Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4700/20 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 29.10.2024 tra:
capitale sociale € 2.076.940.000,00 con Controparte_1 sede legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli, n. 30, iscritta Contr all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario – iscritta all'Albo gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico – codice fiscale e numero Controparte_2 di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e partita IVA , in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti del 23.02.2022 per atto Notaio
di Roma (n. rep. 8913 – n. racc. 5096), registrata in data Persona_1
28.02.2022 presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 2, dall'Avv. Francesco Trotta (c.f.
, PEC ) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
Francesco Graziadei (c.f. , PEC C.F._2
- APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
ora quale Controparte_3 CP_4 società beneficiaria della a Controparte_3 seguito di atto di scissione del 21.11.2017 rep. n. 31987 e racc. 18233 per Notaio
(cfr. doc.n.3 fascicolo ex adverso), in persona del legale rappresentante Per_2
p.t., con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 32 CAP 30135, c.f.
, con gli avvocati Majla Genero (cf. , pec: P.IVA_2 C.F._3
, Giorgio Conte del foro di Venezia, (c.f. Email_3
; PEC: , anche in via C.F._4 Email_4 disgiunta tra loro e giusta procura su foglio separato inserita unitamente alla busta telematica, domiciliati c/o l'avv. Nicoletta Bernardini (c.f. C.F._5
PEC: del foro di Roma in VIA SATRICO, 16. Email_5
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 23956/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. CP_1
23956/19 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande proposte nei suoi pag. 2/15 confronti dalla (ora , Controparte_3 CP_4 ha così statuito:
“Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice in via subordinata, dichiara la risoluzione per inadempimento del Contratto Quadro per operazioni in strumenti finanziari derivati del 22.02.2007 e del Contratto Interest Rate Swap denominato “Doub Fix (FLT-
FXT) - Rif. 1583230” del 22.02.2007, intercorsi tra le parti, e condanna la parte convenuta al risarcimento del danno nei confronti dell'attrice che liquida nell'importo complessivo di euro 914.994,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come liquidati in motivazione;
- respinge le ulteriori domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta;
- condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 1.483,68, per esborsi e euro 27.804 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1. Erroneità ed infondatezza, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico, dell'affermazione secondo cui la sentenza impugnata ha ritenuto “la fondatezza delle domande formulate dall'attrice, formulate sul presupposto (che ha trovato riscontro nelle risultanze peritali) che l'operazione di Interest Rate Swap sottoscritta non fosse stata rispondente alla finalità per la quale essa fosse stata conclusa”.
Quanto alla pretesa “fondatezza delle domande di accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta ed anche di risoluzione dei contratti intercorsi tra le Contr parti”. Inconfigurabilità di un inadempimento della nella strutturazione del contratto derivato.
2. Erroneità ed infondatezza, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico dell'affermazione secondo cui “la banca ha, altresì, violato specificamente gli obblighi sulla stessa incombenti in quanto previsti dall'art. 21 T.U.F. (d. lgs.
58/1998) e dal Regolamento di attuazione di esso n. 11522/1998 CP_5
(segnatamente, dall'art. 26, nella parte in cui alla lettera f) prevede che gli pag. 3/15 intermediari operino al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore”.
4 Erroneità ed infondatezza, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico dell'affermazione secondo cui “si reputa, altresì, fondata la domanda di condanna della al risarcimento del danno: ai fini della quantificazione del pregiudizio CP_1 subito dall'attrice si ritiene debba aversi riguardo a quanto corrisposto dall'attrice alla in esecuzione del contratto di IRS, al netto dei differenziali positivi CP_1 ricevuti. In subordine: erroneità dell'applicazione degli “interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno (secondo il criterio indicato da Cassazione
1712/95), decorrenti dalla data dei singoli pagamenti effettuati nei confronti della banca da parte della società e fino al soddisfo”.
