Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1999, n. 4847
CASS
Sentenza 19 maggio 1999

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A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e delle leggi n. 724 del 1994 e 549 del 1995, le nuove aziende (ASL) non sono subentrate nei rapporti obbligatori dei quali erano parti le USL, essendo stati trasferiti i debiti alle Regioni. A seguito, poi, della costituzione delle cosiddette "gestioni a stralcio" si è distinta l'attività d'accertamento delle obbligazioni degli enti soppressi da quella delle aziende di nuova istituzione, e con la successiva trasformazione (con legge n. 549 del 1995) di queste Gestioni in quelle "liquidatorie", le Regioni hanno attribuito le funzioni di Commissari liquidatori ai Direttori generali delle ASL, i quali, tra l'altro, amministrano e liquidano le situazioni debitorie delle USL esistenti alla data del 13 dicembre 1994. E, fino a quando non si disporrà con un provvedimento specifico l'estinzione delle Gestioni liquidatorie (già "gestioni a stralcio"), la legittimazione processuale spetterà soltanto ad esse, perché, pur essendo prive di personalità giuridica, hanno un'autonomia funzionale, amministrativa e contabile e una propria capacità processuale, sia pure limitata alla gestione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1999, n. 4847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4847
    Data del deposito : 19 maggio 1999

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