Sentenza 13 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'essere il sistema di interesse pubblico non è sufficiente la qualità di concessionario di pubblico servizio rivestita dal titolare del sistema, dovendosi accertare se il sistema informatico o telematico si riferisca ad attività direttamente rivolta al soddisfacimento di bisogni generali della collettività (Nel caso di specie, relativo a gestore di rete di telefonia, la S.C. ha affermato la necessità di accertare se la condotta dell'imputato abbia riguardato la rete stessa ovvero la rete "parallela" predisposta per la gestione del credito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2010, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2010 |
Testo completo
le
0 1 9 34 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 13/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.2836 Presidente Dott. ALDO GRASSI
-
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIETRO DUBOLINO
- Consigliere -N. 13306/2010 Dott. STEFANO PALLA
- Rel. Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. MARIA VESSICHELLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) GR AC N. IL 02/01/1985
avverso la sentenza n. 3982/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/11/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avy.
udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso, osserva quanto segue.
La CdA di Napoli, con sentenza del 13.11.2009, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale AL IL fu condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa (ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti).
Il AL è imputato del reato ex artt. 81 cpv, 110, 61 n. 5, 615 ter comma I e III cp, perché, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso con altri, abusivamente si introduceva nel sistema informatico della
ON OMNITEL NV, per procedere all'attribuzione di crediti telefonici del valore unitario di 80 e 300 euro mensili per n.
3.846 numerazioni telefoniche
OMNITEL, per un valore complessivo di circa 2 miln. di euro;
con l'aggravante di avere agito su di un sistema informatico (rete telefonica di diffusione internazionale) di interesse pubblico e nelle ore notturne, al fine di ostacolare la pubblica e privata difesa.
Ricorre per cassazione l'imputato e deduce:
1) violazione dell'art. 615 ter cp per essere stato ritenuto il reato perseguibile di ufficio ai sensi del comma III del predetto articolo. Il concetto di interesse pubblico va elaborato in accordo con i recenti orientamenti del diritto amministrativo;
esso sussiste tutte le volte in cui l'azione sia volta al perseguimento di interessi collettivi. Deve dunque trattarsi di un interesse afferente alla funzione istituzionale della PA.
Orbene il III comma dell'art. 615 ter cp prevede la procedibilità di ufficio quando l'agente rivolga la sua condotta a reti di interesse militare, ovvero rilevanti per l'ordine pubblico, o ancora alla sicurezza pubblica o infine alla sanità o anche alla protezione civile. Vi è poi una "formula di chiusura" che recita "...o comunque di interesse pubblico" . L'uso della parola "comunque" non è casuale perché vuole indicare omogeneità tra gli interessi esplicitamente individuati e quelli ricavati in funzione della predetta formula. Per altro, è la rete in sé considerata che deve essere afferente al perseguimento di un interesse della PA e non ogni rete a diffusività nazionale può, per ciò solo, dirsi di interesse pubblico. Perché la rete abbia tale caratteristica deve essere riservata al perseguimento di uno scopo della PA. Dunque la diffusività della rete non è necessariamente sintomo della sua riferibilità a un interesse pubblico. Secondo la CdA, va riconosciuta la sussistenza dell'interesse pubblico perché la ON agisce in regime autorizzatorio, come concessionaria del competente Ministero. Ma, a ben vedere, non è la rete di fonia a essere stata aggredita dalla condotta del ricorrente, ma l'insieme dei sistemi informatici predisposti dall'azienda per l'accredito di minuti di conversazione, da utilizzare successivamente con la rete GSM ovvero UMTS.
2) violazione dell'art. 133 cp, in quanto i coimputati patteggianti sono stati condannati a pena più lieve. Non si comprende per qual motivo la medesima condotta debba avere risposte sanzionatorie tanto diverse, t 3) illogicità e mera apparenza di motivazione, atteso che gli episodi di cui ai giorni 1, 7, 23, 24, 29 aprile, 1 e 3 maggio 2007 sono stati addebitati al AL semplicemente perché sulla persona del coimputato PO furono rinvenuti elenchi delle utenze per le quali erano state attivate promozioni nei giorni precedenti all'arresto. PO era l'unico perito informatico del gruppo e dunque solo a lui gli altri potevano fare capo per l'utilizzo delle key logger per estrarre la password da uno degli account esistenti.
In data 1.12.2010 il AL ha fatto pervenire memoria a sua firma con la quale ribadisce, amplia e illustra la censura sub 1). La prima censura è fondata;
le altre restano assorbite.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della CdA di Napoli per nuovo giudizio.
L'art. 615 ter (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico) prevede e punisce la condotta di chi, appunto abusivamente, si introduce in tal tipo di sistema, protetto da misure di sicurezza. E' punita anche la condotta di chi in tale sistema si trattiene contro la volontà -espressa o tacita- di chi ha lo jus excludendi.
La fattispecie prevede, poi, varie ipotesi aggravate, cui consegue la procedibilità di ufficio;
la forma non aggravata, viceversa, è perseguibile a querela.
Nel caso in esame, è contestata la aggravante di cui al III comma in quanto il sistema
è stato ritenuto "comunque di interesse pubblico".
