disatteso.
La decisione della Corte territoriale di riformare, in accoglimento del gravame del PM territoriale, quella di primo grado, relativamente all'assoluzione del PI dall'imputazione di usura continuata mossagli al capo A del decreto di citazione del 26 marzo 1999, con riferimento all'episodio relativo alla dazione della somma di quindici milioni di lire, qualificato come "usura impropria" ex art. 644 bis c.p., norma vigente all'epoca del fatto, è stata infatti adeguatamente e logicamente motivata dai giudici di appello. La Corte territoriale, infatti, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, si è doverosamente confrontata con l'apparato motivazionale della decisione di primo grado, diffusamente spiegando le ragioni per cui il giudizio espresso dal tribunale in merito alla inattendibilità di D'OR TO, posto a base della pronuncia assolutoria, non poteva essere condiviso, tenuto conto, tra l'altro, che il PI aveva "ammesso il secondo prestito e sostanzialmente anche il primo" e che la ricostruzione della persona offesa non aveva trovato smentita nella perizia contabile e che anche il primo giudice, in definitiva, aveva ritenuto un dato pacifico l'erogazione al D'OR di "due prestiti, rispettivamente di L. 100,000,000 e di L. 15.000.000", sicché la conclusione di pattuizioni usuraie, sulla base delle riferite ed attendibili dichiarazioni della persona offesa doveva ritenersi accertata oltre ogni ragionevole dubbio. Anche il tema della insufficiente dimostrazione dell'esistenza di uno stato di bisogno della persona offesa risulta poi adeguatamente esaminato dai giudici di appello, che al riguardo hanno rilevato come il secondo prestito era avvenuto in un arco temporale ben definito (tra il febbraio e l'aprile 1995) allorquando la L. n. 356 del 1992 aveva già introdotto nel codice penale l'art. 644 bis, concernente l'usura impropria, fattispecie criminosa (attualmente ricompresa dell'art. 644 c.p., comma 3) che non presupponeva l'esistenza di uno stato di bisogno, richiedendo soltanto l'approfitta mento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, situazione quest'altro senz'altro configurabile con riferimento a D'OR e ben nota al PI che già in passato aveva mutuato alla persona offesa, una consistente somma.
Da quanto sin qui evidenziato discende che la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 644 bis c.p., ha sovvertito il verdetto assolutorio non già in forza di elementi astratti e generalizzanti, ma all'esito di una nuova e più rigorosa valutazione delle risultanze processuali condotta dal primo giudice con esiti contrad-dittori rispetto alle premesse sia fattuali, che giuridiche, che caratterizzavano la fattispecie. La differente decisione, raggiunta in appello, è dunque legittima anche alla luce del canone di giudizio dell'art. 533 c.p.p., perché consequenziale a dati conoscitivi certi e corredata da congrua giustificazione, espressa secondo un procedimento logico, corretto e compiuto.
1.3 Con il terzo motivo viene censurata, sotto il profilo della violazione di legge - sostanziale e processuale - e del vizio di motivazione, la decisione dei giudici di appello di condannare il PI, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, quale concorrente nei reati di porto illegale di una pistola calibro 22, commesso in Torre Susanna il 29 novembre 1996 (capo C del decreto di citazione del 26 marzo 1999) e di porto illegale di una pistola automatica cal. 7,65 commesso in Brindisi, contrada Giancola, il 27 luglio 1996 (capo E dei decreto di citazione de 26 marzo 1999), laddove mette conto precisare, che per le ulteriori imputazioni mosse al PI e menzionate nel motivo d'impugnazione - ovvero il concorso nei tentato omicidio in danno di SS TO (capo B del decreto di citazione del 26 marzo 1999), derubricato in tentativo di lesioni, ed il concorso nel reato di lesioni in danno di GE GI aggravate dall'uso dell'arma (capo D dei decreto di citazione del 26 marzo 1999), Sa riforma non è consistita nella condanna del PI per tali fatti, ma in una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
In particolare la riforma in grado di appello della decisione del primo giudice di assolvere il PI da tutte le contestazioni a luì mosse in relazione al ferimento di GE GI ed al tentativo di ferimento in danno di SS TO - episodi delittuosi di cui il PI - a detta del D'AL PE, coimputato e chiamante in correità, sarebbe stato il mandante - si è fondata, ad avviso del ricorrente, su argomentazioni del tutto incongrue, consistite in un acritico recepimento delle argomentazioni svolte sul punto dal Pubblico ministero appellante e viziate da una errata va-lutazione delle risultanze processuali, in quanto, come correttamente affermato dal primo giudice, le dichiarazioni accusatorie del D'AL (adeguatamente riscontrate solo con riferimento al reato di lesioni aggravate in danno di D'OR TO, in merito al quale il PI ha reso piena confessione) relativamente a tali specifiche imputazioni risultavano prive di effettivi riscontri esterni, non potendo considerarsi tali, tutti quei dati, come la spontaneità della dichiarazione, la sua coerenza logica, la fermezza, il carattere disinteressato, l'assenza di un movente calunniatorio, che risultano significativi unicamente ai fini del giudizio sull'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, ma non possono integrare quegli "altri elementi di prova" (diversi dalla chiamata in correità) a cui fa riferimento l'art. 192 c.p.p., comma 3. 1.3.1 Il motivo d'impugnazione va accolto, sia pure nei termini e per le ragioni, diverse da quelle si qui illustrate, di seguito precisate, nel senso che la sentenza impugnata, relativamente alla condanna di PI PE per il reato di cui al capo B del decreto 7 ottobre 1997 (concorso nel porto illegale di una pistola cal. 7,65) e per quelli di cui ai capi C ed E del decreto 26 marzo 1999 (concorso nel porto illegale di una pistola cal. 22 e di una pistola cal. 7,65), va annullata senza rinvio, in quanto estinti per prescrizione.
