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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1289/2022
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1289/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. URZI MASSIMO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
APPELLATI-CONTUMACI
*
Oggi 9 Luglio 2025, alle ore 12.19 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Massimo Urzi Per parte appellata: nessuno
Il Collegio invita l'unica parte presente alla discussione.
L'avv. Massimo Urzi si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 10
N. R.G. 1289/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1289/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. URZI MASSIMO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
APPELLATI-CONTUMACI avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 31/05/2022
CONCLUSIONI
In data 9.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza e/o eccezione reietta, in totale riforma dell'impugnata ordinanza Tribunale di Firenze rep.n.3396/2022 del 31 maggio 2022 (doc.n.1) e depositata mediante pubblicazione in Cancelleria in pari data, non notificata all'odierna parte appellante, già comunicata a mezzo PEC datata 31 maggio 2022, ritenere, con rinvio alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio a quo pagina 2 di 10 incardinato al n.9225/2021 R.G. contenzioso del Tribunale di Firenze, da intendersi qui trascritte, accertato l'inadempimento maturato dalle odierne parti convenute-resistenti IG.ri CP_1
e (doc.n.
7 - ricorso art. 702-bis cpc alle obbligazioni cui questi
[...] Controparte_2 Pt_1 erano tenuti in forza dell'atto di transazione sottoscritto in data 5 febbraio 2020 (doc.n.
6 - ricorso art. 702-bis cpc e, segnatamente, all'obbligo di ripetere, in favore della ricorrente IG.ra Pt_1
, l'importo loro complessivamente versato a titolo di caparra confirmatoria (docc.nn.2, 3 Parte_1 e 5 - ricorso art. 702-bis cpc per l'acquisto, da parte di quest'ultima ed in esecuzione del Pt_1 contratto preliminare recante la data del 15 marzo 2019 (doc.n.
1 - ricorso art. 702-bis cpc , Pt_1 dell'immobile posto in Firenze alla via Salento n.13/A da compiersi entro il termine del 15 aprile 2019, prorogato al 15 giugno 2019 (doc.n.
4 - ricorso art. 702-bis cpc , per l'effetto: - IN Pt_1 TESI, condannare i IG.ri e a corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 Controparte_2 per le ragioni indicate in premessa ed in ragione di eventuale espletanda attività istruttoria, la somma di €.21.100,42, (doc.n.5) ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, corrispondente a mente del richiamato comma 2 dell'art. 1385 c.c. al doppio della caparra a suo tempo versata ai citati convenuti-resistenti dalla IG.ra , detratti gli oneri Parte_1 a debito assunti e gli importi parziali già da questi ripetuti in attuazione della transazione intercorsa (doc.n.
6 - ricorso art. 702-bis cpc , oltre interessi maturati fino al soddisfo;
- IN Pt_1 IPOTESI, condannare i IG.ri e a corrispondere alla Controparte_1 Controparte_2 ricorrente, per le ragioni indicate in premessa ed in ragione di eventuale espletanda attività istruttoria, la somma di €.13.100,42, ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, detratti gli importi medio tempore restituiti, oltre interessi maturati fino al soddisfo;
- IN ULTERIORE DENEGATA IPOTESI, condannare i IG.ri e a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere alla ricorrente, per le ragioni indicate in premessa ed in ragione di eventuale espletanda attività istruttoria, la somma di €.13.100,42, ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, detratti gli importi medio tempore restituiti, a titolo di arricchimento senza causa, stante l'indebita locupletazione maturata da questi in danno della IG.ra , Parte_1 oltre interessi maturati fino al soddisfo;
- IN OGNI CASO, condannare i citati IG.ri CP_1
e a corrispondere spese, diritti e onorari di causa, unitamente alle
[...] Controparte_2 spettanze di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, e proponendo gravame avverso Controparte_1 Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 31/05/2022 che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla aveva così disposto: “1) Pt_1
Dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data 15 marzo 2019 2) Condanna e a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 6100,42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro
1800,00 di cui euro 145,50 per spese oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti”.
