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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5003/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5003/2023 promossa da:
e con l'Avv. Pietro D'Alfonso (PEC: Parte_1 Parte_2 Parte_3
Email_1
OPPONENTI contro
con l'Avv. Ciro Lacava (PEC: Controparte_1 Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 27/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal Decreto ingiuntivo nr. 994/2023, reso il 29/06/2023 dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio recante il nr. 3351/2023 r.g., ottenuto dal geom. nei Controparte_1 confronti dei committenti e per il pagamento della Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di €. 31.716,00, oltre accessori e le spese del monitorio, vantata a titolo di compenso professionale maturato per la redazione e la presentazione, presso il Comune di Pulsano (TA), di un progetto per la costruzione di un edificio residenziale.
Avverso il D.I. hanno proposto opposizione i sigg. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 contestando variamente la pretesa creditoria dell'opposto, concludendo per la declaratoria di nullità e la revoca del D.I., con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, il geom. ha resistito deducendo l'inammissibilità / Controparte_1 infondatezza dell'interposta opposizione, concludendo per il rigetto della stessa con conferma del D.I. opposto, vinte le spese.
Concessi i termini ex art. 171-ter c.p.c., il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso per la decisione all'udienza del 12/07/2024, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza resa in data 20/01/2025, ritenuta l'opportunità di avvalersi di CTU affinché chiarisca se il progetto di cui trattasi riguarda in tutto o in parte l'adozione di strutture in cemento armato, il giudizio veniva rimesso sul ruolo e fissata l'udienza del 14/03/2025 per il giuramento del nominato Ctu Ing.
e l'eventuale integrazione dei quesiti. Persona_1
All'udienza del 20/10/2025, il procuratore dell'opposto Avv. Circo Lacava, chiedeva un breve rinvio della causa al fine di consentire il deposito del formale accordo conciliativo raggiunto dalle parti.
All'odierna udienza del 27/10/2025, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo conciliativo della controversia con compensazione delle spese di lite, come da atto transattivo allegato in atti, sottoscritto in data
11/7/2025, controfirmato dal Ctu Ing. sicché la causa è stata riservata per la decisione. Persona_1
Con l'accordo raggiunto, le parti hanno manifestato di non aver più interesse a coltivare il giudizio e ad ottenere una pronuncia di merito e, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo opposto, superato dal carattere novativo della transazione, regolativa anche delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il Decreto ingiuntivo opposto nr. 994/2023, reso il 29/06/2023 dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio recante il nr. 3351/2023 r.g.;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 27/10/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5003/2023 promossa da:
e con l'Avv. Pietro D'Alfonso (PEC: Parte_1 Parte_2 Parte_3
Email_1
OPPONENTI contro
con l'Avv. Ciro Lacava (PEC: Controparte_1 Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 27/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal Decreto ingiuntivo nr. 994/2023, reso il 29/06/2023 dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio recante il nr. 3351/2023 r.g., ottenuto dal geom. nei Controparte_1 confronti dei committenti e per il pagamento della Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di €. 31.716,00, oltre accessori e le spese del monitorio, vantata a titolo di compenso professionale maturato per la redazione e la presentazione, presso il Comune di Pulsano (TA), di un progetto per la costruzione di un edificio residenziale.
Avverso il D.I. hanno proposto opposizione i sigg. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 contestando variamente la pretesa creditoria dell'opposto, concludendo per la declaratoria di nullità e la revoca del D.I., con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, il geom. ha resistito deducendo l'inammissibilità / Controparte_1 infondatezza dell'interposta opposizione, concludendo per il rigetto della stessa con conferma del D.I. opposto, vinte le spese.
Concessi i termini ex art. 171-ter c.p.c., il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso per la decisione all'udienza del 12/07/2024, con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza resa in data 20/01/2025, ritenuta l'opportunità di avvalersi di CTU affinché chiarisca se il progetto di cui trattasi riguarda in tutto o in parte l'adozione di strutture in cemento armato, il giudizio veniva rimesso sul ruolo e fissata l'udienza del 14/03/2025 per il giuramento del nominato Ctu Ing.
e l'eventuale integrazione dei quesiti. Persona_1
All'udienza del 20/10/2025, il procuratore dell'opposto Avv. Circo Lacava, chiedeva un breve rinvio della causa al fine di consentire il deposito del formale accordo conciliativo raggiunto dalle parti.
All'odierna udienza del 27/10/2025, le parti hanno confermato di aver raggiunto un accordo conciliativo della controversia con compensazione delle spese di lite, come da atto transattivo allegato in atti, sottoscritto in data
11/7/2025, controfirmato dal Ctu Ing. sicché la causa è stata riservata per la decisione. Persona_1
Con l'accordo raggiunto, le parti hanno manifestato di non aver più interesse a coltivare il giudizio e ad ottenere una pronuncia di merito e, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo opposto, superato dal carattere novativo della transazione, regolativa anche delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il Decreto ingiuntivo opposto nr. 994/2023, reso il 29/06/2023 dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio recante il nr. 3351/2023 r.g.;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 27/10/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì