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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4071/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
RT UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A E X A R T 2 8 1 T E R D E C I E S
nella causa civile iscritta il 31 luglio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4071 dell'anno 2023
T R A
( C.F. ) elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Parte_1 C.F._1
Marche n.64 presso e nello studio legale dell'Avv. Carmelo CARUSO (C.F. C.F._2
) che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
in persona del protempore, corrente in Via Arenula n. 70 a Roma;
Controparte_1 CP_2
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 07 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale e la causa era riservata ex lege per la decisione ai sensi dell'art. 281terdecies cpc.
Motivi della decisione nata a [...] il [...] (c.f. ) insorge contro il Parte_2 C.F._1
provvedimento emesso il 28 giugno 2023 di revoca del beneficio del gratuito patrocinio, cui era stato
1 provvisoriamente ammesso con delibera del C.d.O. degli Avv.ti di Taranto in relazione al proc.
279/2023 R.G.Es.Mobiliari.
Il decreto emesso dal G.E., pur non utilizzando formule sacramentali, si fonda sulla cd colpa grave che avrebbe connotato l'azione di opposizione alla esecuzione forzata proposta da Parte_1
nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. 279/2023 R.G.Es.Mobiliari.
[ - Rilevato che, nel caso di specie, nella fase cautelare, le ragioni dell'opponente in parte concernevano rilievi già rientranti ex officio nei compiti del G.E. (quindi ininfluenti poiché senza necessità di contestazione) ed in parte sono apparse infondate e contrarie a principi già uniformemente applicati anche da questo Ufficio Giudiziario. Tant'è che, non ravvisati i presupposti della azione, la istanza cautelare è stata rigettata, con condanna della opponente al pagamento delle spese di lite. - Ritenuto conseguentemente che, in ragione della effettiva e concreta attività svolta e dell'esito negativo della stessa, la istanza di liquidazione non possa trovare accoglimento. Con revoca del gratuito patrocinio.
PQM
Rigetta la istanza di liquidazione. Revoca il gratuito patrocinio cui la era stata ammessa in via provvisoria. Si comunichi. Taranto, lì 28.06.2023 Pt_1
Il Giudice Dott.. A. A. Guagnano]
I presupposti per la revoca del beneficio erano così individuati nella ordinanza reiettiva della sospensione della esecuzione forzata resa nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. 279/2023 R.G.Es.Mobiliari:
[ TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO II Sezione Civile – Uff. Esec. Mobiliari
ORDINANZA IL GIUDICE - Letti gli atti della procedura di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
R.G.E. 279/2023-1 proposta da avverso la espropriazione presso terzi 279/2023 Parte_1
promossa da . - Lette le difese del creditore Parte_3
esecutante. PREMESSO che chiede la sospensione della esecuzione, eccependo la Parte_1
impignorabilità delle somme accantonate sui suoi conti, in quanto derivanti da accrediti pensionistici inferiori al minimo vitale. RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2740 c.p.c. “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. RILEVATO che relativamente al conto bancario o postale, con le previsioni dell'art. 545 co. 8 c.p.c. (ribadito nell'art. 2 546 c.p.c.), le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, mentre quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. RILEVATO inoltre che, una volta pervenute sul conto, le somme accreditate perdono la loro originaria natura e destinazione e divengono patrimonio del debitore, così liberamente aggredibile, sia pure nei limiti suddetti, il cui onere compete al terzo pignorato, tenuto all'accantonamento ed alla custodia ex art. 546 c.p.c.. Tale differente specifica garanzia consente perciò il simultaneo pignoramento di più beni del debitore, cumulativamente entro il soddisfacimento del credito dovuto. RILEVATO che, nella specie, negative le dichiarazioni degli altri terzi, ha dichiarato che le somme accantonate sono “al netto delle quote Controparte_3
ritenute impignorabili nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 545cpc”. Sicchè nessun pregiudizio subisce la esecutata dal presente pignoramento, per aver attinto solo somme eccedenti il limite di impignorabilità come sancito dall'art. 545 co. 8 e 546 c.p.c.. RITENUTI pertanto palesemente insussistenti i presupposti della azione cautelare, la chiesta sospensione non può trovare accoglimento. Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite di questa fase e che, tenuto conto della concreta esigua attività svolta, si ritiene equo liquidare in misura equamente ridotta.