1 – Il giudizio di primo grado.
pagina 3 di 10 1.1. – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva adito, nei confronti di Parte_1 CP_1
e , il Tribunale di Firenze, esponendo:
[...] Controparte_2
- di avere sottoscritto, in data 15.3.2019, in qualità di parte promittente acquirente, con CP_1
e , promittenti venditori, un contratto preliminare di compravendita,
[...] Controparte_2 avente ad oggetto l'immobile posto in Firenze, al piano terreno dell'edificio ubicato alla via Salento
n.13/A (NCEU Comune di Firenze foglio 68, part. 2024, sub. 501, rendita €.379,60), convenendo un prezzo pari ad € 129.500,00 e concordando la stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 15.04.2019;
- di avere corrisposto ai promittenti venditori, a titolo di caparra confirmatoria: (i) in data
23.01.2019, €.2.000,00, a mezzo assegno n. 7673097302-00 tratto su Banca CR Firenze;
(ii) in data 15.03.2019, €.10.000,00 con assegno n. 7673097303-01 tratto su Banca CR Firenze;
- che, il 18.04.2019, le parti avevano stipulato un patto aggiunto al preliminare, con cui la data di stipula del definitivo di compravendita era stata posticipata al 15.06.2019 ed era stato pattuito il pagamento, in favore dei promittenti venditori, di un'ulteriore somma a titolo di caparra confirmatoria pari ad € 2.000,00 versati da essa con assegno n. 7673097304-02 del Pt_1
19.042019 tratto su Banca CR Firenze;
- di avere, pertanto, complessivamente provveduto al versamento in favore dei promittenti venditori di una caparra confirmatoria pari ad € 14.000,00 in vista della stipula del rogito per l'acquisto dell'immobile suddetto;
- che il contratto definitivo non era stato concluso per colpa esclusiva di e Controparte_1
, i quali avevano taciuto che il bene, dagli stessi promesso in vendita, era, in Controparte_2 realtà, oggetto di procedura esecutiva immobiliare incardinata dai creditori di;
Controparte_2
- di avere sottoscritto, in data 05.02.2020, con e , atto di Controparte_1 Controparte_2 transazione con cui le parti avevano risolto consensualmente il preliminare, pattuendo che (i)
[...]
e avrebbero restituito in un'unica soluzione ad essa l'importo ai medesimi CP_2 CP_1 Pt_1 versato a titolo di caparra (€ 14.000,00) che, detratti gli oneri condominiali medio tempore maturati ed il rimborso parziale dell'IMU (per totali € 899,58), veniva quantificato in € 13.100,42 da corrispondere entro il 24.02.2020 ovvero entro e non oltre il 30.03.2020, laddove fosse intervenuto il versamento entro la prima data (24.02.2020), di almeno €.4.000,00; (ii) l'eventuale inadempimento a tale pattuizione avrebbe legittimato la a richiedere il pagamento del Pt_1
«doppio della caparra a suo tempo versata in forza dell'art. 1385, comma II, c.c.» con espresso riconoscimento del relativo debito da parte dei;
(iii) l'accordo transattivo non Parte_2 aveva efficacia novativa;
pagina 4 di 10 - che all'agosto del 2020, i avevano restituito alla la somma di € Parte_2 Pt_1
4.000,00 nonché, con successivi pagamenti frazionati, quella di € 3.000,00; il tutto per complessivi €.7.000,00, a fronte dei 13.100,42 euro pattuiti, con ciò rendendosi inadempimenti all'accordo intercorso;
- che e dovevano, pertanto, restituire alla l'importo di €.20.100,42 CP_2 CP_1 Pt_1 corrispondente al doppio della caparra percepita (€.28.000,00 = €.14.000,00x2), al netto degli oneri condominiali maturati (€.899,58) nella vigenza del contratto preliminare e detratto l'importo di €. 7.000,00 versato dai primi alla ricorrente in esecuzione della transazione de qua;
1.2 – Radicatosi il contraddittorio, rimanevano contumaci e . Controparte_1 Controparte_2
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
- era documentalmente provato che le parti, con l'atto di transazione sottoscritto in data
05.02.2020, avevano inteso risolvere il contratto preliminare sottoscritto in data 15.03.2019, il che non consentiva alla di avvalersi dell'art. 1385, comma 2, c.c.; Pt_1
- pertanto, avendo parte ricorrente corrisposto l'importo di € 14.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed essendo documentalmente provata la restituzione parziale di tale importo nella misura di € 7.899,58 da parte di e , questi ultimi erano tenuti alla restituzione CP_1 CP_2 del residuo pari ad euro 6.100,42;
- quindi, dichiarata la intervenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti il 15.03.2019, e dovevano essere Controparte_1 Controparte_2 condannati a corrispondere a l'importo di € 6.100,42 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo ed a rimborsare a quest'ultima le spese di lite
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale ordinanza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso l'applicazione dell'art. 1385, comma 2, c.c., per non avere tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che, anche a fronte dell'intimata risoluzione contrattuale, consentiva alla parte adempiente di recedere dal contratto e, quindi, di richiedere il doppio della caparra versata, rinunciando agli effetti della risoluzione.
