Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2023, n. 5223
CASS
Sentenza 6 febbraio 2023

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Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2023, n. 5223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5223
    Data del deposito : 6 febbraio 2023

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