5 Erronea affermazione di una responsabilità contrattuale della – corretta CP_1 riconducibilità della fattispecie ad una ipotesi di responsabilità precontrattuale – valutazione dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla in CP_1 relazione alla ipotizzata responsabilità precontrattuale. Contr
6 Quanto alla condanna di al pagamento delle spese di giudizio e di CTU. la stessa sarebbe errata in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
7 Quanto alla rinnovazione della CTU. essa sarebbe errata per le motivazioni di cui ai precedenti motivi.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, accogliere il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
in via principale nel merito, accogliere l'appello proposto dalla Controparte_1 avverso la sentenza impugnata, e per l'effetto, in riforma della stessa, rigettare per
[...] infondatezza le domande tutte proposte dalla Controparte_3 oggi scissa in ontro la e
[...] CP_4 Controparte_1 per l'effetto condannare la medesima in persona del legale rappresentante CP_4
p.t. a restituire alla gli importi corrisposti dalla stessa in Controparte_1 esecuzione della sentenza impugnata, pari ad € 1.071.283,43 oltre interessi legali dalla data del pagamento (08.01.2020) al soddisfo e oltre al maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c.,
pag. 4/15 commisurato nell'applicazione su tale importo dal giorno del pagamento al saldo del tasso medio per le aperture di credito in conto corrente rilevato e pubblicato in G.U. ex art. 2 co.
1 L. 07.03.1996 n. 108, in considerazione dell'attività di erogazione del credito esercitata da Contr
- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità riconducibile alla nella strutturazione del derivato Controparte_1 oggetto di causa, ricondurre correttamente la fattispecie, sulla base della giurisprudenza di
Cassazione, ad una ipotesi di responsabilità precontrattuale con conseguente accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla in relazione alla CP_1 ipotizzata responsabilità precontrattuale;
- in via subordinata nel merito, se la copertura ideale secondo la ricostruzione del Tribunale di primo grado, in linea con il contenuto del Contratto Quadro, era rappresentata da un Contr IRS plain vanilla, limitare il danno risarcibile da parte di solamente ai maggiori oneri derivati dalla applicazione della barriera complessivamente quantificabile in € 92.554,46, condannando la in persona del legale rappresentante p.t., a restituire la CP_4
Contr differenza tra quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di primo grado e tale importo, o nel diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento (08.01.2020) al soddisfo e oltre al maggior danno ex art. 1224 co.
2 c.c., commisurato nell'applicazione su tale importo dal giorno del pagamento al saldo del tasso medio per le aperture di credito in conto corrente rilevato e pubblicato in G.U. ex art. 2 co. 1 L. 07.03.1996 n. 108, in considerazione dell'attività di erogazione del credito Contr esercitata da
- in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande che precedono, condannare la al pagamento dei soli Controparte_1 differenziali di cui si è accertato l'effettivo pagamento alla pari ad € 721.890,94, con CP_1 condanna della alla restituzione alla della CP_4 Controparte_1 differenza pari ad € 193.103,55.
- in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
pag. 5/15 Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso appello in quanto, a suo dire, CP_4 infondato in fatto e diritto, ha a sua volta proposto appello incidentale principale e condizionato per i seguenti motivi:
1) L'errata quantificazione delle somme oggetto di condanna alla restituzione in favore della Società.
2) Sulla modifica del capo della sentenza 23956/2019 Sent. relativa alla condanna alle spese.
3) Sull'errata classificazione di (già PMV) e sulla conseguente inefficacia della CP_4 dichiarazione di operatore qualificato.
4) Mancata valutazione delle domande di nullità inerenti al contratto di swap e al contratto quadro per non meritevolezza e/o assenza di alea razionale e/o mancanza di causa per dimostrata inadeguatezza tipologica e strutturale del contratto di swap ad assolvere la funzione di copertura sul sottostante.
5) Domanda di restituzione e/o ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE, ANCHE INCIDENTALE:
- rigettare l'appello proposto da compresa la richiesta di Controparte_1 rinnovo di Consulenza Tecnico d'Ufficio e confermare la sentenza impugnata in tutti i capi, ad eccezione del capo in cui è stata disposta la condanna di Controparte_1 al pagamento di Euro 914.994,49 e, per l'effetto,
[...]
