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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23017 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA FI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore, avv.Zappia, ha fatto pervenire memoria di replica e conclusioni scritte, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23017 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Palermo del 21 marzo 2022, di conferma della sentenza del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Palermo, che aveva condannato LÀ FI AR, ufficiale dei Carabinieri, per concorso, con l'app. LL Giuseppe, nel delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico aggravato e rivelazione di segreti d'ufficio - a riguardo di verbali di intercettazioni svolte nell'ambito di un procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di Palermo, indebitamente svelatigli dal LL - e infine per ulteriore delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio in concorso con tale IN NT, per aver comunicato a quest'ultimo i contenuti delle conversazioni oggetto della prima "fuga di notizie". Sono stati articolati sette motivi di ricorso. 1.Con un primo ed un secondo motivo, il ricorrente lamenta i vizi di inosservanza della legge penale, carenza di motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza. La sentenza della Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei criteri di valutazione della chiamata in correità dell'appuntato LL, sotto il profilo della credibilità soggettiva ed oggettiva e della esistenza dei riscontri esterni di tipo individualizzante;
costui avrebbe avuto dei contrasti con l'imputato e sarebbe stato raggiunto, negli anni precedenti, da rilevante sanzione disciplinare;
avrebbe, in un primo momento, ammesso di aver inviato spontaneamente i verbali delle intercettazioni, salvo poi rettificarlo nel corso dell'incidente probatorio svolto nel corso delle indagini preliminari. Difetterebbe la prova, non esplicitata dalla Corte d'appello, della consapevolezza in capo all'imputato che si trattasse di conversazione coperta da segreto e del contesto temporale in cui essa sarebbe stata captata. L'app. LL avrebbe inviato allo LÀ gli screenshots della trascrizione della conversazione, precedentemente intercettata, il 18 gennaio 2017, data in cui sarebbe stata completata la trascrizione, da lui eseguita, iniziata ill 16 gennaio 2017, senza che, nell'arco dei due giorni, vi sia prova di contatti tra i due;
la Corte d'appeliio avrebbe illogicamente "superato" tale lacuna, affermando che il contatto telefonico potrebbe essere avvenuto attraverso utenze telefoniche fisse, e dunque con il numero fisso della caserma dei carabinieri di TR dove si trovava il militare, non cogliendo l'incompatibilità di tale assunto con le dichiarazioni del LL, il quale avrebbe dichiarato che lo PA gli telefonò chiedendogli se fosse "in ufficio". In assenza di prova di conversazioni telefoniche, non sarebbe possibile, secondo il ricorrente, trarre riscontro alcuno dalla registrazione in data 16 gennaio 2017 di quattro SMS - due per parte - perché non è noto il loro contenuto e comunque il primo "messaggio" risulta inviato dal LL. Né potrebbe individuarsi uno specifico riscontro alle dichiarazioni del LL nella vicenda relativa alla rivelazione del segreto al IN, come pure ha sostenuto la Corte d'appello. In definitiva, permarrebbe un ragionevole dubbio sulla effettiva responsabilità concorsuale attribuita all'imputato. 2.In relazione al terzo motivo, sono dedotti i medesimi vizi - e quello di motivazione per travisamento probatorio - per non avere, la Corte d'appello, valutato una memoria depositata dalla difesa nel processo di primo grado in data 24 febbraio 2020, né le risultanze di una consulenza di parte del 23 febbraio 2020. Gli atti difensivi hanno evidenziato che l'app.LL fece due soli accessi - e non 16 - al sistema protetto denominato "Integra" per portare a termine la trascrizione della conversazione;
la consulenza della difesa avrebbe dimostrato che fu il LL ad inviare "spontaneamente" lo stralcio delle conversazioni allo PA perché l'invio coincide con l'inizio delle interlocuzioni tra i due tramite l'applicativo Whatsapp;
non vi sono altri messaggi o telefonate vocali tramite Whatsapp;
l'app.LL ha inviato anche l'immagine di un articolo di giornale riguardante le dichiarazioni fatte dalla drssa Principato della Procura di Palermo alla Commissione antimafia, da cui si trarrebbe conferma della "frustrazione" del militare nel trasmettere a PA una conversazione tra due millantatori. Insomma, LL avrebbe mentito e non spetterebbe comunque al ricorrente dare conto delle ragioni delle false delazioni. 3.11 quarto motivo di ricorso, che lamenta gli stessi vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., si sofferma sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., in quanto la Corte di merito non avrebbe esaminato il motivo di appello riguardante la prova dell'elemento soggettivo del reato;