P.Q.M.
Rigetta la istanza di sospensione. Condanna la opponente al pagamento delle spese di lite di questa fase, che liquida in € 350,00 oltre RSG del 15%, CAP 4% ed IVA se dovuta. Visto l'art. 616 c.p.c., fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per la introduzione/riassunzione dell'eventuale giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c., ovvero altri se previsti, ridotti della metà. Provvede con separato provvedimento sulla esecuzione. Taranto, lì
07/06/2023 Il Giudice della Esecuzione (G.O. Avv. A. Angelo Guagnano)]
L'attrice non sembra aver depositato gli atti comprovanti la introduzione del giudizio di merito
3 destinato ex art. 616 cpc ad accertare con forza ed autorità di cosa giudicata ex art. 2909 cc la fondatezza della propria domanda, sebbene fosse stata a tanto autorizzata dalla ordinanza del G.E. (
…. Visto l'art. 616 c.p.c., fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per la introduzione/riassunzione dell'eventuale giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c., ovvero altri se previsti, ridotti della metà…).
L'attrice non sembra inoltre aver depositato gli atti comprovanti l'introduzione del reclamo al
Tribunale di Taranto in composizione collegiale ai sensi dell'art. 669terdecies cpc, ammissibile ex art. 624 comma 2 cpc avverso l'ordinanza emessa il 07 giugno 2023 del G.E. (Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512 secondo comma).
Omettendo di sottoporre a giudizio il provvedimento del G.E. la sig,ra ha cristallizzato la Pt_1
valutazione di grave infondatezza della domanda cautelare ivi contenuta.
In particolare il passo rilevante della decisione sembra essere il seguente:
[….RILEVATO che, nella specie, negative le dichiarazioni degli altri terzi, ha Controparte_3
dichiarato che le somme accantonate sono “al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 545cpc”. Sicchè nessun pregiudizio subisce la esecutata dal presente pignoramento, per aver attinto solo somme eccedenti il limite di impignorabilità come sancito dall'art. 545 co. 8 e 546 c.p.c.. RITENUTI pertanto palesemente insussistenti i presupposti della azione cautelare…..].
La sig.ra aveva la piena disponibilità degli estratti e della restante documentazione afferente Pt_1
al conto corrente postale di cui era titolare e, quindi, ben avrebbe potuto ex ante, anche ricorrendo semmai all'ausilio di un contabile o consultando proprio gli uffici della depositaria Controparte_3
verificare la componente del saldo attivo vincolata a suo favore ex art. 545 cpc per provenienza
[...]
qualificata dal trattamento di quiescenza e previdenza di cui era beneficiaria, e la componente
4 assoggettabile ad esecuzione forzata.
Così facendo la sig.ra ha omesso di accertare preventivamente, con la dovuta diligenza, il Pt_1
fumus boni iuris della domanda che si accingeva a proporre.
Non priva di significato la circostanza che anche nell'atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra abbia del tutto omesso di fornire elementi idonei ad evidenziare la presunta erroneità della Pt_1
decisione emessa dal G.E. con la reiezione della istanza di sospensione della esecuzione forzata per espropriazione mobiliare presso terzi, così ponendo in essere un comportamento processuale idoneo a costituire fonte di prova e del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 116 cpc che, sotto la rubrica [Valutazione delle prove], così dispone nel suo comma secondo: [Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo].
L'art. 74 del dpr 115/02, sotto la rubrica Istituzione del Patrocinio, così dispone nel suo comma secondo: [E' altresì assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate].
Il G.E. ha ritenuto manifestamente infondate le ragioni della sig.ra che, d'altro canto, Parte_1
nulla ha fatto per evidenziare l'erroneità di tale giudizio, astenendosi dal proporre i rimedi previsti dalla legge ed anche di esplicitare nel presente procedimento i profili di erroneità della motivazione colla quale in punto di fatto e di diritto il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione forzata di espropriazione mobiliare presso terzi n. 279/2023 R.G.Es.Mobiliari.
II.- Il ricorso epigrafato deve così essere rigettato.
III.- La contumacia del preclude il regolamento delle spese di lite. Controparte_1
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) rigetta il ricorso di;
Parte_1
5 c) nulla per le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 18 novembre 2025;
Il giudice dott. RT UN
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
RT UN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A E X A R T 2 8 1 T E R D E C I E S
nella causa civile iscritta il 31 luglio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4071 dell'anno 2023
T R A
( C.F. ) elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Parte_1 C.F._1
Marche n.64 presso e nello studio legale dell'Avv. Carmelo CARUSO (C.F. C.F._2
) che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
in persona del protempore, corrente in Via Arenula n. 70 a Roma;
Controparte_1 CP_2
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 07 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale e la causa era riservata ex lege per la decisione ai sensi dell'art. 281terdecies cpc.
Motivi della decisione nata a [...] il [...] (c.f. ) insorge contro il Parte_2 C.F._1
provvedimento emesso il 28 giugno 2023 di revoca del beneficio del gratuito patrocinio, cui era stato
1 provvisoriamente ammesso con delibera del C.d.O. degli Avv.ti di Taranto in relazione al proc.
279/2023 R.G.Es.Mobiliari.
Il decreto emesso dal G.E., pur non utilizzando formule sacramentali, si fonda sulla cd colpa grave che avrebbe connotato l'azione di opposizione alla esecuzione forzata proposta da Parte_1
nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. 279/2023 R.G.Es.Mobiliari.
[ - Rilevato che, nel caso di specie, nella fase cautelare, le ragioni dell'opponente in parte concernevano rilievi già rientranti ex officio nei compiti del G.E. (quindi ininfluenti poiché senza necessità di contestazione) ed in parte sono apparse infondate e contrarie a principi già uniformemente applicati anche da questo Ufficio Giudiziario. Tant'è che, non ravvisati i presupposti della azione, la istanza cautelare è stata rigettata, con condanna della opponente al pagamento delle spese di lite. - Ritenuto conseguentemente che, in ragione della effettiva e concreta attività svolta e dell'esito negativo della stessa, la istanza di liquidazione non possa trovare accoglimento. Con revoca del gratuito patrocinio.
PQM
Rigetta la istanza di liquidazione. Revoca il gratuito patrocinio cui la era stata ammessa in via provvisoria. Si comunichi. Taranto, lì 28.06.2023 Pt_1
Il Giudice Dott.. A. A. Guagnano]
I presupposti per la revoca del beneficio erano così individuati nella ordinanza reiettiva della sospensione della esecuzione forzata resa nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi n. 279/2023 R.G.Es.Mobiliari:
[ TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO II Sezione Civile – Uff. Esec. Mobiliari
ORDINANZA IL GIUDICE - Letti gli atti della procedura di opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
R.G.E. 279/2023-1 proposta da avverso la espropriazione presso terzi 279/2023 Parte_1
promossa da . - Lette le difese del creditore Parte_3
esecutante. PREMESSO che chiede la sospensione della esecuzione, eccependo la Parte_1
impignorabilità delle somme accantonate sui suoi conti, in quanto derivanti da accrediti pensionistici inferiori al minimo vitale. RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2740 c.p.c. “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. RILEVATO che relativamente al conto bancario o postale, con le previsioni dell'art. 545 co. 8 c.p.c. (ribadito nell'art. 2 546 c.p.c.), le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, mentre quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. RILEVATO inoltre che, una volta pervenute sul conto, le somme accreditate perdono la loro originaria natura e destinazione e divengono patrimonio del debitore, così liberamente aggredibile, sia pure nei limiti suddetti, il cui onere compete al terzo pignorato, tenuto all'accantonamento ed alla custodia ex art. 546 c.p.c.. Tale differente specifica garanzia consente perciò il simultaneo pignoramento di più beni del debitore, cumulativamente entro il soddisfacimento del credito dovuto. RILEVATO che, nella specie, negative le dichiarazioni degli altri terzi, ha dichiarato che le somme accantonate sono “al netto delle quote Controparte_3
ritenute impignorabili nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 545cpc”. Sicchè nessun pregiudizio subisce la esecutata dal presente pignoramento, per aver attinto solo somme eccedenti il limite di impignorabilità come sancito dall'art. 545 co. 8 e 546 c.p.c.. RITENUTI pertanto palesemente insussistenti i presupposti della azione cautelare, la chiesta sospensione non può trovare accoglimento. Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite di questa fase e che, tenuto conto della concreta esigua attività svolta, si ritiene equo liquidare in misura equamente ridotta.
