Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2013, n. 8125
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Sentenza 30 gennaio 2013

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In tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica; la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità. (La S.C. ha precisato che, ove gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2013, n. 8125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8125
    Data del deposito : 30 gennaio 2013

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