il col. PA avrebbe plausibilmente allegato di non ricordare i particolari dell'invio della trascrizione al IN e in ogni caso dalle sentenze di merito non sarebbe emersa prova della consapevolezza dei connotati di "segretezza" dell'informazione ricevuta dal ricorrente, ben potendo essa rientrare nell'accordo "di massima" che lo stesso imputato aveva precisato essere intercorso, col LL, per uno scambio di notizie anche all'apparenza banali. Né vi sarebbe prova che lo PA sapesse che AR, citato nella conversazione svelata e parente di MA IN EN, fosse deceduto appena 10 giorni prima della conversazione stessa, in quanto la notizia era stata diffusa solo da alcuni giornali e nnass-media locali. 4.11 quinto motivo deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., di cui ai capi 2) e 3), riguardanti i rapporti tra LL e PA e tra quest'ultimo e il IN. Il ricorrente insiste sulla inesistenza della prova della coscienza e volontà di veicolare una notizia d'indagine segreta anche perché il LL avrebbe concluso di trascrivere l'intercettazione in data 18 gennaio 2017; l'imputato avrebbe adempiuto ad un dovere - tale da scriminare la condotta ai sensi dell'art. 51 cod. pen. - in quanto la sua attività si è 2 N\ doverosamente profusa nell'ambito delle investigazioni sulla criminalità organizzata e i contatti con il "confidente" IN sarebbero da inscriversi in tale contesto. 5. Il sesto motivo si concentra sulla inosservanza delle norme penali e sul vizio di motivazione a riguardo della sussistenza del reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., in quanto non vi sarebbe prova certa della consapevolezza, in capo al ricorrente, che la conversazione oggetto di comunicazione fosse stata estratta da sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine e sicurezza pubblica;
la società che ha fornito il sistema "Integra" alle forze di polizia è di natura privata e pubblicizza tale applicativo anche sul Web, a disposizione di tutti. La Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla specifica censura di gravame. 6.11 settimo e ultimo motivo investe il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sulla scorta di argomenti di puro stile, genericamente riferiti alla gravità delle condotte dell'imputato; inoltre, secondo la stessa prospettazione accusatoria, l'imputato avrebbe agito per fini non personali, bensì di natura istituzionale, così da meritare il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen.. Considerato in diritto L'istanza di rinvio del processo non può essere accolta. Costituisce recente orientamento di questa Corte, da cui il collegio non ritiene di discostarsi, che "in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale"(Cass. Sez. 3 n.32864 del 15/7/22, Rv.283415). Tale principio è estensibile, per identità di ratio, al caso in esame - nel quale l'istanza di rinvio si è fondata sulla adesione all'astensione collettiva di categoria dalle udienze - perché il modello strutturale del giudizio adottato è il medesimo e non prevede, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale di almeno una delle parti, la comparizione del difensore. Il ricorso è nel complesso inammissibile, perché fondato su motivi aspecifici e comunque manifestamente infondati. 3 1.0ccorre in premessa rilevare come ci si trovi in presenza di una c.d. "doppia conforme" sulla responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368). 2.Mette conto ancora ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 3. Esula dai poteri della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare 1(:SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, ES e altri, rv. 207944) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento, oppure la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.)." 4.Quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è affermazione ricorrente quella secondo cui «l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzonte circoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di 4 cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez. U„ n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 5.Conne noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma Eidozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 6.E il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità o decisività, nel senso che la parte deducente ha l'onere di dare conto delle conseguenze del vizio denunziato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore e di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitino una diversa comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti della attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez.6, n.13809 del 17/3/15, 0., Rv. 262965). Ancora, "in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione" (Cass. sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo,Rv. 270071; conf. sez. 4 n. 46979 del 2015, Bregannotti, Rv. 265053). Ebbene. 7.11 primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, sono aspecifici e manifestamente infondati. La valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del LL è stata compiuta con argomentazioni del tutto logiche, strutturalmente corrette ed in linea con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delibazione della chiamata di correo (per tutte, Cass. SS.UU. n. 1653 del 1992, Marino e altri, Rv. 192465; sez. 6, n. 16939 del 2011, De LI e altri, Rv.252630). 5 E' da escludere che sia emersa una situazione conffittuale tra il propalante e l'imputato, tale da ispirare condotte ritorsive o calunniose, dal momento che, per un verso, la sentenza di primo grado ha richiamato le conversazioni intercettate li:ra lo PA e il IN del dicembre 2016 (pagg. 8 e 9 sentenza di primo grado, ma v. anche pagg. 3 e 4 sentenza di secondo grado) nelle quali il primo, nel pianificare con costui le intese volte a concretizzare una futura collaborazione finalizzata all'acquisizione di informazioni utili alla localizzazione del latitante IN EN, gli garantisce di poter vantare un appoggio importante che, sia pure con la cautela di un linguaggio guardingo, è stato incontestabilmente individuato nell'app. LL;
per altro verso, l'esame del traffico dei telefoni cellulari dei due protagonisti ha evidenziato numerosi contatti anche in tempi antecedenti e successivi alla vicenda oggetto del processo, sintomatici di rapporti sinergici e radicati;
lo stesso imputato - pag. 4 sentenza impugnata - ha serenamente riconosciuto l'attualità di un rapporto di collaborazione con l'app.LL, il quale ha spontaneamente ammesso le proprie responsabilità - anche in relazione al delitto di cui all'art. 615 ter cod. pen., sulla cui pacifica sussistenza si è espressa la Corte territoriale a pag.