Nella specie, le parti avevano concluso una transazione non novativa con la quale avevano risolto il preliminare preesistente, facendone, tuttavia, rivivere gli effetti, con specifico riferimento all'applicazione dell'art. 1385, comma 2, c.c. nel caso di inadempimento di una delle parti;
pagina 5 di 10 2) con il secondo, rilevava che il giudice di prime cure aveva anche errato nel non tener conto della dichiarazione, contenuta nella predetta transazione, con cui i si erano Parte_2 riconosciuti debitori della somma pari al doppio della caparra ricevuta.
Per tali ragioni, è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Non si costituivano in giudizio e . Controparte_1 Controparte_2
2.3. – Con ordinanza del 20.2.2025, veniva dichiarata la contumacia degli appellati e disposto il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
3.1. – Con l'atto transattivo del 5.2.2020, le parti pattuirono: i) di risolvere consensualmente il preliminare del 15.3.2019; ii) che i promittenti venditori ( ) avrebbero restituito Parte_3 alla la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria (pari ad € 14.000,00), detratti gli Pt_1 oneri condominiali e l'IMU, relativi al periodo 15.4.2019-30.9.2019, (rispettivamente di € 592,00 e di € 307,58), e così per complessivi € 13.100,42, da pagarsi entro il 24.2.2020 oppure entro
30.3.2020 purché, entro la prima data, fosse stata pagata almeno la somma di € 4.000,00; iii) in caso di inadempimento dei promittenti venditori, la avrebbe avuto diritto ad ottenere “il Pt_1 pagamento del doppio della caparra a suo tempo versata in forza dell'art. 1385, comma 2, c.c.”, di cui essi si riconoscevano debitori;
iv) che la transazione non aveva efficacia novativa.
Afferma l'appellante che, da febbraio ad agosto 2020, i corrisposero solo la Parte_2 minor somma di € 7.000,00, con ciò rendendosi inadempienti e legittimando la richiesta della loro condanna al pagamento del doppio della caparra ricevuta.
Ora, il tribunale ha condannato gli originari convenuti al pagamento della minor somma di €
6.100,42 – al netto degli oneri condominiali, dell'IMU e della somma di € 7.000,00 già corrisposta
– ritenendo che, avendo le parti risolto consensualmente il preliminare, la non potrebbe Pt_1 invocare l'applicazione dell'art. 1385, comma 2, c.c.
Si deve dissentire.
pagina 6 di 10 3.2. – Sussiste un'obiettiva antinomia tra l'efficacia non novativa della transazione (che, quindi, avrebbe dovuto avere efficacia conservativa del rapporto originario) e la risoluzione consensuale del preliminare.
Tuttavia, l'intenzione delle parti di risolvere immediatamente il preliminare appare indubbia, laddove si consideri che, al punto 2 della transazione, venne espressamente specificato: “i sig.ri
e , da una parte, e la IG.ra dall'altra, con la presente scrittura CP_1 CP_2 Pt_1 dichiarano di risolvere, come in effetti risolvono, consensualmente il contratto preliminare sottoscritto il 15.3.19; per tale motivo, tale preliminare si intende privo di ogni efficacia a far data dalla presente scrittura”.
Ritiene, quindi, il Collegio che, al di là della errata terminologia utilizzata dalle parti, la transazione sia da considerarsi novativa, con conseguente impossibilità per l'appellante di invocarne la risoluzione per far rivivere gli effetti del disciolto preliminare.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 14.6.2006, n.
13717).
D'altra parte, il medesimo appellante ammette che “la lettura del dato testuale relativo alla transazione intercorsa tra le parti (doc.n.
6 - ricorso art. 702-bis cpc farebbe propendere per Pt_1 ritenere che le stesse abbiano inteso regolare i loro rapporti mediante un negozio che risolvesse il preliminare preesistente ma che (avendone facoltà) ne facesse rivivere gli effetti, laddove - non sostituendosi a questo - fosse (proprio la transazione novativa) venuta meno per suo inadempimento ad opere di una delle parti” (cfr. atto di appello, pag. 15), con ciò, da un lato, riconoscendo il carattere novativo della transazione, e, dall'altro, non considerando che le parti non avevano pattuito il diritto alla sua risoluzione ex art. 1976 c.c.
3.3. – Ora, nell'accordo transattivo del 5.2.2020, i contraenti previdero, nel caso di inadempimento degli all'obbligazione di pagamento (della somma di € Parte_3
13.100,42) entro il termine del 24.2.2020 e/o del 30.3.2020, l'obbligo di costoro di corrispondere
“il doppio della caparra a suo tempo versata in forza dell'art. 1385, co. 2, c.c., di cui fin d'ora si riconoscono debitori”.
Pertanto, con tale pattuizione, le parti, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, stabilirono una vera e propria penale nell'ipotesi di inadempimento degli , penale il cui importo Parte_3 corrispondeva al “doppio della caparra a suo tempo versata in forza dell'art. 1385, co. 2, c.c.”. pagina 7 di 10 Come noto, infatti, la clausola penale costituisce una pattuizione accessoria del contratto che, svolge, oltre alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale, quella di stabilire, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso d'inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempreché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 11204/1998).
Quindi, il riferimento al “doppio della caparra a suo tempo versata” funge solo da parametro per la quantificazione della penale, nel caso di inadempimento degli all'obbligazione Parte_3 di pagamento.
3.4. – D'altra parte, gli , rimanendo contumaci, non hanno provato il loro Parte_3 adempimento a quanto previsto nel citato accordo transattivo, avendo omesso di presentarsi anche per rispondere all'interrogatorio formale.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cassazione civile, S.U., sententenza del 30.10.2021, n. 13533).
3.5. – In ogni caso, anche a voler ritenere la portata non novativa della transazione, si dovrebbe fare applicazione del seguente principio: “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che
l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione”
(cfr. Cassazione civile, sentenza del 16.11.2006, n. 24377).
Ne discende, allora, che il conclamato inadempimento degli all'accordo Parte_3 transattivo determinerebbe la caducazione di quest'ultimo e la contestuale reviviscenza del contratto preliminare, con conseguente diritto della di recedere e di esigere il doppio della Pt_1 caparra versata ex art. 1385, comma 2, c.c.
In proposito, è significativo che dell'importo dovuto a titolo di caparra ex art. 1385, comma 2, c.c. gli si siano dichiarati debitori nell'atto di transazione “fin d'ora”, con ciò Parte_3 chiaramente riconoscendo il proprio inadempimento alle obbligazioni del preliminare. pagina 8 di 10 4 – Pertanto, in accoglimento dell'appello, si impone la condanna, in solido, di Controparte_1
e di al pagamento della somma di € [28.000,00-899,58-7.0000=] 20.100,42, Controparte_2 oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda con la quale la Pt_1 ha chiesto, per la prima volta in questo grado di giudizio, la condanna degli appellati al pagamento della somma di € 1.000,00 “quale onorario dell'Avv. Francesco Falco”, perché domanda nuova, oltre che infondata in quanto sprovvista di qualsivoglia titolo giustificativo e di ogni e qualsiasi fondamento probatorio.
5 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Orbene, l'esito del presente giudizio ha confermato la soccombenza, in misura ancor più accentuata, degli appellati, con la conseguenza che le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a loro carico secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 5.201-26.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare: € 3.387,00 oltre € 145,50 per spese documentate, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00;
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
pagina 9 di 10 Compenso tabellare: € 3.923,00, oltre € 382,50 per spese documentate, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase n. 3 e n. 4, in considerazione della ridotta attività professionale espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702-bis Parte_1
c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 31/05/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna e di al pagamento, in solido, della maggior somma di € Controparte_1 Controparte_2
20.100,42, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) condanna e di al pagamento, in solido, delle spese del Controparte_1 Controparte_2 doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 145,50 per esborsi, in €
3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 382,50 per esborsi, in €
3.923,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 1289/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. URZI MASSIMO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
APPELLATI-CONTUMACI
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Oggi 9 Luglio 2025, alle ore 12.19 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Laura Cioni nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Massimo Urzi Per parte appellata: nessuno
Il Collegio invita l'unica parte presente alla discussione.
L'avv. Massimo Urzi si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
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N. R.G. 1289/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1289/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. URZI MASSIMO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
APPELLATI-CONTUMACI avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 31/05/2022
CONCLUSIONI
In data 9.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza e/o eccezione reietta, in totale riforma dell'impugnata ordinanza Tribunale di Firenze rep.n.3396/2022 del 31 maggio 2022 (doc.n.1) e depositata mediante pubblicazione in Cancelleria in pari data, non notificata all'odierna parte appellante, già comunicata a mezzo PEC datata 31 maggio 2022, ritenere, con rinvio alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio a quo pagina 2 di 10 incardinato al n.9225/2021 R.G. contenzioso del Tribunale di Firenze, da intendersi qui trascritte, accertato l'inadempimento maturato dalle odierne parti convenute-resistenti IG.ri CP_1
e (doc.n.
7 - ricorso art. 702-bis cpc alle obbligazioni cui questi
[...] Controparte_2 Pt_1 erano tenuti in forza dell'atto di transazione sottoscritto in data 5 febbraio 2020 (doc.n.
6 - ricorso art. 702-bis cpc e, segnatamente, all'obbligo di ripetere, in favore della ricorrente IG.ra Pt_1
, l'importo loro complessivamente versato a titolo di caparra confirmatoria (docc.nn.2, 3 Parte_1 e 5 - ricorso art. 702-bis cpc per l'acquisto, da parte di quest'ultima ed in esecuzione del Pt_1 contratto preliminare recante la data del 15 marzo 2019 (doc.n.
1 - ricorso art. 702-bis cpc , Pt_1 dell'immobile posto in Firenze alla via Salento n.13/A da compiersi entro il termine del 15 aprile 2019, prorogato al 15 giugno 2019 (doc.n.
4 - ricorso art. 702-bis cpc , per l'effetto: - IN Pt_1 TESI, condannare i IG.ri e a corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 Controparte_2 per le ragioni indicate in premessa ed in ragione di eventuale espletanda attività istruttoria, la somma di €.21.100,42, (doc.n.5) ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, corrispondente a mente del richiamato comma 2 dell'art. 1385 c.c. al doppio della caparra a suo tempo versata ai citati convenuti-resistenti dalla IG.ra , detratti gli oneri Parte_1 a debito assunti e gli importi parziali già da questi ripetuti in attuazione della transazione intercorsa (doc.n.
6 - ricorso art. 702-bis cpc , oltre interessi maturati fino al soddisfo;
- IN Pt_1 IPOTESI, condannare i IG.ri e a corrispondere alla Controparte_1 Controparte_2 ricorrente, per le ragioni indicate in premessa ed in ragione di eventuale espletanda attività istruttoria, la somma di €.13.100,42, ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, detratti gli importi medio tempore restituiti, oltre interessi maturati fino al soddisfo;
- IN ULTERIORE DENEGATA IPOTESI, condannare i IG.ri e a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere alla ricorrente, per le ragioni indicate in premessa ed in ragione di eventuale espletanda attività istruttoria, la somma di €.13.100,42, ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, detratti gli importi medio tempore restituiti, a titolo di arricchimento senza causa, stante l'indebita locupletazione maturata da questi in danno della IG.ra , Parte_1 oltre interessi maturati fino al soddisfo;
- IN OGNI CASO, condannare i citati IG.ri CP_1
e a corrispondere spese, diritti e onorari di causa, unitamente alle
[...] Controparte_2 spettanze di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, e proponendo gravame avverso Controparte_1 Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 31/05/2022 che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla aveva così disposto: “1) Pt_1
Dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare sottoscritto dalle parti in data 15 marzo 2019 2) Condanna e a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 6100,42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro
1800,00 di cui euro 145,50 per spese oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti”.
