Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14512 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
N C.c. 61666 N ISI IV VINVINGINE VIN VI S SN ES TTV AL 8 VA N NOIZVELSIDAN 9861/b/98 REPUBBLICA ITALIANA 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 145 12/02 Tributaria agistrati Composta dagli I Dott. Mario - Presidente CICALA R.G.N. 15242/98 Cron. 33846 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Nino - Rel. Consigliere - Rep. FICO - Consigliere - Ud.13/05/02 Dott. Aldo CECCHERINI Dott. Achille Consigliere MELONCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61666 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MI NA;
- intimata avvers0 la sentenza n. 103/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 2002 25/09/97; 2018 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- - Svolgimento del processo NA MI ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza in data 13 settembre 1988, con la quale aveva chiesto all'Intendenza di Finanza di Genova, la riliquidazione dell'IRPEF sull'indennità di fine rapporto erogatale dall'INADEL il 29 giugno dello stesso anno e il rimborso di parte della ritenuta di acconto operata dallo stesso Ente, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.178/86. La Commissione Tributaria di primo grado di Genova ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha respinto l'appello dell'Ufficio. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., degli artt.1, commi 3 e 4, e 36-bis D.P.R. n.600/73, degli artt.39, comma 4, e 42-bis D.P.R. n.602/73, degli artt.4 e 5 della legge n.482/85. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Col motivo proposto il ricorrente ha dedotto l'inesistenza del diritto al rimborso per la preclusione posta dall'art.39, 4° comma, del D.P.R. n.602/73 per il caso, quale quello di specie, in cui il contribuente non abbia indicato l'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata corrisposta, così violando la norma di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R. n.600 del 1973, e la ritenuta non abbia formato oggetto di accertamento di ufficio. La censura è infondata. A parte che per l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n.600 del 1973 il reddito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. n.917/86 (relativo al trattamento di fine rapporto) va dichiarato solo se corrisposto da soggetto non obbligato per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto e non è il caso di specie, essendo l'INADEL tenuto ad operare tali ritenute è ormai giurisprudenza consolidata che la domanda di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lett. e) dell'art. 12 del D.P.R. n.597/73, come modificata dall'art. 1 della legge n.482/85, corrisposte sia prima che dopo il 1° gennaio 1980, al fine di ottenere il rimborso totale o parziale delle ritenute - - operate, non è preclusa dalla mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo nella dichiarazione dei redditi (tra le altre, Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n.25; Cass. 20 novembre 2000, n.14996). H S A Il ricorso va dunque respinto. L F N V Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva dell'intimata. I O I S V ' N E D
p.q.m.
I S L la Corte rigetta il ricorso. U V Z u I o O Y Roma, 13.5.2002$17.5.2002 1 N A il presidente il cons. est. N O I Z A S e h T HL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casanoподнось DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 OTT. 2002Oggi CANCELLIERE 61 Arnaldo CasanohullMill C r