3 - ha coerentemente concordato una pena con il pubblico ministero e non aveva alcun motivo, né uno specifico interesse di natura "premiale" nel formulare false accuse nei confronti del suo superiore gerarchico nell'Arma dei Carabinieri. Del resto, lo stesso ricorrente - pag. 26 del ricorso - afferma di non essere in condizioni di fornire "una più o meno plausibile spiegazione sulle reali motivazioni" che avrebbero indotto l'app. LL a dichiarare il falso. Le sentenze di merito hanno puntualmente e scrupolosamente rispettato i principi più volte espressi da questa Corte anche in relazione all'illustrazione dei cc.dd. riscontri esterni di natura individua lizzante. Come noto, gli altri "elementi di prova" che confermino l'attendibilità del propalante devono essere bensì rappresentati da indicatori certi e non essi stessi da provare, ma possono essere di qualsiasi natura, purchè "esterni" al contenuto della dichiarazione e non devono comunque consistere in prove autonome, in sé dimostrative della responsabilità del chiamato in correità, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: "in tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comrna terzo, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica;
la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità (La S. C. ha precisato che, ove gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice) (Cass. sez. 2, n.8125 del 30 gennaio 2013, Ragaglia, Rv. 255244; conf. sez. 1, n.48421 del 19 giugno 2013, il P.G. in proc. ST e altri, Rv.257972). 6 I riscontri possono essere di natura rappresentativa, ma anche logica (Cass. sez.2, n.35923 del 2019, P.G. o/Campo Filippo, Rv. 276744; sez. 4, n. 5821 del 2004, Alfieri e altro, Rv. 231301). Vi è prova certa ed appagante - ed è questo un elemento di rilievo nella interpretazione degli accadimenti nel loro complesso e della attendibilità delle dichiarazioni del chiamante - che sia stato proprio il colonnello LÀ a chiedere all'appuntato LL di essere notiziato di spunti o informazioni investigative utilizzabili dal servizio di appartenenza del primo, come ammesso dall'imputato nei suoi costituti processuali (pag. 4 sent, impugnata), così come perfettamente coerente con la credibilità delle dichiarazioni di Barcelona - e tale, anch'essa, da collegare in modo "individualizzante" i fatti de quibus alla persona del chiamato - è la già citata interlocuzione telefonica del 27 dicembre 2016 tra LÀ e IN di cui ha dato conto la sentenza di primo grado a pagg. 8 e 9; sempre la sentenza del giudice di prime cure - pag. 22 e 23 - ha riportato uno stralcio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo LÀ - nel quale l'ufficiale ha riconosciuto di aver chiesto al Barcelona di fornirgli eventuali notizie utili alla cattura del latitante IN EN, in quanto la Compagnia C.C. di TR non "lavorava" su quest'ultimo; la stessa evoluzione dei contatti via Whatsapp (pag. 5 sent. di secondo grado e pag. 26 sent. primo grado) depone per una trasmissione di dati riservati precedentemente concordata e non per una iniziativa estemporanea quanto inopportuna del LL, che avrebbe evidentemente generato anche una diversa reazione dell'ufficiale una volta "avvedutosi" che si trattava di trascrizione di intercettazione;
mentre, di contro, il col. LÀ ha tempestivamente utilizzato le informazioni, ritenute di rilievo per le proprie finalità, rivelandone il contenuto ad un malavitoso. Si tratta di passaggi motivazionali - che illustrano formidabili riscontri oggettivi alla chiamata di correo - con i quali il ricorrente non si è affatto confrontato. La sentenza di primo grado - pag. 19 e 20 - e la circostanza è riconosciuta nel ricorso per cassazione a pag. 18, ove si legge che la trascrizione della conversazione, ad opera dell'app. LL e del collega Melillo, risulta infatti ultimata "in un paio d'ore" - ha puntualizzato che in data 16 gennaio 2017 i due militari hanno effettuato l'accesso al sistema "INTEGRA", in pari data hanno ascoltato la conversazione (del 13 gennaio precedente) e hanno completato la trascrizione;
lo stesso giorno, i tabulati telefonici dei telefoni cellulari hanno documentato un contatto telefonico tra LL e LÀ e quattro contatti tramite SMS, fino al 20 gennaio 2017. Il ricorrente - pag. 18 e 19 del ricorso per cassazione - ammette, pur apoditticamente negando che siano intercorse telefonate, che lo scambio di (quattro) SMS sarebbe effettivamente avvenuto in data 16 gennaio 2017, dunque - così costituendone ennesimo e comunque non esclusivo riscontro - in un torno di tempo perfettamente coerente con la ricostruzione offerta dall' app.LL, il quale ha riferito di contatti telefonici, coevi o comunque temporalmente contigui alla captazione e alla trascrizione della conversazione, tra lui e il colonnello LÀ, nei quali si sono perfezionate le intese a riguardo della successiva trasmissione della trascrizione. 7 Perderebbe dunque di rilevanza, e comunque sarebbe privo di qualsiasi efficacia "disarticolante" rispetto al solido apparato argomentativo delle sentenze di merito, che tali contatti non siano avvenuti attraverso chiamate vocali ma tramite short message service e l'eventuale errore nel ricordo, in ipotesi attribuibile al narrato delle dichiarazioni del chiamante, avrebbe natura del tutto marginale e certo non tale da influire sul granitico giudizio di credibilità intrinseca e sul nucleo essenziale della rievocazione dei fatti. 8.11 terzo motivo di ricorso è parimenti generico, difetta di autosufficienza e risulta manifestamente infondato. In primo luogo, la memoria difensiva e la consulenza tecnica non sono state allegate al ricorso. Non avrebbe rilevanza alcuna - in secondo luogo - che la consulenza di parte abbia riscontrato l'inesistenza, tra il 16 e il 18 gennaio, di uno scambio di telefonate o di messaggi via Whatsapp, perché gli elementi di convalida esterna alla chiamata di correo - come evidenziati dalle sentenze di merito - sono rappresentati da telefonate e/o da SMS, che non sono veicolati da tale applicativo telematico;
