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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 17155 / 2017
All'udienza del 11/11/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, alle ore 21:25, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 11/11/2025
Il G.I.
Dott.ssa GI AR Patanè
1
N. R.G. 17155/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI AR Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17155/2017 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, E , nato a [...] il [...], CF: C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Viale Liberta' 176 Catania, presso C.F._2
lo studio dell' Avv. LEO PIETRO che li difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, CF: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania, via Ala n° 61, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Magra , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 11.11.2025, le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 02.10.2017, gli attori hanno impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 28.06.2017, al fine di ottenerne CP_1
l'annullamento o la declaratoria di nullità.
In particolare gli attori esponendo che, con la delibera impugnata, l'assemblea ha approvato, al punto 11, il bilancio consuntivo dal 29.11.2016 al 31.12.2016, con relativo piano di riparto, hanno eccepito che lo stesso era affetto da una serie di vizi, e che non era stata consegnata dall'amministratore all'attore la documentazione Pt_2
contabile sottesa al bilancio, nonostante le reiterate richieste formulate dallo stesso.
Inoltre parte attrice ha impugnato il punto 6 del deliberato, nella parte in cui da incarico alla ditta di effettuare nuovamente il capitolato dei lavori rimanenti, come da CP_2
sentenza del 2009, considerato che la detta sentenza non riguarda lavori relativi alla terrazza, ai garages ed alla corsia garages.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
Ai fini della decisione, è necessario prendere le mosse dalle delibere prodotte in atti da parte convenuta in data 14.05.2025, ed in particolare dalla delibera del 06.03.2025, con la quale, al punto 1, l'assemblea del convenuto ha ratificato la delibera del CP_1
3 07.11.2023,con cui, nuovamente, l'assemblea aveva approvato i bilanci relativi a svariati anni di gestione ed anche a quello del 2016, gestione Cantone, CP_3
cioè quello oggetto del presente giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è necessario dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la delibera impugnata è stata revocata dal CP_1
convenuto.
Secondo l'insegnamento della S.C.: “ In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.”(Cass. 10847/2020)
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle
4 spese.” (Cass. 30251/2023)
Parte attrice ha chiesto la condanna alle spese di parte convenuta, con la conseguenza che è necessario disaminare il merito della controversia soltanto a tal fine.
Orbene nella fattispecie in esame, la perizia contabile svolta in corso di causa, le cui conclusioni si condividono in quanto fondate su un'analisi attenta e precisa dei documenti in atti, ha evidenziato l'esistenza di vizi che rendono poco trasparente ed intellegibile il bilancio impugnato, con la conseguenza che , pertanto, la domanda degli attori, sotto tale profilo, risulta fondata.
Tale valutazione assorbe anche l'altro motivo di annullamento fatto valere dagli attori, relativo alla mancata consegna, da parte dell'amministratore del tempo, della documentazione contabile richiesta.
La cessazione della materia del contendere riguarda l'impugnazione del punto 11 della delibera del 28.06.2017, ma non quella relativa all'impugnazione del punto 6 della stessa.
Infatti parte attrice ha impugnato tale capo della delibera per eccesso di potere, in quanto l'assemblea ha dato mandato alla ditta di rifare il capitolato di “lavori CP_2
rimanenti” ( ndr testuale).
Orbene con riferimento alle eccezioni sollevate da parte attrice, in merito al detto punto
6, si osserva che gli attori non hanno prodotto la sentenza del 2009 che si assumerebbe violata.
Inoltre si fa rilevare che allegata al verbale di causa odierno, parte attrice ha prodotto un'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata il 05.04.2025, che accoglie un ricorso formulato dagli attori, relativamente a dei lavori deliberati dal
5 convenuto e che secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbero anche CP_1
quelli oggetto del presente giudizio.
Orbene nella fattispecie in esame, parte attrice non ha prodotto alcun documento da cui si possa desumere che i lavori oggetto della delibera impugnata nel presente giudizio siano quelli vagliati dalla S.C. nell'ordinanza prodotta, né ha prodotto un documento da cui possa evincersi quali siano questi lavori oggetto del capitolato da rifare.
Inoltre si fa rilevare che l'assemblea, nel punto impugnato, ha soltanto incaricato l'amministratore di contattare la ditta per ottenere un nuovo capitolato dei lavori da eseguire, ma non ha approvato l'esecuzione dei detti lavori.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, non è possibile vagliare la fondatezza dell' eccezione di eccesso di potere, per carenza di prova ad opera di parte attrice, che non ha prodotto alcun documento da cui possa evincersi quali siano i lavori statuiti dalla sentenza del 2009 e se i lavori, oggetto del capitolato da redigere, siano quelli oggetto anche dell'ordinanza della S.C. prodotta in atti.
Pertanto tale domanda, relativa al punto 6 della delibera impugnata, va rigettata.
Alla luce di quanto sopra, considerato il parziale accoglimento della domanda attorea, parte convenuta va condannata a rifondere a parte attrice le spese processuali che si liquidano nella misura della metà, come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività svolta dalle parti.
Le spese di CTU contabile vanno poste definitivamente a carico del che, CP_1
su tale domanda, è soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
6 Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'impugnazione del punto
11 della delibera del 28.06.2017.
Rigetta la domanda di annullamento e di nullità del punto 6 della delibera del
28.06.2017.
Condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese del presente CP_1
giudizio nella misura della metà, atteso il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, spese che si liquidano nella detta misura della metà, in € 62,50 per spese ed €
1.250,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Così deciso in Catania, il 11/11/2025
Il GIUDICE
dott.ssa GI AR Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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