Sentenza 19 dicembre 2017
Massime • 1
La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 3. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2017, n. 6152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6152 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2017 |
Testo completo
06 1 52-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICAUDIENZA DEL 19/12/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA n.7787/17 Dott. Rocco Marco BLAIOTTA - Presidente - Dott. Francesco Maria CIAMPI - Consigliere Dott. Eugenia SERRAO - Consigliere - REGISTRO GENERALE CAPPELLO - Consigliere rel.- Dott. Gabriella n. 21330/2017 MICCICHE' - Consigliere - Dott. Loredana ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 09/11/1982 IC ED AL 03/08/1984 RA avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di TORINO in data 07/03/2017 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ferdi- nando LIGNOLA, il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. OR Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino, appellata dagli imputati ED IC e RA AL, con la quale costoro erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 56, 624 625 co. 1 nn. 2 e 5 cod. pen. In particolare, si è contestato agli imputati, in concorso con soggetto minorenne, di aver tentato di sottrarre uno scooter parcheggiato sulla pubblica via, mediante forzatura del bloccasterzo e del blocca disco, furto non portato a compimento per l'intervento delle forze dell'ordine, allertate da un cittadino che, affacciatosi al balcone, aveva assistito alla forzatura del mezzo. Gli operanti intervenuti avevano rinvenuto oggetti atti allo scasso sulla strada accanto al motorino;
due giovani erano fuggiti a piedi, mentre un terzo si era allontanato a bordo dell'auto con la quale i tre erano giunti sul luogo del delitto, auto risultata noleggiata da tale TA TO, suocero del ED. Costui, convocato negli uffici della Polizia, aveva ammesso il fatto, aggiungendo che l'azione delittuosa era stata posta in essere in concorso con il minore DE AS MO e RA AM. Successivamente anche costoro ammettevano il fatto.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, ciascuno a mezzo di proprio difensore.
2.1. La difesa del ED ha formulato due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., rilevando che il DE AS era stato giudicato separatamente e che, agli atti, non vi era notizia circa l'esito di quel procedimento, cosicché non poteva ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del numero minimo di tre persone, con conseguente estinzione del reato per prescrizione, nelle more dell'appello. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla mancata indicazione, nella sentenza appellata, della riduzione per il delitto tentato, avendo il giudice d'appello omesso di motivare in ordine alla specifica doglianza, con la quale l'appellante aveva contestato lo scostamento della pena dal minimo e rilevato la mancata specificazione che si era ritenuta la forma del tentativo.
2.2. Anche la difesa dell'imputato RA ha formulato due motivi, deducendo violazione di legge e carenza della motivazione con riferimento al calcolo del termine di prescrizione, che si assume erroneamente effettuato dal giudicante, poiché - in caso di concorso di due aggravanti ad effetto speciale - avrebbe dovuto trovare applicazione la regola di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen. che prevede solo l'applicazione di quella più grave, nel caso di specie quella di cui all'art. 625 cod. pen. Considerato in diritto де 2 1. I ricorsi vanno entrambi rigettati.
2. La Corte torinese ha preliminarmente escluso la perenzione del termine di prescrizione, sommando al termine base di anni sei e mesi otto un periodo pari alla metà (per la recidiva) e calcolando altresì l'ulteriore periodo di cinque anni (pari alla metà) ai fini del termine massimo ex art. 161 co. 2 cod. pen. Ha, quindi, ritenuto - con specifico riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. che essa fosse configurabile senza che le tre persone agissero riunite, potendosi - realizzare indipendentemente dalla presenza delle stesse sul luogo del fatto, laddove, con riferimento al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto correttamente individuata la pena, non rivenendo ragioni giustificative - alla luce della personalità degli imputati, gravati da precedenti numerosi e gravi, anche per rapina - di una maggiore estensione del giudizio di bilanciamento.
3. Il primo motivo proposto dall'imputato ED è infondato. Quanto alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto già affermati da questa Corte, dovendosi anche in questa sede ribadire che la stessa sussiste anche se taluno dei compartecipi non sia stato identificato (cfr. sez. 4 n. 22029 del 13/01/2015, Rv, 263854), rilevandosi che, nel caso in esame, i correi avevano tutti confessato il crimine. Peraltro, non essendo richiesto, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, che le persone abbiano agito riunite, la stessa può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto (cfr. sez. 5 n. 13566 del 09/03/2011, Rv. 250169), poiché la ragione di essa consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite, sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (cfr. sez. 2 n. 10118 del 18/02/1986, Rv. 173845). Da ciò discende la infondatezza del motivo, anche con riferimento alla conseguenza che parte ricorrente ne ha prospettato ai diversi fini della prescrizione, non ancora maturata, come si andrà a spiegare trattando del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RA.
4. Il secondo motivo proposto nell'interesse dell'imputato ED è infondato. Con l'atto d'appello, infatti, la parte si era limitata a contestare l'individuazione della pena base in misura diversa dal minimo edittale previsto per il delitto tentato (cfr. pag. 2 dell'atto di appello), laddove la pena è stata individuata in maniera del tutto legale, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per l'ipotesi tentata. Quanto alla mancata indicazione della riduzione prevista per la forma tentata del delitto, pare sufficiente considerare che la pena base è stata individuata in primo grado in misura prossima al minimo edittale (in quella di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 450,00 di multa), tenuto conto della pena minima prevista per la fattispecie consumata e della riduzione massima consentita per il tentativo.