1 – Il giudizio di primo grado.
pagina 3 di 10 1.1. – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva adito, nei confronti di Parte_1 CP_1
e , il Tribunale di Firenze, esponendo:
[...] Controparte_2
- di avere sottoscritto, in data 15.3.2019, in qualità di parte promittente acquirente, con CP_1
e , promittenti venditori, un contratto preliminare di compravendita,
[...] Controparte_2 avente ad oggetto l'immobile posto in Firenze, al piano terreno dell'edificio ubicato alla via Salento
n.13/A (NCEU Comune di Firenze foglio 68, part. 2024, sub. 501, rendita €.379,60), convenendo un prezzo pari ad € 129.500,00 e concordando la stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 15.04.2019;
- di avere corrisposto ai promittenti venditori, a titolo di caparra confirmatoria: (i) in data
23.01.2019, €.2.000,00, a mezzo assegno n. 7673097302-00 tratto su Banca CR Firenze;
(ii) in data 15.03.2019, €.10.000,00 con assegno n. 7673097303-01 tratto su Banca CR Firenze;
- che, il 18.04.2019, le parti avevano stipulato un patto aggiunto al preliminare, con cui la data di stipula del definitivo di compravendita era stata posticipata al 15.06.2019 ed era stato pattuito il pagamento, in favore dei promittenti venditori, di un'ulteriore somma a titolo di caparra confirmatoria pari ad € 2.000,00 versati da essa con assegno n. 7673097304-02 del Pt_1
19.042019 tratto su Banca CR Firenze;
- di avere, pertanto, complessivamente provveduto al versamento in favore dei promittenti venditori di una caparra confirmatoria pari ad € 14.000,00 in vista della stipula del rogito per l'acquisto dell'immobile suddetto;
- che il contratto definitivo non era stato concluso per colpa esclusiva di e Controparte_1
, i quali avevano taciuto che il bene, dagli stessi promesso in vendita, era, in Controparte_2 realtà, oggetto di procedura esecutiva immobiliare incardinata dai creditori di;
Controparte_2
- di avere sottoscritto, in data 05.02.2020, con e , atto di Controparte_1 Controparte_2 transazione con cui le parti avevano risolto consensualmente il preliminare, pattuendo che (i)
[...]
e avrebbero restituito in un'unica soluzione ad essa l'importo ai medesimi CP_2 CP_1 Pt_1 versato a titolo di caparra (€ 14.000,00) che, detratti gli oneri condominiali medio tempore maturati ed il rimborso parziale dell'IMU (per totali € 899,58), veniva quantificato in € 13.100,42 da corrispondere entro il 24.02.2020 ovvero entro e non oltre il 30.03.2020, laddove fosse intervenuto il versamento entro la prima data (24.02.2020), di almeno €.4.000,00; (ii) l'eventuale inadempimento a tale pattuizione avrebbe legittimato la a richiedere il pagamento del Pt_1
«doppio della caparra a suo tempo versata in forza dell'art. 1385, comma II, c.c.» con espresso riconoscimento del relativo debito da parte dei;
(iii) l'accordo transattivo non Parte_2 aveva efficacia novativa;
pagina 4 di 10 - che all'agosto del 2020, i avevano restituito alla la somma di € Parte_2 Pt_1
4.000,00 nonché, con successivi pagamenti frazionati, quella di € 3.000,00; il tutto per complessivi €.7.000,00, a fronte dei 13.100,42 euro pattuiti, con ciò rendendosi inadempimenti all'accordo intercorso;
- che e dovevano, pertanto, restituire alla l'importo di €.20.100,42 CP_2 CP_1 Pt_1 corrispondente al doppio della caparra percepita (€.28.000,00 = €.14.000,00x2), al netto degli oneri condominiali maturati (€.899,58) nella vigenza del contratto preliminare e detratto l'importo di €. 7.000,00 versato dai primi alla ricorrente in esecuzione della transazione de qua;
1.2 – Radicatosi il contraddittorio, rimanevano contumaci e . Controparte_1 Controparte_2
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
- era documentalmente provato che le parti, con l'atto di transazione sottoscritto in data
05.02.2020, avevano inteso risolvere il contratto preliminare sottoscritto in data 15.03.2019, il che non consentiva alla di avvalersi dell'art. 1385, comma 2, c.c.; Pt_1
- pertanto, avendo parte ricorrente corrisposto l'importo di € 14.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ed essendo documentalmente provata la restituzione parziale di tale importo nella misura di € 7.899,58 da parte di e , questi ultimi erano tenuti alla restituzione CP_1 CP_2 del residuo pari ad euro 6.100,42;
- quindi, dichiarata la intervenuta risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti il 15.03.2019, e dovevano essere Controparte_1 Controparte_2 condannati a corrispondere a l'importo di € 6.100,42 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo ed a rimborsare a quest'ultima le spese di lite
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale ordinanza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso l'applicazione dell'art. 1385, comma 2, c.c., per non avere tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che, anche a fronte dell'intimata risoluzione contrattuale, consentiva alla parte adempiente di recedere dal contratto e, quindi, di richiedere il doppio della caparra versata, rinunciando agli effetti della risoluzione.
