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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 974/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 07/02/2025, assunto in decisione in data 02/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato CAPALBO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 24/07/1989, con l'Avvocato DI BARI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente dal genitore col quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
2) resterà collocato prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, Per_1 che viene stabilita presso la casa dei genitori della ricorrente, sita in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Mosè
Bianchi n. 1;
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita dell'asilo sino alle Per_1 ore 19.00 ed i fine settimana alternati, con pernottamento;
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore per n. 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nei periodi di luglio ed agosto, concordando le date entro il 31 maggio. I genitori si comunicheranno il recapito del figlio;
5) Le festività saranno trascorse dai genitori con il figlio ad anni alterni, secondo questa Per_1 calendarizzazione di massima:
- 24/12 con l'uno, 25/12 o 26/12 con l'altro
- 31/12 e 01/01 con un genitore e il 06/01 con l'altro ad anni alterni;
- Pasqua con l'uno e S.Angelo con l'altro;
- 25 Aprile con l'uno e l'anno successivo con l'altro;
- 1 Maggio con l'uno e l'anno successivo con l'altro,
- il 2 Giugno con l'uno e l'anno successivo con l'altro;
- il 1 Novembre con l'uno e l'anno successivo con l'altro.
Compleanni, comunioni e cresime, per quanto possibile, saranno trascorsi insieme;
6) I coniugi prevedono la facoltà di modificare, con anticipo di almeno 5 giorni e con contestuale comunicazione scritta del motivo dell'impedimento, i giorni oggetto del diritto di visita a seconda dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici, sportivi e ricreativi del minore. Si concedono reciprocamente di trascorrere eventualmente ulteriori settimane di vacanza durante l'anno, naturalmente previo accordo fra gli stessi;
7) La casa coniugale, sita in Carugate (MI) – Via Montegrappa n. 18, di proprietà comune dei coniugi al
50%, è stata venduta a terzi e il residuo prezzo, estinto il mutuo pendente, è stato diviso al 50% ciascuno.
Il IGnor si è trasferito presso una diversa abitazione sita in Cavenago di Brianza (MB), Via Roma Pt_2
n.43, in un appartamento di proprietà dei suoi genitori.
8) Per il mantenimento del figlio minore, il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra la Pt_2 Pt_1 somma mensile anticipata di €. 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita con prima rivalutazione a gennaio 2025.
Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , inoltre, per il figlio minore una percentuale pari al Pt_2 Pt_1
50% delle spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal documento “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data
07.05.2018, al cui contenuto ci si riporta integralmente;
9) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio minore verrà percepito integralmente
(100%) dalla signora Parte_1
10) I genitori si impegnano, per un periodo di un anno decorrente dalla data del deposito del ricorso, a non mettere in contatto il figlio con eventuali loro partners e, successivamente, ad introdurre Per_1 eventuali nuove figure con gradualità e prudenza e nel pieno rispetto delle sue esigenze pratiche ed emotive;
11) Il IGnor ha versato alla IG.ra la somma di €. 1.250,00, quale corrispettivo pari al 50% Pt_2 Pt_1 del valore dei mobili che erano presenti nella casa coniugale e trattenuti dal Pt_2
12) I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente l'uno dall'altra e prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e carta d'identità valida per l'espatrio propri e di quelli del minore Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 01.07.2023 a Parte_1 Parte_2
Carugate (MI);
- Dall'unione è nato il figlio (18.08.2021); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
02.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 07/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Carugate (MI) in data 01.07.2023 (Atto n. 4, Parte
[...]
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Carugate (MI), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carugate (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 07/02/2025, assunto in decisione in data 02/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato CAPALBO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 24/07/1989, con l'Avvocato DI BARI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente dal genitore col quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
2) resterà collocato prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, Per_1 che viene stabilita presso la casa dei genitori della ricorrente, sita in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Mosè
Bianchi n. 1;
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita dell'asilo sino alle Per_1 ore 19.00 ed i fine settimana alternati, con pernottamento;
4) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore per n. 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nei periodi di luglio ed agosto, concordando le date entro il 31 maggio. I genitori si comunicheranno il recapito del figlio;
5) Le festività saranno trascorse dai genitori con il figlio ad anni alterni, secondo questa Per_1 calendarizzazione di massima:
- 24/12 con l'uno, 25/12 o 26/12 con l'altro
- 31/12 e 01/01 con un genitore e il 06/01 con l'altro ad anni alterni;
- Pasqua con l'uno e S.Angelo con l'altro;
- 25 Aprile con l'uno e l'anno successivo con l'altro;
- 1 Maggio con l'uno e l'anno successivo con l'altro,
- il 2 Giugno con l'uno e l'anno successivo con l'altro;
- il 1 Novembre con l'uno e l'anno successivo con l'altro.
Compleanni, comunioni e cresime, per quanto possibile, saranno trascorsi insieme;
6) I coniugi prevedono la facoltà di modificare, con anticipo di almeno 5 giorni e con contestuale comunicazione scritta del motivo dell'impedimento, i giorni oggetto del diritto di visita a seconda dei rispettivi impegni lavorativi e di quelli scolastici, sportivi e ricreativi del minore. Si concedono reciprocamente di trascorrere eventualmente ulteriori settimane di vacanza durante l'anno, naturalmente previo accordo fra gli stessi;
7) La casa coniugale, sita in Carugate (MI) – Via Montegrappa n. 18, di proprietà comune dei coniugi al
50%, è stata venduta a terzi e il residuo prezzo, estinto il mutuo pendente, è stato diviso al 50% ciascuno.
Il IGnor si è trasferito presso una diversa abitazione sita in Cavenago di Brianza (MB), Via Roma Pt_2
n.43, in un appartamento di proprietà dei suoi genitori.
8) Per il mantenimento del figlio minore, il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra la Pt_2 Pt_1 somma mensile anticipata di €. 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita con prima rivalutazione a gennaio 2025.
Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , inoltre, per il figlio minore una percentuale pari al Pt_2 Pt_1
50% delle spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal documento “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” del Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data
07.05.2018, al cui contenuto ci si riporta integralmente;
9) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio minore verrà percepito integralmente
(100%) dalla signora Parte_1
10) I genitori si impegnano, per un periodo di un anno decorrente dalla data del deposito del ricorso, a non mettere in contatto il figlio con eventuali loro partners e, successivamente, ad introdurre Per_1 eventuali nuove figure con gradualità e prudenza e nel pieno rispetto delle sue esigenze pratiche ed emotive;
11) Il IGnor ha versato alla IG.ra la somma di €. 1.250,00, quale corrispettivo pari al 50% Pt_2 Pt_1 del valore dei mobili che erano presenti nella casa coniugale e trattenuti dal Pt_2
12) I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente l'uno dall'altra e prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e carta d'identità valida per l'espatrio propri e di quelli del minore Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 01.07.2023 a Parte_1 Parte_2
Carugate (MI);
- Dall'unione è nato il figlio (18.08.2021); Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
02.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 07/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Carugate (MI) in data 01.07.2023 (Atto n. 4, Parte
[...]
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Carugate (MI), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carugate (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona