CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
Massime • 1
Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2023, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB OM nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. OSCAR BRESCIANI, per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, o, in subordine, per il proscioglimento per mancanza di querela. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 marzo 2022 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato OM OM per i reati di furto (aggravato, tra l'altro, dalla minorata difesa) e di cui all'art. 707 cod. pen. Il fatto riguarda il furto di alcuni attrezzi dal magazzino di un'impresa, furto avvenuto in tempo di notte. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5223 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 17/01/2023 2. Contro la sentenza predetta, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha lamentato — evocando Sezioni Unite n. 40275 del 15 luglio 2021 — violazione di legge circa il riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa, in quanto la situazione agevolatrice dell'essere stato commesso il fatto in tempo di notte era stata neutralizzata dalla presenza di un servizio di vigilanza, servizio che si era in concreto attivato, impedendo agli autori del fatto di allontanarsi dal luogo con la refurtiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. A questo proposito, vanno considerati gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), secondo cui: «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c. d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di pro fittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»; «la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto». Per giungere ai dicta predetti, il massimo NS ha disegnato un percorso valutativo che prende le mosse dalla massima di esperienza secondo cui, di notte, cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate, le persone sono dedite al riposo, la maggior parte delle attività cessa e, di conseguenza, le strade e gli uffici sono molto meno frequentati;
inoltre la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso. Ne consegue — si è sostenuto nel precedente in esame — che si tratta di un tempo astrattamente idoneo ad inibire le possibilità di difesa della vittima;
ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 61, comma 2 1, n. 5), cod. pen., in quanto occorre accertare altresì che, in concreto, si sia realizzata un'obiettiva agevolazione dell'azione del reo, verificando: - se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del /ocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); a questo riguardo, è interessante rilevare come le Sezioni Unite abbiano escluso che, oltre al tempo di notte, debbano concorrere altre circostanze diverse che abbiano valenza agevolativa, imponendo, invece, una verifica tutta interna a detto tempo ed alle sue caratteristiche;
- se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo, - se l'autore del fatto abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, verifica soggettiva che ben può essere limitata«alla constatazione dell'inevitabile consapevolezza dell'avere agito in tempo di notte, in condizioni di effettiva minorata difesa per la vittima e le pubbliche autorità. Ebbene, nella specie la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, assumendo che le caratteristiche agevolatrici della commissione in tempo di notte non erano neutralizzate e che, anzi, la collocazione temporale del misfatto era accompagnata dall'ubicazione del luogo teatro dei fatti in una zona isolata di campagna e non illuminata. Quanto alla predicata valenza neutralizzatrice dell'idoneità agevolatoria del tempo di notte, costituita dalla vigilanza privata che nel concreto ha scoperto la presenza degli autori del fatto, essa va esclusa. Invero — si legge nella decisione avversata — la presenza del vigilante è stata estemporanea, né è emerso — o è stato dedotto specificamente dalla ricorrente — che l'uomo fosse costantemente presente sul posto e che effettuasse un ininterrotto servizio di guardiania, sicché deve ritenersi che egli avesse scoperto la forzatura del lucchetto del cancello nel corso di un semplice passaggio presso la sede della società teatro dei fatti. 2. Quanto alla richiesta difensiva di dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela - oggi necessaria per la procedibilità del reato sub iudice per effetto della legge n. 150 del 2022 - il Collegio precisa che detta improcedibilità non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/1/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. OSCAR BRESCIANI, per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, o, in subordine, per il proscioglimento per mancanza di querela. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 marzo 2022 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato OM OM per i reati di furto (aggravato, tra l'altro, dalla minorata difesa) e di cui all'art. 707 cod. pen. Il fatto riguarda il furto di alcuni attrezzi dal magazzino di un'impresa, furto avvenuto in tempo di notte. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5223 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 17/01/2023 2. Contro la sentenza predetta, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha lamentato — evocando Sezioni Unite n. 40275 del 15 luglio 2021 — violazione di legge circa il riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa, in quanto la situazione agevolatrice dell'essere stato commesso il fatto in tempo di notte era stata neutralizzata dalla presenza di un servizio di vigilanza, servizio che si era in concreto attivato, impedendo agli autori del fatto di allontanarsi dal luogo con la refurtiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. A questo proposito, vanno considerati gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), secondo cui: «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c. d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di pro fittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»; «la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto». Per giungere ai dicta predetti, il massimo NS ha disegnato un percorso valutativo che prende le mosse dalla massima di esperienza secondo cui, di notte, cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate, le persone sono dedite al riposo, la maggior parte delle attività cessa e, di conseguenza, le strade e gli uffici sono molto meno frequentati;
inoltre la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso. Ne consegue — si è sostenuto nel precedente in esame — che si tratta di un tempo astrattamente idoneo ad inibire le possibilità di difesa della vittima;
ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 61, comma 2 1, n. 5), cod. pen., in quanto occorre accertare altresì che, in concreto, si sia realizzata un'obiettiva agevolazione dell'azione del reo, verificando: - se le ordinarie connotazioni del tempo di notte ricorrano effettivamente nel singolo caso di specie (considerando, ad esempio, l'illuminazione e l'ubicazione del /ocus commissi delicti, il sonno delle vittime, la presenza di terzi in loco pronti ad intervenire, la presenza di vigilanza pubblica o privata intensa ed attiva); a questo riguardo, è interessante rilevare come le Sezioni Unite abbiano escluso che, oltre al tempo di notte, debbano concorrere altre circostanze diverse che abbiano valenza agevolativa, imponendo, invece, una verifica tutta interna a detto tempo ed alle sue caratteristiche;
- se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo, - se l'autore del fatto abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, verifica soggettiva che ben può essere limitata«alla constatazione dell'inevitabile consapevolezza dell'avere agito in tempo di notte, in condizioni di effettiva minorata difesa per la vittima e le pubbliche autorità. Ebbene, nella specie la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, assumendo che le caratteristiche agevolatrici della commissione in tempo di notte non erano neutralizzate e che, anzi, la collocazione temporale del misfatto era accompagnata dall'ubicazione del luogo teatro dei fatti in una zona isolata di campagna e non illuminata. Quanto alla predicata valenza neutralizzatrice dell'idoneità agevolatoria del tempo di notte, costituita dalla vigilanza privata che nel concreto ha scoperto la presenza degli autori del fatto, essa va esclusa. Invero — si legge nella decisione avversata — la presenza del vigilante è stata estemporanea, né è emerso — o è stato dedotto specificamente dalla ricorrente — che l'uomo fosse costantemente presente sul posto e che effettuasse un ininterrotto servizio di guardiania, sicché deve ritenersi che egli avesse scoperto la forzatura del lucchetto del cancello nel corso di un semplice passaggio presso la sede della società teatro dei fatti. 2. Quanto alla richiesta difensiva di dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela - oggi necessaria per la procedibilità del reato sub iudice per effetto della legge n. 150 del 2022 - il Collegio precisa che detta improcedibilità non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/1/2023.