così come inconcludente è il rilievo che i consulenti della difesa avrebbero accertato l'esistenza di due accessi dell'app. LL al sistema "Integra" piuttosto che sedici, non refluendo i relativi esiti sulla sequenza dei fatti storici dell'imputazione e sulla posizione dell'imputato, che ha pacificamente ricevuto, tramite Whatsapp e per sua stessa ammissione, in data 18 gennaio 2017, le fotografie dei verbali delle trascrizioni della intercettazione della conversazione intercorsa tra PA NO e RI CI. 9.11 quarto e parte del quinto motivo di ricorso sono parimenti generici e manifestamente infondati. Le sentenze di merito hanno ampiamente descritto i connotati scientemente illeciti della vicenda, nella quale l'ufficiale dei Carabinieri ha sollecitato al suo subordinato la surrettizia ed indebita trasmissione di un verbale di intercettazione ambientale riguardante un procedimento penale della Procura della Repubblica di Palermo, estraneo alle sue attribuzioni d'indagine, chiaramente coperto da segreto investigativo;
del resto, come esattamente e in modo del tutto condivisibile sottolineato dalla Corte d'appello (pag. 5 e v. anche pag. 8), "il fatto, poi, che il LL, dopo aver inviato il verbale della trascrizione allo LÀ, gli abbia pure scritto "mi raccomando mosca" appare una mera sollecitazione di un dato già ovvio e cioè quello della consegna del silenzio in relazione alla vicenda che li riguardava". Il ricorso per cassazione omette di affrontare tale rilevante e decisivo passaggio, che travolge anche le argomentazioni relative ad una presunta inconsapevolezza della vicinanza temporale della conversazione intercettata, dal momento che - oltre a quanto logicamente rimarcato dalla Corte d'appello quanto alla notorietà del recente decesso del Cinnarosa, che non avrebbe potuto essere ignorato da un ufficiale dei Carabinieri specificamente deputato alle indagini sulle stragi di mafia - la sequenza dell'interazione tra 13arcellona e LÀ - come ampiamente 8 ripercorsa nelle sentenze di merito - è già sintomatica dell'insorgenza di una notizia "fresca" e non assorbita da contesti investigativi ormai esauriti. 10. La parte del quinto motivo, che investe l'operatività della scriminante dell'adempimento del dovere di cui all'art. 51 cod. pen., è manifestamente infondata. L'imputato ha "girato" e rivelato il contenuto di una intercettazione riservata e relativa ad un procedimento penale in fase d'indagini al IN„ personaggio già condannato per mafia e in contatto con IN EN, all'epoca latitante (pag. 9 sent. impugnata), il quale, poi - libero di farne uso - ne ha illecitamente divulgato il contenuto, mettendone al corrente altro pregiudicato legato a clan mafiosi, NG NZ (pag. 17 e 18 sent. primo grado); il diretto superiore gerarchico dell'imputato, ten. Col. Pisano, ha escluso di aver delegato o autorizzato tale attività d'indagine e persino di esserne stato informato (pag.24 sent. primo grado). Non è dunque possibile sostenere, in radice, che l'operato del militare - palesemente criminoso - sia stata svolto nell'adempimento di un dovere "imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità". 11.11 sesto motivo è manifestamente infondato. L'imputato, ufficiale dell'arma dei Carabinieri, assegnato tra l'altro alla Direzione investigativa antimafia, era a conoscenza che le informazioni richieste e illegalmente ottenute da un suo sottoposto, altrove in servizio - e relative ad una conversazione intercettata nell'ambito di un procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, a lui peraltro nemmeno affidate - attenessero a "sistemi informatici di interesse pubblico", a prescindere dalle non pertinenti osservazioni riguardanti la natura privatistica del sistema procurato dal concessionario del servizio, comunque eminentemente di rilevanza pubblica, svolto in assistenza alle forze di polizia. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il rafforzamento della tutela penalistica sia giustificato dalla rilevanza istituzionale e comunque pubblicistica del servizio svolto attraverso il sistema informatico o telematico e tale evidentemente non può non essere quello di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, disciplinato dal codice di procedura penale (es. sez. 5, n. 1934 del 13/12/10, Rv. 249049; sez. 5, n. 24576 del 16/3/21, Specchiarello, Rv. 281320, quest'ultima richiamata anche dalla pronuncia impugnata a pag. 6). 12.11 settimo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente 9 Il Presidente Il consigliere estensore prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, GI e altri, Rv. 248244). La sentenza impugnata si è del resto soffermata, con motivazione corretta ed esente da vizi di intrinseca illogicità, sulla profonda gravità della condotta tenuta dall'imputato, che ha più volte violato norme penali non disdegnando di diffondere notizie di estrema delicatezza in un contesto criminale di spessore. Ed è giurisprudenza consolidata di questa Corte che "ai fini della determinazione della pena, il giudice può tener conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine ad influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione de/principio del "ne bis in idem" "(Cass. sez. 2, n. 24995 del 14/5/15, P.G., Rechici e altri, Rv. 264378; sez. 3, n. 17054 del 2018, M.,Rv. 275904). Fuor di luogo, infine, invocare l'applicazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale - peraltro non richiesta coi motivi d'appello e dunque inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. - dovendosi escludere che la ostensione di verbali d'intercettazione ambientale a soggetti malavitosi da parte di un alto ufficiale dei Carabinieri, incaricato di delicate indagini contro la criminalità organizzata, possa in qualsiasi modo rappresentare una ragione condivisa da generali valori etici fatti propri dalla collettività. 13.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi - anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/4/23