Nella specie, le parti avevano concluso una transazione non novativa con la quale avevano risolto il preliminare preesistente, facendone, tuttavia, rivivere gli effetti, con specifico riferimento all'applicazione dell'art. 1385, comma 2, c.c. nel caso di inadempimento di una delle parti;
pagina 5 di 10 2) con il secondo, rilevava che il giudice di prime cure aveva anche errato nel non tener conto della dichiarazione, contenuta nella predetta transazione, con cui i si erano Parte_2 riconosciuti debitori della somma pari al doppio della caparra ricevuta.
Per tali ragioni, è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Non si costituivano in giudizio e . Controparte_1 Controparte_2
2.3. – Con ordinanza del 20.2.2025, veniva dichiarata la contumacia degli appellati e disposto il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
3.1. – Con l'atto transattivo del 5.2.2020, le parti pattuirono: i) di risolvere consensualmente il preliminare del 15.3.2019; ii) che i promittenti venditori ( ) avrebbero restituito Parte_3 alla la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria (pari ad € 14.000,00), detratti gli Pt_1 oneri condominiali e l'IMU, relativi al periodo 15.4.2019-30.9.2019, (rispettivamente di € 592,00 e di € 307,58), e così per complessivi € 13.100,42, da pagarsi entro il 24.2.2020 oppure entro
30.3.2020 purché, entro la prima data, fosse stata pagata almeno la somma di € 4.000,00; iii) in caso di inadempimento dei promittenti venditori, la avrebbe avuto diritto ad ottenere “il Pt_1 pagamento del doppio della caparra a suo tempo versata in forza dell'art. 1385, comma 2, c.c.”, di cui essi si riconoscevano debitori;
iv) che la transazione non aveva efficacia novativa.
Afferma l'appellante che, da febbraio ad agosto 2020, i corrisposero solo la Parte_2 minor somma di € 7.000,00, con ciò rendendosi inadempienti e legittimando la richiesta della loro condanna al pagamento del doppio della caparra ricevuta.
Ora, il tribunale ha condannato gli originari convenuti al pagamento della minor somma di €
6.100,42 – al netto degli oneri condominiali, dell'IMU e della somma di € 7.000,00 già corrisposta
– ritenendo che, avendo le parti risolto consensualmente il preliminare, la non potrebbe Pt_1 invocare l'applicazione dell'art. 1385, comma 2, c.c.
Si deve dissentire.
pagina 6 di 10 3.2. – Sussiste un'obiettiva antinomia tra l'efficacia non novativa della transazione (che, quindi, avrebbe dovuto avere efficacia conservativa del rapporto originario) e la risoluzione consensuale del preliminare.
Tuttavia, l'intenzione delle parti di risolvere immediatamente il preliminare appare indubbia, laddove si consideri che, al punto 2 della transazione, venne espressamente specificato: “i sig.ri
e , da una parte, e la IG.ra dall'altra, con la presente scrittura CP_1 CP_2 Pt_1 dichiarano di risolvere, come in effetti risolvono, consensualmente il contratto preliminare sottoscritto il 15.3.19; per tale motivo, tale preliminare si intende privo di ogni efficacia a far data dalla presente scrittura”.
Ritiene, quindi, il Collegio che, al di là della errata terminologia utilizzata dalle parti, la transazione sia da considerarsi novativa, con conseguente impossibilità per l'appellante di invocarne la risoluzione per far rivivere gli effetti del disciolto preliminare.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 14.6.2006, n.
13717).
D'altra parte, il medesimo appellante ammette che “la lettura del dato testuale relativo alla transazione intercorsa tra le parti (doc.n.