- modificare in parte qua il suddetto capo disponendo la condanna di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro CP_4
1.032.526,00 (di cui Euro 914.994,49 già accertati nella sentenza 23956/19 Sent. e pagati spontaneamente, oltre ad Euro 117.531,51 non contenuti nella sentenza di primo grado), o comunque, quella diversa, maggiore o minore che verrà riconosciuta in corso di causa e/o che apparirà di giustizia occorrendo, oltre interessi al tasso applicato da
[...] al rapporto di conto corrente, come da contratto di conto corrente, Controparte_1 ovvero, in via subordinata, oltre interessi al tasso legale nonché rivalutazione, dalla data pag. 6/15 dell'avvenuto addebito e/o pagamento di ogni singolo addebito, ovvero in subordine alla data di notifica dell'atto di citazione, al saldo;
- dichiarare tenuta e condannare, inoltre, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire la società in persona del suo CP_4 legale rappresentante pro tempore, il mancato guadagno ex art. 1224, II comma c.c., da calcolarsi a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) fino al dì del saldo in misura almeno pari al tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato da determinarsi in corso di causa o, comunque, a quella diversa, maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c.;
- modificare il capo della sentenza appellata che ha disposto in ordine alla condanna alle spese e, previo accertamento che la domanda di rientrava nello scaglione CP_4 superiore ad Euro 1.000.000,00, condannare ex art. 91 c.p.c. Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della differenza
[...] applicando i parametri medi del D.M. 55/2014 e s.m.i.;
- dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace e/o inopponibile ad la CP_4 dichiarazione ex art. 31, comma 2, del Regolamento Consob n. 1152/1998, ab origine, per tutti i motivi esposti in narrativa, o in subordine a far data dal 1.11.2007;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA ALL'ACCOGLIMENTO
DELL'APPELLO PROPOSTO DA : CP_1
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 1418 c.c. e/o 1322 c.c. e/o
1325 c.c. e/o dell'art. 23, 30 D.lgs n. 58/1998 e/o dell'art. 30 Regolamento Consob n.
1152/1998, art. 19 Regolamento Consob n. 16190/07, e in ogni caso per contrarietà a norme imperative (quali i principi generali di correttezza e buona fede), la violazione da parte di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dei propri obblighi di legge e/o di contratto e/o precontrattuali e/o extracontrattuali e, per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del (a) “Contratto
Quadro per operazioni in strumenti finanziari derivati” del 22.02.2007 e/o (b) del
Contratto Interest Rate Swap denominata “Doub Fix (FLT-FXT) - Rif. 1583230” del
22.02.2007; e per l'effetto;
pag. 7/15 - dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore della società in CP_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, di tutte le somme illegittimamente percepite dalla convenuta in esecuzione del Contratto Swap n. 1583230, e complessivamente per Euro 1.032.526,00 (un milione trentaduemila cinquecentoventisei/00) - di cui Euro 914.994,49 già accertati e pagati in via spontanea da
- o comunque, quella diversa, maggiore o minore che verrà riconosciuta in corso CP_1 di causa e/o che apparirà di giustizia occorrendo, oltre interessi al tasso applicato dalla convenuta al rapporto di conto corrente, come da contratto di conto corrente, ovvero, in via subordinata, oltre interessi al tasso legale nonché rivalutazione, dalla data dell'avvenuto addebito e/o pagamento di ogni singolo addebito, ovvero in subordine alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado, al saldo;
- dichiarare tenuta e condannare, inoltre in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire la società in persona del suo CP_4 legale rappresentante pro tempore, il mancato guadagno ex art. 1224, II comma c.c., da calcolarsi a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell'atto di citazione) fino al dì del saldo in misura almeno pari al tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato da determinarsi in corso di causa o, comunque, a quella diversa, maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche in via equitativa occorrendo ex art. 1226 c.c..
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite (anche del primo grado di giudizio), oltre accessori come per legge”.
Alla udienza a trattazione scritta del 29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Prima di prendere in esame le singole questioni, occorre ricordare che la vicenda trae origine dalla sottoscrizione da parte della partecipata dal dalla Parte_1 CP_6
Contr
di un contratto di apertura di credito con la garantito da ipoteca Parte_2 con il quale quest'ultima le aveva concesso un finanziamento per l'importo di €
10.000.000,00 da utilizzarsi al fine di estinguere un precedente finanziamento ponte che le era stato erogato dalla Dexia Crediop s.p.a. pag. 8/15 In tale contesto, essa aveva quindi, su suggerimento di due funzionari dell'istituto di credito, sottoscritto un contratto quadro in data 22.2.2007 per “operazioni in strumenti finanziari derivati” contenente la disciplina delle condizioni che avrebbero regolato le successive operazioni di “Interest Rate Swap”.
Era stato quindi sottoscritto un contratto di “Interset Rate Swap” denominato “Doub Fix
(FLT-FXT) della durata di anni 11 con data iniziale 31.3.2007 e data finale 31.3.2018, con un nozionale di riferimento pari ad € 6.517.658,80 e una dichiarazione contenuta in un modulo prestampato e standardizzato, di essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari.