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore, avv.Zappia, ha fatto pervenire memoria di replica e conclusioni scritte, con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23017 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Palermo del 21 marzo 2022, di conferma della sentenza del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Palermo, che aveva condannato LÀ FI AR, ufficiale dei Carabinieri, per concorso, con l'app. LL Giuseppe, nel delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico aggravato e rivelazione di segreti d'ufficio - a riguardo di verbali di intercettazioni svolte nell'ambito di un procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di Palermo, indebitamente svelatigli dal LL - e infine per ulteriore delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio in concorso con tale IN NT, per aver comunicato a quest'ultimo i contenuti delle conversazioni oggetto della prima "fuga di notizie". Sono stati articolati sette motivi di ricorso. 1.Con un primo ed un secondo motivo, il ricorrente lamenta i vizi di inosservanza della legge penale, carenza di motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza. La sentenza della Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei criteri di valutazione della chiamata in correità dell'appuntato LL, sotto il profilo della credibilità soggettiva ed oggettiva e della esistenza dei riscontri esterni di tipo individualizzante;
costui avrebbe avuto dei contrasti con l'imputato e sarebbe stato raggiunto, negli anni precedenti, da rilevante sanzione disciplinare;
avrebbe, in un primo momento, ammesso di aver inviato spontaneamente i verbali delle intercettazioni, salvo poi rettificarlo nel corso dell'incidente probatorio svolto nel corso delle indagini preliminari. Difetterebbe la prova, non esplicitata dalla Corte d'appello, della consapevolezza in capo all'imputato che si trattasse di conversazione coperta da segreto e del contesto temporale in cui essa sarebbe stata captata. L'app. LL avrebbe inviato allo LÀ gli screenshots della trascrizione della conversazione, precedentemente intercettata, il 18 gennaio 2017, data in cui sarebbe stata completata la trascrizione, da lui eseguita, iniziata ill 16 gennaio 2017, senza che, nell'arco dei due giorni, vi sia prova di contatti tra i due;
la Corte d'appeliio avrebbe illogicamente "superato" tale lacuna, affermando che il contatto telefonico potrebbe essere avvenuto attraverso utenze telefoniche fisse, e dunque con il numero fisso della caserma dei carabinieri di TR dove si trovava il militare, non cogliendo l'incompatibilità di tale assunto con le dichiarazioni del LL, il quale avrebbe dichiarato che lo PA gli telefonò chiedendogli se fosse "in ufficio". In assenza di prova di conversazioni telefoniche, non sarebbe possibile, secondo il ricorrente, trarre riscontro alcuno dalla registrazione in data 16 gennaio 2017 di quattro SMS - due per parte - perché non è noto il loro contenuto e comunque il primo "messaggio" risulta inviato dal LL. Né potrebbe individuarsi uno specifico riscontro alle dichiarazioni del LL nella vicenda relativa alla rivelazione del segreto al IN, come pure ha sostenuto la Corte d'appello. In definitiva, permarrebbe un ragionevole dubbio sulla effettiva responsabilità concorsuale attribuita all'imputato. 2.In relazione al terzo motivo, sono dedotti i medesimi vizi - e quello di motivazione per travisamento probatorio - per non avere, la Corte d'appello, valutato una memoria depositata dalla difesa nel processo di primo grado in data 24 febbraio 2020, né le risultanze di una consulenza di parte del 23 febbraio 2020. Gli atti difensivi hanno evidenziato che l'app.LL fece due soli accessi - e non 16 - al sistema protetto denominato "Integra" per portare a termine la trascrizione della conversazione;
la consulenza della difesa avrebbe dimostrato che fu il LL ad inviare "spontaneamente" lo stralcio delle conversazioni allo PA perché l'invio coincide con l'inizio delle interlocuzioni tra i due tramite l'applicativo Whatsapp;
non vi sono altri messaggi o telefonate vocali tramite Whatsapp;
l'app.LL ha inviato anche l'immagine di un articolo di giornale riguardante le dichiarazioni fatte dalla drssa Principato della Procura di Palermo alla Commissione antimafia, da cui si trarrebbe conferma della "frustrazione" del militare nel trasmettere a PA una conversazione tra due millantatori. Insomma, LL avrebbe mentito e non spetterebbe comunque al ricorrente dare conto delle ragioni delle false delazioni. 3.11 quarto motivo di ricorso, che lamenta gli stessi vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., si sofferma sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., in quanto la Corte di merito non avrebbe esaminato il motivo di appello riguardante la prova dell'elemento soggettivo del reato;
