CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2658 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 giugno 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 12 marzo 2018 dal Tribunale della stessa città con la quale SO IT è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. commesso in Palermo il 26 settembre 2014 ai danni di AN AL e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 103,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. 2. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello lamentando contraddittorietà, carenza o illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità che sarebbe fondata sul travisamento delle emergenze istruttorie e, quindi, su una lettura illogica e parziale del compendio indiziario. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato una prima memoria di replica insistendo per l'accoglimento. Il giorno dell'udienza (tenutasi senza discussione orale ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) il difensore ha depositato ulteriore memoria sottolineando che la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame. Ha chiesto, perciò: in via principale che, non essendo stata proposta alcuna querela, la sentenza di condanna fosse annullata;
in subordine, il rinvio ad una udienza successiva al 30 marzo 2023, termine ultimo entro il quale la querela potrebbe essere proposta ai sensi dell'art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150/2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Secondo il ricorrente l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata sul travisamento delle emergenze istruttorie. A tale conclusione, infatti, i giudici 2 sarebbero pervenuti sostenendo che l'imputato fu sorpreso mentre si trovava all'interno di una autovettura;
che il nottolino di accensione della macchina era rotto;
che IT si trovava senza ragione lontano dalla propria abitazione, posta in altra zona della città di Palermo. Emergerebbe invece: dalla testimonianza dell'agente di polizia Francesco Paolo AP, che IT fu sorpreso mentre saliva sull'auto e non furono rinvenuti, né sulla sua persona, né vicino alla macchina, strumenti di effrazione;
dalle dichiarazioni del teste a discarico NI La AT, che IT si stava recando a prendere l'autobus per tornare a casa essendosi trattenuto fino a tarda ora proprio da La AT, residente in zona. Le argomentazioni del ricorrente non trovano conferma nella lettura della sentenza impugnata. La Corte territoriale sostiene infatti: - che AP vide IT mentre saliva nella macchina, ma non lo fermò subito;
- che IT si accorse dell'arrivo degli operanti mentre si accingeva a chiudere lo sportello lato guida;
- che, accortosi della presenza degli operanti, IT, scese dalla macchina e cercò di allontanarsi, ma tornò indietro e andò incontro agli agenti quando li vide scendere dall'auto di servizio;
- che il mancato rinvenimento di strumenti di effrazione è irrilevante in ragione della minima dimensione che tali strumenti possono avere;
- che La AT si è limitato a dichiarare di aver trascorso la sera con IT, ma al momento del fatto questi era solo e l'ubicazione della abitazione del teste non «appare del tutto sinergica all'ipotetico spostamento dell'imputato verso la propria dimora». 2.1. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare il dato che, al momento dell'arrivo degli operanti, l'auto nella quale IT stava entrando presentava già le luci accese. Non avrebbe spiegato, inoltre, perché, il deflettore posteriore destro dell'auto fosse rotto (IT fu visto entrare nella macchina dallo sportello anteriore sinistro). Anche su questi punti, tuttavia, la sentenza impugnata non è silente. Osserva, infatti, che le deposizioni raccolte non sono univoche riguardo al fatto che le luci della macchina fossero accese e che la constatata rottura del deflettore posteriore è ininfluente, potendosi trattare di un danno provocato prima dell'arrivo degli operanti. 3. Tale essendo il contenuto della sentenza impugnata, non si può sostenere che la Corte territoriale abbia omesso la valutazione di elementi probatori acquisiti nel processo e potenzialmente decisivi, sicché deve essere escluso il vizio di travisamento della prova per omissione (cfr. Sez. 6, n. 8610 del 3 05/02/2020, P., Rv. 278457). Neppure si può ritenere che siano state introdotte nella motivazione informazioni che non esistono nel processo. Non si può sostenere, quindi, che il dato probatorio sia stato trasposto in modo inesatto nel ragionamento del giudice di merito o distorto nel suo significato. Le censure del ricorrente si esauriscono perciò, nella sostanza, nella richiesta di una nuova valutazione degli elementi di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità. A questo proposito è utile ricordare che l'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. non consente, neppure dopo la modifica apportata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. Come è stato recentemente chiarito: «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370). Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso. 4. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen., il reato oggetto del presente giudizio è procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Nel caso di specie la persona offesa risulta aver sporto una "denuncia" che non contiene espressa richiesta di punizione. Ad avviso del Collegio, tuttavia, il ricorso può essere deciso senza aspettare che siano decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022) e a prescindere dal fatto che la proprietaria dell'auto formuli richiesta di punizione. Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso 4 (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36/18), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e il Supremo collegio ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Fu rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo Collegio (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). L'argomentazione si attaglia perfettamente anche al caso in esame. Consente, infatti, di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza n. 12602/2015, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla "abolitio criminis" e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo: Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento anche: Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente sottolineato dalla sentenza n. 40150/2018, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la 5 declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, pag. 16 della motivazione). In conclusione, la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla "abolitio criminis" non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile. Nessuna indicazione in senso contrario può essere tratta dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022. Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio, decorre dalla data di entrata in vigore della riforma, secondo il brocardo "lex interpellat pro iudice". Non ha fatto altro, quindi, che avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 124, comma 1, cod. pen. che, con l'espressione «salvo che la legge disponga altrimenti», consente di far decorrere il termine per querelare da un giorno differente rispetto a quello in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Com'è evidente, una disciplina siffatta non può incidere sul rapporto tra le innovazioni normative in materia di procedibilità e l'inammissibilità del ricorso e poiché tale inammissibilità, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione la si deve dichiarare senza che vi sia necessità di verificare se la persona offesa abbia proposto querela o intenda farlo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il Consigli stnsore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2658 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 giugno 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 12 marzo 2018 dal Tribunale della stessa città con la quale SO IT è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. commesso in Palermo il 26 settembre 2014 ai danni di AN AL e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 103,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. 2. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello lamentando contraddittorietà, carenza o illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità che sarebbe fondata sul travisamento delle emergenze istruttorie e, quindi, su una lettura illogica e parziale del compendio indiziario. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato una prima memoria di replica insistendo per l'accoglimento. Il giorno dell'udienza (tenutasi senza discussione orale ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) il difensore ha depositato ulteriore memoria sottolineando che la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame. Ha chiesto, perciò: in via principale che, non essendo stata proposta alcuna querela, la sentenza di condanna fosse annullata;
in subordine, il rinvio ad una udienza successiva al 30 marzo 2023, termine ultimo entro il quale la querela potrebbe essere proposta ai sensi dell'art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150/2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Secondo il ricorrente l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata sul travisamento delle emergenze istruttorie. A tale conclusione, infatti, i giudici 2 sarebbero pervenuti sostenendo che l'imputato fu sorpreso mentre si trovava all'interno di una autovettura;
che il nottolino di accensione della macchina era rotto;
che IT si trovava senza ragione lontano dalla propria abitazione, posta in altra zona della città di Palermo. Emergerebbe invece: dalla testimonianza dell'agente di polizia Francesco Paolo AP, che IT fu sorpreso mentre saliva sull'auto e non furono rinvenuti, né sulla sua persona, né vicino alla macchina, strumenti di effrazione;
dalle dichiarazioni del teste a discarico NI La AT, che IT si stava recando a prendere l'autobus per tornare a casa essendosi trattenuto fino a tarda ora proprio da La AT, residente in zona. Le argomentazioni del ricorrente non trovano conferma nella lettura della sentenza impugnata. La Corte territoriale sostiene infatti: - che AP vide IT mentre saliva nella macchina, ma non lo fermò subito;
- che IT si accorse dell'arrivo degli operanti mentre si accingeva a chiudere lo sportello lato guida;
- che, accortosi della presenza degli operanti, IT, scese dalla macchina e cercò di allontanarsi, ma tornò indietro e andò incontro agli agenti quando li vide scendere dall'auto di servizio;
- che il mancato rinvenimento di strumenti di effrazione è irrilevante in ragione della minima dimensione che tali strumenti possono avere;
- che La AT si è limitato a dichiarare di aver trascorso la sera con IT, ma al momento del fatto questi era solo e l'ubicazione della abitazione del teste non «appare del tutto sinergica all'ipotetico spostamento dell'imputato verso la propria dimora». 2.1. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare il dato che, al momento dell'arrivo degli operanti, l'auto nella quale IT stava entrando presentava già le luci accese. Non avrebbe spiegato, inoltre, perché, il deflettore posteriore destro dell'auto fosse rotto (IT fu visto entrare nella macchina dallo sportello anteriore sinistro). Anche su questi punti, tuttavia, la sentenza impugnata non è silente. Osserva, infatti, che le deposizioni raccolte non sono univoche riguardo al fatto che le luci della macchina fossero accese e che la constatata rottura del deflettore posteriore è ininfluente, potendosi trattare di un danno provocato prima dell'arrivo degli operanti. 3. Tale essendo il contenuto della sentenza impugnata, non si può sostenere che la Corte territoriale abbia omesso la valutazione di elementi probatori acquisiti nel processo e potenzialmente decisivi, sicché deve essere escluso il vizio di travisamento della prova per omissione (cfr. Sez. 6, n. 8610 del 3 05/02/2020, P., Rv. 278457). Neppure si può ritenere che siano state introdotte nella motivazione informazioni che non esistono nel processo. Non si può sostenere, quindi, che il dato probatorio sia stato trasposto in modo inesatto nel ragionamento del giudice di merito o distorto nel suo significato. Le censure del ricorrente si esauriscono perciò, nella sostanza, nella richiesta di una nuova valutazione degli elementi di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità. A questo proposito è utile ricordare che l'art. 606, comma primo, lett. e) , cod. proc. pen. non consente, neppure dopo la modifica apportata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. Come è stato recentemente chiarito: «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370). Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso. 4. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen., il reato oggetto del presente giudizio è procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Nel caso di specie la persona offesa risulta aver sporto una "denuncia" che non contiene espressa richiesta di punizione. Ad avviso del Collegio, tuttavia, il ricorso può essere deciso senza aspettare che siano decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022) e a prescindere dal fatto che la proprietaria dell'auto formuli richiesta di punizione. Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso 4 (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36/18), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e il Supremo collegio ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Fu rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo Collegio (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). L'argomentazione si attaglia perfettamente anche al caso in esame. Consente, infatti, di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza n. 12602/2015, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla "abolitio criminis" e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo: Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento anche: Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente sottolineato dalla sentenza n. 40150/2018, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la 5 declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, pag. 16 della motivazione). In conclusione, la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla "abolitio criminis" non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile. Nessuna indicazione in senso contrario può essere tratta dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022. Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio, decorre dalla data di entrata in vigore della riforma, secondo il brocardo "lex interpellat pro iudice". Non ha fatto altro, quindi, che avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 124, comma 1, cod. pen. che, con l'espressione «salvo che la legge disponga altrimenti», consente di far decorrere il termine per querelare da un giorno differente rispetto a quello in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Com'è evidente, una disciplina siffatta non può incidere sul rapporto tra le innovazioni normative in materia di procedibilità e l'inammissibilità del ricorso e poiché tale inammissibilità, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione la si deve dichiarare senza che vi sia necessità di verificare se la persona offesa abbia proposto querela o intenda farlo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 gennaio 2023 Il Consigli stnsore Il Presidente