Sentenza 30 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica; la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità. (La S.C. ha precisato che, ove gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2013, n. 8125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8125 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 30/01/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 271
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 41085/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in data 16.8.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'Angelo Giovanni, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore, Avv. Rizza Giambattista, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10.7.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dispose la custodia cautelare in carcere di AG IO, indagato per i reati di cui al D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 74.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Catania, con ordinanza del 16.8.2012, confermò il provvedimento impugnato.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati a lui ascritti;
erroneamente sarebbero stati individuati come riscontri elementi che al più potrebbero essere considerati sospetti per indagini di polizia, ma che non sarebbero indizi ne' tanto meno gravi, precisi e concordanti;
AG è persona che non vive in Sicilia e la cui attività è la vendita al minuto di arance del suo agrumeto;
tali condizioni personali non si adatterebbero all'attività di spaccio;
i riscontri alle dichiarazioni accusatorie di MA AL sono stati individuati: in tre pranzi (o cene) con SA ed i suoi amici in sette anni e di averlo accompagnato in alcuni viaggi;
sarebbero irrilevanti i rapporti con albanesi posto che costoro non sono indagati;
non sarebbe univoco il riferimento nelle conversazioni intercettate a "IO", posto che si potrebbe trattare di NO IO ed è nome comune;
2. violazione della legge processuale in relazione alla indeterminatezza della contestazione del reato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 non essendo precisate, epoca, luogo e tipo di sostanze spacciate;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione di AG al sodalizio di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e comunque alla sussistenza in capo all'indagato dell'elemento soggettivo del reato, nonché alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7
considerato che
egli vive per gran parte dell'anno in Friuli e sarebbe al di fuori di ogni logica di azione di tipo mafioso, posto che egli presenta anche la dichiarazione dei redditi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
Va premesso che, a seguito della modifica dell'art. 273 c.p.p. con L.1 marzo 2001, n. 63, questa Corte ha mutato orientamento, ritenendo necessari, ai fini della sussistenza di gravi indizi di reità, ai fini della spedizione di misure cautelari l'esistenza di indizi parzialmente o tendenzialmente individualizzanti (v. Cass. Sez. 6A sent. n. 10115 del 17.2.2005 dep. 15.3.2005 rv 230293 secondo cui in tema di misure cautelari e con riguardo al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, il richiamo operato dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, pur comportando il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini cautelari, gli elementi di riscontro alla chiamata in correità potevano essere limitati al fatto, non implica, tuttavia, l'esigenza di un loro carattere pienamente e totalmente individualizzante (quale richiesto ai fini del giudizio di responsabilità), dovendosi invece ritenere sufficiente, in conformità con la natura probabilistica del giudizio richiesto ai fini cautelari, una individualizzazione "parziale" o "tendenziale", compatibile, cioè, con il concetto di "indizio", sia pur "grave", richiesto dalla legge per l'adozione della misura).
È però necessario ricordare, in ordine alla natura ed alle caratteristiche degli "altri elementi di prova" di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, che il giudice deve valutare unitariamente alle dichiarazioni del coimputato, questi non debbono necessariamente insistere sul tema di prova (Cass. Sez. 2A sent. 3902 del 7.2.1991, dep.
6.4.1991 rv 187187) e non è necessario che provino il fatto reato e la responsabilità dell'imputato altrimenti il valore della dichiarazione risulterebbe svuotato.
In tema di chiamata in correità gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 3, confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al "thema decidendum" non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192 c.p.p, comma 3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice. (Cass. Sez. 6A sent. n. 0 5649 del 22.1.1997 dep. 13.06.1997 rv 208898).
Stante il principio del libero convincimento del giudice i riscontri possono essere di qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, possono consistere in prove o indizi, purché tali da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato. (Cass. Sez. 6A sent. 4108 del 17.2.1996 dep. 19.4.1996 rv 204439). I riscontri devono peraltro caratterizzarsi per la loro convergenza rispetto al fatto materiale oggetto della narrazione, per la loro indipendenza, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente, suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare la concordanza, per la loro specificità, nel senso che la convergenza del molteplice deve essere individualizzante sia soggettivamente rispetto ai chiamati in correità o in reità che oggettivamente in relazione alle imputazioni (Cass. Sez. 2A sent. n. 12838 del 16.12.2002 dep. 19.3.2003 rv 224879). Nel caso in esame il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni di MA AL, SA EB e MA GI in ordine all'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, acquistati da NE e provenienti via mare. MA AL ha indicato fra i sodali anche AG IO ed il Tribunale ha ravvisato elementi di riscontro a tali dichiarazioni nei "numerosissimi incontri tra i coindagati SA FI, CI AT, SI IO, ZZ IR, AG IO, accertati dalla polizia giudiziaria tra il 2009 e la fine del 2010", richiamando gli atti a sostegno dell'assunto (p. 5 ordinanza impugnata). Il Tribunale ha poi ricordato alcune intercettazioni in una delle quali vi è riferimento a IO (individuato in AG IO sulla considerazione del fatto che egli si era allontanato da LE e poiché NO IO veniva invece indicato come "il marito di LE), nonché le frequentazioni di taluni sodali con NE indicati come coinvolti nel traffico di stupefacenti.
La circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è stata motivata in ragione della appartenenza di molti affiliati al clan DÒ che controllava l'attività di traffico di stupefacenti oggetto del presente procedimento (p. 9 ordinanza impugnata). In tale argomentare non vi è alcuna violazione di legge ne' manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede, mentre nel ricorso si deducono ipotesi alternative, che si risolvono in censure di merito.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, in tema di indeterminatezza del capo di imputazione, il principio enunciato negli artt. 374 e 412 del previgente codice di rito - per il quale l'imputazione non può, a pena di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione, lasciare adito ad incertezza sui fatti che la determinano - è stato posto a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata e ciò, a maggior ragione, in relazione al codice di rito del 1930, nella cui vigenza la qualifica di imputato si acquisiva già nel corso dell'istruttoria e non erano limitati, come nel vigente codice di rito, il numero degli atti pregressi acquisibili al dibattimento e, pertanto, utilizzabili anche ai fini dell'individuazione dell'imputazione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3407 del 16/12/2004 dep. 02/02/2005 Rv. 231414). Nel caso in esame la memoria difensiva presentata al Tribunale ed allegata al ricorso fa specifico riferimento a NA, mentre l'arco temporale ed il luogo del commesso reato sono precisati in imputazione, dove si indicano anche quali sostanze trafficate cocaina, eroina, hashish e NA (fra cui 26 Kg sequestrati a Finocchiaro Marcello).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013