il col. PA avrebbe plausibilmente allegato di non ricordare i particolari dell'invio della trascrizione al IN e in ogni caso dalle sentenze di merito non sarebbe emersa prova della consapevolezza dei connotati di "segretezza" dell'informazione ricevuta dal ricorrente, ben potendo essa rientrare nell'accordo "di massima" che lo stesso imputato aveva precisato essere intercorso, col LL, per uno scambio di notizie anche all'apparenza banali. Né vi sarebbe prova che lo PA sapesse che AR, citato nella conversazione svelata e parente di MA IN EN, fosse deceduto appena 10 giorni prima della conversazione stessa, in quanto la notizia era stata diffusa solo da alcuni giornali e nnass-media locali. 4.11 quinto motivo deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., di cui ai capi 2) e 3), riguardanti i rapporti tra LL e PA e tra quest'ultimo e il IN. Il ricorrente insiste sulla inesistenza della prova della coscienza e volontà di veicolare una notizia d'indagine segreta anche perché il LL avrebbe concluso di trascrivere l'intercettazione in data 18 gennaio 2017; l'imputato avrebbe adempiuto ad un dovere - tale da scriminare la condotta ai sensi dell'art. 51 cod. pen. - in quanto la sua attività si è 2 N\ doverosamente profusa nell'ambito delle investigazioni sulla criminalità organizzata e i contatti con il "confidente" IN sarebbero da inscriversi in tale contesto. 5. Il sesto motivo si concentra sulla inosservanza delle norme penali e sul vizio di motivazione a riguardo della sussistenza del reato di cui all'art. 615 ter cod. pen., in quanto non vi sarebbe prova certa della consapevolezza, in capo al ricorrente, che la conversazione oggetto di comunicazione fosse stata estratta da sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine e sicurezza pubblica;
la società che ha fornito il sistema "Integra" alle forze di polizia è di natura privata e pubblicizza tale applicativo anche sul Web, a disposizione di tutti. La Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla specifica censura di gravame. 6.11 settimo e ultimo motivo investe il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sulla scorta di argomenti di puro stile, genericamente riferiti alla gravità delle condotte dell'imputato; inoltre, secondo la stessa prospettazione accusatoria, l'imputato avrebbe agito per fini non personali, bensì di natura istituzionale, così da meritare il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen.. Considerato in diritto L'istanza di rinvio del processo non può essere accolta. Costituisce recente orientamento di questa Corte, da cui il collegio non ritiene di discostarsi, che "in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale"(Cass. Sez. 3 n.32864 del 15/7/22, Rv.283415). Tale principio è estensibile, per identità di ratio, al caso in esame - nel quale l'istanza di rinvio si è fondata sulla adesione all'astensione collettiva di categoria dalle udienze - perché il modello strutturale del giudizio adottato è il medesimo e non prevede, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale di almeno una delle parti, la comparizione del difensore. Il ricorso è nel complesso inammissibile, perché fondato su motivi aspecifici e comunque manifestamente infondati. 3 1.0ccorre in premessa rilevare come ci si trovi in presenza di una c.d. "doppia conforme" sulla responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d'appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368). 2.Mette conto ancora ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 3. Esula dai poteri della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare 1(:SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, ES e altri, rv. 207944) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento, oppure la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.)." 4.Quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è affermazione ricorrente quella secondo cui «l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzonte circoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di 4 cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez. U„ n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 5.Conne noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma Eidozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 6.E il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità o decisività, nel senso che la parte deducente ha l'onere di dare conto delle conseguenze del vizio denunziato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore e di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitino una diversa comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti della attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez.6, n.13809 del 17/3/15, 0., Rv. 262965). Ancora, "in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione" (Cass. sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo,Rv. 270071; conf. sez. 4 n. 46979 del 2015, Bregannotti, Rv. 265053). Ebbene. 7.11 primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, sono aspecifici e manifestamente infondati. La valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del LL è stata compiuta con argomentazioni del tutto logiche, strutturalmente corrette ed in linea con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delibazione della chiamata di correo (per tutte, Cass. SS.UU. n. 1653 del 1992, Marino e altri, Rv. 192465; sez. 6, n. 16939 del 2011, De LI e altri, Rv.252630). 5 E' da escludere che sia emersa una situazione conffittuale tra il propalante e l'imputato, tale da ispirare condotte ritorsive o calunniose, dal momento che, per un verso, la sentenza di primo grado ha richiamato le conversazioni intercettate li:ra lo PA e il IN del dicembre 2016 (pagg. 8 e 9 sentenza di primo grado, ma v. anche pagg. 3 e 4 sentenza di secondo grado) nelle quali il primo, nel pianificare con costui le intese volte a concretizzare una futura collaborazione finalizzata all'acquisizione di informazioni utili alla localizzazione del latitante IN EN, gli garantisce di poter vantare un appoggio importante che, sia pure con la cautela di un linguaggio guardingo, è stato incontestabilmente individuato nell'app. LL;
per altro verso, l'esame del traffico dei telefoni cellulari dei due protagonisti ha evidenziato numerosi contatti anche in tempi antecedenti e successivi alla vicenda oggetto del processo, sintomatici di rapporti sinergici e radicati;
lo stesso imputato - pag. 4 sentenza impugnata - ha serenamente riconosciuto l'attualità di un rapporto di collaborazione con l'app.LL, il quale ha spontaneamente ammesso le proprie responsabilità - anche in relazione al delitto di cui all'art. 615 ter cod. pen., sulla cui pacifica sussistenza si è espressa la Corte territoriale a pag.
3 - ha coerentemente concordato una pena con il pubblico ministero e non aveva alcun motivo, né uno specifico interesse di natura "premiale" nel formulare false accuse nei confronti del suo superiore gerarchico nell'Arma dei Carabinieri. Del resto, lo stesso ricorrente - pag. 26 del ricorso - afferma di non essere in condizioni di fornire "una più o meno plausibile spiegazione sulle reali motivazioni" che avrebbero indotto l'app. LL a dichiarare il falso. Le sentenze di merito hanno puntualmente e scrupolosamente rispettato i principi più volte espressi da questa Corte anche in relazione all'illustrazione dei cc.dd. riscontri esterni di natura individua lizzante. Come noto, gli altri "elementi di prova" che confermino l'attendibilità del propalante devono essere bensì rappresentati da indicatori certi e non essi stessi da provare, ma possono essere di qualsiasi natura, purchè "esterni" al contenuto della dichiarazione e non devono comunque consistere in prove autonome, in sé dimostrative della responsabilità del chiamato in correità, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: "in tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comrna terzo, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica;
la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità (La S. C. ha precisato che, ove gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice) (Cass. sez. 2, n.8125 del 30 gennaio 2013, Ragaglia, Rv. 255244; conf. sez. 1, n.48421 del 19 giugno 2013, il P.G. in proc. ST e altri, Rv.257972). 6 I riscontri possono essere di natura rappresentativa, ma anche logica (Cass. sez.2, n.35923 del 2019, P.G. o/Campo Filippo, Rv. 276744; sez. 4, n. 5821 del 2004, Alfieri e altro, Rv. 231301). Vi è prova certa ed appagante - ed è questo un elemento di rilievo nella interpretazione degli accadimenti nel loro complesso e della attendibilità delle dichiarazioni del chiamante - che sia stato proprio il colonnello LÀ a chiedere all'appuntato LL di essere notiziato di spunti o informazioni investigative utilizzabili dal servizio di appartenenza del primo, come ammesso dall'imputato nei suoi costituti processuali (pag. 4 sent, impugnata), così come perfettamente coerente con la credibilità delle dichiarazioni di Barcelona - e tale, anch'essa, da collegare in modo "individualizzante" i fatti de quibus alla persona del chiamato - è la già citata interlocuzione telefonica del 27 dicembre 2016 tra LÀ e IN di cui ha dato conto la sentenza di primo grado a pagg. 8 e 9; sempre la sentenza del giudice di prime cure - pag. 22 e 23 - ha riportato uno stralcio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dallo LÀ - nel quale l'ufficiale ha riconosciuto di aver chiesto al Barcelona di fornirgli eventuali notizie utili alla cattura del latitante IN EN, in quanto la Compagnia C.C. di TR non "lavorava" su quest'ultimo; la stessa evoluzione dei contatti via Whatsapp (pag. 5 sent. di secondo grado e pag. 26 sent. primo grado) depone per una trasmissione di dati riservati precedentemente concordata e non per una iniziativa estemporanea quanto inopportuna del LL, che avrebbe evidentemente generato anche una diversa reazione dell'ufficiale una volta "avvedutosi" che si trattava di trascrizione di intercettazione;
mentre, di contro, il col. LÀ ha tempestivamente utilizzato le informazioni, ritenute di rilievo per le proprie finalità, rivelandone il contenuto ad un malavitoso. Si tratta di passaggi motivazionali - che illustrano formidabili riscontri oggettivi alla chiamata di correo - con i quali il ricorrente non si è affatto confrontato. La sentenza di primo grado - pag. 19 e 20 - e la circostanza è riconosciuta nel ricorso per cassazione a pag. 18, ove si legge che la trascrizione della conversazione, ad opera dell'app. LL e del collega Melillo, risulta infatti ultimata "in un paio d'ore" - ha puntualizzato che in data 16 gennaio 2017 i due militari hanno effettuato l'accesso al sistema "INTEGRA", in pari data hanno ascoltato la conversazione (del 13 gennaio precedente) e hanno completato la trascrizione;
lo stesso giorno, i tabulati telefonici dei telefoni cellulari hanno documentato un contatto telefonico tra LL e LÀ e quattro contatti tramite SMS, fino al 20 gennaio 2017. Il ricorrente - pag. 18 e 19 del ricorso per cassazione - ammette, pur apoditticamente negando che siano intercorse telefonate, che lo scambio di (quattro) SMS sarebbe effettivamente avvenuto in data 16 gennaio 2017, dunque - così costituendone ennesimo e comunque non esclusivo riscontro - in un torno di tempo perfettamente coerente con la ricostruzione offerta dall' app.LL, il quale ha riferito di contatti telefonici, coevi o comunque temporalmente contigui alla captazione e alla trascrizione della conversazione, tra lui e il colonnello LÀ, nei quali si sono perfezionate le intese a riguardo della successiva trasmissione della trascrizione. 7 Perderebbe dunque di rilevanza, e comunque sarebbe privo di qualsiasi efficacia "disarticolante" rispetto al solido apparato argomentativo delle sentenze di merito, che tali contatti non siano avvenuti attraverso chiamate vocali ma tramite short message service e l'eventuale errore nel ricordo, in ipotesi attribuibile al narrato delle dichiarazioni del chiamante, avrebbe natura del tutto marginale e certo non tale da influire sul granitico giudizio di credibilità intrinseca e sul nucleo essenziale della rievocazione dei fatti. 8.11 terzo motivo di ricorso è parimenti generico, difetta di autosufficienza e risulta manifestamente infondato. In primo luogo, la memoria difensiva e la consulenza tecnica non sono state allegate al ricorso. Non avrebbe rilevanza alcuna - in secondo luogo - che la consulenza di parte abbia riscontrato l'inesistenza, tra il 16 e il 18 gennaio, di uno scambio di telefonate o di messaggi via Whatsapp, perché gli elementi di convalida esterna alla chiamata di correo - come evidenziati dalle sentenze di merito - sono rappresentati da telefonate e/o da SMS, che non sono veicolati da tale applicativo telematico;
così come inconcludente è il rilievo che i consulenti della difesa avrebbero accertato l'esistenza di due accessi dell'app. LL al sistema "Integra" piuttosto che sedici, non refluendo i relativi esiti sulla sequenza dei fatti storici dell'imputazione e sulla posizione dell'imputato, che ha pacificamente ricevuto, tramite Whatsapp e per sua stessa ammissione, in data 18 gennaio 2017, le fotografie dei verbali delle trascrizioni della intercettazione della conversazione intercorsa tra PA NO e RI CI. 9.11 quarto e parte del quinto motivo di ricorso sono parimenti generici e manifestamente infondati. Le sentenze di merito hanno ampiamente descritto i connotati scientemente illeciti della vicenda, nella quale l'ufficiale dei Carabinieri ha sollecitato al suo subordinato la surrettizia ed indebita trasmissione di un verbale di intercettazione ambientale riguardante un procedimento penale della Procura della Repubblica di Palermo, estraneo alle sue attribuzioni d'indagine, chiaramente coperto da segreto investigativo;
del resto, come esattamente e in modo del tutto condivisibile sottolineato dalla Corte d'appello (pag. 5 e v. anche pag. 8), "il fatto, poi, che il LL, dopo aver inviato il verbale della trascrizione allo LÀ, gli abbia pure scritto "mi raccomando mosca" appare una mera sollecitazione di un dato già ovvio e cioè quello della consegna del silenzio in relazione alla vicenda che li riguardava". Il ricorso per cassazione omette di affrontare tale rilevante e decisivo passaggio, che travolge anche le argomentazioni relative ad una presunta inconsapevolezza della vicinanza temporale della conversazione intercettata, dal momento che - oltre a quanto logicamente rimarcato dalla Corte d'appello quanto alla notorietà del recente decesso del Cinnarosa, che non avrebbe potuto essere ignorato da un ufficiale dei Carabinieri specificamente deputato alle indagini sulle stragi di mafia - la sequenza dell'interazione tra 13arcellona e LÀ - come ampiamente 8 ripercorsa nelle sentenze di merito - è già sintomatica dell'insorgenza di una notizia "fresca" e non assorbita da contesti investigativi ormai esauriti. 10. La parte del quinto motivo, che investe l'operatività della scriminante dell'adempimento del dovere di cui all'art. 51 cod. pen., è manifestamente infondata. L'imputato ha "girato" e rivelato il contenuto di una intercettazione riservata e relativa ad un procedimento penale in fase d'indagini al IN„ personaggio già condannato per mafia e in contatto con IN EN, all'epoca latitante (pag. 9 sent. impugnata), il quale, poi - libero di farne uso - ne ha illecitamente divulgato il contenuto, mettendone al corrente altro pregiudicato legato a clan mafiosi, NG NZ (pag. 17 e 18 sent. primo grado); il diretto superiore gerarchico dell'imputato, ten. Col. Pisano, ha escluso di aver delegato o autorizzato tale attività d'indagine e persino di esserne stato informato (pag.24 sent. primo grado). Non è dunque possibile sostenere, in radice, che l'operato del militare - palesemente criminoso - sia stata svolto nell'adempimento di un dovere "imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità". 11.11 sesto motivo è manifestamente infondato. L'imputato, ufficiale dell'arma dei Carabinieri, assegnato tra l'altro alla Direzione investigativa antimafia, era a conoscenza che le informazioni richieste e illegalmente ottenute da un suo sottoposto, altrove in servizio - e relative ad una conversazione intercettata nell'ambito di un procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, a lui peraltro nemmeno affidate - attenessero a "sistemi informatici di interesse pubblico", a prescindere dalle non pertinenti osservazioni riguardanti la natura privatistica del sistema procurato dal concessionario del servizio, comunque eminentemente di rilevanza pubblica, svolto in assistenza alle forze di polizia. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il rafforzamento della tutela penalistica sia giustificato dalla rilevanza istituzionale e comunque pubblicistica del servizio svolto attraverso il sistema informatico o telematico e tale evidentemente non può non essere quello di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, disciplinato dal codice di procedura penale (es. sez. 5, n. 1934 del 13/12/10, Rv. 249049; sez. 5, n. 24576 del 16/3/21, Specchiarello, Rv. 281320, quest'ultima richiamata anche dalla pronuncia impugnata a pag. 6). 12.11 settimo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente 9 Il Presidente Il consigliere estensore prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, GI e altri, Rv. 248244). La sentenza impugnata si è del resto soffermata, con motivazione corretta ed esente da vizi di intrinseca illogicità, sulla profonda gravità della condotta tenuta dall'imputato, che ha più volte violato norme penali non disdegnando di diffondere notizie di estrema delicatezza in un contesto criminale di spessore. Ed è giurisprudenza consolidata di questa Corte che "ai fini della determinazione della pena, il giudice può tener conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine ad influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione de/principio del "ne bis in idem" "(Cass. sez. 2, n. 24995 del 14/5/15, P.G., Rechici e altri, Rv. 264378; sez. 3, n. 17054 del 2018, M.,Rv. 275904). Fuor di luogo, infine, invocare l'applicazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale - peraltro non richiesta coi motivi d'appello e dunque inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. - dovendosi escludere che la ostensione di verbali d'intercettazione ambientale a soggetti malavitosi da parte di un alto ufficiale dei Carabinieri, incaricato di delicate indagini contro la criminalità organizzata, possa in qualsiasi modo rappresentare una ragione condivisa da generali valori etici fatti propri dalla collettività. 13.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi - anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/4/23