Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e delle leggi n. 724 del 1994 e 549 del 1995, le nuove aziende (ASL) non sono subentrate nei rapporti obbligatori dei quali erano parti le USL, essendo stati trasferiti i debiti alle Regioni. A seguito, poi, della costituzione delle cosiddette "gestioni a stralcio" si è distinta l'attività d'accertamento delle obbligazioni degli enti soppressi da quella delle aziende di nuova istituzione, e con la successiva trasformazione (con legge n. 549 del 1995) di queste Gestioni in quelle "liquidatorie", le Regioni hanno attribuito le funzioni di Commissari liquidatori ai Direttori generali delle ASL, i quali, tra l'altro, amministrano e liquidano le situazioni debitorie delle USL esistenti alla data del 13 dicembre 1994. E, fino a quando non si disporrà con un provvedimento specifico l'estinzione delle Gestioni liquidatorie (già "gestioni a stralcio"), la legittimazione processuale spetterà soltanto ad esse, perché, pur essendo prive di personalità giuridica, hanno un'autonomia funzionale, amministrativa e contabile e una propria capacità processuale, sia pure limitata alla gestione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1999, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - rel. Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN NI, IN PROPRIO E COME TITOLARE DELLA LAVANDERIA TORRES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ACCARDO, che la difende unitamente all'avvocato PAOLO CARROZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N.1 con sede in SASSARI, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato E. GUIDI, difesa dall'avvocato DOMENICO CORDELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 52/96 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, "Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 23/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 4 maggio 1990 NI PI, titolare della lavanderia Torres, citò, davanti al Tribunale di Sassari, l'Unità Sanitaria n. 1 di questa città, per la condanna al pagamento dell'importo, cui assumeva di avere diritto, per revisione del prezzo del contratto d'appalto di servizi concluso con la convenuta nel mese di agosto dell'anno 1982 e rinnovato annualmente fino a tutto il 31 dicembre 1988.
La U.S.L., costituitasi in giudizio, contestò la pretesa eccependo che nel contratto non era stata inserita una clausola che prevedesse la revisione del prezzo e che era inapplicabile l'art.1664 del codice civile.
Il Tribunale rigettò la domanda, con sentenza del 28 febbraio 1995, che, su impugnazione della soccombente, è stata confermata, con pronuncia del 23 marzo 1996, dalla Corte d'appello di Cagliari la quale ha ritenuto che:
1. - la PI non aveva provato l'aumento dei costi dei materiali o della mano d'opera superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, aumento richiesto dall'art. 1664 cod. civ. per la applicazione della revisione, non potendo esso desumersi dal fenomeno inflattivo al quale l'attrice aveva fatto riferimento esclusivo. Infatti tale fenomeno, fino all'anno di conclusione del contratto d'appalto (1982), era stato un elemento costante della economia italiana e non poteva quindi costituire circostanza imprevedibile;
2. - essendo l'appalto di servizi, come quello in esame, regolato dall'art. 1677 cod. civ., il quale si riferisce anche alla disciplina del contratto di somministrazione (se compatibile) era applicabile la norma dell'art. 1562 cod. civ. in base alla quale, nei casi di prestazioni periodiche, il prezzo si determina al tempo delle singole scadenze. E, poiché nel caso concreto alle singole scadenze non era stata alcuna riserva, l'attrice non poteva più chiedere la revisione del prezzo ricevuto a saldo e implicitamente confermato ad ogni scadenza
3. - ai fini della decisione era irrilevante che la stessa U.S.L. avesse accordato la revisione del prezzo ad altro appaltatore (Lavanderia Express), perché il contratto con questo concluso prevedeva una clausola di revisione del prezzo per l'inflazione senza fare carico al richiedente di provare l'incremento effettivo dei costi a causa di eventi imprevedibili.
La PI ricorre per cassazione con cinque motivi.
L'A.S.L. (già U.S.L.) resiste con controricorso illustrato con una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto nei confronti dell'Unità Sanitaria locale, sebbene soppressa con il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e non della Regione, ne' della Gestione liquidatoria della stessa U.S.L. in persona del Commissario nominato dalla Regione.
L'eccezione è fondata.
Questa Corte ha già altre volte affermato che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e delle leggi nn. 724 del 1994 e 549 del 1995, le nuove aziende (A.S.L.) non sono subentrate nei rapporti obbligatori dei quali erano parti le U.S.L. essendo stati trasferiti i debiti di queste ultime alle Regioni. A seguito poi della costituzione delle cd. "Gestioni a stralcio", si è distinta l'attività d'accertamento delle obbligazioni degli enti soppressi da quella delle aziende di nuova istituzione, e con la successiva trasformazione (con legge n. 549 del 1995) di queste Gestioni in quelle "liquidatorie", le Regioni hanno attribuito le funzioni di Commissari liquidatori ai Direttori generali delle A.S.L., i quali, tra l'altro, amministrano e liquidano la situazione debitoria delle U.S.L. esistente alla data del 13 dicembre 1994. E fino a quando non si disporrà con un provvedimento specifico l'estinzione delle Gestioni liquidatorie (già Gestioni a stralcio), la legittimazione processuale spetterà soltanto ad esse, perché, pur essendo prive di personalità giuridica, hanno un'autonomia funzionale, amministrativa e contabile e una propria capacità processuale sia pure limitata alla gestione (conf. Sent. n. 7479 del 1996). Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non essendo stato proposto nei confronti della Gestione liquidatoria. Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1999