Essendosi tale operazione rivelata, secondo la tesi attrice, un totale fallimento per la stessa in quanto non adeguato rispetto alle originarie esigenze e, in particolare, a quelle di garantire le finalità che essa voleva ed aveva manifestato chiaramente di voler perseguire, aveva quindi convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale la per sentire accogliere le CP_1 conclusioni come formulate in citazione.
Fatta questa sintetica ma necessaria premessa, il Tribunale ha ritenuto di dover respingere la domanda di nullità del contratto e degli atti conseguenziali, ma ha accolto la ulteriore domanda di risoluzione del contratto quadro per grave inadempimento della banca, sul presupposto che essa “nel proporre alla cliente la sottoscrizione della operazione Interest
Rate Swap non ha abbia rispettato gli obblighi dalla medesima assunti nei confronti della attrice con il contratto quadro, dato che lo strumento finanziario, per le sue caratteristiche, non si poneva in linea con gli obiettivi di copertura del rischio cui la cliente era esposta in ragione della precedente sottoscrizione delle operazioni di finanziamento”.
Inoltre, ha proseguito, “la banca ha, altresì, violato specificamente gli obblighi sulla stessa incombenti in quanto previsti dall'art. 21 TUF. e dal Regolamento di attuazione di esso
Consob n. 11522/1998 (segnatamente dall'art. 26, nella parte in cui alla lett. F) prevede che gli intermediari operino al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio di investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore)”.
pag. 9/15 Il Tribunale ha anche affermato che, pur non potendo concludersi per la pur invocata dichiarazione di inefficacia della dichiarazione resa dal l.r. della società circa la sua esperienza nel campo degli investimenti, tuttavia detta sottoscrizione non poteva far venire meno gli obblighi in capo alla banca sopra richiamati.
Sulla base della espletata ctu. ha, quindi, riconosciuto il danno patito dalla attrice nei limiti di cui alla prova dalla stessa ritualmente fornita nel giudizio di prime cure, condannando conseguentemente la al risarcimento dei danni mediante il pagamento della detta CP_1 somma con rivalutazione ed interessi compensativi.
Con il primo motivo la banca appellante su duole della erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale, a suo dire, errato nel configurare l'inadempimento di essa banca per
“la strutturazione del derivato” tanto più che lo stesso Giudice ne ha accertato la meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 c.c..
Alla affermazione del detto inadempimento, infatti, il Giudicante sarebbe pervenuto sulla base esclusivamente di una ctu palesemente errata, in quanto “viziata da mancanza di oggettività”, essendo pacifica la finalità di copertura del derivato, tanto da avere l'Ausiliario comunque riscontrato la piena corrispondenza ai requisiti previsti dalla comunicazione n. 9901391 del 26.2.1999 che individua, per l'appunto, i criteri che le operazioni CP_5 finanziarie devono avere affinchè siano considerate di copertura del rischio.
Sotto tale profilo, quindi, la ctu. e la sentenza impugnata sarebbero del tutto contraddittorie, avendo in particolare il Tribunale affermato da una parte la meritevolezza e la correttezza del prodotto e, dall'altra, la violazione del comportamento tenuto dalla banca nel suggerire l' investimento.
Anche l'inserimento delle barriere nel derivato, sarebbero state il frutto di una precisa scelta delle parti calibrata sulla specifica posizione della cliente.
Lo stesso comportamento della società PMV che non aveva mai rivolto alcuna rimostranza alla banca portando a naturale scadenza il derivato ed anzi evidenziando nei bilanci di non aver mai sottoscritto prodotti speculativi ne sarebbe la riprova.
Ulteriore errore avrebbe commesso la sentenza nella parte in cui ha affermato che se la banca avesse voluto adempiere correttamente all'impegno assunto, avrebbe suggerito in pag. 10/15 diverso investimento quale, ad esempio, la sottoscrizione di un derivato IRS “plain vanilla” che avrebbe consentito alla società di avere una copertura maggiore.
Senonchè, tale fatto non sarebbe vero come dimostrato dallo sviluppo del derivato di cui alla tabella esposta nell'atto di appello.
Orbene, come è facile osservare, la doglianza si basa su un sostanziale pregiudizio dell'appellante in ordine alla bontà ed alla oggettività della ctu. espletata in primo grado, da cui sarebbe derivata una contraddizione della sentenza impugnata e ciò, anche con specifico riferimento al diverso ipotizzato investimento di altro derivato come quello sopra indicato.