E' dunque tale concetto che deve essere messo a fuoco e correttamente individuato, atteso che, come si è premesso, ciò costituisce il contenuto della prima (e decisiva) censura.
Secondo la CdA, la sussistenza dell'interesse pubblico si desume dalla circostanza che
ON agisce in luogo della pubblica amministrazione (Ministero dello sviluppo economico), in qualità di concessionaria di pubblico servizio.
La circostanza tuttavia non appare determinante. Al proposito si deve rammentare che la dottrina ha lungamente dibattuto circa i criteri identificativi della natura pubblica di un servizio. Invero a una concezione soggettiva, se ne è contrapposta una oggettiva.
Per la prima, è 'pubblico' il servizio assunto da un soggetto qualificabile come ente pubblico, quando -ovviamente- le finalità del servizio rispondano a esigenze della collettività.
Per il secondo orientamento, invece, la natura e il regime del servizio pubblico devono emergere dall'interesse dell'attività, indipendentemente dal soggetto che la espleta o al quale l'attività stessa è istituzionalmente collegata. Orbene, anche sulla scorta delle indicazioni di fonte comunitaria, è ormai pacifico che
è tale seconda concezione quella che, attualmente, deve ritenersi dominante.
Dunque, nel caso di specie, è certamente corretto definire l'attività di ON come svolgimento di un pubblico servizio, in quanto volta alla cura di un pubblico interesse.
Ł Sul punto, tuttavia, deve precisarsi che la fonte primaria del "servizio pubblico" è comunque da ricercarsi nello Stato o in altro ente pubblico, mentre il concreto esercizio ben può essere attribuito -come nel caso di specie (concessione)- a soggetti e organismi privati.
Il concessionario, insomma, resta un soggetto privato, il quale svolge pur sempre la sua attività per il perseguimento di un fine di lucro. Dovranno distinguersi, pertanto questo è il punto centrale della questione che occupa- all'interno della complessiva attività del concessionario, le attività di rilievo pubblicistico,dalle attività imprenditoriali. Invero, l'applicazione di regole e principi pubblicistici (e quindi la rafforzata tutela penalistica), connessi alla cura del pubblico interesse, si giustifica solo per quella parte di attività che si concreta nello svolgimento di una pubblica funzione, che il privato svolge quale "organo indiretto" della PA.
Per quel che riguarda l'attività imprenditoriale, viceversa, il concessionario resta un soggetto privato e non trovano (non possono trovare) giustificazione deviazioni dalla disciplina che regola i rapporti tra privati. Tale distinzione, per altro, riceve significativa conferma dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. sent. 204/2004), relativa al riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici, che distingue, appunto ai fini del riparto, l'attività che rappresenta effettivamente l'esercizio di un servizio pubblico -riservata, ovviamente, alla giurisdizione esclusiva del GA- dalla attività imprenditoriale e di organizzazione per lo svolgimento del servizio da parte del gestore, riservata alla giurisdizione del
GO. Non è dunque sufficiente, a integrare l'esercizio di un pubblico servizio, il contatto da parte del soggetto privato con i singoli utenti, in quanto occorre chiarire se ci si trovi, oppure no, di fronte ad attività direttamente rivolte al soddisfacimento di bisogni generali della collettività. Tanto premesso, quel che occorre chiarire, nel caso in scrutinio, è se l'attività espletata da ON, attraverso la rete informatica violata, comprenda sia attività coinvolgenti il pubblico interesse, che giustificano l'applicazione della ipotesi aggravata (e, dunque, della perseguibilità d'ufficio), sia ordinarie attività d'impresa, preordinate al raggiungimento dello scopo di lucro, rispetto alle quali non si giustifica il rafforzamento della tutela penale. Occorre poi anche chiarire, in fatto, quale dei due "settori" (se tecnicamente separabili) sia stato interessato dalla illecita attività dell'imputato, ricordando che, come correttamente si afferma nel ricorso, è la rete in sé considerata che deve essere afferente al perseguimento di un interesse della PA, ma che, non per questo, ogni rete a diffusività nazionale può, per ciò solo, dirsi di interesse pubblico. Perché possa riscontrarsi tale caratteristica, infatti, la rete deve essere volta al perseguimento di un pubblico interesse. Dunque, la diffusività della rete può essere sintomo significativo, ma non determinante della sua riferibilità a un interesse pubblico. Il ricorrente sostiene di non avere aggredito la rete di fonia, ma solo la "parallela" rete predisposta per la gestione del credito.
E sul punto la sentenza non ha fornito soddisfacente risposta, pur trattandosi, per le ragioni sopra esposte, di questione decisiva ai fini della perseguibilità di ufficio.
In sintesi, se solo ON ha subito danno (economico) dalla condotta illecita di
AL e dei suoi concorrenti, se non è stata danneggiata la rete o se non sono stati pregiudicati (in qualsiasi modo) i diritti degli utenti, non può dirsi intaccato "l'interesse pubblico" e il reato deve ritenersi perseguibile a querela.
PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma in data 13.XII. 2010.
Il presidente-Aldo Grassi
فهمی L'estensore-M aurizio Fumo
Oduijing Depositata in Cancelleria coma, i 21 GEN. 2011
Funzionario Giudiziario Carmela LANZUISE
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