P.Q.M.
Rigetta la istanza di sospensione. Condanna la opponente al pagamento delle spese di lite di questa fase, che liquida in € 350,00 oltre RSG del 15%, CAP 4% ed IVA se dovuta. Visto l'art. 616 c.p.c., fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per la introduzione/riassunzione dell'eventuale giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c., ovvero altri se previsti, ridotti della metà. Provvede con separato provvedimento sulla esecuzione. Taranto, lì
07/06/2023 Il Giudice della Esecuzione (G.O. Avv. A. Angelo Guagnano)]
L'attrice non sembra aver depositato gli atti comprovanti la introduzione del giudizio di merito
3 destinato ex art. 616 cpc ad accertare con forza ed autorità di cosa giudicata ex art. 2909 cc la fondatezza della propria domanda, sebbene fosse stata a tanto autorizzata dalla ordinanza del G.E. (
…. Visto l'art. 616 c.p.c., fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per la introduzione/riassunzione dell'eventuale giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c., ovvero altri se previsti, ridotti della metà…).
L'attrice non sembra inoltre aver depositato gli atti comprovanti l'introduzione del reclamo al
Tribunale di Taranto in composizione collegiale ai sensi dell'art. 669terdecies cpc, ammissibile ex art. 624 comma 2 cpc avverso l'ordinanza emessa il 07 giugno 2023 del G.E. (Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512 secondo comma).
Omettendo di sottoporre a giudizio il provvedimento del G.E. la sig,ra ha cristallizzato la Pt_1
valutazione di grave infondatezza della domanda cautelare ivi contenuta.
In particolare il passo rilevante della decisione sembra essere il seguente:
[….RILEVATO che, nella specie, negative le dichiarazioni degli altri terzi, ha Controparte_3
dichiarato che le somme accantonate sono “al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 545cpc”. Sicchè nessun pregiudizio subisce la esecutata dal presente pignoramento, per aver attinto solo somme eccedenti il limite di impignorabilità come sancito dall'art. 545 co. 8 e 546 c.p.c.. RITENUTI pertanto palesemente insussistenti i presupposti della azione cautelare…..].
La sig.ra aveva la piena disponibilità degli estratti e della restante documentazione afferente Pt_1
al conto corrente postale di cui era titolare e, quindi, ben avrebbe potuto ex ante, anche ricorrendo semmai all'ausilio di un contabile o consultando proprio gli uffici della depositaria Controparte_3
verificare la componente del saldo attivo vincolata a suo favore ex art. 545 cpc per provenienza
[...]
qualificata dal trattamento di quiescenza e previdenza di cui era beneficiaria, e la componente
4 assoggettabile ad esecuzione forzata.
Così facendo la sig.ra ha omesso di accertare preventivamente, con la dovuta diligenza, il Pt_1
fumus boni iuris della domanda che si accingeva a proporre.
Non priva di significato la circostanza che anche nell'atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra abbia del tutto omesso di fornire elementi idonei ad evidenziare la presunta erroneità della Pt_1
decisione emessa dal G.E. con la reiezione della istanza di sospensione della esecuzione forzata per espropriazione mobiliare presso terzi, così ponendo in essere un comportamento processuale idoneo a costituire fonte di prova e del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 116 cpc che, sotto la rubrica [Valutazione delle prove], così dispone nel suo comma secondo: [Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo].
L'art. 74 del dpr 115/02, sotto la rubrica Istituzione del Patrocinio, così dispone nel suo comma secondo: [E' altresì assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate].
Il G.E. ha ritenuto manifestamente infondate le ragioni della sig.ra che, d'altro canto, Parte_1
nulla ha fatto per evidenziare l'erroneità di tale giudizio, astenendosi dal proporre i rimedi previsti dalla legge ed anche di esplicitare nel presente procedimento i profili di erroneità della motivazione colla quale in punto di fatto e di diritto il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione forzata di espropriazione mobiliare presso terzi n. 279/2023 R.G.Es.Mobiliari.
II.- Il ricorso epigrafato deve così essere rigettato.
III.- La contumacia del preclude il regolamento delle spese di lite. Controparte_1
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) rigetta il ricorso di;
Parte_1
5 c) nulla per le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 18 novembre 2025;
Il giudice dott. RT UN
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