Premesso che il richiamo specifico al derivato denominato “plain vanilla” è stato puramente indicativo e, quindi, del tutto irrilevante ai fini della decisione, ciò che il
Tribunale ha inteso affermare in modo condivisibile da parte del Collegio, è semplicemente che in relazione alle esigenze della società attrice sarebbe stato auspicabile suggerire un diverso e meno rischioso investimento e ciò, anche in considerazione della specifica esigenza della stessa e a prescindere finanche dalla dichiarazione da essa resa per il tramite del suo l.r.
La censura non è, dunque, meritevole di accoglimento.
A parte la genericità delle contestazioni alla espletata ctu., poi, la stessa è stata esauriente avendo l'ausiliario risposto puntualmente anche alle osservazioni che gli sono state rivolte.
Questi, infatti, dopo aver ben illustrato nelle sue premesse, la struttura e la funzione degli
IRS, ha esaminato in modo dettagliato il prodotto oggetto di causa illustrandone il relativo sviluppo nell'arco di tutta la durata della vita del derivato (ovvero fino al marzo 2018) una forte sproporzione fra il previsto guadagno e la prevista perdita per la società, nonché la limitata copertura del rischio di variazione del tasso Euribor rivestita dal prodotto stipulato.
Tale concetto è stato ulteriormente ripreso e confermato dal ctu. nel corso della successiva parte della relazione in risposta a quanto sostenuto dalla difesa appellante, ed ha affermato sulla base di evidenze di matematica finanziaria non smentite, che “la tipologia del doppio tasso fisso e la quantificazione della soglia limite (4%) per l'applicazione del primo o secondo tasso fisso – tassi peraltro scalettati con modalità crescente nei quattro periodi in cui è stata suddivisa l'operazione – hanno compromesso gli aspetti di convenienza e pag. 11/15 vantaggio, teoricamente prospettati dall'operazione di IRS Double Fix, con lo scambio di tasso (rectius tassi) fisso contro tasso variabile”.
Quanto alla finalità di copertura, il medesimo ctu., dopo aver ricordato dettagliatamente le caratteristiche che a tal fine deve possedere un derivato, in particolare con riferimento alla
“correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell'oggetto della copertura e dello sfruttamento finanziario utilizzato a tal fine”, ha evidenziato che “l'intero contratto risultava fortemente condizionato dall'andamento del tasso Euribor a tre mesi…sicchè la società è risultata gravata dalla esposizione Euribor 3M maggiore di quella che avrebbe avuto se non avesse sottoscritto il contratto”.
In sostanza, l'investimento si era immediatamente palesato, anche alla luce di una valida ed attenta prospettiva in relazione all'ampia durata (11 anni) decisamente sfavorevole per la società e non in grado di rispettare le premesse espressamente indicate nel contratto quadro, laddove era espressamente previsto “l'interesse della attrice a cautelarsi rispetto al rischio connesso alla propria esposizione debitoria, mediante il bilanciamento di esso con operazioni di copertura”.
Dunque, non può certamente ritenersi che il comportamento tenuto dalla banca sia stato finalizzato a garantire il chiaro interesse della società, in tal modo avendo violato il proprio obbligo posto a suo carico con la sottoscrizione del predetto contratto quadro.
Contr Con il secondo motivo la censura la sentenza che sarebbe contraddittoria atteso che, avendo impropriamente ritenuto la condotta dell'istituto violativa della disciplina dell'art. 21
TUF e 26 Reg. in tema di informazione alla cliente, garantendole i migliori risultati, CP_5 non sarebbe stato poi possibile individuare una responsabilità contrattuale della banca, dovendosi semmai rientrare nell'ambito del disposto dell'art 29 Reg. , tra l'altro da CP_5 escludersi in ragione della dichiarazione resa dal l.r. della società di “operatore qualificato”.
La censura anche in questo caso non coglie nel segno.
La responsabilità contrattuale è stata correttamente individuata dal Giudice di prime cure nella misura in cui, alla luce delle finalità che la società attrice intendeva perseguire, è stato fatto sottoscrivere dalla intermediaria un contratto per una operazione che si è rivelata per la stessa assolutamente svantaggiosa.
pag. 12/15 Tra l'altro, in tema di dichiarazione ex art. 31 cit., è principio della S.C. “che la prescrizione normativa ..esige una dichiarazione espressa su di una competenza ed esperienza specifica in materia di operazioni in strumenti finanziari e tale dichiarazione, che è funzionale a rendere edotto l'intermediario della volontà dell'investitore di rinunciare ad una serie di diritti che a questi competono in tema di servizi finanziari, non può certamente ricavarsi da quelle generiche indicazioni che l'intermediario stesso è tenuto a raccogliere dal cliente a norma dell'art. 28 reg. Consob n. 1152 del 1998 per addivenire alla profilatura dello stesso”
(Cass. Ord. 20.3.2024 n. 7412).