Tali reati commessi rispettivamente l'8 febbraio 1997 (capo B del decreto 7 ottobre 1997) il 29 novembre 1996 (capo C del decreto 26 marzo 1999) ed il 27 luglio 1996 (capo E del decreto 26 marzo 1999) erano infatti senz'altro estinti per prescrizione, come dedotto nel quinto motivo d'impugnazione, già al momento della deliberazione della sentenza di secondo grado, ovvero al 2 marzo 2010, pur considerando il periodo di sospensione per mesi 13 e giorni 28, in quanto per determinare il tempo necessario a prescrivere (anni 8 e mesi 4), contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, non si deve tener conto dell'aumento di pena per la contestata aggravante ex art. 61 c.p., n. 2, rilevando a tal fine solo quelle ad effetto speciale ex art. 157 c.p., nel caso di specie, però, insussistenti. Quanto poi alle deduzioni difensive, rilevanti nei presente giudizio solo con riferimento alla conferma delle statuizioni civili, secondo cui illegittimamente la Corte territoriale, in accoglimento de gravame del PM territoriale, aveva ritenuto di riformare quella di primo grado, anche relativamente all'assoluzione del PI da tutte le contestazioni a lui mosse in relazione al ferimento (consumato) di GE GI ed a quello (tentato) in danno di SS TO, le stesse si rivelano prive di fondamento. La decisione di affermare la responsabilità del PI anche relativamente alle suddette imputazioni risulta infatti adeguatamente e logicamente motivata dai giudici di appello.
In particolare la riforma in grado di appello della decisione assolutoria del primo giudice, che aveva proceduto ad un esame parcellizzato degli elementi di prova raccolti a carico dei PI, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è basata su di un acritico recepimento delle argomentazioni del PM appellante ovvero sul solo riconoscimento dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di D'AL PE, avendo al contrario i giudici di appello proceduto ad una autonoma valutazione di tutte le risultanze processuali, evidenziando al riguardo:
(1) che i ferimenti (consumati o tentati) contestati al PI ed oggetto del procedimento -quello in danno del D'OR (commesso il 2 febbraio 1997) e quelli in danno di SS TO (commesso il 29 novembre 1997) e di GE GI (commesso il 27 luglio 1996), risultavano tutti perpetrati in un arco temporale di appena sette mesi e secondo un modus operandi pressoché identico;
(2) che il D'AL aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie, relativamente a tutti e tre gli episodi, riferendo che si trattò di azioni eseguite materialmente dal coimputato FO VI, su suo incarico, ed a lui direttamente commissionate dai PI;
(3) che il PI ha ammesso di essere stato il mandante del ferimento del D'OR e di aver incaricato il D'LÒ
dell'organizzazione dell'attentato;
(4) che le dichiarazioni accusatorie de D'LÒ, con specifico riferimento al tentativo posto in essere in danno del SS, avevano trovato riscontro anche dai colloqui, oggetto di captazione in data 30 e 31 gennaio 1997, avuti dal D'AL, rispettivamente con il FO ed il PI, che contenevano inequivoci riferimenti ai fallito attentato perpetrato il 29 novembre 1996;
(5) che legittimamente il giudice può attribuire al singolo riscontro un'efficacia traslativa attribuendone valenza anche rispetto a episodi diversi cui il medesimo direttamente si riferisce, in quanto, secondo un principio interpretativo senz'altro condivisibile, la cosiddetta efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante, di regola inammissibile, deve, invece, ammettersi nei casi in cui i singoli episodi delittuosi si inseriscano in un'attività che renda verosimile anche le responsabilità dell'imputato per gli episodi privi di specifico riscontro (in tal senso, Sez. 4^, n. 5821 del 10/12/2004 -dep, 16/02/2005, Alfieri ed altri, Rv. 231301).
1.4 Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza di appello, relativamente alla condanna del PI per i fatti contestati al capo B dei decreto di citazione del 7 ottobre 1997, in quanto i giudici di appello non si sarebbero pronunciati sulla richiesta, formulata nell'atto di appello, di ritenere il concorso nella detenzione dell'arma assorbito nel reato di porto illegale della stessa, questione rilevante ai fini della determinazione della pena.
1.4.1 Tale motivo è manifestamente infondato per la preliminare ed assorbente considerazione che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, si è in realtà pronunciata, sul motivo di appello prospettato dalla difesa del PI, accogliendolo, avendo ritenuto assorbita la condotta di detenzione in quella di porto dell'arma anche con riferimento ai fatti contestati al capo B de decreto di citazione del 7 ottobre 1997, dichiarando il reato estinto per prescrizione.
1.5 Del quinto ed ultimo motivo d'impugnazione, infine, con il quale la sentenza di condanna del PI per i fatti di porto illegale di arma, contestati ai capi C ed E del decreto di citazione del 26 marzo 1999 viene censurata sotto il profilo della mancata dichiarazione di estinzione di tali reati, e della sua fondatezza, si è già evidenziata la sua fondatezza, in sede di trattazione del terzo motivo.
2. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alla condanna di PI PE per il reato di cui al capo B dei decreto 7 ottobre 1997 e per quelli di cui ai capi C ed E del decreto 26 marzo 1999, ferme restando le statuizioni civili;
mentre vanno rigettati tutti gli altri motivi d'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PI PE relativamente ai reati di cui al capo B del decreto 7/10/1997 e di cui ai capi C ed E del decreto 26/3/1999 per i quali vi è stata condanna perché estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015