Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01200/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2021, proposto da Studiocinque Outdoor S.r.l.U., Mediasistemi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del “Regolamento per l'applicazione del Canone unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile e del Canone di Concessione per l' Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile, destinati a Mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d Canone Mercatale).”, approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 29.04.2021, limitatamente agli artt. 1, 3, 4, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 54, 58, 64, 74, 76, 93, 95, pubblicata e resa esecutiva in data 22.05.2021;
- della Delibera di G.M. n. 141 del 31.05.2021, avente ad oggetto "canone unico patrimoniale-approvazione tariffe e scadenze anno 2021-designazione responsabile”;
- di ogni atto presupposto, prodromico, successivo, ancorché non conosciuto dalle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. BI Di RE nell’udienza di smaltimento del giorno 12 marzo 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione, per la parte di interesse, del “ Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitarie e dell'Occupazione delle Aree e degli Spazi destinati a Mercati Comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone per le Aree e Spazi Mercatali ”, approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 29.04.2021;
Visto che con memoria depositata in data 6 marzo 2026 parte ricorrente ha affermato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite;
Considerato che l’Amministrazione resistente non ha espresso opposizione a tale richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che alla luce della citata memoria di parte ricorrente e della mancata opposizione dell’Amministrazione resistente, il ricorso è senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, non avendo l’amministrazione resistente manifestato opposizione alla richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede staccata di Lecce (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
BI Di RE, Primo Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di RE | IO PA |
IL SEGRETARIO