Nel caso di specie, dalla dichiarazione in prestampato predisposta dalla banca non può certamente affermarsi che la stessa possa dirsi essere stata rispettosa dei termini indicati dalla S.C.
Ma deve aggiungersi, anche, che pur a voler ritenere che la dichiarazione esonera la banca dall'effettuare ulteriori accertamenti sulla qualifica dichiarata dal cliente di operatore finanziario, così potendo operare una presunzione iuris tantum, tuttavia non è impedita alla parte la possibilità di fornire la prova contraria, provando che elementi contrari emergevano già al momento della sottoscrizione del contratto (Cass. Sez. I^ 4.4.2018 n.
8343).
Orbene, nel caso di specie, la società era cliente della filiale della banca che ben conosceva la situazione patrimoniale ed economica della stessa e soprattutto che essa non aveva in precedenza mai effettuato operazioni di investimento finanziarie e tanto meno ad alto profilo di rischio come quello oggetto di giudizio.
La riprova, del resto, risulta per tabulas anche dalla circostanza che la stesa appellante, in adempimento degli obblighi imposti dalla Direttiva europea n. 2004/39/CE aveva proceduto alla riclassificazione della attrice come “cliente al dettaglio”.
Quanto alla terza censura, infine, anch'essa non va accolta.
Lamenta la Banca, infatti, che avrebbe errato il Tribunale nell'operare la quantificazione del danno ex adverso richiesto, avendo in realtà riconosciuto anche una ulteriore somma di €
193.103,55 il cui pagamento non sarebbe risultato provato.
pag. 13/15 In ogni caso, il danno si sarebbe dovuto commisurare alla deviazione della copertura ideale che la banca avrebbe potuto garantire.
Ebbene, il danno riconosciuto dal Giudice di prima istanza è stato calcolato dal ctu. incaricato sulla base della documentazione prodotta ed esaminata e, in particolare, sulla base degli e/c emessi proprio dalla banca.
Al riguardo, anzi, è stato proposto anche appello incidentale da parte della società che, alla luce della documentazione prodotta in sede di deposito della comparsa conclusionale, ovvero gli estratti conto anche per l'ultimo periodo, ha richiesto inammissibilmente una ulteriore somma a titolo risarcitorio.
Tra l'altro, è chiaro che il risarcimento del danno non poteva che essere integrale in considerazione della effettiva perdita subita dalla società, ma l'appello incidentale al riguardo deve essere respinto, avendo la difesa attorea prodotto tardivamente e fin anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni la documentazione di cui la parte era certamente in possesso ben prima.
Dunque, essendo tale produzione inammissibile, giustamente il Tribunale non è ha tenuto conto.
Quanto, infine, alla liquidazione anche degli interessi compensativi riconosciuti dal
Tribunale, è pacifico che essi possono essere liquidati dal Giudice unitamente alla svalutazione monetaria in quanto insieme costituiscono una mera modalità o tecnica liquidatoria e, a tal fine, il Giudice è libero di utilizzare, al fine dell'integrale risarcimento del danno, la tecnica che ritiene più appropriata per reintegrare il patrimonio del debitore
(Cass. 20.11.2018 n. 29830 per tutte).
Correttamente, quindi, ha operato nel caso di specie il Giudice.
Per tutti i suesposti motivi, pertanto, la sentenza deve essere integralmente confermata.
L'appello condizionato proposto dalla società deve ritenersi assorbito dal rigetto dell'appello principale proposto dalla CP_1
Passando al regime delle spese, in ragione della soccombenza reciproca, ma in maggior misura della banca, esse possono essere compensate per 1/3. Per il residuo la banca va pag. 14/15 condannata alla rifusione in favore della controparte come da dispositivo secondo la fascia di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e su quello incidentale proposto dalla società così CP_1 CP_4 provvede:
rigetta tanto l'appello della banca che quello incidentale non condizionato della società appellata, restando assorbito quello condizionato di quest'ultima.
Compensa per 1/3 tra le parti le spese e competenze del presente grado.
Condanna la alla rifusione in favore della società appellata dei residui terzi che CP_1 liquida per competenze in € 17.437,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto
Così deciso alla camera di consiglio del 19.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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