6 - ricorso art. 702-bis cpc farebbe propendere per Pt_1 ritenere che le stesse abbiano inteso regolare i loro rapporti mediante un negozio che risolvesse il preliminare preesistente ma che (avendone facoltà) ne facesse rivivere gli effetti, laddove - non sostituendosi a questo - fosse (proprio la transazione novativa) venuta meno per suo inadempimento ad opere di una delle parti” (cfr. atto di appello, pag. 15), con ciò, da un lato, riconoscendo il carattere novativo della transazione, e, dall'altro, non considerando che le parti non avevano pattuito il diritto alla sua risoluzione ex art. 1976 c.c.
3.3. – Ora, nell'accordo transattivo del 5.2.2020, i contraenti previdero, nel caso di inadempimento degli all'obbligazione di pagamento (della somma di € Parte_3
13.100,42) entro il termine del 24.2.2020 e/o del 30.3.2020, l'obbligo di costoro di corrispondere
“il doppio della caparra a suo tempo versata in forza dell'art. 1385, co. 2, c.c., di cui fin d'ora si riconoscono debitori”.
Pertanto, con tale pattuizione, le parti, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, stabilirono una vera e propria penale nell'ipotesi di inadempimento degli , penale il cui importo Parte_3 corrispondeva al “doppio della caparra a suo tempo versata in forza dell'art. 1385, co. 2, c.c.”. pagina 7 di 10 Come noto, infatti, la clausola penale costituisce una pattuizione accessoria del contratto che, svolge, oltre alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale, quella di stabilire, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso d'inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempreché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 11204/1998).
Quindi, il riferimento al “doppio della caparra a suo tempo versata” funge solo da parametro per la quantificazione della penale, nel caso di inadempimento degli all'obbligazione Parte_3 di pagamento.
3.4. – D'altra parte, gli , rimanendo contumaci, non hanno provato il loro Parte_3 adempimento a quanto previsto nel citato accordo transattivo, avendo omesso di presentarsi anche per rispondere all'interrogatorio formale.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cassazione civile, S.U., sententenza del 30.10.2021, n. 13533).
3.5. – In ogni caso, anche a voler ritenere la portata non novativa della transazione, si dovrebbe fare applicazione del seguente principio: “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che
l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione”
(cfr. Cassazione civile, sentenza del 16.11.2006, n. 24377).
Ne discende, allora, che il conclamato inadempimento degli all'accordo Parte_3 transattivo determinerebbe la caducazione di quest'ultimo e la contestuale reviviscenza del contratto preliminare, con conseguente diritto della di recedere e di esigere il doppio della Pt_1 caparra versata ex art. 1385, comma 2, c.c.
In proposito, è significativo che dell'importo dovuto a titolo di caparra ex art. 1385, comma 2, c.c. gli si siano dichiarati debitori nell'atto di transazione “fin d'ora”, con ciò Parte_3 chiaramente riconoscendo il proprio inadempimento alle obbligazioni del preliminare. pagina 8 di 10 4 – Pertanto, in accoglimento dell'appello, si impone la condanna, in solido, di Controparte_1
e di al pagamento della somma di € [28.000,00-899,58-7.0000=] 20.100,42, Controparte_2 oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda con la quale la Pt_1 ha chiesto, per la prima volta in questo grado di giudizio, la condanna degli appellati al pagamento della somma di € 1.000,00 “quale onorario dell'Avv. Francesco Falco”, perché domanda nuova, oltre che infondata in quanto sprovvista di qualsivoglia titolo giustificativo e di ogni e qualsiasi fondamento probatorio.
5 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Orbene, l'esito del presente giudizio ha confermato la soccombenza, in misura ancor più accentuata, degli appellati, con la conseguenza che le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a loro carico secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 5.201-26.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare: € 3.387,00 oltre € 145,50 per spese documentate, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 922,00;
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
pagina 9 di 10 Compenso tabellare: € 3.923,00, oltre € 382,50 per spese documentate, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase n. 3 e n. 4, in considerazione della ridotta attività professionale espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702-bis Parte_1
c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 31/05/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna e di al pagamento, in solido, della maggior somma di € Controparte_1 Controparte_2
20.100,42, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) condanna e di al pagamento, in solido, delle spese del Controparte_1 Controparte_2 doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 145,50 per esborsi, in €
3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 382,50 per esborsi, in €
3.923,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 9.7.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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