5. I due motivi proposti nell'interesse dell'imputato RA sono infondati. -Essi possono essere trattati congiuntamente, attenendo pur se sotto diversi profili - al medesimo tema della verifica della perenzione del termine di prescrizione del reato. 3 of Il tema che i motivi pongono all'esame merita di essere correttamente inquadrato. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. per il concorso di circostanze della stessa specie. Infatti, anche la nuova formulazione dell'art. 157 non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63 comma quarto, cod. pen., nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicato quello per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale (cfr. sez. 2 n. 31065 del 10/05/2012, Rv. 253525; sez. 2 n. 47028 del 03/10/2013, Rv. 257520; n. 32656 del 15/07/2014, Rv. 259833]. Fatta tale premessa generale, il tema deve essere scrutinato anche sotto il diverso profilo evocato dal solo dal ricorrente RA e cioè se l'incidenza della recidiva (da considerarsi nel caso all'esame circostanza ad effetto speciale meno grave rispetto all'art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen., per la quale, quindi, ai fini dell'art. 157 co. 2 cod. pen. può calcolarsi solo l'aumento facoltativo di un terzo previsto dall'art. 63 co. 4 cod. pen. richiamato) valga anche ai fini interruttivi per il calcolo del termine massimo di cui all'art. 161 co. 2 cod. pen. (nel caso di specie, pari alla metà, trattandosi di recidiva specifica infra quinquennale ex art. 99 co. 2 cod. pen.). Sul punto, un isolato precedente di questa Corte ha ritenuto che, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale [cfr. sez. 6 n. 47269 del 09/09/2015, Rv. 265518 (in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo aumento di due terzi ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in considerazione della pluralità degli atti interruttivi)]. Secondo l'orientamento maggioritario, viceversa, la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. [cfr. sez. 2 n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532; sez. 6 n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224 (in fattispecie, in cui la Corte ha escluso che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso OL /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione)]. Qf Ai principi espressi da tale, consolidato orientamento ritiene di aderire questa Corte, valendo essi anche nel caso all'esame in cui si discute della incidenza (sul calcolo del termine massimo) della recidiva specifica e infra-quinquennale. Non può, infatti, condividersi l'orientamento isolato, sopra richiamato, poiché ritenendo l'immanenza nel sistema del principio del ne bis in idem sostanziale · esso finisce però con il rimettere all'interprete, in difetto di espliciti riferimenti normativi, la determinazione della rilevanza da attribuire alla recidiva caso per caso, non considerando, tuttavia, che in tutti i casi in cui è fatta applicazione di quel principio generale (artt. 15, 61, 62, 68, 301, 581 comma 2 c.p.) è lo stesso legislatore che, lungi dal rimettere la relativa opzione all'assoluto arbitrio dell'interprete, indica i criteri in applicazione dei quali desumere la specifica rilevanza da attribuire in concreto all'elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza. Ciò che non accade in tema di prescrizione, a riprova dell'inapplicabilità del principio (cfr. in motivazione sez. 2 n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532 citata). In tale pronuncia, peraltro, si è opportunamente evidenziato il rischio di una soluzione ermeneutica che consegni all'assoluto arbitrio dell'interprete la rilevanza della recidiva ad un fine (termine base di cui all'art. 157 cod. pen.), piuttosto che ad un altro (atti interruttivi ex art. 161 co. 2 cod. pen.), tale da esporre tale opzione interpretativa a dubbi di conformità alla Costituzione, per difetto di tassatività della fattispecie.
6. Fatta tale premessa, nel caso di specie, il calcolo operato dalla Corte territoriale ai fini della verifica della causa estintiva in esame, deve essere parzialmente rettificato, pur concludendosi egualmente nel senso che il termine di prescrizione non è ancora spirato. La Corte d'appello, infatti, ha correttamente ritenuto il termine base di anni sei e mesi otto (quale pena massima prevista dall'art. 625 co. 2, in relazione al co. 1 nn. 2 e 5 cod. pen., già operata la riduzione di un terzo per la forma del tentativo), ma su di esso ha operato l'aumento della metà previsto per la recidiva di cui all'art. 99 co. 2 cod. pen., con ciò omettendo di applicare la regola legale di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen. che impone di calcolare solo l'aumento per l'aggravante speciale più grave (nel caso di specie, quella di cui all'art. 625 co. 2, in relazione al co. 1 nn. 2 e 5 cod. pen.), oltre all'aumento facoltativo di un terzo (pari ad anni 2, mesi 2 e giorni 20), secondo i principi sopra già richiamati. Sul diverso termine così individuato (anni 8, mesi 10 e giorni 20), va poi calcolato l'aumento della metà ex art. 161 co. 2 cod. pen. (anni 4, mesi 5 e giorni 10), cosicché il termine massimo per la prescrizione del reato per cui si procede è quello di anni 13 e mesi 4, non ancora perento in relazione al tempus commissi delicti (24/08/2008).
5. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deciso in Roma il 19 dicembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Jowell Oppepositata Rocco Marco Blaiotta Gabriella Cappello Blaidū in Cancelleria -8 FEB. 2013 Oggi. 5 Il Funzionato Qudiziario Patrizia Ciorra